Giustizia Amministrativa - on line
 
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T.A.R. ABRUZZO - PESCARA - Sentenza 10 aprile 2008 n. 396
U. Zuballi Presidente; L. Rasola Estensore
Soc. Saie (avv.ti M. C. Di Stefano, T. Marchese, P. Stallone) c/ il Comune di Pescara (avv. P. Di Marco) e nei confronti di Tabossi Riccardo e Soc. G.I.E. (avv. M. Russo); Frida Ottavini, Lorenza Tabossi, Tiziana Tabossi, Antonio Dandolo, Gestione Impianti Elettrici di Tabossi P.I. Riccardo & C.-S.N.C.; Manuela Tabossi (avv. M. De Monte)


1. Giustizia amministrativa – Procura alla lite – Firma illeggibile – Conseguenza – Sanatoria in seguito a riassunzione del processo – E’ ammissibile.

 

2. Giustizia amministrativa – Legittimazione ed interesse al ricorso – In tema di contratti della P.A. - Perdita del titolo di partecipazione - Censure attinenti la posizione dell’aggiudicatario – Inammissibilità.

1. Va respinta l’eccezione di nullità del ricorso per difetto di sottoscrizione della procura (nella specie, sottoscrizione con una sigla indecifrabile), laddove il processo interrotto sia stato ritualmente riassunto da parte del ricorrente con un atto – da ritenersi assorbente di quello introduttivo del giudizio - che ha riproposto integralmente il ricorso iniziale e che ha conferito una procura con l’indicazione del nome e cognome, leggibili, del legale rappresentante della società ricorrente. (1)

 

2. Quando la partecipazione alla gara d’appalto costituisce presupposto di legittimazione che radica nell’impresa che partecipa l’interesse ad impugnare l’aggiudicazione, il venir meno del titolo di partecipazione priva l’impresa di legittimazione a dedurre vizi attinenti alla posizione dell’aggiudicatario, non potendo assumere alcun rilievo gli ipotetici e futuri benefici legati all’eventuale rinnovazione della gara, rispetto alla quale non può che vantare un interesse di mero fatto. (2)

 

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(1) CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 6 febbraio 2008 n. 372 ha espresso un diverso avviso: la convalida postuma di un atto di incerta provenienza non può sortire l’effetto di sanare nullità già verificatesi, oltre i termini di decadenza della tutela giurisdizionale.
Tale sentenza ha, in effetti, recepito l’indirizzo più rigoroso della Cassazione in tema di conseguenze processuali dell’illeggibilità della firma apposta in calce alla procura (v. CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONI UNITE – Sentenza 5 febbraio 1994 n. 1167 e, da ultimo, SEZIONE TERZA - Sentenza 13 maggio 2006 n. 13018).
Peraltro, la CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE TERZA - Sentenza 22 giugno 2006, n. 14449, anche di recente, ha ribadito un indirizzo più liberale, in base al quale l’illeggibilità della firma del conferente (del quale non risulti il nome in calce od a margine dell’atto con il quale sta in giudizio) la procura alla lite in rappresentanza di una società, determina una nullità relativa, che la controparte può opporre con la prima difesa, a norma dell’art. 157 c.p.c., facendo così carico alla parte istante d’integrare con la prima replica la lacunosità dell’atto iniziale, mediante chiara e non più rettificabile notizia del nome dell’autore della firma illeggibile; ove difetti, sia inadeguata o sia tardiva detta integrazione, si verifica invalidità della procura ed inammissibilità dell’atto cui accede. Tale orientamento della Suprema corte è stato recepito, da ultimo, dal CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE QUINTA - Sentenza 4 marzo 2008 n. 892, in questa rivista, secondo cui “l’illeggibilità della firma del conferente la procura alla lite comporta la nullità relativa del ricorso quando, in qualunque modo, il nome del sottoscrittore di tale procura non risulti né dal testo della procura, né dalla certificazione di autogra-fia del difensore, né dal testo di quell’atto, o dalla carica o funzione rivestita, in modo che si renda identificabile, per il tramite dei documenti di causa o delle risultanze del registro delle imprese. In assenza di tali condizioni controparte può opporre con la prima difesa la nullità relativa del ricorso, a norma dell’art. 157 c.p.c., facendo così carico alla parte istante di integrare, con la prima replica, la lacunosità dell’atto iniziale.”.
(2) Cfr., in motivazione, da CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE QUINTA - Sentenza 6 giugno 2001, n. 3079; SEZIONE SESTA – Sentenza 6 marzo 1992, n. 159; SEZIONE QUINTA – Sentenza 13 settembre 2005, n. 4692; TAR FRIULI VENZIA-GIULIA – Sentenza 23 marzo 2004, n. 113. (A. Faccon)


