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T.A.R. ABRUZZO - PESCARA - Sentenza 11 aprile 2008 n. 403
U. Zuballi Presidente ed Estensore
Lime Srl (avv.ti G. Sartorelli, V. Marsili) c/ il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Avv. dist. St.); Direzione Provinciale del Lavoro di Pescara; nei confronti di B. C., B. M.


Pubblica amministrazione – Accesso agli atti amministrativi – In caso di atti assunti in sede di ispezione della Direzione Provinciale del Lavoro - Ponderazione comparativa degli interessi in gioco – Necessità - Fattispecie.

A seguito di un’istanza di accesso ai documenti relativi ad attività ispettiva della Direzione Provinciale del Lavoro, vengono in rilievo molteplici esigenze (della ditta che chiede l’accesso, a tutelare anche in via giudiziaria la propria posizione, conoscendo tempestivamente quanto dichiarato dai suoi dipendenti agli ispettori del Ministero del lavoro; dei lavoratori, a tenere riservate le proprie dichiarazioni - potenzialmente e presumibilmente in conflitto con la posizione del datore di lavoro -; del Ministero del Lavoro, a preservare intatti gli esiti dell’istruttoria dell’attività ispettiva posta in essere, per loro natura vanificabili in caso di anticipata esternazione prima della conclusione formale dell’inchiesta amministrativa), che il giudice amministrativo – e prima di lui la P.A. - è chiamato a ponderare, assegnando prevalenza, in relazione alle circostanze concrete, ad una anziché alle altre (nella specie, il Collegio, ponderati comparativamente gli interessi in gioco, ha assegnato prevalenza al diritto alla difesa della ditta ricorrente alla luce della riscontrata insussistenza di esigenze di tutela degli interessi dei dipendenti e di rischi di compromissione dell’attività ispettiva del Ministero del Lavoro). (1)

 

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(1) Sull’accesso alle dichiarazioni rese dai lavoratori nell’ambito di ispezioni eseguite dall’INPS, v. T.A.R. ABRUZZO - L'AQUILA - Sentenza 7 marzo 2008 n. 128, in questa rivista, secondo cui ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. c) della L. 7 agosto 1990 n. 241, sono qualificabili controinteressati all’accesso tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall’esercizio dell’accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza; alla stregua di tale nozione, non sono qualificabili come controinteressati rispetto all’istanza di accesso presentata dal un’impresa soggetta ad attività ispettiva a fini previdenziali, i lavoratori le cui le dichiarazioni sono state assunte nei verbali formati nel corso della detta attività della P.A., dal momento che i dichiaranti, sottoponendosi all’esame, hanno evidentemente consentito ad esternare la propria posizione e le informazioni di cui erano a conoscenza consapevoli delle conseguenze giuridiche delle; T.A.R. BASILICATA - POTENZA - Sentenza 14 novembre 2002 n. 797, ivi, con note di richiami. Sulla necessità di compiere, a fronte dell’istanza di accesso, una valutazione comparativa degli interessi emergenti, v. CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 7 settembre 2004 n. 5873, in questa rivista; sulla necessità di ponderare gli interessi in contrapposizione non in astratto ma in concreto, laddove la richiesta di accesso riguarda documenti contenenti dati idonei a rivelare lo stato di salute di un terzo (es. cartella clinica), v. T.R.G.A. - SEZIONE DI BOLZANO - Sentenza 24 dicembre 2007 n. 24, ivi. (A. Faccon)


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di Pescara - Sezione Prima

 

ha pronunciato la presente

 

SENTENZA

 

Sul ricorso numero di registro generale 139 del 2008, proposto da:

 

LIME SRL, rappresentata e difesa dagli avv. Giustino Sartorelli, Valentina Marsili, con domicilio eletto presso Giustino Sartorelli in Pescara, via Piave,91;

 

contro

 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in L'Aquila, via Portici S.Berardino; Direzione Provinciale del Lavoro di Pescara;

 

nei confronti di

 

B. C., B. M.;

 

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia,
DEL PROVVEDIMENTO N. 384 DEL 22.01.2008 CON IL QUALE LA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO-SERVIZIO ISPEZIONE DEL LAVORO DI PESCARA, COMUNICA ALLA SOCIETÀ RICORRENTE IL NON ACCOGLIMENTO DELLA ISTANZA DI ACCESSO AI DOCUMENTI PRESENTATA DALLA STESSA IN DATA 15.01.2007 IN QUANTO ATTI ACQUISITI NEL CORSO DI ATTIVITÀ ISPETTIVA.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10/04/2008 il dott. Umberto Zuballi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

 

FATTO

 

