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T.A.R. FRIULI VENEZIA GIULIA - TRIESTE - Sentenza 9 aprile 2008 n. 230
V.A. Borea - Presidente, L. Stevanato - Estensore
P. P. (avv. ti M. Marpillero, R. Modena, A. M. Schwarzenberg e A. Antonini) c/ il Ministero della Difesa (Avv. Dist. St.) e nei confronti di M. E., F. L., M. S., L. N., R. A., M. M., C. A., N. L., G. B., N. P.


Concorso pubblico – Forze Armate – Avanzamento di grado – Commissione di avanzamento per gli ufficiali – Giudizio – Sindacato - Coerenza generale del metodo valutativo impiegato – E’ ammissibile -Fattispecie.

Nel giudizio di avanzamento a scelta degli ufficiali superiori le censure di inadeguatezza del punteggio, sia in senso assoluto sia in senso relativo vanno giustificate non già col mero confronto dei titoli, bensì sulla base di flagranti e gravi contrasti di giudizio capaci di dimostrare, con chiarezza ed univoco significato, l'esistenza di vizi di incoerenza e di illogicità di portata tale da non lasciar dubbi sul travalicamento, da parte della Commissione di avanzamento, della sua pur ampia discrezionalità (1); in tale contesto, in ossequio al principio dell’effettività della tutela giurisdizionale, il giudice amministrativo è tenuto a verificare se l'Amministrazione abbia o meno applicato criteri di valutazione omogenei tra i candidati e, di conseguenza, a prendere in esame la situazione del parigrado non già per effettuare una comparazione (incompatibile con il sistema di avanzamento a scelta), ma al solo scopo di ricercare la coerenza generale delle valutazioni contestualmente compiute, in relazione alle situazioni degli ufficiali prese a riferimento (nella specie, la documentazione caratteristica degli interessati evidenziava profili di maggiore valenza e versatilità operativa per quanto concerne la figura professionale del ricorrente rispetto a quelle dei parigrado, con la conseguenza che lo scavalcamento di questo da parte degli altri due restava priva di un adeguato supporto motivazionale desumibile dai punteggi e dai giudizi attribuiti).

 

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(1) Cfr., in motivazione, CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE QUARTA - Sentenza 11 giugno 2002, n. 3251; 30 aprile 1999, n. 757; 28 ottobre 1996 n. 1169; 8 maggio 1995 n. 308; 16 febbraio 1994 n. 144;T.A.R. LAZIO - SEZIONE II - Sentenza 27 marzo 1991 n. 624 e 16 ottobre 1997, n. 1593; più di recente, T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE I BIS - Sentenza 9 aprile 2008 n. 3006, in questa rivista.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Friuli Venezia Giulia
Sezione Prima

 

ha pronunciato la presente

 

SENTENZA

 

Sul ricorso numero di registro generale 361 del 2006, proposto da:

 

P. P., rappresentato e difeso dagli avv. Marco Marpillero, Roberto Modena, Angela Maria Schwarzenberg, con domicilio eletto presso Alfredo Antonini Avv. in Trieste, via Lazzaretto Vecchio 2;

 

contro

 

Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Trieste, piazza Dalmazia 3;

 

nei confronti di

 

M. E., F. L., M. S., L. N., R. A., M. M., C. A., N. L., G. B., N. P;

 

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia,
-dell'esito del giudizio di avanzamento per l'anno 2006 di cui al provv. prot. n. M-D/GMIL-03-II/5/1/2006/36522 del Ministero della Difesa dd. 19 aprile 2006, in base al quale l'Ufficiale pur essendo stato ritenuto idoneo all'avanzamento a scelta al grado superiore di Generale di Brigata, non è stato iscritto in quadro;

 

Visti i motivi aggiunti depositati in data 20.4.2007 con i quali si impugnano i seguenti atti:
-artt. 1, 23, 25 e 26 della L. n. 1137/55, integrata dal D.M. n. 571//93 e dal D.M. n. 299/02, del D.L.G.S.VO n. 490/97 e successive modifiche (D.LGS.VO n. 216/2000);
- decreti Legislativi nn. 297/00 e 298/00;.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20/02/2008 il dott. Vincenzo Farina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

 

