REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA TOSCANA
- I^ SEZIONE -
nelle persone dei sigg.ri:
Dott. Gaetano CICCIO’ - Presidente
Dott. Eleonora DI SANTO - Consigliere
Dott. Carlo TESTORI - Consigliere, rel.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso n. 832/2005 proposto da
Menci Michela, in proprio e in qualità di legale rappresentante p.t. della società BAR 2000 di Botti Debora, Menci Michela e C. s.n.c., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Cino Benelli e Marco Ripamonti e presso lo studio del primo elettivamente domiciliata in Firenze, via Paolo Toscanelli n. 6,
contro
il Ministero dell'Interno e la Questura di Arezzo, costituitisi in giudizio in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato in Firenze, presso i cui uffici sono domiciliati in via degli Arazzieri n. 4,
per l’annullamento
- del provvedimento 18/4/2005 a firma del Vice Questore Vicario della provincia di Arezzo (Cat. 11.A/2005) con cui si ordina "la sospensione della licenza per l'installazione di videogiochi intestata a Menci Michela… per la durata di mesi 1(uno) a decorrere dalla data di notifica" e precisamente fino al 5/6/2005;
- della comunicazione 1/3/2005 della Guardia di Finanza - Comando Nucleo Provinciale Polizia Tributaria di Arezzo n. 721/2167 F.R.;
- di ogni altro atto presupposto e/o conseguente.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione intimata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore, alla pubblica udienza del 6 febbraio 2008, il Consigliere dott. Carlo Testori;
Uditi, altresì, i difensori delle parti, presenti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1) Con provvedimento Cat. 11.A/2005 del 18/4/2005 il Questore di Arezzo (e per esso il Vice Questore Vicario) ha ordinato la sospensione della licenza intestata a Menci Michela (legale rappresentante della società BAR 2000 di Botti Debora, Menci Michela e C. s.n.c.) per l'installazione di videogiochi all'interno di un pubblico esercizio ubicato in Castiglion Fiorentino.
Contro tale determinazione l'interessata ha proposto il ricorso in epigrafe formulando censure di violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili.
Si è costituita in giudizio l'Amministrazione intimata chiedendo la reiezione del gravame.
Nella camera di consiglio dell’8 giugno 2005 questo Tribunale, con ordinanza n. 462, ha accolto la domanda incidentale di sospensione del provvedimento impugnato (dopo che già era stata accolta, con decreto presidenziale n. 421/2005, l'istanza di misure cautelari provvisorie).
L'Amministrazione resistente ha successivamente depositato una relazione corredata da documentazione.
All'udienza del 6 febbraio 2008 la causa è passata in decisione.
2) Con il provvedimento impugnato il Questore di Arezzo ha fatto applicazione della disposizione di cui all’art. 110 comma 11 TULPS n. 773/1931, nel testo vigente all'epoca dei fatti, introdotto dall’art. 22 della legge n. 289/2002 (legge finanziaria 2003) che in materia di apparecchi da gioco così recitava: "Oltre a quanto previsto dall'articolo 100, il questore, quando sono riscontrate violazioni alle disposizioni concernenti gli apparecchi di cui al presente articolo, può sospendere la licenza dell'autore degli illeciti, informandone l'autorità competente al rilascio, per un periodo non superiore a tre mesi. Il periodo di sospensione disposto a norma del presente comma è computato nell'esecuzione della sanzione accessoria".
In particolare detto provvedimento:
• richiama integralmente la comunicazione del Comando Nucleo Provinciale Polizia Tributaria di Arezzo n. 721/2167 F.R. in data 1/3/2005 "dalla quale si evince che nel corso dei controlli effettuati in data 27.01.2005, i militari di quel Comando procedevano al sequestro di n. 4 videogiochi, che seppur provvisti di nulla osta per l'installazione, risultavano non rispondenti alle caratteristiche e prescrizioni di cui all'art. 110 comma 7 lett. c del T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza…";
• evidenzia che il mancato rispetto delle prescrizioni di legge in materia crea "allarme sociale e preoccupazione nella collettività, tale da giustificare l'emissione del provvedimento" sospensivo della licenza.
3) In sintesi, nel ricorso si censura:
• che il provvedimento impugnato si limita ad affermare apoditticamente che gli apparecchi installati nell'esercizio pubblico della ricorrente risultavano "non rispondenti" alle prescrizioni di legge, mentre il corretto esercizio del potere di sospensione ex art. 110 co. 11 TULPS presuppone la puntuale illustrazione delle violazioni riscontrate e degli accertamenti tecnici svolti;
• che il richiamo alla comunicazione del Comando Nucleo Provinciale Polizia Tributaria di Arezzo del 1/3/2005 non basta per integrare una motivazione adeguata, tenuto conto che detta comunicazione riguarda un'attività di polizia giudiziaria che aveva condotto al sequestro degli apparecchi, poi annullato per ben due volte dal Tribunale di Arezzo;
• che l'esigenza motivazionale è tanto più avvertita in quanto il provvedimento di cui si tratta incide sulla libertà di iniziativa economica privata, costituzionalmente tutelata; e tale esigenza riguarda anche le ragioni che hanno indotto l'Amministrazione a non recepire le osservazioni prodotte dall'interessata in sede di partecipazione procedimentale.
