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T.A.R. FRIULI VENEZIA GIULIA - TRIESTE - Sentenza 9 aprile 2008 n. 225
V.A. Borea – Presidente, V. Farina - Estensore
Co.Ge.I. - Costruzioni Generali Isontine Spa (avv. F. Rosati) c/ il Comune di Pordenone (avv.ti F. Bressan,
F. Mussio); Autorita' per la Vigilanza Sui Contratti Pubblici Lavori, Servizi e Forniture; e nei confronti di
E.Ma.Pri.Ce. Srl (avv.ti S. Artale, G. Neri, G. Zgagliardich)


1. Processo amministrativo – Legittimazione ed interesse ad agire - In tema di contratti della P.A. – Ricorso avverso l’esclusione dalla gara - Sussistenza – Condizioni.

 

2. Processo amministrativo – Legittimazione ed interesse ad agire – In tema di contratti della P.A. – Ricorso avverso la segnalazione all’A.V.C.P - Art. 27 del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 - In caso di accertata inammissibilità del ricorso avverso il provvedimento di esclusione dalla gara – Sussiste - Ragioni.

 

3. Contratti della pubblica amministrazione – Gara – Esclusione - Collegamento tra imprese – Situazione di collegamento sostanziale – Art. 34, comma 2, D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 - Condizioni.

1. L’interesse a ricorrere avverso l’esclusione richiede la dimostrazione che l’esito della gara, in assenza di tale provvedimento, sarebbe stato favorevole alla ricorrente; pertanto, nel caso di procedure di aggiudicazione di tipo meccanico, in cui non si fa luogo a valutazioni tecnico-discrezionali da parte del seggio di gara, una volta aperte le buste contenenti le offerte dei concorrenti, l’idoneità della singola offerta a conseguire l’aggiudicazione è oggettivamente determinabile attraverso meri calcoli aritmetici e dunque il concorrente escluso è in grado di determinare se la propria offerta sarebbe stata sufficiente ad assicurargli la vittoria; l’interesse a ricorrere avverso il provvedimento di esclusione da una gara è, invece, configurabile ex se e non richiede la dimostrazione che l’esito della gara sarebbe stato sicuramente o probabilmente favorevole al ricorrente solo nelle ipotesi in cui il criterio di aggiudicazione previsto sia di tipo non automatico, in quanto il ricorrente ha interesse a veder valutata la propria offerta in sede di gara e dunque è portatore di un interesse strumentale all’annullamento degli atti impugnati e alla rinnovazione della intera procedura, in quanto dal rinnovo deriva una nuova chance di partecipazione e di vittoria. (1)

 

2. La comunicazione all'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai fini dell'inserimento nel casellario informatico, ex art. 27 del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, è provvedimento distinto ed autonomo rispetto ai provvedimenti dai quali mutua la sua ragion d’essere ed è dotato di una sua intrinseca potenzialità lesiva; ne discende che l’accertata inammissibilità del ricorso contro gli atti della gara – per carenza di un interesse al ricorso derivante da mancato superamento della prova di resistenza - non preclude il ricorso contro la comunicazione all’A.V.C.P., quantunque fondato anch’esso sul motivo dell’esclusione della gara dell’impresa ricorrente. (2)

 

3. L'art. 34, comma 2, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, secondo periodo, sull’esclusione dalla gara di offerte collegate, postula l’esistenza di “univoci elementi”, tali da comprovare in modo inoppugnabile la riconducibilità delle offerte ad un unico centro decisionale (nella specie, il Collegio ha escluso che molteplici dati indiziari posti a fondamento dell’esclusione dalla gara e della segnalazione all’A.V.C.P., potessero integrare gli “univoci elementi” richiesti dall’art. 34). (3)

 

__________________________________
(1) Il principio enunciato sembra in linea con l’indirizzo giurisprudenziale prevalente, che ha progressivamente delimitato la portata dell’interesse strumentale ad agire avverso l’esclusione dalla gara d’appalto.

In passato, la giurisprudenza era prevalentemente orientata in senso favorevole all’ammissibilità del ricorso avverso l’esclusione, anche a prescindere da valutazioni circa l’esito della gara: oltre alle sentenze citate da CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE QUINTA 13 novembre 2002, n. 6294, che segue, si veda CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIA – SEZIONE GIURISDIZIONALE – Sentenza 15 febbraio 1999, n. 28, secondo cui ai fini dell’ammissibilità del ricorso giurisdizionale proposto contro l’esclusione dalla gara per l’aggiudicazione di lavori pubblici, il soggetto interessato non ha l’onere di dimostrare che avrebbe vinto la gara, né il giudice è tenuto a compiere indagini a questo riguardo.

Significativa di questa tendenza a delimitare la portata dell’interesse ad agire, appare la sentenza del CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE QUINTA 13 novembre 2002, n. 6294, secondo cui l’interesse a ricorrere, in capo all’impresa esclusa, è configurabile ex se e non occorre che dimostri che l’esito sarebbe stato sicuramente o probabilmente ad essa favorevole (cfr. VI 10 aprile 2001 n. 2159 e 28 aprile 1998 n. 576; V 24 marzo 2001 n. 1708, 3 marzo 2001, n. 1234, 11 giugno 1999 n. 439 e 24 aprile 1997 n. 1015), salvo che non risulti che, per altre ragioni, tale risultato favorevole non sia raggiungibile, ovvero che sia data la prova contraria della non esistenza della probabilità indicata (in quel caso, la società esclusa aveva impugnato anche un analogo provvedimento di esclusione di altra impresa, pronunciato per lo stesso motivo, rilevando che anche la partecipazione di questa avrebbe determinato più consistenti probabilità di aggiudicazione per essa; l’amministrazione si era limitata a contestare, in astratto, l’interesse a ricorrere, senza muovere una concreta critica, sorretta da adeguati elementi di fatto, al vantato interesse).

