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T.A.R. ABRUZZO - PESCARA - Sentenza 9 aprile 2008 n. 387
U. Zuballi Presidente; M. Eliantonio Estensore
M.Cinquantatre Srl (avv. M. Russo) c/ il Comune di Citta' Sant'Angelo (avv. U. Di Silvestre) e nei confronti di Cantieri Italiani- Srl (avv. T. Marchese) e con l'intervento di Samar Srl (avv. C. Coppacchioli); M.Cinquantatre –Srl (avv. M. Russo) c/ il Comune di Citta' Sant'Angelo (avv. U. Di Silvestre) e nei confronti di Samar Srl (avv. C. Coppacchioli); M.Cinquantatre –Srl (avv. M. Russo) c/ il Comune di Citta' Sant'Angelo (avv. U. Di Silvestre) e nei confronti di Centro Moda Pescara Srl (avv. T. Marchese); M.Cinquantatre –Srl (avv. M. Russo) c/ il Comune di Citta' Sant'Angelo (avv. U. Di Silvestre) e nei confronti di Calzature Pittarello G.L.G. Srl (avv.ti A. Bordignon e T. Marchese); M.Cinquantatre –Srl (avv. M. Russo) c/ il Comune di Citta' Sant'Angelo (avv. U. Di Silvestre) e nei confronti di Risparmio Casa Srl (n.c.)


1. Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Legittimazione ed interesse ad agire – In materia edilizia e commerciale - Criterio della vicinitas – Portata – Identità del bacino di utenza – Individuazione - Riferimento alle dimensioni concrete dell’intervento – Necessità - Fattispecie.

 

2. Processo Amministrativo - Ricorso giurisdizionale - Motivi aggiunti – In presenza di tutti i requisiti formali e sostanziali di un ricorso autonomo - Considerazione a tale stregua - Necessità.

 

3. Commercio ed industria – Attività commerciale – Sanzioni amministrative - Competenza – Art. 107 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - E’ dei dirigenti.

 

4. Commercio ed industria - Autorizzazione commerciale - Per grandi strutture di vendita – Superficie di vendita – Art. 4, D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 – Nozione.

1. Ai fini della delibazione della legittimazione e dell’interesse ad impugnare in capo ai commercianti titolari di esercizi ubicati nelle vicinanze di un esercizio commerciale, il criterio dello stabile collegamento territoriale deve scaturire da un concetto di “vicinitas”, che si identifica nella nozione di “stesso bacino d’utenza della concorrente”, da rapportare alle dimensioni concrete dell’intervento autorizzato (nella specie, in uno dei ricorsi riuniti, il Collegio ha escluso, in capo ad una società titolare di azienda commerciale per la vendita al pubblico di mobili e merci per la casa, la legittimazione ad impugnare gli atti abilitativi e di autorizzazione all’apertura di alcune “medie strutture di vendita”, situate in altro comune e a distanza superiore a quattro chilometri; in altro ricorso, in cui si verteva, invece, della mancata adozione di sanzioni nei confronti di una struttura commerciale da qualificare, in concreto, come “grande struttura di vendita”, il Collegio ha ritenuto ammissibile il ricorso della società titolare di esercizio commerciale avente analogo oggetto e situato a distanza di pochi chilometri dalla contestata struttura di vendita). (1)

 

2. In ossequio al principio di conservazione degli atti giuridici, sfugge alla declaratoria di inammissibilità del ricorso principale l’impugnativa che, pur essendo stata proposta con “motivi aggiunti”, ha tutti i requisiti formali e sostanziali per essere considerata come un ricorso “autonomo”, essendo stata ritualmente notificata alla controparte. (2)

 

3. Dopo il 23 ottobre 2000, l’art. 22 comma 7, D. Lgs. 31 marzo 1998 n.114, sulle sanzioni in materia di commercio, va interpretato nel senso che la competenza non spetta più al sindaco bensì, ai sensi dell’art. 107 comma 5, D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, ai funzionari dirigenti. (3)

 

4. Ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, per superficie di vendita di un esercizio commerciale si deve intendere quella su cui sostano e si spostano, oltre al personale addetto al servizio, i consumatori per esaminare gli oggetti posti in vendita collocati negli appositi spazi e per concludere le operazioni di vendita, sicché “la zona di esposizione dei prodotti commercializzati dall’esercizio va inclusa nella superficie di vendita”. (4)

 

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(1) Cfr., in motivazione, CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE QUARTA - Sentenza 12 settembre 2007, n. 4821, in questa rivista.
(2) Cfr., in motivazione T.A.R. LOMBARDIA – MILANO – SEZIONE II - Sentenza 17 ottobre 2005 , n. 3815; SEZIONE I - Sentenza 10 maggio 2006 , n. 1183.
(3) Cfr., in motivazione, T.A.R. LAZIO – ROMA – SEZIONE II - Sentenza 6 febbraio 2007, n. 917; CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE PRIMA - Sentenza 25 maggio 2006, n. 12412; SEZIONE SECONDA - Sentenza 6 ottobre 2006, n. 21631; v. anche, in questa rivista, T.A.R. BASILICATA - POTENZA - Sentenza 2 agosto 2005 n. 739.
(4) Cfr., in motivazione, T.A.R. VENETO – SEZIONE III - Sentenza 2 novembre 2004, n. 3825, in questa rivista. (A. Faccon)


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo
sezione staccata di Pescara - Sezione Prima

 

ha pronunciato la presente

 

SENTENZA

 

Sul ricorso numero di registro generale 274 del 2007, proposto da:

 

M.Cinquantatre Srl, rappresentato e difeso dall'avv. Marcello Russo, con domicilio eletto presso Marcello Russo in Pescara, via delle Caserme, 85;

 

contro

 

Comune di Citta' Sant'Angelo, rappresentato e difeso dall'avv. Ugo Di Silvestre, con domicilio eletto presso Ugo Di Silvestre in Pescara, via Da Denominare 397, N.38;

 

nei confronti di

 

Cantieri Italiani Srl, rappresentato e difeso dall'avv. Tommaso Marchese, con domicilio eletto presso Tommaso Marchese in Pescara, via dei Marrucini,11;

 

e con l'intervento di

 

Samar Srl, rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Coppacchioli, con domicilio eletto presso Tar Segreteria in Pescara, via Lo Feudo N. 1;

 

Sul ricorso numero di registro generale 286 del 2007, proposto da:

 

M.Cinquantatre Srl, rappresentato e difeso dall'avv. Marcello Russo, con domicilio eletto presso Marcello Russo in Pescara, via delle Caserme, 85;

 

contro

 

Comune di Citta' Sant'Angelo, rappresentato e difeso dall'avv. Ugo Di Silvestre, con domicilio eletto presso Ugo Di Silvestre in Pescara, via Da Denominare 397, N.38;
nei confronti di

 

Samar Srl, rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Coppacchioli, con domicilio eletto presso Tar Segreteria in Pescara, via Lo Feudo n. 1;

 

Sul ricorso numero di registro generale 567 del 2007, proposto da:

 

M.Cinquantatre Srl, rappresentato e difeso dall'avv. Marcello Russo, con domicilio eletto presso Marcello Russo in Pescara, via delle Caserme, 85;

 

contro

 

Comune di Citta' Sant'Angelo, rappresentato e difeso dall'avv. Ugo Di Silvestre, con domicilio eletto presso Ugo Di Silvestre in Pescara, via Colonna n. 23;

 

nei confronti di

 

Centro Moda Pescara Srl, rappresentato e difeso dall'avv. Tommaso Marchese, con domicilio eletto presso Tommaso Marchese in Pescara, via dei Marrucini,11;

 

Sul ricorso numero di registro generale 568 del 2007, proposto da:

 

M.Cinquantatre Srl, rappresentato e difeso dall'avv. Marcello Russo, con domicilio eletto presso Marcello Russo in Pescara, via delle Caserme, 85;

 

contro

 

Comune di Citta' Sant'Angelo, rappresentato e difeso dall'avv. Ugo Di Silvestre, con domicilio eletto presso Ugo Di Silvestre in Pescara, via Da Denominare 397, n. 38;

 

nei confronti di

 