4) Il ricorso è fondato nei sensi di seguito precisati.
Va innanzitutto premesso che, specie con riferimento alla formulazione dell’art. 110 comma 11 TULPS vigente all'epoca di adozione del provvedimento impugnato, la sospensione della licenza di cui si tratta costituisce esercizio di un potere ampiamente discrezionale attribuito all'Autorità di pubblica sicurezza con finalità eminentemente cautelari e di prevenzione, a tutela del pubblico contro i pericoli derivanti dall’incontrollata utilizzabilità di apparecchi e congegni da intrattenimento non conformi alla disciplina vigente in materia. Tali finalità sono sicuramente apprezzabili e condivisibili; l'esercizio del potere discrezionale in questione, tuttavia, in quanto destinato ad incidere su posizioni ed interessi tutelati anche sul piano costituzionale, deve essere legittimato da una adeguata illustrazione delle violazioni riscontrate e delle concrete ragioni che giustificano (cioè rendono opportuno, quando non necessario) il provvedimento sospensivo.
Nel caso in esame risulta carente, come denunciato nel ricorso, il profilo relativo alla puntuale e concreta indicazione della "non rispondenza" alle caratteristiche e prescrizioni di legge degli apparecchi installati all'interno del pubblico esercizio di cui si tratta. È vero che nel provvedimento impugnato si richiama integralmente la comunicazione del Comando Nucleo Provinciale Polizia Tributaria di Arezzo n. 721/2167 F.R. in data 1/3/2005, in cui si chiarisce che gli apparecchi in questione sono stati ritenuti non conformi alla disciplina in materia in quanto: "permettono l'accumulo di crediti con i quali si possono giocare nuove partite; l'elemento aleatorio è preponderante rispetto l'abilità fisica, mentale e strategica del giocatore".
Tali precisazioni, peraltro, non risultano sufficienti per superare le censure dedotte; si deve infatti osservare, in primo luogo, che i controlli svolti dal personale del Nucleo Provinciale Polizia Tributaria di Arezzo hanno portato a due successivi provvedimenti di sequestro degli apparecchi di cui si tratta, entrambi annullati dal Tribunale di Arezzo; la Questura resistente, nella sua relazione difensiva evidenzia che detti provvedimenti sono stati adottati da quel Tribunale per carenze di tipo formale e non sostanziale: ciò è in buona parte vero, ma presentano comunque rilievo significativo ai fini che qui interessano le argomentazioni svolte nell'ordinanza dell’11/4/2005 (doc. 6 allegato al ricorso) in cui, nell'annullare il secondo provvedimento di sequestro, si fa riferimento, da un lato, ad una presunzione di conformità delle macchine ai requisiti di legge in quanto dotate dello specifico nulla osta rilasciato dall'amministrazione dei Monopoli di Stato, dall'altro, alla presenza di dispositivi antimanomissione nelle schede software dei videogiochi.
Tali elementi, in effetti, non risultano superabili con la semplice affermazione della non conformità per i profili evidenziati nella comunicazione del 1/3/2005, in assenza di verifiche tecniche o, quanto meno, di maggiori dettagli che consentano di prescindere dal contenuto dei nulla osta rilasciati dai Monopoli di Stato, posto che in base a detti nulla osta gli apparecchi in questione rientrano nella tipologia di cui all’art. 110 comma 7 lett. c) del TULPS (cioè proprio quella le cui caratteristiche si assumono violate).
L'illegittimità del provvedimento impugnato risulta poi confermata dalla circostanza che la ricorrente, riscontrando l'avviso di avvio del procedimento inviatole dalla Questura di Arezzo in data 14/3/2005, ha trasmesso a quell'Ufficio un’articolata memoria contenente puntuali controdeduzioni in ordine ai profili di non conformità rilevati dalla Guardia di Finanza; tale contributo partecipativo è stato però superato nel provvedimento impugnato con la semplice affermazione che "non sono emersi elementi tali da giustificare una decisione diversa da quella in premessa"; quando invece, in un quadro obiettivamente incerto, doveva essere garantito un contraddittorio completo e non formale, per cui l'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni del privato necessitava di una motivazione non di puro stile.
5) Per le ragioni illustrate il ricorso merita accoglimento e il provvedimento impugnato va conseguentemente annullato, fatte salve le ulteriori determinazioni che l'Amministrazione riterrà di adottare in sede di eventuale riesame della vicenda alla luce delle indicazioni contenute nella presente sentenza.
La particolarità del caso giustifica comunque la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I^, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e conseguentemente annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 6 febbraio 2008.
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 18 MARZO 2008