Rispetto alla decisione del Consiglio di Stato, la decisione del T.A.R. Friuli si segnala per una più netta e rigorosa delimitazione dell’ambito di rilevanza della chance di un risultato favorevole (articolato icasticamente in base al tipo di criterio di aggiudicazione) e del relativo onere probatorio, che ora si vuole rimesso interamente a carico del ricorrente.

In questo modo, la motivazione sembra recepire le argomentazioni di cui a CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE QUINTA – Sentenza 11 GENNAIO 2006, n. 36, che pronunciandosi sulla domanda di risarcimento del danno perdita di chance, ha messo in evidenza come nelle procedure da aggiudicare in base a criteri non automatici, la chance può tendenzialmente sopravvivere alla conclusione della selezione pubblica, giacché in questi casi l’aggiudicazione scaturisce da irriproducibili (e dunque, non pronosticabili, ex post, nemmeno in via controfattuale) valutazioni tecnico-discrezionali dell’organo di gara, non altrettanto accade nel caso dell’asta pubblica, laddove l’impresa eventualmente esclusa può soltanto lamentarsi di non aver ottenuto l’aggiudicazione, dal momento che sia l’amministrazione indicente sia il giudice sono, di regola, perfettamente in grado di ricostruire in via postuma quale sarebbe stato l’ipotetico svolgimento della procedura, ove non vi fosse stata l’illegittima esclusione; nelle situazioni suddette l’impresa estromessa può soltanto far valere l’interesse «finale» all’aggiudicazione (o ad una determinata collocazione in graduatoria) e non anche quello «strumentale» alla partecipazione alla gara (o alla rinnovazione della stessa), poiché la tutela della «possibilità dell’aggiudicazione», pur concepibile al momento della presentazione dell’offerta e prima della celebrazione dell’incanto, non è più configurabile in termini probabilistici dopo la conclusione del procedimento ed il completo disvelamento di tutte le offerte.

Si segnala, sempre sulla tematica della valutazione dell’interesse strumentale al ricorso avverso il provvedimento di esclusione, T.A.R. LOMBARDIA – SEZIONE III – Sentenza 30 aprile 2003, n. 1094, che ha ritenuto ammissibile un ricorso proposto contro un provvedimento di esclusione da una gara di appalto ancorché l’impresa ricorrente non avesse dimostrato in giudizio di essere nelle condizioni per poter aspirare all’aggiudicazione, in considerazione dei riflessi negativi che l’esclusione comunque comporta con riferimento alla gara (incameramento della cauzione) e con riferimento alla possibile adozione di provvedimenti sanzionatori da parte dell’autorità per la vigilanza sui lavori pubblici.

(2) Non constano precedenti specifici in termini in questa rivista.

(3) T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE III TER - Sentenza 8 aprile 2008 n. 2921, in questa rivista, ha statuito che la fattispecie in cui due società partecipanti alla medesima procedura ad evidenza pubblica siano possedute integralmente da un comune soggetto terzo non partecipante alla gara, è integralmente sussumibile nella previsione di cui all’art. 34, comma 2, del D.lgs. 163 del 2006, con la conseguenza che le due imprese partecipanti devono essere escluse dalla gara. Infatti, la logica sottesa alla disposizione, quella di evitare condizionamenti alla procedura mediante pratiche concordate tra i vari partecipanti, sarebbe sostanzialmente disattesa con il semplice escamotage della connessione tra i soggetti attuata a mezzo di holding CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 7 settembre 2007 n. 4721, ivi, ha giudicato legittima l’esclusione dalla gara disposta dalla Stazione Appaltante allorché la Commissione ravvisi l’esistenza di un collegamento sostanziale tra le imprese concorrenti sia per l’uniformità dei plichi contenenti le buste, sia per l’unicità del corriere che aveva curato la spedizione, sia perché le polizze assicurative risultavano rilasciate dalla stessa compagnia assicuratrice, nello stesso giorno e in vicino ordine di successione, sia per l’uniformità di compilazione della modulistica, sia per il medesimo confezionamento della busta contenente l’offerta economica (applicando ceralacca in tre punti coincidenti ed apponendo il timbro e la firma del rappresentante dell’impresa in una posizione identica), mentre secondo il disciplinare di gara la busta contenente l’offerta economica doveva essere chiusa idoneamente in modo da assicurare l’assoluta segretezza del contenuto e controfirmata sui lembi di chiusura; T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE III - Sentenza 8 maggio 2007 n. 4096, ivi, ha ritenuto che la semplice partecipazione - tra l’altro in qualità di soci accomandanti e, quindi, senza alcun potere di effettiva gestione della società partecipata - degli stessi soggetti nell’ambito di una pluralità di persone giuridiche, non costituisce di per sé requisito sufficiente ad integrare il presupposto applicativo della esclusione dalla gara di appalto per collegamento sostanziale, in considerazione della assenza di quei gravi indizi necessari ai fini della integrazione della fattispecie presuntiva, univocamente volti a configurare il presupposto applicativo dell’esclusione. (A. Faccon)


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale
per la Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



Sul ricorso numero di registro generale 488 del 2007, proposto da:
CO.GE.I. - COSTRUZIONI GENERALI ISONTINE SPA, rappresentata e difesa dall'avv. Federico Rosati, con domicilio eletto presso Federico Rosati Avv. in Trieste, via Donota 3;

contro



COMUNE DI PORDENONE, rappresentato e difeso dagli avv. Fulvia Bressan, Francesca Mussio, con domicilio eletto presso Segreteria Generale T.A.R. in Trieste, p.zza Unita' D'Italia 7; Autorita' per la Vigilanza Sui Contratti Pubblici Lavori, Servizi e Forniture;
nei confronti di
E.MA.PRI.CE. SRL, rappresentato e difeso dagli avv. Sebastiano Artale, Giuliano Neri, Gianni Zgagliardich, con domicilio eletto presso Gianni Zgagliardich Avv. in Trieste, via Filzi 8;

per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
-del provvedimento di esclusione dalla gara relativa all'appalto dei lavori di realizzazione di un diversivo a difesa delle aree delle discariche per il trasferimento di portate dal fiume "Meduna" al fiume "Noncello" comunicato con nota dell'Unità Operativa Amministrativo - LL.PP. e Appalti rep. n.40138 dd. 1.10.2007;
-dei verbali della Commissione di gara dd. 29.6.2007 e 13.7.2007;
-della determinazione del Dirigente del Settore V - Lavori Pubblici n. 2700/0500/171, esecutiva il 24.9.2007, nonchè dei verbali della Commissione di gara successive a quello del 13.7.2007 che hanno portato alla formazione della graduatoria;
-della nota dell'UOC Ufficio Amministrativo LL.PP. - Espropri dd. 2.10.2007; nonchè per la condanna del Comune intimato al risarcimento dei danni subiti e subendi dalla ricorrente Società..


Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Pordenone;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di E.Ma.Pri.Ce. Srl;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20/02/2008 il dott. Vincenzo Farina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO



Con il ricorso in esame, rubricato al n. 488/2007, proposto dalla società Co.Ge.I. - Costruzioni Generali Isontine S.p.a., è stato chiesto l'annullamento:
1) del provvedimento di esclusione della ricorrente CO.GE.I. S.p.A. dalla gara relativa all'appalto, indetto dal Comune di Pordenone, dei lavori di realizzazione di un diversivo a difesa delle aree delle discariche per il trasferimento di portate dal fiume "Meduna" al fiume "Noncello", comunicato con nota dell'Unità Operativa Amministrativo - LL.PP. e Appalti rep. n. 40138 del 1°.10.2007;
2) dei verbali della Commissione di gara del 29/6/2007 e del 13/7/2007, con i quali è stata disposta l'esclusione della ricorrente CO.GE.I. S.p.A. per ravvisato collegamento sostanziale tra la stessa e altre due imprese concorrenti, la Luci Costruzioni S.p.A. e la SO.CR.EDIL S.p.A. ed è stata disposta la comunicazione della esclusione all'Autorità di Vigilanza, secondo le disposizioni contenute nella determinazione n. 1/2005 e suoi allegati;
3) della determinazione del Dirigente Settore V - Lavori Pubblici n. 2700/0500/17l, esecutiva il 24/9/2007, con cui sono stati approvati i verbali della commissione di gara e l'appalto è stato affidato alla ditta E.MA.PRI.CE. S.r.l., nonché dei verbali della Commissione di gara successivi a quello del 13/7/2007 che hanno portato alla formazione della graduatoria;
4) della nota dell'UOC Ufficio Amministrativo LL.PP. - Espropri dd. 2/10/2007, con la quale è stata data comunicazione all'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici ai fini dell'inserimento nel casellario informatico ex art. 27 del D.P.R. 25/1/2000, n. 34, di dati per la individuazione delle imprese nei cui confronti sussistono cause di esclusione a termini dell’art. 75 del D.P.R. 21/12/1999, n. 554, nonché per l'annotazione di tutte le altre notizie ritenute utili.
La ricorrente ha chiesto, altresì, che il Comune di Pordenone venga condannato al risarcimento dei danni subiti e subendi dalla ricorrente a causa dell'illegittima esclusione dalla gara e dell'invio della segnalazione al Casellario informatico dell'Osservatorio per i Lavori Pubblici.
La ricorrente società CO.GE.I. S.p.A. – Costruzioni Generali Isontine esordisce ricordando di aver partecipato alla gara di appalto indetta dal Comune di Pordenone per l'affidamento dei lavori di realizzazione di un diversivo a difesa delle discariche per il trasferimento di portate dal fiume Meduna al fiume Noncello, presentando la propria offerta all'Ufficio Protocollo del Comune in data 25/6/2007, ultimo giorno prescritto dal bando di gara.
Con nota dell'Unità Operativa Ufficio Amministrativo LL.PP. e Appalti del 1°/10/2007, veniva comunicata da parte del Comune alla società ricorrente l’intervenuta aggiudicazione dell'appalto alla società E.MA.PRI.CE. S.r.l., con il ribasso del 9,55%; contestualmente veniva restituita alla ricorrente la busta contenente l'offerta e la cauzione provvisoria, precisandosi che: "codesta ditta non è stata ammessa alla procedura in quanto la Commissione di gara ha rilevato il collegamento sostanziale della ditta stessa con la ditta SO.CR.EDIL S.p.A. di San Dorligo della Valle (Trieste) e di entrambe con la ditta Luci Costruzioni S.p.A. di Trieste, come indicato nei verbali di cui si riportano gli estratti."
La nota del Comune riportava poi, con vari omissis – prosegue l’istante - degli stralci dei verbali del seggio di gara, rispettivamente del 29 giugno 2007 e del 13 luglio 2007, relativi alla valutazione del ravvisato collegamento sostanziale: da essi risulta che la Commissione di gara si è orientata in questo senso sulla scorta di tutta una serie di elementi che "considerati nel loro complesso e con riferimento alla specifica situazione concreta, rappresentano indizi gravi, precisi e concordanti in merito alla riconducibilità delle tre offerte ad un unico centro decisionale per le seguenti motivazioni:
1) la presenza di rapporti di parentela marito/moglie/figli, che da sola non sarebbe sufficiente a determinare la situazione di collegamento sostanziale, ma va esaminata in concomitanza alle altre evidenze riscontrate;
2) l'alternarsi degli stessi soggetti nelle cariche direttive delle diverse società (amministratori unici, legali rappresentanti, procuratori, direttori tecnici);
3) procura speciale del 21/07/2005 a ministero notaio Giuliano Chersi di Trieste, rilasciata a Luci Alberto da SO.C.R. EDIL. S.P.A. (amministratore unico Luci Alessandro) e da Luci Costruzioni Spa (amministratore unico Luci Giovanni) per la costituzione di consorzio
stabile ex artt. 10,11,12 legge 109/94;
4) amministratore unico della ditta SO.C.R.EDIL S.P.A., sig. Fontanot Alessandro, che risulta essere persona formalmente delegata dalla ditta Luci Costruzioni S.p.a. nell'ambito dell'esecuzione del contratto di appalto dei lavori di realizzazione della Biblioteca Multimediale, di cui alla più volte richiamata risoluzione per grave inadempimento;
5) intervento dei signori Luci Alessandro e Luci Alberto, quali procuratori della ditta Luci Costruzioni Spa, nell'ambito dell'esecuzione del medesimo contratto di appalto dei lavori di realizzazione della Biblioteca Multimediale, come risulta da corrispondenza nell'ambito dell'esecuzione del contratto di appalto indicato al punto precedente;
6) consegna di tutti e tre i plichi contenenti l'offerta per la gara di cui al
presente verbale alle ore 7,45 del 25 giugno2007;