Calzature Pittarello G.L.G. Srl, rappresentato e difeso dagli avv. Andrea Bordignon e Tommaso Marchese, con domicilio eletto presso Tommaso Marchese in Pescara, via dei Marrucini,11;

 

Sul ricorso numero di registro generale 569 del 2007, proposto da:

 

M.Cinquantatre Srl, rappresentato e difeso dall'avv. Marcello Russo, con domicilio eletto presso Marcello Russo in Pescara, via delle Caserme, 85;

 

contro

 

Comune di Citta' Sant'Angelo, rappresentato e difeso dall'avv. Ugo Di Silvestre, con domicilio eletto presso Ugo Di Silvestre in Pescara, via Da Denominare 397, n. 38;

 

nei confronti di

 

Risparmio Casa Srl, non costituita in giudizio;

 

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia,
quanto al ricorso n. 274 del 2007:
- del permesso di costruire 12 marzo 2007, n. 8806, assentito dallo Sportello Unico per le attività produttive alla società Cantieri Italiani s.r.l. avente ad oggetto il recupero e la trasformazione in attività commerciale di un opificio ubicato lungo viale Petruzzi;
- della deliberazione 1° febbraio 2007, n. 6, del Consiglio comunale di Città Sant’Angelo, di introduzione di una variante parziale al vigente strumento urbanistico e di sdemanializzazione e cessione di un’area comunale destinata a verde pubblico alla società Cantieri Italiani;
- della deliberazione della Giunta comunale di Città Sant’Angelo 8 gennaio 2007, n. 2, di accoglimento dell’istanza della Cantieri Italiani s.r.l. relativa al recupero ed alla trasformazione in attività commerciale di un opificio ubicato lungo viale Petruzzi;
- della Conferenza dei Servizi tenutasi ai sensi del D.P.R. 447/98 il 5 dicembre 2006, presso lo Sportello Unico per le attività produttive;
- dell’accordo procedimentale e l’atto di cessione del terreno del 22 febbraio 2007;
- di tutti gli atti presupposti e connessi;
e per la condanna dell’Amministrazione intimata al risarcimento dei danni;
quanto al ricorso n. 286 del 2007:
dell’autorizzazione commerciale 18 luglio 2007, n. 9, assentita dal Comune di Città Sant’Angelo alla società Samar relativa all’attività di vendita in tale immobile ristrutturato di mobili, con l’insegna di “Mondo Convenienza”; nonché di tutti gli atti presupposti e connessi, tra cui l’atto del Sindaco del Comune di Città Sant’Angelo 13 settembre 2007, n. 20213, assunto in risposta all’atto di significazione e diffida della Società ricorrente;
quanto al ricorso n. 567 del 2007:
dell’autorizzazione commerciale 18 luglio 2007, n. 10, assentita dal Comune di Città Sant’Angelo al Centro Moda Pescara s.r.l. per il commercio di scarpe, abbigliamento e tessile in un locale sito in viale Petruzzi; nonché di tutti gli atti presupposti e connessi;
quanto al ricorso n. 568 del 2007:
dell’autorizzazione commerciale 19 luglio 2007, n. 13, assentita dal Comune di Città Sant’Angelo alla Calzature Pittarello G.L.G. s.r.l. per il commercio di scarpe e abbigliamento in un locale sito in viale Petruzzi; nonché di tutti gli atti presupposti e connessi;
quanto al ricorso n. 569 del 2007:
dell’autorizzazione commerciale 20 agosto 2007, n. 11, assentita dal Comune di Città Sant’Angelo alla Risparmio Casa s.r.l. per il commercio di casalinghi, tessile e profumeria in un locale sito in viale Petruzzi; nonché di tutti gli atti presupposti e connessi.

