Giustizia Amministrativa - on line
 
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T.A.R. EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA - SEZIONE I - Sentenza 10 marzo 2008 n. 135
L. Papiano Pres - I. Caso Est.
O. Zaghetto ed altri (Avv.ti A. Bassi e F. Villa) contro il Comune di Compiano (Avv. G. Cugurra) e nei confronti della F.lli Bertani Luigi e Renzo S.n.c. (Avv. M. Moglia), la Edilmeta S.r.l. (Avv. E. Ceci) e la Delucchi Maurizio Impresa individuale (Avv. M. Moglia)


Giustizia Amministrativa – Istanza del privato volta all’esercizio del potere di autotutela avente oggetto un provvedimento già impugnato in sede giurisdizionale e “sub iudice” - Obbligo di provvedere per la P.A. – Insussistenza - Fattispecie

La pubblica Amministrazione non è obbligata a provvedere su un’istanza del privato, oltreché nei casi individuati dalla giurisprudenza, anche nel caso in cui l’istanza volta all’esercizio del potere di autotutela abbia ad oggetto un provvedimento già impugnato in sede giurisdizionale e “sub iudice” al momento dell’istanza. Una simile pretesa si tradurrebbe difatti in uno strumento per costringere l’Amministrazione ad emettere ulteriori provvedimenti che, se anch’essi di carattere negativo, potrebbero essere nuovamente impugnati con la conseguenza paradossale che la volontà amministrativa su uno stesso oggetto, sia pure manifestatasi in atti temporalmente diversi, in violazione del principio di certezza delle situazioni giuridiche, non diventerebbe mai inoppugnabile. L’obbligo di provvedere non è quindi configurabile né a fronte dell’istanza di riesame di un provvedimento rimasto inoppugnato, né a fronte dell’istanza di riesame di un provvedimento tempestivamente gravato (fattispecie relativa ad un ricorso avverso il silenzio serbato dall’amministrazione in relazione alla richiesta di annullamento in autotutela di alcune DIA tempestivamente impugnate con ricorso straordinario al Capo dello Stato, dichiarato inammissibile)


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



ai sensi dell’art. 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 sul ricorso n. 404 del 2007 proposto da

Zaghetto Orlando, Spagnolo Francesco, Scida Antonietta, Spagnolo Vincenzo e Massi Giuliana, rappresentati e difesi dall’avv. Luigi Caffarra, dall’avv. Annalisa Bassi e dall’avv. Villa Fulvio, e presso questi ultimi elettivamente domiciliati in Parma, strada Petrarca n. 8;

contro



il Comune di Compiano
, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Giorgio Cugurra e presso lo stesso elettivamente domiciliato in Parma, via Mistrali n. 4;

nei confronti di



F.lli Bertani Luigi e Renzo S.n.c.,
in persona dei legali rappresentanti p.t., difesa e rappresentata dall’avv. Marco Moglia e presso lo stesso elettivamente domiciliata in Parma, Galleria Bassa dei Magnani n. 7;

 

Edilmeta S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., difesa e rappresentata dall’avv. Emanuela Ceci e presso la stessa elettivamente domiciliata in Parma, via Magnani n. 10;

 

Delucchi Maurizio Impresa individuale, in persona del titolare, difesa e rappresentata dall’avv. Marco Moglia e presso lo stesso elettivamente domiciliata in Parma, Galleria Bassa dei Magnani n. 7;