La ditta ricorrente ha subito un’ispezione della Direzione provinciale del lavoro in relazione alla posizione di due dipendenti e a presunte irregolarità circa le comunicazioni della loro assunzione e la trascrizione sui libri contabili della società.
In relazione alle dichiarazioni rese agli ispettori ministeriali dalle due lavoratrici la ditta chiedeva l’accesso agli atti ispettivi, ma riceveva un diniego motivato ai sensi dell’articolo 2 comma 1 del DM 4 novembre 1994 n. 757.
Ritenendo illegittimo tale diniego, la ditta propone in questa sede istanza di accesso, innanzi tutto in relazione all’articolo 3 del citato DM 757, che vieta l’accesso alle notizie acquisite in sede ispettiva solo fino a che perduri il rapporto di lavoro, laddove nel caso le lavoratrici hanno già cessato la loro attività a favore della ditta istante.
Inoltre, osserva la ricorrente, nella fattispecie non risultano opponibili segreti istruttori penali.
Rileva poi la società che l’articolo 22 della legge 241 del 1990 deve intendersi come prevalente rispetto al regolamento n. 757 del 1994, per cui nel dubbio l’interesse a difendersi in giudizio prevale sulle esigenze di riservatezza.
Il Ministero del lavoro ha depositato una nota nella quale evidenzia che il diniego risulta obbligato ai sensi del citato DM 757 del 1994 e comunque spiega che il diritto di accesso può essere dilazionato fino al momento della conclusione del processo ispettivo, che si realizza con l’emissione di un’ordinanza.
Nella camera di consiglio del 10 aprile 1998 la causa è stata introitata per la decisione.

 

DIRITTO

 

Il contemperamento tra le esigenze della riservatezza e il diritto di accesso ai documenti costituisce una costante delle elaborazioni normative e giurisprudenziali degli ultimi anni.
Come ovvio e noto, l’equilibrio tra le due esigenze, la tutela dei dati personali e l’obbligo per l’amministrazione di esternare e spiegare la propria attività, potenzialmente in conflitto tra di loro, si raggiunge avendo presente i valori anche costituzionali garantiti dalle norme, tra cui la trasparenza dell’attività della pubblica amministrazione, a sua volta espressione del “buon andamento”, l’esigenza che il cittadino possa tutelare al meglio la propria posizione anche in via giurisdizionale e infine la difesa dei lavoratori, in particolare nei loro rapporti con i datori di lavori privati.
Nel caso in discussione, vengono in rilievo sia l’esigenza della ditta ricorrente a tutelare anche in via giudiziaria la propria posizione, conoscendo tempestivamente quanto dichiarato dalle sue dipendenti agli ispettori del Ministero del lavoro, la necessità per queste ultime di tenere riservate le proprie dichiarazioni (potenzialmente e presumibilmente in conflitto con la posizione del datore di lavoro) e infine le esigenze istruttorie dell’attività ispettiva del Ministero del lavoro, per loro natura vanificabili in caso di una loro anticipata esternazione prima della conclusione formale dell’inchiesta amministrativa.
Questo Collegio, esaminata la situazione fattuale, ritiene che nel caso prevalga il diritto alla difesa della ditta ricorrente e quindi il diritto all’accesso alla richiesta documentazione; invero, le esigenze di tutela delle due lavoratrici non sussistono, in quanto risulta che il loro rapporto di lavoro con la ditta si sia già concluso, per cui sono da escludersi eventuali ritorsioni o pressioni. Del pari l’attività ispettiva del Ministero del lavoro è giunta ad una fase ormai avanzata, per cui la comunicazione alla ditta richiedente dei verbali contenenti le dichiarazioni delle due dipendenti non comprometterebbe l’ulteriore attività anche sanzionatoria del Ministero medesimo.
Quanto alla possibilità di un differimento, sollevata nella difesa erariale, va rilevato che, ai sensi dell'art. 3 d.m. n. 757 del 1994, il periodo di differimento dell'accesso risulta determinato in 5 anni o finché perduri il rapporto di lavoro con riguardo alle richieste di intervento dell'ispettorato del lavoro (lett. b), e per la durata del rapporto di lavoro con riguardo ai documenti acquisiti nel corso delle attività ispettive quando dalla loro divulgazione possano derivare azioni discriminatorie o indebite pressioni o pregiudizi a carico dei lavoratori (lett. c). Nel caso di specie le ragioni che giustificano la segretezza devono ritenersi insussistenti, atteso che i documenti concernono due rapporti di lavoro già esauritisi (T.A.R. Lombardia Milano, 26 agosto 1995 , n. 1083).
In conclusione, tenuto conto dei principi sull’accesso ai documenti di cui alla legge 241 del 1990, del citato DM 4 novembre 1994 n. 757, del diritto alla difesa della ditta istante e valutati altresì i contrapposti interessi in gioco, il presente ricorso per l’accesso va accolto, con annullamento dell’impugnato diniego e con l’ordine al Ministero di trasmettere alla ditta richiedente copia della documentazione richiesta entro trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa ovvero dalla notificazione della presente sentenza.
Le incertezze anche giurisprudenziali esistenti in materia inducono il Collegio a compensare le spese di giudizio tra le parti in causa.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo – Sezione di Pescara – accoglie il ricorso in epigrafe con annullamento dell’impugnato diniego e con l’ordine al Ministero di trasmettere alla ditta richiedente copia della documentazione richiesta entro trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa ovvero dalla notificazione della presente sentenza.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

 

Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 10/04/2008 con l'intervento dei Magistrati:
Umberto Zuballi, Presidente, Estensore
Dino Nazzaro, Consigliere
Luciano Rasola, Consigliere

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/04/2008
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)



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