7) atti di costituzione, modifica e trasformazione redatti con assoluta prevalenza dallo stesso notaio, dott. Giuliano Chersi di Trieste;
8) collegi sindacali delle tre ditte composti dai medesimi soggetti."
Pertanto, la ricorrente società CO.GE.I. è stata esclusa dalla gara in ragione di ravvisato collegamento sostanziale con la ditta SO.CR.EDIL S.p.a. e di entrambe con la ditta Luci Costruzioni S.p.a.
Nell'ultima parte del verbale della Commissione del 13 luglio 2007 si informa che "di tale esclusione verrà data comunicazione all'Autorità di Vigilanza secondo le disposizioni contenute nella Determinazione n. 1/2005 e suoi allegati".
Alla comunicazione la stazione appaltante ha provveduto con nota dell'Unità Operativa - Ufficio Amministrativo LL. PP. - Espropri del 2/10/2007, subito dopo aver comunicato l'intervenuta esclusione.
Avverso l'atto di esclusione dalla gara, la successiva aggiudicazione e la comunicazione all'Autorità di Vigilanza è insorta in questa sede la società CO.GE.I. S.p.a. , deducendo tre mezzi.
Con ordinanza di questo Tribunale n. 164/2007 del 21.11.2007 è stata accolta la istanza cautelare presentata dalla ricorrente, limitatamente alla segnalazione alla Autorità di vigilanza sui contratti pubblici.
Si sono costituiti in giudizio l’intimato Comune e la controinteressata società E.MA.PRI.CE. s.r.l., chiedendo il rigetto del gravame.
Quest’ultimo è stato introitato dal Collegio ed è passato in decisione nella pubblica udienza del 20.2. 2008.
In rito, il Collegio deve darsi carico di esaminare, prioritariamente, la eccezione di inammissibilità sollevata dalla controinteressata società E.MA.PRI.CE. s.r.l., riguardante gli atti di gara, e, segnatamente:
1) il provvedimento di esclusione dalla gara relativa all'appalto, indetto dal Comune di Pordenone, dei lavori di realizzazione di un diversivo a difesa delle aree delle discariche per il trasferimento di portate dal fiume "Meduna" al fiume "Noncello", comunicato con nota dell'Unità Operativa Amministrativo - LL.PP. e Appalti rep. n. 40138 del 1.10.2007;
2) i verbali della Commissione di gara del 29/6/2007 e del 13/7/2007, con i quali è stata disposta l'esclusione della ricorrente CO.GE.I. S.p.A. per ravvisato collegamento sostanziale tra la stessa e altre due imprese concorrenti, la Luci Costruzioni S.p.A. e la SO.CR.EDIL S.p.A. ed è stata disposta la comunicazione della esclusione all'Autorità di Vigilanza, secondo le disposizioni contenute nella determinazione n. 1/2005 e suoi allegati;
3) la determinazione del Dirigente Settore V - Lavori Pubblici n. 2700/0500/17l, esecutiva il 24/9/2007, con cui sono stati approvati i verbali della commissione di gara e l'appalto è stato affidato alla ditta E.MA.PRI.CE. S.r.l., nonché i verbali della Commissione di gara successivi a quello del 13/7/2007 che hanno portato alla formazione della graduatoria.
La eccezione si basa sulla considerazione essenziale che l’interesse a ricorrere avverso l’esclusione richiede la dimostrazione che l’esito della gara, in assenza di tale provvedimento, sarebbe stato favorevole alla ricorrente: nel caso di procedure di aggiudicazione di tipo meccanico, in cui non si fa luogo a valutazioni tecnico-discrezionali da parte del seggio di gara, una volta aperte le buste contenenti le offerte dei concorrenti, l’idoneità della singola offerta a conseguire l’aggiudicazione è oggettivamente determinabile attraverso meri calcoli aritmetici e dunque il concorrente escluso è in grado di determinare se la propria offerta sarebbe stata sufficiente ad assicurargli la vittoria; l’interesse a ricorrere avverso il provvedimento di esclusione da una gara è, invece, configurabile ex se e non richiede la dimostrazione che l’esito della gara sarebbe stato sicuramente o probabilmente favorevole al ricorrente solo nelle ipotesi in cui il criterio di aggiudicazione previsto sia di tipo non automatico, in quanto il ricorrente ha interesse a veder valutata la propria offerta in sede di gara e dunque è portatore di un interesse strumentale all’annullamento degli atti impugnati e alla rinnovazione della intera procedura: dal rinnovo deriva una nuova chance di partecipazione e di vittoria.
Ora, nella fattispecie trattavasi di appalto da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso determinato con ribasso sul predisposto elenco prezzi (ai sensi dell’art. 17, comma 1, lett. a) della L.R. n. 1/2002): la procedura di aggiudicazione era quindi di tipo meccanico, in cui non si doveva far luogo a valutazioni tecnico-discrezionali da parte del seggio di gara.
Va aggiunto che gli atti della gara erano nella disponibilità della ricorrente, la quale era, pertanto, nella condizione di verificare l’idoneità della propria offerta a conseguire l’aggiudicazione, attraverso un semplice calcolo matematico.
Da parte della istante doveva, dunque, essere data la dimostrazione che (sussistendo, ovviamente, tutti gli altri requisiti, formali e sostanziali per l’ammissione alla gara) il risultato di vedersi aggiudicato l’appalto le era stato precluso dalla illegittima esclusione dalla gara.
Il ricorso deve essere, dunque, dichiarato inammissibile, in parte qua, non essendo ravvisabile un interesse strumentale in capo alla ricorrente: la quale – va sottolineato - non ha dedotto censure tali da travolgere l’intera gara dal suo inizio, comportandone la rinnovazione integrale e, con essa, la ricostituzione di chances di vittoria a suo favore.
Va da sé che la consequenziale domanda di risarcimento danni è da dichiararsi inammissibile per mancanza dei necessari presupposti e, segnatamente, per il mancato annullamento giurisdizionale degli atti impugnati che si assumono causativi dello stesso pregiudizio di cui si invoca il ristoro (cfr., ex pluribus, Cons. Stato, Ad. Plen., n. 4/2003; T.A.R. Friuli Venezia Giulia, 6 giugno 2007, n. 451 e n. 571 del 3 settembre 2007) nonché per l’assenza del requisito della colpa, avendo il Comune intimato – ritiene il Collegio - svolto una attività istruttoria e provvedimentale del tutto ineccepibile.