FATTO e DIRITTO

 

Il ricorrente PEDRAZZI Piero, colonnello del ruolo normale dell’Arma dei Carabinieri in servizio permanente effettivo, è insorto in questa sede contro la sua mancata iscrizione nel quadro di avanzamento al grado di Generale di Brigata per l’anno 2006, di cui al provvedimento prot. n. M-D/GMIL-03-II/5/1/2006/36522 del Ministero della Difesa – Direzione Generale del Personale Militare II Reparto – 5^ Divisione – I Sezione, del 19.4.2006: pur essendo stato dichiarato idoneo, egli ha ottenuto solo 27,50 punti, collocandosi così al 51° posto della graduatoria di merito, ossia in una posizione non utile per l’iscrizione nel quadro di avanzamento, tenuto conto che i posti destinati alla promozione al grado di Generale di Brigata per l’anno 2006 erano dieci.
Sono stati promossi gli ufficiali: AMATO Riccardo, ADINOLFI Carmine, MAZZUCA Marcello, SCURSATONE Marco, PARATORE Nicolò, LAVAGI Nedo, BATTAGLIA Giacomo, NARDINI Luigi, MELUCCIO Ermanno e FINELLI Luigi.
A sostegno del gravame egli ha dedotto un unico mezzo, variamente articolato, incentrato sulla incongruità del contestato provvedimento, in specie se rapportato ai giudizi espressi nei confronti dei parigrado evocati in giudizio, e, cioè dei colonnelli Ermanno Meluccio (collocato al 9° posto con punti 28,25) e Luigi Finelli (collocato al 10° posto con punti 28,23), nominati poi – come si è testè visto - Generali di Brigata con il provvedimento impugnato.
Con i motivi aggiunti notificati il 6 ed il 7 aprile 2007 l’istante ha riproposto, sviluppandole, le argomentazioni contenute nel ricorso originario per quanto riguarda le valutazioni espresse nei confronti dei controinteressati colonnelli Meluccio e Finelli.
L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto del gravame e dei motivi aggiunti.
Il Collegio osserva che con provvedimento del Ministero della Difesa – Direzione generale per il personale militare del 4.4.2006, vista “la graduatoria di merito dei colonnelli del ruolo normale dell’Arma dei carabinieri in servizio permanente effettivo formata per l’anno 2006 (Verbale n. 1 della Commissione Superiore di Avanzamento dell'Arma dei carabinieri del 16.3.2006, approvato dal Signor Ministro in data 3.4.2006)”, è stato “formato il quadro di avanzamento a scelta dei colonnelli del ruolo normale dell’Arma dei carabinieri in servizio permanente effettivo formata per l’anno 2006”, nel quale sono stati “iscritti, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, i seguenti ufficiali aventi anzianità assoluta 1.1.1999:
AMATO Riccardo
ADINOLFI Carmine
MAZZUCA Marcello
SCURSATONE Marco
PARATORE Nicolò
LAVAGI Nedo
BATTAGLIA Giacomo
NARDINI Luigi
MELUCCIO Ermanno
FINELLI Luigi”
Come si è visto, l’attuale ricorrente PEDRAZZI Piero, colonnello del ruolo normale dell’Arma dei Carabinieri in servizio permanente effettivo, pur essendo stato dichiarato idoneo, ha ottenuto solo 27,50 punti, collocandosi così al 51° posto della graduatoria di merito, ossia in una posizione non utile per l’iscrizione nel quadro di avanzamento, tenuto conto che i posti destinati alla promozione al grado di Generale di Brigata per l’anno 2006 erano dieci.
Il ricorso è stato notificato solo ai controinteressati Ermanno Meluccio e Luigi Finelli, cioè a due dei dieci promossi.
Con sentenza di questo Tribunale n. 503 del 12 luglio 2007 veniva disposta la integrazione del contraddittorio nei confronti dei predetti vincitori, sulla base della considerazione che ogni ufficiale promosso col quadro di avanzamento contestato deve considerarsi contraddittore necessario nel giudizio, eppertanto parte controinteressata, alla quale deve essere notificato l'atto introduttivo della lite (cfr., in termini, Cons. St., IV Sez. n. 5293 del 2004, n. 7398 del 2005 e n. 4165 del 2006): la necessità della notifica ad ognuno degli iscritti nel quadro di avanzamento discende dal fatto che, in tema di avanzamento degli ufficiali delle Forze armate, l'art. 40, comma 4 del D.Lgs. 30 dicembre 1997, n. 490, come modificato dall' art. 20 del D.Lgs. 28 giugno 2000, n. 216, stabilisce che in sede di rinnovazione di un giudizio in seguito all' accoglimento di ricorso giurisdizionale, qualora l'ufficiale ricorrente risulti promosso, la conseguente eccedenza in organico viene riassorbita mediante collocamento in aspettativa per riduzione quadri di altro ufficiale non identificabile ex ante ma da individuarsi a posteriori secondo i parametri dettati dall' art. 7 della legge 10 dicembre 1973, n. 804.