 

Visti i ricorsi con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Citta' Sant'Angelo;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Cantieri Italiani- Srl;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Samar -Srl;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Centro Moda Pescara Srl;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Calzature Pittarello G.L.G. Srl;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20/03/2008 il dott. Michele Eliantonio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

 

FATTO

 

La società M. Cinquantatrè s.r.l., che gestisce nel Comune di Silvi un’azienda commerciale per la vendita al pubblico di mobili e merci per la casa, denominata Mercatone Uno, con il ricorso n. 274/07 ha impugnato dinanzi questo Tribunale la deliberazione 1° febbraio 2007, n. 6, del Consiglio comunale di Città Sant’Angelo, di introduzione di una variante parziale al vigente strumento urbanistico e di sdemanializzazione e cessione di un’area comunale destinata a verde pubblico alla società Cantieri Italiani. Ha impugnato, altresì, tutti gli atti presupposti e connessi, tra cui il permesso di costruire 12 marzo 2007, n. 8806, assentito dallo Sportello Unico per le attività produttive per la ristrutturazione di un fabbricato esistente e la realizzazione di cinque negozi con un sistema di viabilità e parcheggi.
Con il ricorso n. 286/07, ha impugnato l’autorizzazione commerciale 18 luglio 2007, n. 9, assentita dal Comune di Città Sant’Angelo alla società Samar relativa all’attività di vendita in tale immobile ristrutturato di mobili, con l’insegna di “Mondo Convenienza”. Con motivi aggiunti ha, poi, impugnato l’atto del Sindaco del Comune di Città Sant’Angelo 13 settembre 2007, n. 20213, assunto in risposta all’atto di significazione e diffida della Società ricorrente.
Con i ricorsi nn. 567/07, 568/07 e 569/07 - assumendo che nella sostanza era stata autorizzata l’apertura di un “centro commerciale” e di alcune grandi strutture di vendita - è insorta dinanzi questo Tribunale avverso, rispettivamente, le seguenti autorizzazioni commerciali, rilasciate dal Comune di Città Sant’Angelo:
- 18 luglio 2007, n. 10, assentita al Centro Moda Pescara s.r.l. per il commercio di scarpe, abbigliamento e tessile;
- 19 luglio 2007, n. 13, assentita alla Calzature Pittarello G.L.G. s.r.l. per il commercio di scarpe e abbigliamento;
- 20 agosto 2007, n. 11, assentita alla Risparmio Casa s.r.l. per il commercio di casalinghi, tessile e profumeria.
Con tutti i predetti ricorsi ha, conclusivamente, anche chiesto la condanna dell’Amministrazione intimata al risarcimento dei danni che assume di aver subito.
La parte ricorrente ha ulteriormente illustrato le proprie ragioni con memorie depositate il 10 ottobre 2007 ed il 7 marzo 2008
Il Comune di Città Sant’Angelo si è costituito in tutti i predetti giudizi e con memorie depositate il 25 luglio 2007, il 13 ottobre 2007, il 5 dicembre 2007 e l’8 marzo 2008 ha pregiudizialmente eccepito oltre alla tardività, anche l’inammissibilità dei ricorsi per difetto di legittimazione e carenza di interesse a ricorrere in quanto non solo l’esercizio di vendita della ricorrente era situato in Comuni diversi, ma commercializzava anche prodotti diversi. Nel merito ha, poi, diffusamente confutato il fondamento delle censure dedotte, rilevando, tra l’altro, che nella specie con l’atto impugnato era stata autorizzata l’apertura non di una “grande”, ma di una “media” struttura di vendita.
Si sono anche costituite la società Cantieri Italiani nel ricorso n. 274/07 e la società Samar nei ricorsi nn. 274/07 e 286/07, che hanno proposto eccezioni analoghe a quelle dedotte dal Comune.
Nel giudizio n. 567/07 si è costituita la società Centro Moda Pescara s.r.l., che con memorie depositate il 5 dicembre 2007 e l’8 marzo 2008, dopo aver anch’essa proposto eccezioni analoghe a quelle dedotte dal Comune, ha difeso la legittimità degli atti impugnati.
Si è anche costituita nel giudizio n. 568/07 la società Calzature Pittarello G.L.G. s.r.l., che con memorie depositate il 6 dicembre 2007 e l’8 marzo 2008, ha eccepito che il ricorso non era stato notificato presso la sede legale della società, ma presso l’esercizio di vendita in questione.
La società Risparmio Casa s.r.l., cui il ricorso n. 569/07 è stato notificato, non si è costituita in giudizio.
Alla pubblica udienza del 20 marzo 2008 le cause sono state introitate a decisione.