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo
sezione staccata di Pescara - Sezione Prima

 

ha pronunciato la presente

 

SENTENZA

 

Sul ricorso numero di registro generale 15 del 2000, proposto da:

 

SOC. SAIE, rappresentato e difeso dagli avv. Maria Concetta Di Stefano, Tommaso Marchese, Patrizia Stallone, con domicilio eletto presso Tommaso Marchese in Pescara, via dei Marrucini,11;

 

contro

 

COMUNE DI PESCARA, rappresentato e difeso dall'avv. Paola Di Marco, con domicilio eletto presso Paola Di Marco in Pescara, Ufficio Legale Comune;

 

nei confronti di

 

TABOSSI RICCARDO E SOC. G.I.E., rappresentato e difeso dall'avv. Marcello Russo, con domicilio eletto presso Marcello Russo in Pescara, c.so Vitt. Emanuele N. 10;

 

FRIDA OTTAVINI, LORENZA TABOSSI, TIZIANA TABOSSI, ANTONIO DANDOLO, GESTIONE IMPIANTI ELETTRICI DI TABOSSI P.I. RICCARDO & C. S.N.C.; MANUELA TABOSSI, rappresentato e difeso dall'avv. Manuel De Monte, con domicilio eletto presso Manuel De Monte in Pescara, via delle Caserme, 85;

 

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia,
della delibera n. 693 del 23.09.1999 del Comune di Pescara relativa all'approvazione del progetto per illuminazione cimiteri comunali.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Pescara;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Tabossi Riccardo e Soc. G.I.E.;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Manuela Tabossi;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20/03/2008 il dott. Luciano Rasola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

 

FATTO

 