Nel caso di cui alla presente controversia, pertanto, il ricorso andava notificato anche agli altri vincitori, sopra elencati.
Il contraddittorio è stato integrato dal ricorrente nei termini e modi stabiliti dalla suddetta sentenza.
Con sentenza n. 799 del 13 dicembre 2007, questo Tribunale, dopo aver respinto la eccezione di inammissibilità della Difesa erariale, ha ritenuto indispensabile, ai fini di decidere il ricorso, acquisire copia integrale del libretto personale del ricorrente.
Questo documento è stato prodotto in giudizio dalla intimata Amministrazione.
Passando ai profili di merito, il ricorso, integrato dai motivi aggiunti, merita condivisione.
Va premesso che ai sensi degli artt. 25, 26 e 27 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 (come successivamente modificata ed integrata), la Commissione Superiore di Avanzamento deve valutare i candidati alla stregua di quattro profili (art. 26), e, cioè: a) “qualità morali, di carattere e fisiche”; b) “qualità professionali”; c) “doti intellettuali e di cultura” e d) “attitudine ad assumere incarichi del grado superiore”.
Il giudizio deve comprendere l’intera carriera dell’Ufficiale e deve basarsi, secondo quanto disposto dall’art. 23 della legge n. 1137 del 1955 e dall’art. 15 del D. Lgs. 30 dicembre 1997, n. 490, sugli elementi risultanti dalla documentazione caratteristica e matricolare.
Osserva il Collegio che la valutazione della Commissione Superiore di Avanzamento è connotata da una spiccata discrezionalità, riguardando ufficiali comunque dotati di ottimi profili di carriera e le cui qualità sono definibili esclusivamente attraverso sfumatissime analisi di merito afferenti le complessive caratteristiche dello scrutinando: nel giudizio di avanzamento a scelta degli ufficiali non ha pregio parlare di inadeguatezza in senso assoluto del punteggio attribuito ad un ufficiale sottoposto a valutazione in relazione ai titoli da questo posseduti ed ai suoi eminenti precedenti di servizio, se nello stesso tempo non si dimostri che il punteggio allo stesso attribuito dalla Commissione superiore di avanzamento sia inficiato da macroscopici vizi di illogicità, irrazionalità e contraddittorietà di immediata e diretta percezione; infatti, nel giudizio di avanzamento a scelta degli ufficiali superiori le censure di inadeguatezza del punteggio, sia in senso assoluto sia in senso relativo vanno giustificate non già col mero confronto dei titoli, bensì sulla base di flagranti e gravi contrasti di giudizio capaci di dimostrare, con chiarezza ed univoco significato, l'esistenza di vizi di incoerenza e di illogicità di portata tale da non lasciar dubbi sul travalicamento, da parte della Commissione di avanzamento, della sua pur ampia discrezionalità (Cfr., ex pluribus, Cons. St., IV, 11 giugno 2002, n. 3251; 30 aprile 1999, n. 757; 28 ottobre 1996 n. 1169; 8 maggio 1995 n. 308; 16 febbraio 1994 n. 144;T.A.R. Lazio, II Sez., 27 marzo 1991 n. 624 e 16 ottobre 1997, n. 1593).
In particolare, la differenza delle valutazioni effettuate in relazione a situazioni sostanzialmente omogenee costituisce un sintomo di cattivo esercizio del potere e si traduce in un parametro estrinseco all'agire dell'Amministrazione, che, in quanto tale, può essere utile per la rilevazione in via presuntiva dell'eccesso di potere: questa differenza valutativa – occorre soggiungere - è priva di per sè di portata viziante, ma costituisce il sintomo di una possibile disfunzione valutativa, suscettibile di essere esclusa qualora l’Amministrazione dimostri, attraverso un puntuale supporto probatorio e motivazionale, l’esistenza di concreti elementi apprezzati ai fini della diversa valutazione.