 

DIRITTO

 

1. - I cinque ricorsi, indicati in epigrafe, per evidenti ragioni di connessione debbono pregiudizialmente essere riuniti al fine di essere decisi con un’unica sentenza.
Tali ricorsi, invero, sono stati tutti proposti dalla società M. Cinquantatrè s.r.l. e sono tutti diretti - come sopra evidenziato - avverso gli atti con i quali è stata nella sostanza consentita la ristrutturazione di un vecchio opificio esistente e l’apertura di alcuni esercizi commerciali nel Comune di Città Sant’Angelo.
E’ stato anche impugnato (con motivi aggiunti dedotti nel ricorso n. 274/07) il provvedimento con il quale il Sindaco del Comune di Città Sant’Angelo, in risposta all’atto di significazione e diffida presentato dalla Società ricorrente, ha deciso di non assumere provvedimenti sanzionatori nei confronti di comportamenti, asseritamente abusivi, posti in essere dalla società Samar, che avevano comportato l’ampliamento di uno dei predetti esercizi commerciali.

 

2. - I ricorsi proposti - così come puntualmente eccepito dalle parti resistenti - sono tutti inammissibili per difetto di legittimazione e carenza di interesse a ricorrere.
Va, invero, in merito ricordato che, secondo un costante e consolidato orientamento degli organi di giustizia amministrativa, ai fini della legittimazione al ricorso contro i titoli edilizi occorre utilizzare il criterio dello stabile collegamento tra il ricorrente e la zona interessata all’attività edilizia assentita, non essendo, peraltro, sufficiente la mera prossimità con l’area oggetto di intervento, ma essendo necessaria l’immediatezza della vicinanza della proprietà con l’area edificanda (cfr. per tutti, Cons. St., sez. V, 28 giugno 2004, n. 4790); in aggiunta, va però anche ulteriormente precisato, che la predetta condizione dell’azione rappresentata dalla “vicinitas”, ossia dallo stabile collegamento tra il ricorrente e la zona interessata dall’intervento assentito, va valutata alla stregua di un giudizio che tenga necessariamente conto della natura e delle dimensioni dell’opera realizzata, della sua destinazione, delle sue implicazioni urbanistiche ed anche delle conseguenze prodotte dal nuovo insediamento sulla “qualità della vita” di coloro che per residenza, attività lavorativa e simili, sono in durevole rapporto con la zona in cui sorge la nuova opera (Cons. St., sez. IV, 31 maggio 2007, n. 2849).
Ugualmente, nel caso di impugnativa avverso l’apertura di un esercizio commerciale, è stata riconosciuta in via generale la legittimazione e l’interesse ad agire in capo ai commercianti titolari di esercizi ubicati nelle vicinanze che esercitano un’attività commerciale, in tutto o in parte, omologa a quella del nuovo esercizio (Cons. St., sez. V 28 giugno 2004 n. 4790). Anche in tali ipotesi, peraltro, il criterio dello stabile collegamento territoriale che deve avvincere il ricorrente alla area di operatività del controinteressato per poterne ulteriormente qualificare la posizione processuale e conseguentemente il diritto di azione, deve scaturire da un concetto di “vicinitas” che si identifica nella nozione di “stesso bacino d’utenza della concorrente”; per cui, nelle ipotesi di apertura di una grande struttura di vendita, è stato ritenuto legittimato ad agire il titolare di una analoga struttura, anche se situata a decine di chilometri (Cons. St., sez. IV, 12 settembre 2007, n. 4821).