Il ricorso si appalesa, invece, fondato nella parte in cui è diretto alla caducazione della nota dell'U.O.C. Ufficio Amministrativo Lavori pubblici - Espropri del 2/10/2007, con la quale è stata data comunicazione all'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai fini dell'inserimento nel casellario informatico a mente dell’art. 27 del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, di dati per la individuazione delle imprese nei cui confronti sussistono cause di esclusione ex art. 75 del D.P.R. 21/12/1999 n. 554, nonché per l'annotazione di tutte le altre notizie ritenute utili.
E’ d’uopo premettere che con successiva nota dell'U.O.C. Ufficio Amministrativo Lavori pubblici - Espropri del 20/11/2007, diretta anch’essa all'Autorità per la Vigilanza, veniva chiarito che il motivo della prima segnalazione era il “collegamento sostanziale”, regolarmente contrassegnato con una X e non già la “Violazione del divieto di intestazione fiduciaria”, non contrassegnato con una X, anche se erroneamente figurante nel testo della nota.
Circa il “collegamento sostanziale” – che, come si è appena visto, rappresentava la vera ragione della segnalazione – la nota così si esprimeva testualmente:
“5.8. Irregolarità nei riguardi di condizioni rilevanti per Ia partecipazione alla gara (previste dalle norme oppure dal bando di gara) (art. 27, comma 2, lettera t) del d.P.R. 15 gennaio 2000, n. 34):
5.8.2. Collegamento sostanziale X con:
LUCI COSTRUZIONI S.P.A., (codice fiscale 00719580326);
SO.C..R.EDIL. S.P.A (codice fiscale 00751160326);”
L’art. 27 del D.P.R. n. 34 del 2000 così recita:
“ 27. Casellario informatico.
1. Presso l'Osservatorio per i lavori pubblici è istituito il casellario informatico delle imprese qualificate. Il casellario e formato sulla base delle attestazioni trasmesse dalle SOA ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del presente regolamento, e delle comunicazioni delle stazioni appaltanti previste dal regolamento generale.
2. Nel casellario sono inseriti in via informatica per ogni impresa qualificata i seguenti dati:
a) ragione sociale, indirizzo, partita IVA e numero di matricola di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
b) rappresentanza legale, direzione tecnica e organi con potere di rappresentanza;
c) categorie ed importi della qualificazione conseguita;
d) data di cessazione dell'efficacia dell'attestazione di qualificazione;
e) ragione sociale della SOA che ha rilasciato l'attestazione;
f) cifra di affari in lavori realizzata nel quinquennio precedente la data dell'ultima attestazione conseguita;
g) costo del personale sostenuto nel quinquennio precedente la data dell'ultima qualificazione conseguita, con indicazione specifica del costo relativo al personale operaio, tecnico, diplomato o laureato;
h) costo degli ammortamenti tecnici, degli ammortamenti figurativi e dei canoni per attrezzatura tecnica sostenuto nel quinquennio precedente la data dell'ultima qualificazione conseguita;
i) natura ed importo dei lavori eseguiti in ogni categoria nel quinquennio precedente l'ultima qualificazione conseguita, risultanti dai certificati rilasciati dalle stazioni appaltanti;
l) elenco dell'attrezzatura tecnica in proprietà o in locazione finanziaria;
m) importo dei versamenti effettuati all'INPS, all'INAIL e alle Casse edili in ordine alla retribuzione corrisposte ai dipendenti;
n) eventuale stato di liquidazione o cessazione di attività;
o) eventuali procedure concorsuali pendenti;
p) eventuali episodi di grave negligenza nell'esecuzione di lavori ovvero gravi inadempienze contrattuali anche in riferimento all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e degli obblighi derivanti da rapporto di lavoro, comunicate dalle stazioni appaltanti;
q) eventuali sentenze di condanna passate in giudicato o di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale a carico dei legali rappresentanti, degli amministratori delegati o dei direttori tecnici per reati contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio;
r) eventuali provvedimenti di esclusione dalle gare ai sensi dell'articolo 8, comma 7, della legge adottati dalle stazioni appaltanti;
s) eventuali falsità nelle dichiarazioni rese in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, accertate in esito alla procedura di cui all'articolo 10, comma 1-quater, della legge;
t) tutte le altre notizie riguardanti le imprese che, anche indipendentemente dall'esecuzione dei lavori, sono dall'Osservatorio ritenute utili ai fini della tenuta del casellario.
3. Le imprese sono tenute a comunicare all'Osservatorio, entro trenta giorni dal suo verificarsi, ogni variazione relativa ai requisiti di ordine generale previsti dall'articolo 17.
4. Le stazioni appaltanti inviano alla fine dei lavori una relazione dettagliata sul comportamento dell'impresa esecutrice, redatta secondo la scheda tipo definita dall'autorità e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
5. I dati del casellario di cui al comma 2 sono resi pubblici a cura dell'Osservatorio e sono a disposizione di tutte le stazioni appaltanti per l'individuazione delle imprese nei cui confronti sussistono cause di esclusione dalle procedure di affidamento di lavori pubblici.
6. Tutte le notizie, le informazioni e i dati riguardanti le imprese contenute nel casellario sono riservati e tutelati nel rispetto della normativa vigente fatte salve le segnalazioni cui devono provvedere le stazioni appaltanti”.