Con ricorso notificato il 6.12.1999, la Società SAIE impugna la deliberazione n. 693 del 23.9.1999, pubblicata all’albo pretorio dall’8.10.1999 e ricevuta in copia il 12.10.1999, con cui la G.M. di Pescara ha approvato il progetto preliminare relativo alla realizzazione della rete di distribuzione dell’energia elettrica nei cimiteri comunali, redatto dalla ditta concessionaria “G.I.E. di Tabossi Riccardo P.I. & C.s.n.c.”.
L’impugnativa proposta si inserisce in una vicenda che prende le mosse dalla deliberazione n. 1566 dl 1°.8.1968, con cui il Comune di Pescara bandiva l’appalto-concorso per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di energia elettrica nei cimiteri della città.
Invitate 17 Imprese, solo otto presentarono la loro offerta e tra queste la Società ricorrente che venne esclusa dalla gara.
Con delibera n. 2687 del 7.12.1970 la G.M. dispose il rimborso delle cauzioni versate da tutte le ditte concorrenti, determinazione questa avversata dalla Ditta Tabossi con ricorso accolto da questo TAR con sentenza 251/1975, nel rilievo che l’iter procedimentale dell’appalto concorso, una volta iniziato, dovesse essere proseguito fino alla sua conclusione.
Tale principio è stato ribadito da questo Tribunale con altre pronunce di accoglimento di ricorsi della Ditta Tabossi (ai quali la SAIE è rimasta sempre estranea) contro provvedimenti di indizione di un nuovo appalto o avverso comportamenti di inerzia del Comune a dare esecuzione alle statuizioni contenute nelle sentenze stesse ( sentt. N. 377/1979; 490/1983; 447/1985; 144/1988).
Di fronte all’inerzia del Comune a dare esecuzione all’ultima sentenza n. 144/1988, passata in giudicato, la Ditta Tabossi ha proposto giudizio di ottemperanza, conclusosi con la favorevole sentenza n. 430/1992, a seguito della quale è stato nominato un Commissario “ad acta”, che tuttavia ritenne di non poter effettuare alcuna aggiudicazione della concessione, dichiarando chiusa e definita la procedura concorsuale.
Siffatta determinazione commissariale è stata oggetto di altra impugnativa da parte del Tabossi, in cui è intervenuta la Società SAIE per sostenere la legittimità dell’operato del Comune e del Commissario “ad acta”.
Tale impugnativa ha avuto esito favorevole per il ricorrente in quanto questo TAR, con sent. 282/1996, ha prescritto il riesame della predetta decisione commissariale mediante la nomina di altro Commissario onde accertare se la Ditta Tabossi (ora Ditta “G.I.E. di Tabossi p.i. Riccardo & C. S.n.c.”) fosse l’unica rimasta in gara o se avesse comunque titolo all’aggiudicazione, dopo aver valutato, atteso il tempo trascorso, la permanenza delle condizioni di attuabilità del progetto a suo tempo presentato, con riguardo ai profili tecnici e finanziari.
In esecuzione di detta sentenza, il nuovo Commissario, con deliberazione n. 234 del 1°.4.1998 aggiudicava l’appalto in concessione alla Ditta G.I.E., per cui, con contratto n. 34592 di rep. del 26.10.1998 il comune di Pescara ha affidato all’anzidetta Ditta l’appalto in questione “in base alle norme e condizioni del capitolato speciale di appalto”, tra cui l’art.2, che prevede l’obbligo tra l’altro, a carico della ditta concessionaria di presentare un progetto delle opere da realizzare da sottoporre all’approvazione dell’Amministrazione comunale.
Essendo stato smarrito l’iniziale progetto all’epoca prodotto, la Ditta G.I.E., all’uopo peraltro autorizzata dal TAR con sent. n. 600/1997, ha rimesso il progetto preliminare delle opere da realizzare, approvato dalla G.M. con la deliberazione n. 693 del 23.9.1999, oggetto della presente impugnativa.
Prima di riferire dei motivi cui è affidato l’odierno ricorso, va precisato che la sopra menzionata deliberazione commissariale n. 234 del 1°.4.1998, di aggiudicazione dell’appalto alla ditta G.I.E., è stata impugnata dalla Società SAIE con ricorso n. 593/1998, già deciso da questo TAR con sentenza n. 433 dell’11.4.2007 di inammissibilità del ricorso stesso sotto diversi profili.
Avverso l’atto odiernamente impugnato si deduce l’incompetenza della Giunta ad approvare il progetto preliminare presentato dalla ditta G.I.E, che doveva essere approvato dal Consiglio comunale, ai sensi dell’art. 2 del Capitolato speciale d’appalto.
La delibera di G.M. impugnata viola il bando di gara approvato nel 1968, che prevedeva l’obbligo di presentare da parte delle ditte partecipanti un progetto tecnico esecutivo, mentre è stato presentato un progetto preliminare, che peraltro presenta diverse carenze.
Si deduce anche l’illegittimità della disposizione dirigenziale -Ripartizione Ecologia- del settembre 1998, richiamata nella deliberazione n. 693/1999, illegittimità derivata da quella di cui alla deliberazione appena citata.
Con la citata determinazione dirigenziale sono state modificate alcune prescrizioni dettate dal Capitolato speciale d’appalto nell’esercizio di un potere che difetta in capo al Dirigente, in particolare per quanto riguarda la disciplina delle tariffe perla fruizione di beni e servizi, che è riservata al Consiglio comunale.
Con atto dell’8.1.2000, si è costituita in giudizio la G.I.E., che eccepisce la nullità del ricorso per difetto di sottoscrizione, l’inammissibilità dello stesso per difetto di interesse, nonché l’infondatezza nel merito.
Disposta la discussione dell’odierno ricorso all’udienza pubblica del 21.6.2007, questo Tribunale ha dichiarato con sentenza n. 796/2007, depositata il 10.10.2007, l’interruzione del giudizio per l’avvenuto decesso del controinteressato signor Riccardo Tabossi, per cui la SAIE ha ritualmente riassunto il giudizio con atto depositato il 18.2.2008.
Con memoria del 7.3.2008 la SAIE chiede la sospensione del giudizio in quanto ritiene necessario attendere che si formi il giudicato in ordine alla vicenda processuale che si è conclusa con la sentenza n. 433/2007 (che ha deciso il ric. n. 593/1998), soggetta ancora al potere di riforma del Consiglio di Stato.
Con memoria dell’8.3.2008 la signora Manuela Tabossi, quale erede di Riccardo Tabossi, si è costituita in giudizio, eccependo in via pregiudiziale l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione della SAIE, la nullità dello stesso per mancanza della sottoscrizione e la sua infondatezza nel merito.
La causa è stata trattenuta in decisione nell’udienza pubblica del 20 marzo 2008.
Con atto del 7.3.2008 si è costituito in giudizio anche il Comune di Pescara che, sulla scorta della sentenza di questo TAR n. 433/2007, che ha deciso il ricorso n. 593/1998, eccepisce l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione della SAIE