Ciò premesso, ai fini dell’accertamento nel caso di specie della sussistenza della legittimazione e dell’interesse ad agire in capo alla ricorrente, deve in via pregiudiziale accertarsi se il titolo edilizio assentito, unitamente agli altri atti impugnati, abbia in concreto consentito l’apertura di un vero e proprio “centro commerciale” o di alcune “grandi strutture di vendita”, che per loro definizione hanno un “bacino di utenza” più ampio, che supera di certo i confini comunali.
Come è noto, la legislazione vigente contenuta nel D.L.vo 31 marzo 1998, n. 114, definisce compiutamente le nozioni di “centro commerciale” e di “grande” e di “media” struttura di vendita:
- per “medie” strutture di vendita si intendono, in base a tale normativa, gli esercizi con superficie di vendita inferiore a mq. 2.500 (per i comuni aventi una popolazione come quella del Comune di Città Sant’Angelo);
- per “grandi” strutture di vendita si intendono gli esercizi con superficie di vendita superiore a mq. 2.500;
- mentre per “centro commerciale” si intende una struttura di vendita nella quale “più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizi gestiti unitariamente”.
Ora, da un attento esame degli atti di causa - ed in particolare dagli atti progettuali approvati con il permesso di costruire impugnato e dalle autorizzazioni commerciali assentite alle singole strutture di vendita - si rileva che gli esercizi commerciali in questione non usufruiscono di certo di “infrastrutture comuni e spazi di servizi gestiti unitariamente”: ogni struttura di vendita, invero, ha una propria autonomia rispetto alle altre strutture di vendita, in quanto non solo utilizza un ingresso separato, ma anche ha in dotazione ed a suo esclusivo servizio una propria viabilità e dei parcheggi messi a disposizione esclusiva dei propri clienti.
Ugualmente, le strutture di vendita in questione non possono neanche qualificarsi come “grandi” strutture di vendita, in quanto hanno tutte una dichiarata superficie di vendita inferiore a mq. 2.500.
Una volta accertato, con riferimento a quanto sopra esposto, che con il titolo edilizio in questione e con le autorizzazioni assentite era stata consentita l’apertura di alcune medie strutture di vendite, appare evidente che l’impugnativa di tali atti (che, peraltro, avrebbero dovuto essere tutti assentiti “contestualmente”, dallo Sportello unico per le attività produttive, in base all’art. 7 della L.R. Abruzzo 9 agosto 1999, n. 62) avrebbe potuto essere proposta, come sopra già precisato, solo dai commercianti titolari di esercizi ubicati nelle vicinanze che esercitano un’attività commerciale, in tutto o in parte, omologa a quella dei nuovi esercizi. La predetta legge regionale n. 62, invero, solo relativamente al rilascio della autorizzazioni per le “grandi” strutture di vendite impone di seguire un procedimento, analiticamente disciplinato dall’art. 20, che impone il coinvolgimento anche dei “comuni contermini”.
In estrema sintesi, essendo stata autorizzata l’apertura di alcune “medie” strutture di vendite, la società ricorrente, che gestisce in altro Comune (nel Comune di Silvi) ed a distanza superiore ai quattro chilometri un’azienda commerciale per la vendita al pubblico di mobili e merci per la casa, non era legittimata a proporre le predette impugnative.