Ora, dato che la comunicazione all'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai fini dell'inserimento nel casellario informatico ex art. 27 del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 costituisce pur sempre un provvedimento distinto ed autonomo rispetto ai provvedimenti dai quali mutua la sua ragion d’essere (indicati nella disposizione in parola), essa è dotato di una sua intrinseca potenzialità lesiva.
Ciò appare ancora più evidente nel caso di specie, caratterizzato dalla applicazione della lettera t) dell’art. 27, che non è direttamente correlato ad ipotesi specifiche (come la esclusione dalla gara per le ipotesi contemplate dall’art. 27, comma 2) che fungono da presupposto in senso tecnico-giuridico.
Se così è, non pare fondatamente confutabile che la ricorrente avverso la segnalazione può dedurre vizi che riguardano le ragioni della esclusione per il rilevato collegamento sostanziale, le quali stanno alla base della segnalazione stessa: le ragioni, in buona sostanza, sorreggono sia l’esclusione che la segnalazione, pur trattandosi di provvedimenti distinti.
Proprio per questo l’accertata inammissibilità del ricorso contro gli atti della gara non preclude il ricorso contro la segnalazione, quale provvedimento, per l’appunto, distinto ed autonomo, fondato anch’esso sul motivo della esclusione della istante.
Quest’ultima, in parte qua, cioè contro la comunicazione all’Autorità di vigilanza, ha dedotto il terzo mezzo, con il quale ha denunciato il vizio di invalidità derivata, in relazione alla asserita illegittimità della sua esclusione dalla gara, nonchè un autonomo vizio, per avere il Comune individuato la “Violazione del divieto di intestazione fiduciaria” come altra causa di esclusione, non sanzionata negli atti di gara.
Sotto questo secondo profilo si è già detto sopra: la doglianza non ha pregio, dato che il Comune ha successivamente chiarito il vero motivo della esclusione.
Il primo profilo merita, invece, condivisione.
Va premesso che la ricorrente parla di invalidità derivata, ma in realtà essa intende far valere i vizi che affliggono la comunicazione: i quali – come si è visto - sono poi gli stessi di quelli che inficiano la esclusione.
Detto questo, si è detto che con nota dell'Unità Operativa Ufficio Amministrativo LL.PP. e Appalti dell'1/10/2007, veniva comunicata da parte del Comune alla società ricorrente l’intervenuta aggiudicazione dell'appalto alla società E.MA.PRI.CE. S.r.l., con il ribasso del 9,55%; contestualmente veniva restituita alla ricorrente la busta contenente l'offerta e la cauzione provvisoria, precisandosi che: "codesta ditta non è stata ammessa alla procedura in quanto la Commissione di gara ha rilevato il collegamento sostanziale della ditta stessa con la ditta SO.CR.EDIL S.p.A. di San Dorligo della Valle (Trieste) e di entrambe con la ditta Luci Costruzioni S.p.A. DI Trieste, come indicato nei verbali di cui si riportano gli estratti."
La nota del Comune riportava poi, con vari omissis – prosegue l’istante - degli stralci dei verbali del seggio di gara, rispettivamente del 29 giugno 2007 e del 13 luglio 2007, relativi alla valutazione del ravvisato collegamento sostanziale: da essi risulta che la Commissione di gara si è orientata in questo senso sulla scorta di tutta una serie di elementi che "considerati nel loro complesso e con riferimento alla specifica situazione concreta, rappresentano indizi gravi, precisi e concordanti in merito alla riconducibilità delle tre offerte ad un unico centro decisionale per le seguenti motivazioni (supportate anche da uno specchietto comparativo, di cui si dirà più oltre):
1) la presenza di rapporti di parentela marito/moglie/figli, che da sola non sarebbe sufficiente a determinare la situazione di collegamento sostanziale, ma va esaminata in concomitanza alle altre evidenze riscontrate;
2) l'alternarsi degli stessi soggetti nelle cariche direttive delle diverse società (amministratori unici, legali rappresentanti, procuratori, direttori tecnici);
3) procura speciale del 21/07/2005 a ministero notaio Giuliano Chersi di Trieste, rilasciata a Luci Alberto da SO.C.R. EDIL S.P.A. (amministratore unico Luci Alessandro) e da Luci Costruzioni Spa (amministratore unico Luci Giovanni) per la costituzione di consorzio
stabile ex artt. 10,11,12 legge 109/94;
4) amministratore unico della ditta SO.C.R.EDIL S.P.A., sig. Fontanot Alessandro, che risulta essere persona formalmente delegata dalla ditta Luci Costruzioni S.p.a. nell'ambito dell'esecuzione del contratto di appalto dei lavori di realizzazione della Biblioteca Multimediale, di cui alla più volte richiamata risoluzione per grave inadempimento;
5) intervento dei signori Luci Alessandro e Luci Alberto, quali procuratori della ditta Luci Costruzioni Spa, nell'ambito dell'esecuzione del medesimo contratto di appalto dei lavori di realizzazione della Biblioteca Multimediale, come risulta da corrispondenza nell'ambito dell'esecuzione del contratto di appalto indicato al punto precedente;
6) consegna di tutti e tre i plichi contenenti l'offerta per la gara di cui al
presente verbale alle ore 7,45 del 25 giugno2007;
7) atti di costituzione, modifica e trasformazione redatti con assoluta prevalenza dallo stesso notaio, dott. Giuliano Chersi di Trieste;
8) collegi sindacali delle tre ditte composti dai medesimi soggetti."
Pertanto, la ricorrente società CO.GE.I. è stata esclusa dalla gara in ragione di ravvisato collegamento sostanziale con la ditta SO.CR.EDIL S.P.A. e di entrambe con la ditta Luci Costruzioni S.p.a.
Il Collegio osserva che l'art. 34, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 così recita: "Non possono partecipare alla medesima gara concorrenti che si trovino fra loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile. Le stazioni appaltanti escludono, altresì, dalla gara i concorrenti per i quali accertano che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. "