 

DIRITTO

 

Preliminarmente va esaminata e disattesa la richiesta di sospensione del giudizio, avanzata dalla difesa della SAIE, perché la sentenza n. 433/2007 sarebbe soggetta ancora al potere di riforma del Consiglio di Stato.
Ritiene il Collegio che non sussista alcun obbligo di sospendere l’odierno processo in ragione dell’appellabilità della sentenza n. 433/2007, che non rappresenta un motivo di preclusione della pronuncia relativa al presente ricorso, sia perché, in ogni caso, non sussiste alcun problema ove il giudice d’appello dovesse andare in contrario avviso.
Va quindi esaminata l’eccezione di nullità del ricorso per difetto di sottoscrizione della procura conferita, atteso che la sottoscrizione di questa è avvenuta con una sigla del tutto indecifrabile.
L’art. 83.3 del c.p.c., dopo aver disposto il luogo in cui può essere apposta la procura speciale, prevede che l’autografia “della sottoscrizione” della parte deve essere certificata dal difensore.
Cosa debba intendersi per “sottoscrizione” è precisato dall’art. 51, n. 10 della legge notarile 16.2.1913, n. 89, secondo cui la “sottoscrizione deve contenere nome e cognome delle parti”.
Nella specie, come detto, la sottoscrizione della procura è avvenuta con l’apposizione di una sigla, del tutto incomprensibile, in quanto, se per sigla deve intendersi abbreviazione consistente nelle lettere iniziali del nome e cognome, nella specie non è dato nemmeno comprendere dette lettere iniziali.
La giurisprudenza meno rigorosa ha statuito che “una volta che il rappresentante della persona giuridica sia stato indicato nell’intestazione dell’atto, è valida la procura rilasciata in calce o a margine dell’atto stesso dal legale rappresentante la cui sottoscrizione sia stata certificata come autografa dal difensore, anche se il nome non sia stato ripetuto nel testo della procura e la firma sia illeggibile” (Cass.civ., sez. III, 29.9.1999, n. 10773).
La giurisprudenza ha quindi ritenuto valida la procura speciale quando nell’intestazione dell’atto siano stati indicati gli estremi (cioè nome e cognome) del legale rappresentante della persona giuridica e la firma, che deve avvenire nelle forme anzidette e cioè mediante l’indicazione del nome e cognome, sia stata autenticata dal difensore, anche se la firma risulti illeggibile.
Nella specie, mentre nell’intestazione dell’atto risulta indicato il rappresentante della persona giuridica, l’autenticazione da parte del difensore è avvenuta in ordine non ad una firma o sottoscrizione, ma in ordine ad una “sigla”, del tutto -si ripete- incomprensibile, che nulla ha a che vedere con l’indicazione del nome e cognome, ancorchè illeggibili.
Senonchè, è accaduto, nella specie, che a seguito del decesso del signor Riccardo Tabossi, il processo è stato interrotto con sentenza di questo TAR n. 796/2007, dopo di che è stato ritualmente riassunto con atto depositato il 18.2.2008 da parte della SAIE che ha riproposto integralmente il ricorso iniziale e che ha conferito, questa volta, procura con l’indicazione del nome e cognome, leggibili, del legale rappresentante della Società, atto quest’ultimo da ritenersi assorbente di quello introduttivo del giudizio, per cui, per tale ragione, l’eccezione formulata risulta superata e come tale va disattesa.
Il ricorso è tuttavia inammissibile per difetto di legittimazione ad agire da parte della ricorrente.
Nella esposizione del fatto si è ricordato che alla restituzione delle cauzioni versate dalle otto ditte partecipanti all’appalto-concorso per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di energia elettrica nei cimiteri della città, nessuna contestazione sollevò la Ditta SAIE, mentre a ciò si oppose la sola ditta Tabossi Riccardo con ricorso accolto da questo TAR, nel rilievo secondo cui non v’erano ragioni perchè l’iter procedimentale della gara, una volta iniziato, non dovesse essere portato a compimento.