Occorre, altresì, premettere che il principio fondamentale in materia di avanzamento degli ufficiali è quello che si incentra sull’autonomia dei vari giudizi formulati dalle Commissioni che si succedono negli anni, di tal chè il c.d. scavalcamento, ossia la postergazione dell’interessato rispetto ai parigrado che si erano collocati nei precedenti giudizi in una posizione deteriore, non assurge ex se a vizio di legittimità, in quanto l’inversione delle posizioni in graduatoria è sfornita di sufficiente valore indiziante se non sia avvalorata da elementi concreti che dimostrino la ricorrenza, secondo i casi, del vizio di eccesso di potere in senso assoluto o relativo (Cfr., ex pluribus, Cons. St., Ad. plen. 14 luglio 1998, n. 5).
Corollario di ciò è – in particolare – che la posizione poziore rispetto ai parigrado in cui si è collocato l’ufficiale in precedenti giudizi di avanzamento non si “cristallizza” e non è dunque fonte di aspettative tutelate per le successive promozioni.
L’autonomia dei giudizi – è d’uopo sottolineare - è stata a suo tempo recepito dall’art. 3, comma 1, del D.M. 2 novembre 1993, n. 571, recante il “Regolamento concernente modalità e criteri applicativi delle norme contenute negli articoli 25 e 26 della legge 12 novembre 1955, n. 1137” (decreto adottato ai sensi dell’art. 45 della legge 19 maggio 1986, n. 224), secondo il quale: “I vari giudizi di avanzamento sono autonomi tra loro anche se la commissione d'avanzamento sia composta dagli stessi membri e l'ufficiale sia sempre preposto al medesimo incarico. L'eventuale diversità di valutazioni, sia in senso positivo che negativo, concernente lo stesso ufficiale, deve trovare giustificazione in elementi di giudizio intervenuti nel tempo e risultanti dalla documentazione di cui al precedente art. 2”.
Facendo applicazione dei suesposti principi al caso di cui alla presente controversia, osserva il Collegio che il Pedrazzi, per quel che concerne gli incarichi più rilevanti nel giudizio in questione, e, cioè quelli svolti nel grado di colonnello, ha svolto per diciotto mesi quello, previsto per il grado superiore di Generale di Brigata, di Comandante in s.v. del Raggruppamento Logistico Amministrativo e di Comandante del Reparto Logistico; ha svolto, poi, l’incarico di Comandante provinciale dal 1°.7.2001 al 12.9.2004, quello di Vice Comandante di Regione dal 13.9.2004 (incarico ricoperto alla data del ricorso) e quello, previsto per il grado superiore, di Comandante interinale di Regione dal 7.12.2005 al 7.4.2006.
Nell’arco di tutta la carriera – va soggiunto - il Pedrazzi è stato adibito ad incarichi relativi a tutte le componenti dell’Arma, ivi incluso il servizio all’estero in “incarichi interforze ed internazionali”: incarichi questi ultimi che, alla stregua degli artt. 9 del D.M. n. 571 del 1993 e 2 del D.M. n. 299 del 2002, sono da considerarsi della “massima importanza” ai fini della dimostrazione del possesso delle più elevate doti professionali e di preparazione.
Nello svolgimento di tutti gli incarichi, come risulta dai documenti caratteristici ed in particolare dalla scheda valutativa, egli ha dato prova di essere in possesso di ottime qualità.
Inutile dire che il conferimento del cennato incarico superiore di Comandante di Regione Carabinieri costituisce una ulteriore riprova dell’affidamento riposto dall’Arma dei Carabinieri nelle qualità complessive del Pedrazzi.
Se così è, non si comprendono le ragioni per cui la Commissione Superiore di Avanzamento non abbia tenuto conto di questi incarichi allorchè ha giudicato il ricorrente dotato di minori qualità intellettuali e culturali rispetto ai due colleghi Meluccio e Finelli: il Pedrazzi, infatti, ha ottenuto 27, 54 punti, il Meluccio 28,23 ed il Finelli 28,21; dotato di minori qualità professionali: il Pedrazzi ha ottenuto 27,47 punti, il Meluccio 28,23 ed il Finelli 28,19; dotato di minore attitudine a ricoprire incarichi del grado superiore: il Pedrazzi ha ottenuto 27,54 punti, il Meluccio 28,25 ed il Finelli 28,25.