per l'accertamento



dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Compiano sull’istanza di diffida pervenuta all’Amministrazione il 30 giugno 2007 e volta ad ottenere l’adozione dei provvedimenti di autotutela relativamente alle tre d.i.a. (n. 239/07, n. 240/2007 e n. 241/2007) presentate, in variante al permesso di costruire n. 12/2005, da F.lli Bertani Luigi e Renzo S.n.c., da Edilmeta S.r.l. e da Delucchi Maurizio Impresa individuale.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Compiano, di F.lli Bertani Luigi e Renzo S.n.c., di Edilmeta S.r.l. e di Delucchi Maurizio Impresa individuale;
Visti gli atti tutti della causa;
Nominato relatore il dott. Italo Caso;
Uditi, per le parti, alla Camera di Consiglio del 19 febbraio 2008 i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che, lamentando la perdurante inerzia del Comune di Compiano in ordine ad una loro diffida pervenuta all’Amministrazione il 30 giugno 2007, i ricorrenti hanno adito il giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 21-bis della legge n. 1034 del 1971, per vedere accertato il silenzio-rifiuto formatosi sulla richiesta;
che, in particolare, l’istanza a sua tempo proposta era volta ad ottenere che l’Amministrazione comunale agisse in autotutela relativamente alle tre d.i.a. (n. 239/07, n. 240/2007 e n. 241/2007) presentate, in variante al permesso di costruire n. 12/2005, da F.lli Bertani Luigi e Renzo S.n.c., da Edilmeta S.r.l. e da Delucchi Maurizio Impresa individuale, per l’effettuazione di un intervento edificatorio su aree prossime a quelle di proprietà dei ricorrenti e dagli stessi ritenuto in contrasto con le norme di piano;
che gli interessati adducono ingiustificatamente decorso il termine da loro fissato per la pronuncia dell’Amministrazione sulla richiesta di che trattasi (novanta giorni), ed invocano a tale fine gli artt. 2 e 19 della legge n. 241 del 1990, nonché l’art. 23 del d.P.R. n. 380/2001;
Ritenuto che la tutela del terzo avverso l’attività edilizia conseguente a d.i.a. si realizza attraverso l’impugnativa del corrispondente titolo abilitativo, nel presupposto che, con il decorso del termine entro cui l’Amministrazione può impedirne gli effetti, si costituisce un’autorizzazione implicita di natura provvedimentale, suscettibile di contestazione da parte del terzo entro l’ordinario termine decadenziale – decorrente dalla comunicazione del perfezionamento della d.i.a. o dall’avvenuta conoscenza del consenso (implicito) all’intervento –, sicché il ricorso avverso il titolo abilitativo così formatosi concerne non il mancato esercizio dei poteri sanzionatori o di autotutela dell’Amministrazione, bensì direttamente l’assentibilità o meno dell’intervento oggetto di d.i.a. (v. Cons. Stato, Sez. VI, 5 aprile 2007 n. 1550; TAR Emilia-Romagna, Parma, 19 febbraio 2008 n. 102);
che, prima del decorso del termine assegnato all’Amministrazione comunale per provvedere sulla richiesta di adozione dei provvedimenti di autotutela, gli interessati hanno proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato avverso gli atti abilitativi taciti formatisi a seguito delle d.i.a., così uniformandosi alle modalità di tutela già ammesse dalla giurisprudenza;
che va dunque richiamato quell’ulteriore orientamento secondo cui la pubblica Amministrazione non è obbligata a provvedere su un’istanza del privato non solo nelle ipotesi già tradizionalmente individuate dalla giurisprudenza (istanza di riesame dell’atto divenuto inoppugnabile per inutile decorso del termine di decadenza; istanza manifestamente infondata; istanza di estensione “ultra partes” del giudicato), ma anche nel caso in cui l’istanza volta all’esercizio del potere di autotutela abbia ad oggetto un provvedimento già impugnato in sede giurisdizionale e “sub iudice” al momento dell’istanza, per tradursi altrimenti una simile pretesa in uno strumento per costringere l’Amministrazione ad emettere ulteriori provvedimenti che, se anch’essi di carattere negativo, potrebbero essere nuovamente impugnati con la conseguenza paradossale che la volontà amministrativa su uno stesso oggetto, sia pure manifestatasi in atti temporalmente diversi, in violazione del principio di certezza delle situazioni giuridiche, non diventerebbe mai inoppugnabile (v. TAR Lazio, Sez. I, 11 gennaio 2006 n. 239; TAR Liguria, Sez. II, 10 maggio 2007 n. 741), onde – in conclusione – l’obbligo di provvedere non è configurabile né a fronte dell’istanza di riesame di un provvedimento rimasto inoppugnato, né a fronte dell’istanza di riesame di un provvedimento tempestivamente gravato (v. Cons. Stato, Sez. VI, ord. 13 giugno 2006 n. 2948);
che, dovendosi naturalmente a tali fini equiparare l’impugnativa in sede giurisdizionale a quella in sede straordinaria, la circostanza della pendenza della controversia sui titoli abilitativi taciti esclude che l’Amministrazione intimata fosse nella fattispecie tenuta a pronunciarsi sulla richiesta dei ricorrenti;
che, pertanto, il ricorso va respinto;
che le spese di giudizio seguono la soccombenza dei ricorrenti, e vengono liquidate come da dispositivo

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, Sezione di Parma, pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.
Condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese di lite, nella misura complessiva di € 1.600,00 (milleseicento/00) – oltre agli accessori di legge –, da suddividere in parti uguali tra il Comune di Compiano, F.lli Bertani Luigi e Renzo S.n.c., Edilmeta S.r.l. e Delucchi Maurizio Impresa individuale.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Parma, nella Camera di Consiglio del 19 febbraio 2008, con l’intervento dei Magistrati:
Luigi Papiano, Presidente
Umberto Giovannini, Consigliere
Italo Caso, Consigliere, Estensore



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