Si è anche rammentato che tale principio è stato ribadito da questo Tribunale con numerose altre pronunce di esito positivo di giudizi instaurati dalla Ditta Tabossi, ai quali è rimasta sempre estranea la SAIE, intervenuta solo nel ricorso proposto dal predetto Tabossi avverso la determinazione di non poter effettuare alcuna aggiudicazione della concessione adottata dal Commissario “ad acta”, nominato a seguito della sentenza di questo TAR n. 430/1992.
Detto ricorso del Tabossi è stato accolto da questo TAR con sentenza n. 282/1996, in cui fin da allora si rilevò il difetto di legittimazione della SAIE a intervenire nel giudizio per una duplice ragione: a) perché trattavasi di giudizio di ottemperanza e legittimati ad agire con ricorso per ottemperanza sono solo quelli che hanno rivestito la qualità di parti nel processo deciso con la sentenza di cui si chiede l’esecuzione e la SAIE non era intervenuta nel giudizio principale; b) perché non poteva riconoscersi la legittimazione ad intervenire in siffatto giudizio a chi aveva a suo tempo accettato la restituzione della cauzione senza nulla contestare, “indice di sicura acquiescenza”.
Il principio enunciato sub b) è stato confermato con sentenza di questo TAR n. 433 dell’11.4.2007, che ha deciso il ricorso n. 593/1998 proposto dalla SAIE avverso la deliberazione commissariale n.234 del 1°.4.1998 di aggiudicazione dell’appalto.
Con la citata sentenza n. 433/2007 si è affermato che “se la partecipazione alla gara d’appalto costituisce presupposto di legittimazione che radica nell’impresa che partecipa l’interesse ad impugnare l’aggiudicazione, il venir meno del titolo di partecipazione priva l’impresa di legittimazione a dedurre vizi attinenti alla posizione dell’aggiudicatario, non potendo assumere alcun rilievo gli ipotetici e futuri benefici legati all’eventuale rinnovazione della gara, rispetto alla quale non può che vantare un interesse di mero fatto “ (cfr. anche C.S., sez. V, 6.6.2001, n. 3079; sez. VI, 6.3.1992, n. 159: sez. V. 13.9.2005, n. 4692; TAR Friuli Venezia Giulia, 23.3.2004, n. 113).
Da tale principio non si ha motivo di discostarsi anche nell’esame del presente ricorso, proposto avvero l’atto di G.M. n. 693 del 23.9.1999 di approvazione del progetto preliminare presentato dalla ditta G.I.E., adottato in esecuzione della sentenza di questo TAR n. 600/1997; non va infatti dimenticato che si tratta di provvedimento, quello oggi impugnato, inserito sempre nell’annosa vicenda iniziata nel lontano 1968 con la gara di appalto abbandonata dalla SAIE, che non può rivendicare la legittimazione alla presente impugnativa, solo perché svolge attività nel medesimo settore, quando è rimasta estranea a buona parte del contenzioso instaurato dal Tabossi per la medesima gara d’appalto.
Deve pertanto ribadirsi l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione ad agire.
Il ricorso va dunque conclusivamente respinto.
Le spese di causa seguono la soccombenza.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo, sezione staccata di Pescara, respinge il ricorso in epigrafe.
Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di causa, che si liquidano in € 3.000,00, da ripartirsi in uguale misura tra il Comune di Pescara e la Ditta controinteressata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

 

Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 20/03/2008 con l'intervento dei Magistrati:
Umberto Zuballi, Presidente
Michele Eliantonio, Consigliere
Luciano Rasola, Consigliere, Estensore

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/04/2008
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)



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