La determinazione di esclusione è stata motivata dall'accertato collegamento sostanziale, ma i vari elementi indicati dalla Commissione – considerati individualmente e nel loro insieme sistematico - si appalesano – ritiene il Collegio - del tutto inidonei a sorreggere la valutazione compiuta dal seggio di gara, essendo privi del carattere della univocità e non costituendo presunzioni gravi, precise e concordanti.
Quanto ai rapporti di parentela, è a dirsi che l'Amministratore Unico della società ricorrente, arch. Alberto Luci, è residente a Lignano Sabbiadoro, in Provincia di Udine, mentre i suoi genitori e il fratello Alessandro, risiedono a Trieste, con diverse e separate residenze.
Circa la sede sociale, quella della ricorrente è a Monfalcone, in provincia di Gorizia, mentre la società del padre di Alberto ha sede a Trieste e quella del fratello a S. Dorligo della Valle, in Provincia di Trieste.
Di qui l’evanescenza dei referti indiziari fondati sul rapporto parentale.
Non miglior sorte ha il riferimento all’alternarsi degli stessi soggetti nelle cariche direttive delle tre società, che rappresenta l’altro elemento indiziario allegato dalla Commissione giudicatrice.
Dallo specchietto comparativo che figura nel verbale della Commissione del 13/7/2007 emerge, infatti, che:
- l'arch. Alberto Luci, attuale Amministratore Unico della società, non è mai stato Amministratore o Direttore Tecnico della società Luci Costruzioni;
- l'arch. Alberto Luci è stato in passato, tra il 1998 e il 2002, Amministratore Unico e Direttore Tecnico della società So.cr.edil, ma è cessato da queste cariche dal 13/6/2002 e cioè da più di un quinquennio anteriore alla partecipazione alla gara de qua;
- nella società ricorrente il fratello Alessandro è parimenti cessato da oltre un quinquennio dalle cariche di Amministratore Unico e Direttore
Tecnico che aveva ricoperto per un breve periodo (poco più di un anno), tra il marzo 2001 e il luglio 2002, nel periodo iniziale di vita della società stessa;
- analogamente, il geom. Fontanot Alessandro ha svolto nella società istante le funzioni di Direttore Tecnico solo nel corso del 2001;
- il padre di Alberto Luci, Giovanni Luci, Amministratore Unico della Giovanni Luci Costruzioni e la madre Nevia Longhino, in passato Amministratore e Direttore Tecnico della medesima società, non hanno mai ricoperto le predette cariche nella società istante.
Non è ravvisabile, pertanto, la dichiarata "alternanza" di cariche, come comprovato anche dalle visure camerali depositate in giudizio.
In particolare, va sottolineato che da oltre cinque anni (dal giugno 2002) l'arch. Alberto Luci è l'unico Amministratore e Direttore Tecnico della ricorrente società, senza che – per converso - egli abbia assunto alcuna carica simile nelle altre due società, nello stesso periodo.
Inconsistente è pure il richiamo alla procura speciale per la costituzione di un consorzio stabile.
All'arch. Alberto Luci fu rilasciata dalla società SO.CR.EDIL s.p.a. e dalla società Luci Costruzioni s.p.a. una procura speciale notarile del 21/7/2003 per la costituzione di un consorzio stabile, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 109/1994 e smi, e questo Consorzio fu costituito il 28/7/2005 tra le tre società in argomento.
Tuttavia, non è dato oggettivamente evincere dal rilascio della procura all'arch. Alberto Luci e dall'espletamento del mandato da parte del medesimo un indizio tale da corroborare la tesi del collegamento sostanziale: ed invero, non si è trattato di una procura che implicasse un mandato continuativo di carattere gestionale, bensì di una procura a compiere un unico atto (la costituzione del Consorzio): trattasi, quindi, di un mandato del tutto vincolato nel suo contenuto e che si è esaurito il 28/7/2003, ossia una settimana dopo il suo conferimento, con la partecipazione dell'arch. Alberto Luci al rogito di costituzione del Consorzio.
Inoltre, di questo unico ente l'arch. Luci non ha ricoperto la carica di Amministratore né all'atto della sua costituzione, né in seguito: la carica è stata sempre ricoperta da terzo soggetto estraneo, il signor Carlo Brussi.
Circa la posizione del perito Alessandro Fontanot, Amministratore Unico della società So.cr.edil, la Commissione ha stabilito che: "tale soggetto risulta essere persona formalmente delegata dalla ditta Luci Costruzioni S.p.a. nell'ambito dell'esecuzione del contratto di appalto dei lavori di realizzazione della Biblioteca Multimediale di cui alla più volte richiamata risoluzione per grave inadempimento".
La circostanza è del tutto inconferente.
Il Fontanot non ha mai ricoperto alcuna carica nell’ambito della società So.cr.edil, fatta eccezione per il periodo iniziale dopo la sua costituzione, tra il 2001 ed il 2002: nessun collegamento sostanziale è ragionevolmente desumibile dal suo asserito intervento in una diversa vicenda contrattuale.
Riguardo all’intervento dell'arch. Alberto Luci nell'appalto della Biblioteca Multimediale, la Commissione trae ulteriore indizio dall'intervento che l'arch. Alberto Luci, Amministratore Unico della società istante, avrebbe svolto quale asserito procuratore della società Luci Costruzioni, "nell'ambito dell'esecuzione del contratto d'appalto dei lavori di realizzazione della Biblioteca Multimediale", come risulterebbe da corrispondenza intercorsa.
Osserva il Collegio che l'appalto in questione aveva per parti contraenti il Comune e la società Luci Costruzioni: la ricorrente era del tutto estranea alla gara ed alle vicende ad essa connesse; in particolare, nessuna procura è stata conferita dalla società Luci Costruzioni all'arch. Alberto Luci in relazione a questo rapporto: la prova della sua esistenza incombeva alla stazione appaltante, ma non l'ha fornita, limitandosi la Commissione ad un generico cenno a corrispondenza non meglio specificata.