 

3. - Va, peraltro, rilevato che con i motivi aggiunti proposti nel ricorso n. 286/07 è stato impugnato anche l’atto del Sindaco del Comune di Città Sant’Angelo 13 settembre 2007, n. 20213, assunto in risposta all’atto di significazione e diffida della Società ricorrente.
Era, invero accaduto che l’istante - che, come già detto, gestisce con l’insegna “Mercatone Uno” un esercizio commerciale di vendita al pubblico di mobili nel Comune di Silvi - aveva rilevato che, nel mentre l’autorizzazione commerciale 18 luglio 2007, n. 9, assentita dal Comune di Città Sant’Angelo alla società Samar relativa all’attività di vendita in tale immobile ristrutturato di mobili (con l’insegna di “Mondo Convenienza”) prevedeva una superficie di vendita di mq. 2.500, in punto di fatto era stato attivato dalla stessa un esercizio con una superficie molto superiore; in particolare, con il predetto atto di significazione e diffida la Società ricorrente aveva denunciato al Comune che l’esercizio commerciale aveva destinato mq. 2.500 ad attività commerciale e mq. 3.568 ad “area espositiva”, ma che tale area espositiva era separata dall’area di vendita da una semplice “striscia sul pavimento”, per cui nella sostanza la superficie di vendita era di circa 6.000 mq.; la ricorrente aveva, di conseguenza, invitato e diffidato il Comune ed i responsabili dei servizi di Polizia Urbana e del Commercio ad adottare “i provvedimenti atti a sanzionare tale illegittimo comportamento” ed “a fare in modo che esso abbia a cessare immediatamente”.
In risposta a tale diffida il Sindaco del Comune di Città Sant’Angelo con la nota 13 settembre 2007, n. 20213, ha ritenuto di non aver assumere alcun atto sanzionatorio in quanto nel concetto di area di vendita non avrebbe potuto essere ricompresa, a suo avviso, “anche quella destinata esclusivamente all’esposizione, poichè si tratta di merce ingombrante, non amovibile ed a consegna differita”; ha anche rilevato che la normativa di alcune Regioni (ad es. la Regione Lombardia) escludeva espressamente dal computo della superficie di vendita gli spazi espositivi.
Con i predetti motivi aggiunti, la società in questione ha impugnato tale atto, deducendo, per un verso, l’incompetenza del Sindaco ad assumere l’atto in questione (primo motivo) e, per altro verso, l’illegittimità del rifiuto di assumere i dovuti atti sanzionatori, dal momento che l’area espositiva in questione doveva essere compresa nella superficie di vendita e, pertanto, era stata abusivamente attivata una “grande” struttura di vendite, in violazione delle norme (analiticamente indicate) che disciplinano l’apertura di tali esercizi commerciali.
Tale impugnativa, ad avviso del Collegio, appare fondata.
Va, in via pregiudiziale, rilevato che tale impugnativa, pur essendo stata proposta con “motivi aggiunti”, ha tutti i requisiti formali e sostanziali per essere considerata come un ricorso “autonomo”, per cui, in base al principio di conservazione degli atti giuridici, tali motivi aggiunti, essendo stati ritualmente notificati alla controparte, sono equivalenti al ricorso principale e, pertanto, a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio, devono essere considerati a tutti gli effetti come un autonomo ricorso principale (cfr. T.A.R. Lombardia, sede Milano, sez. II, 17 ottobre 2005 , n. 3815, e sez. I, 10 maggio 2006 , n. 1183).
Inoltre, relativamente a tale impugnativa sussiste, questa volta, la legittimazione e l’interesse ad agire in capo alla ricorrente, in quanto con il comportamento denunciato la società Samar (con l’insegna di “Mondo Convenienza”) ha nella sostanza attivato una “grande” struttura di vendita, che – per le considerazioni sopra esposte – viene ad operare sullo “stesso bacino d’utenza” della ricorrente, che commercializza a distanza di pochi chilometri prodotti analoghi (con l’insegna “Mercatone Uno”).
Ora, sembra evidente che la ricorrente, essendo titolare di una situazione giuridica soggettiva differenziata da quella generalità dei consociati, perché svolge un’attività commerciale analoga nello stesso bacino di utenza, avrebbe potuto di certo denunciare al Comune i supposti abusi posti in essere dal concorrente; ed il Comune, a sua volta, era tenuto a rispondere all’istanza presentata (cfr., sul punto, T.A.R. Calabria, sez. Reggio Calabria, 19 aprile 2007, n. 300, e T.A.R. Campania, sede Napoli, sez. I, 19 ottobre 2006, n. 8670).
Avendo, peraltro, il Sindaco assunto un atto espresso sulla richiesta di esercizio dei poteri ripristinatori e repressivi, il soggetto denunciate deve ritenersi, in ogni caso, legittimato ad impugnare tale atto.
Una volta ritenuta ammissibile l’impugnativa dell’atto in questione, va precisato che carattere pregiudiziale ed assorbente riveste in merito la censura di incompetenza del Sindaco, dedotta con il primo motivo.