In realtà, il Meluccio non è mai stato preposto ad un incarico previsto per il grado superiore, nè, tampoco, ha ricoperto l’incarico di Vice Comandante di Regione; ha retto l’incarico di Comandante Provinciale per 29 mesi, contro i 38 del ricorrente.
Il Meluccio annovera, poi, 282 mesi di comando di reparti e 56 mesi di direzione di uffici, mentre il ricorrente annovera 304 mesi di comando di reparti (compresi gli “incarichi interforze ed internazionali” di cui si è sopra detto, che il Meluccio non ha mai svolto) e 68 mesi di direzione di uffici.
A sua volta, il Finelli vanta, oltre all’incarico di Comandante Provinciale (come gli altri due parigrado), l’incarico di Comandante di Regione interinale per un periodo di un mese e mezzo: inferiore, quindi, a quello svolto dal Pedrazzi.
Ordunque, l’accertata rottura del metro valutativo uniforme, che deve guidare i giudizi della C.S.A., non appare fondatamente contestabile.
Vero è che in questa materia sono ravvisabili, in sede di riscontro di legittimità, dei precisi limiti che discendono dalla particolare configurazione del giudizio di avanzamento ai gradi più alti della gerarchia militare, a mente dell’art. 26, comma 3 della legge n. 1137 del 1955: giudizio complessivo che investe la personalità dello scrutinando in modo inscindibile, con la ovvia conseguenza che nel contesto di una operazione valutativa di carattere siffatto la minore valutazione di un aspirante all’avanzamento in una determinata categoria di titoli ben può essere bilanciata dal possesso di qualità in altri profili (cfr. Cons. St., IV, 22 febbraio 2001, n. 944).
Tutto ciò alla luce del principio – di cui si è detto - per cui la valutazione della Commissione Superiore di Avanzamento è connotata da una spiccata discrezionalità, riguardando ufficiali comunque dotati di ottimi profili di carriera e le cui qualità sono definibili esclusivamente attraverso sfumatissime analisi di merito afferenti le complessive caratteristiche dello scrutinando: nel giudizio di avanzamento a scelta degli ufficiali non ha pregio parlare di inadeguatezza in senso assoluto del punteggio attribuito ad un ufficiale sottoposto a valutazione in relazione ai titoli da questo posseduti ed ai suoi eminenti precedenti di servizio, se nello stesso tempo non si dimostri che il punteggio allo stesso attribuito dalla Commissione superiore di avanzamento sia inficiato da macroscopici vizi di illogicità, irrazionalità e contraddittorietà di immediata e diretta percezione; infatti, nel giudizio di avanzamento a scelta degli ufficiali superiori le censure di inadeguatezza del punteggio, sia in senso assoluto sia in senso relativo vanno giustificate non già col mero confronto dei titoli, bensì sulla base di flagranti e gravi contrasti di giudizio capaci di dimostrare, con chiarezza ed univoco significato, l'esistenza di vizi di incoerenza e di illogicità di portata tale da non lasciar dubbi sul travalicamento, da parte della Commissione di avanzamento, della sua pur ampia discrezionalità (Cfr., ex pluribus, Cons. St., IV, 11 giugno 2002, n. 3251; 30 aprile 1999, n. 757; 28 ottobre 1996 n. 1169; 8 maggio 1995 n. 308; 16 febbraio 1994 n. 144;T.A.R. Lazio, II Sez., 27 marzo 1991 n. 624 e 16 ottobre 1997, n. 1593).
La giurisprudenza ha, altresì, avvertito che la Commissione di avanzamento legittimamente esprime la propria valutazione mediante la sola attribuzione di un punteggio, senza ulteriori motivazioni, posto che a mente dell’art. 1, comma 97 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , “l’attribuzione dei punteggi rappresenta la sintesi del giudizio di merito assoluto espresso dalle commissioni di avanzamento nei confronti degli ufficiali idonei” (Cfr. Cons. St., IV, 11 giugno 2002, n. 3251 cit.).