In realtà, l'arch. Alberto Luci, quale professionista (e non quale imprenditore), è intervenuto in modo del tutto saltuario ad una sola riunione con i rappresentanti del Comune, prestando un'occasionale apporto consulenziale a favore del padre, Giovanni Luci, nel delicato frangente della controversia apertasi con la stazione appaltante.
Quanto alla consegna di tutti e tre i plichi contenenti l'offerta alla medesima ora del medesimo giorno, la Commissione fonda il proprio assunto sulla circostanza che le offerte delle tre società in argomento sarebbero state consegnate alla stessa ora (7 e 45) e nello stesso giorno (25/6/2007).
Erano, in realtà, pervenute 140 offerte, delle quali ben 90 erano state depositate all'Ufficio Protocollo del Comune l'ultimo giorno utile (il 25/6/2007); l'orario di presentazione era molto ristretto, dalle ore 8 alle ore 10, anche se risultano protocollate offerte con orario anteriore a quello di apertura; la protocollazione è stata effettuata, in molti casi, attribuendo gli stessi minuti orari a gruppi di plichi; le tre buste corrispondenti alle tre società non hanno avuto un numero sequenziale di protocollo, ma intervallato.
Questi elementi (elevato numero di partecipanti, concentrazione delle presentazioni all'ultimo giorno per lo più mediante deposito "a mani" presso l’Ufficio Protocollo, limitatezza d'orario, protocollazione a gruppi, protocolli non sequenziali) escludono di per sé rilievo indiziario alle modalità di presentazione delle buste da parte delle tre imprese incriminate.
Circa il riferimento agli atti di costituzione, modifica e trasformazione redatti con assoluta prevalenza dallo stesso notaio, Dott. Giuliano Chersi di Trieste – titolare di uno studio specializzato in materia societaria - trattasi di un elemento prima facie assolutamente irrilevante, che non abbisogna di particolare confutazione.
Riguardo, infine, al cenno ai Collegi Sindacali delle tre società composti in parte dai medesimi soggetti, va ricordata la distinzione tra il ruolo gestionale degli Amministratori e quello di controllo che il Codice Civile attribuisce ai Sindaci.
Di certo non è un elemento tale da indurre a ravvisare un collegamento sostanziale nei termini voluti dall’ordinamento.
In definitiva – assorbiti gli altri rilievi – va condiviso l’assunto attoreo fondato sulla assenza di quegli “univoci elementi”, tali da comprovare in modo inoppugnabile la riconducibilità delle offerte ad un unico centro decisionale (“Le stazioni appaltanti escludono, altresì, dalla gara i concorrenti per i quali accertano che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.": così, ripetesi, l’art. 34, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, cit.).
Conseguentemente, il ricorso va accolto nella parte in cui è diretto alla caducazione della nota dell'U.O.C. Ufficio Amministrativo Lavori pubblici - Espropri del 2/10/2007, con la quale è stata data comunicazione all'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai fini dell'inserimento nel casellario informatico ex art. 27 del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34.
Va disattesa, invece, la domanda di risarcimento del danno conseguente alla illegittima comunicazione all'Autorità per la Vigilanza, da liquidarsi in via equitativa.
Va detto, al riguardo, che nell'assetto attuale la responsabilità dell' Amministrazione conseguente all' adozione di atti illegittimi resta saldamente inserita nel sistema dell' illecito delineato dagli artt. 2043 e segg. Cod. civ., anche per esigenze di coerenza complessiva dell' ordinamento e di necessaria omogeneità delle tecniche di protezione giuridica degli interessi meritevoli di tutela; ciò significa che la responsabilità della Pubblica amministrazione, correlata all' adozione di atti amministrativi illegittimi, lesivi di posizioni protette dall' ordinamento, va costruita secondo le regole comuni stabilite dal diritto delle obbligazioni e quindi, in applicazione dell' art. 2697 Cod. civ., il danneggiato ha l' onere di provare tutti gli elementi della domanda di risarcimento (danno, nesso di causalità e colpa ) (Cfr., in argomento, Cons. Stato, V Sez., 6 agosto 2001, n. 4239) .
Nella fattispecie l'istante non ha dimostrato, come doveva, la sussistenza dei predetti elementi, e, in particolare, la colpa dell’Amministrazione (da individuarsi secondo i parametri fissati dalla giurisprudenza) nonchè l'effettivo danno subito dal provvedimento illegittimo e la sua entità (Cfr., ex pluribus,T.A.R. Campania,19 aprile 1999, n. 1044).
In conclusione, alla stregua delle suesposte considerazioni, il ricorso va in parte dichiarato inammissibile e in parte va accolto, con il consequenziale annullamento della comunicazione all’Autorità di vigilanza sui Lavori Pubblici del 2.10.2007; va rigettata la domanda di risarcimento danni.
Le spese del giudizio, considerata la complessità delle questioni trattate, possono venire compensate nella loro integralità.

P.Q.M.



Il Tribunale amministrativo regionale del Friuli-Venezia Giulia, definitivamente pronunziando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione,
in parte lo dichiara inammissibile e in parte lo accoglie, e, per l’effetto, annulla la comunicazione all’Autorità di vigilanza sui Lavori Pubblici del 2.10.2007;
rigetta la domanda di risarcimento danni.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 20/02/2008 con l'intervento dei Magistrati:
Vincenzo Antonio Borea, Presidente
Oria Settesoldi, Consigliere
Vincenzo Farina, Consigliere, Estensore


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