Va, invero, sul punto ricordato che, benché l’art. 22 del D. L.vo 31 marzo 1998, n. 114, individui il Sindaco come autorità competente all’irrogazione delle sanzioni amministrative per la violazione della relativa disciplina, dopo l’entrata in vigore del testo unico delle disposizioni sugli enti locali, approvato con D. L.vo 18 agosto 2000, n. 267, tale competenza è oggi devoluta ai funzionari dirigenti dall’art. 107, il quale dispone che solo i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni degli organi di governo o non rientranti tra quelle del segretario o del direttore generale (T.A.R. Lazio, sede Roma, sez. II, 6 febbraio 2007, n. 917, e Cass. Civ., sez. I, 25 maggio 2006, n. 12412, e sez. II, 6 ottobre 2006, n. 21631).
In definitiva, ritiene la Sezione che il Sindaco non era competente ad assumere l’atto impugnato, in quanto erano i Dirigenti degli Uffici Commercio e Polizia Urbana del Comune ad essere titolari dei poteri ripristinatori e repressivi in merito.
Per completezza di trattazione va, peraltro, ricordato che in base al più volte ricordato art. 4 del D. L.vo 31 marzo 1998, n. 114, per “superficie di vendita” si intende “l’area destinata alla vendita, compresa quella occupata dai banchi, scaffalature e simili”, mentre non costituisce superficie di vendita, per espressa disposizione contenuta in tale norma, esclusivamente l’area “destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi”.
Ora, interpretando tale normativa la giurisprudenza ha già chiarito che per superficie di vendita di un esercizio commerciale si deve intendere quella su cui sostano e si spostano, oltre al personale addetto al servizio, i consumatori per esaminare gli oggetti posti in vendita collocati negli appositi spazi e per concludere le operazioni di vendita, sicché “la zona di esposizione dei prodotti commercializzati dall’esercizio va inclusa nella superficie di vendita” (cfr. T.A.R. Veneto, sez. III, 2 novembre 2004, n. 3825).
Da tale orientamento il Collegio non rinviene motivi per discostarsi, per cui sembra evidente, allo stato degli atti, per un verso che la controinteressata abbia illegittimamente ampliato di più del doppio la superficie di vendita dell’attività commerciale e, per altro verso, che il Comune abbia tenuto un illegittimo comportamento omissivo nei confronti del predetto abuso.
Né appare sul punto rilevante la considerazione che altre Regioni abbiano dettato una specifica legislazione in materia, prevedendo (ad esempio nella Regione Lombardia) un abbattimento al 10% della superficie di vendita per le merci ingombranti e non amovibili; trattasi, invero, di norme eccezionali, che derogando i principi generali in materia, non possono di certo trovare applicazione anche nella Regione Abruzzo, che non ha introdotto disposizioni analoghe nella propria legislazione regionale.
Alla luce delle suesposte considerazioni tale impugnativa deve, conseguentemente, essere accolta e, per l’effetto, deve essere annullato l’impugnato atto del Sindaco del Comune di Città Sant’Angelo 13 settembre 2007, n. 20213; mentre restano, ovviamente, salvi i dovuti ed imprescindibili provvedimenti che i Dirigenti del Comune dovranno tempestivamente assumere in merito.
Rimane, infine, da esaminare la richiesta di condanna del Comune al risarcimento dei danni che l’istante assume di aver subito da tale illegittimo comportamento omissivo degli organi comunali.
Tale richiesta è, allo stato degli atti, inammissibile, in quanto è sfornita dell’imprescindibile supporto probatorio in ordine alla indicazione ed alla quantificazione dei danni che l’istante assume di aver subito da tale comportamento omissivo.

 

4. - Sussistono, per concludere, in relazione alla inammissibilità della maggior parte delle censure dedotte ed alla complessità della normativa applicabile alla fattispecie e delle questioni interpretative che tale normativa pone, giuste ragioni per disporre la totale compensazione tra le parti delle spese e degli onorari di giudizio.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo, Sezione staccata di Pescara, dichiara – previa riunione – inammissibili i ricorsi specificato in epigrafe.
Accoglie, nel senso specificato in motivazione, il ricorso n. 286/07 e, per l’effetto, annulla l’impugnato atto del Sindaco del Comune di Città Sant’Angelo 13 settembre 2007, n. 20213.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

 

Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 20/03/2008 con l'intervento dei Magistrati:
Umberto Zuballi, Presidente
Michele Eliantonio, Consigliere, Estensore
Luciano Rasola, Consigliere

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/04/2008
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)



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