Tuttavia, per il principio della effettività della tutela giurisdizionale, il giudice amministrativo è tenuto a verificare se l'Amministrazione abbia o meno applicato criteri di valutazione omogenei tra i candidati e, di conseguenza, di prendere in esame la situazione del parigrado non già per effettuare una comparazione (incompatibile, come si è accennato, con il sistema di avanzamento a scelta), ma al solo scopo di ricercare la coerenza generale delle valutazioni contestualmente compiute, in relazione alle situazioni degli ufficiali prese a riferimento.
Nel caso di cui alla presente controversia, la documentazione caratteristica degli interessati evidenzia profili di maggiore valenza e versatilità operativa per quanto concerne la figura professionale del ricorrente rispetto a quelle dei parigrado, come sopra delineate: con la conseguenza che lo scavalcamento di questo da parte degli altri due resta priva di un adeguato supporto motivazionale desumibile dai punteggi e dai giudizi attribuiti.
Tanto basta per ravvisare un elemento di incoerenza valutativa che inficia il giudizio complessivo reso nei confronti del Pedrazzi.
A ciò deve aggiungersi che il complesso dei titoli vantati dall’istante in relazione alle diverse voci di valutazione sono di consistenza tale da evidenziare significativi profili di inadeguatezza e di restrittività, rispetto ai due parigrado, nelle valutazioni adottate dalla Commissione Superiore di Avanzamento e nei punteggi conseguentemente attribuiti.
Ci si riferisce, in particolare, oltre agli incarichi di cui si è detto:
- ad un maggior numero di corsi frequentati dal ricorrente (tra i quali va segnalato quello nel campo sciistico) rispetto a quelli del Meluccio;
- ad un maggior numero di “formule elogiative aggiuntive” rispetto ad entrambi i parigrado;
- ad un encomio solenne, cioè alla massima benemerenza morale attribuibile, mai assegnata al Meluccio (il quale per le qualità fisiche, morali e di carattere ha ottenuto punti 28,29, mentre il ricorrente ha ottenuto punti 27,45);
- alle schede di valutazione nel corso della carriera, che evidenziano un complesso di qualifiche, aggettivazioni e giudizi di tenore più lusinghiero rispetto ai due parigrado (vedi, in particolare, le s.v. nn. 36 e 39 del Meluccio e nn. 37, 68 del Finelli).
Trattasi, all’evidenza, di profili percepibili già sul piano estrinseco: il che induce conclusivamente il Collegio a ritenere la sussistenza del vizio di eccesso di potere in senso relativo denunciato dal Pedrazzi con il ricorso e con i motivi aggiunti.
Non sembra inutile sottolineare, in questo contesto argomentativo, che la Difesa erariale si è limitata a rilevare l’assenza ictu oculi dell’inadeguatezza dei punteggi attribuiti, senza offrire alcuna dimostrazione atta a confutare, attraverso un puntuale supporto probatorio e motivazionale, le doglianze attoree.
In conclusione, alla stregua delle complessive argomentazioni che precedono, il ricorso va accolto e la graduatoria di merito del 16.3.2006, nella parte relativa al giudizio di avanzamento riguardante il Pedrazzi, va annullata.
Le spese del giudizio possono venire compensate, sussistendone le giuste ragioni.

 

P.Q.M.

 

il Tribunale amministrativo regionale del Friuli - Venezia Giulia, definitivamente pronunziando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, lo accoglie, e, per l’effetto, annulla in parte qua l’atto impugnato, meglio specificato in motivazione; salva ogni consequenziale determinazione della competente Autorità.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

 

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 20/02/2008 con l'intervento dei Magistrati:
Vincenzo Antonio Borea, Presidente
Vincenzo Farina, Consigliere, Estensore
Rita De Piero, Consigliere

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/04/2008
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)



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