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n. 4-2008 - © copyright

T.A.R. EMILIA ROMAGNA - PARMA - Sentenza 11 marzo 2008 n. 138
L. Papiano Pres - U. Giovannini Est.
Olimpo S.r.l. (Avv.ti G. Pagliari e C. Pollorsi) contro il Comune di Castel San Giovanni (non costituito) e la Provincia di Piacenza (non costituita) e nei confronti della Costruzioni Repetti Giovanni & Figli Snc (non costituita)


Atto amministrativo – Avviso di avvio del procedimento – Provvedimento che può ledere la situazione giuridica del destinatario – Necessità – Comunicazione pervenuta al destinatario a pochi giorni dall’adozione del provvedimento finale - Insufficienza

Il provvedimento dell’Amministrazione che direttamente lede la situazione giuridica del destinatario deve essere preceduto da opportuna comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi degli artt. 7 e segg. L. n. 241 del 1990, la cui ratio è diretta a consentire al soggetto privato l’effettiva partecipazione al procedimento amministrativo. Del tutto insufficiente si rivela pertanto la comunicazione di avvio pervenuta a pochi giorni dall’adozione del provvedimento, quando ancora era pendente il termine di 10 giorni previsto dalla stessa disposizione per la presentazione all’amministrazione procedente delle osservazioni dell’interessato (fattispecie in cui è stata ritenuta illegittima la comunicazione dell’obbligo di eseguire il collaudo delle opere di urbanizzazione relative ad un piano particolareggiato nonchè di cedere le stesse al Comune, in quanto pervenuta a soli cinque giorni dalla data di adozione del provvedimento finale).


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)



ha pronunciato la presente


SENTENZA



ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni, Sul ricorso numero di registro generale 9 del 2008, proposto da:

 

Olimpo Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv. Giorgio Pagliari e Carlo Pollorsi, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Parma, borgo Antini 3;


contro



- Comune di Castel San Giovanni, in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio;

 

- Provincia di Piacenza, in persona del Presidente della Giunta Provinciale p.t., non costituita in giudizio;

nei confronti di



Costruzioni Repetti Giovanni & Figli Snc, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;


per l'annullamento



dell'ordinanza dirigenziale n. 216/2007 del 29.10.2007, con cui il Comune di Castel San Giovanni, in relazione al Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata di via Montanara ha ingiunto alla ricorrente di eseguire il collaudo delle opere di urbanizzazione e di cedere le stesse al Comune e di ogni atto presupposto, preparatorio, consequenziale e comunque connesso.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 5/2/2008, il dott. Umberto Giovannini e uditi, per le parti, i difensori come specificato nel verbale;
Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO



Con il presente ricorso, l’impresa attuatrice di un piano particolareggiato ad iniziativa privata da realizzarsi in via Montanara nel Comune di Castel San Giovanni (PC),chiede l’annullamento del provvedimento con il quale l’Amministrazione Comunale ha ingiunto alla medesima di collaudare le opere di urbanizzazione relative al suddetto piano e di cedere le stesse al patrimonio comunale.
Il Comune di Castel San Giovanni, la Provincia di Piacenza e la controinteressata Costruzioni Repetti Giovanni & Figli S.n.c. non si sono costituite in giudizio;
Alla camera di consiglio del 5/2/2008 la causa è stata chiamata e a parte ricorrente è stata comunicata la possibilità di decisione della causa nel merito con sentenza succintamente motivata, ai sensi dell’art. 21, comma 10, L. n. 1034 del 1971, introdotto dalla L. n. 205 del 2000.
Il Collegio osserva che è fondato il primo motivo di ricorso, con il quale si assume falsa applicazione ed elusione dell’art. 7 L. n. 241 del 1990.
Ritiene il Collegio che il provvedimento impugnato, in quanto comportante per l’attuale ricorrente l’obbligo non solo di eseguire il collaudo delle opere di urbanizzazione relative ad un piano particolareggiato, ma anche di cedere le stesse al Comune, sia atto direttamente lesivo della situazione giuridica dell’impresa interessata.
Pertanto, tale provvedimanto avrebbe dovuto essere preceduto da comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi degli artt. 7 e segg. L. n. 241 del 1990.
Nella specie, invece, ’Amministrazione Comunale procedente – pur formalmente inviando l’avviso in questione – ha in concreto eluso la suddetta normativa e soprattutto la “ratio” della stessa, che è diretta a consentire al soggetto privato l’effettiva partecipazione ad un procedimento amministrativo che potrebbe concludersi con un provvedimento lesivo per il medesimo.
E’ infatti accaduto che a fronte di una comunicazione di avvio del procedimento adottata il 23/10/2007 e pervenuta alla ricorrente il successivo 24/10/2007, il provvedimento impugnato è stato adottato già in data 29/10/2007, e cioé quando ancora era pendente il termine di 10 giorni previsto dalla stessa disposizione affinché l’interessato possa presentare le proprie osservazioni all’amministrazione procedente..
In tal modo la ricorrente non è stata messa in grado di potere effettivamente partecipare al procedimento che direttamente la interessava e che poi, in effetti, si è concluso con un provvedimento lesivo della situazione giuridica della stessa.
Per quanto sopra esposto, il ricorso è accolto e, per l’effetto, è annullata l’ordinanza impugnata, fatti salvi gli eventuali ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione Comunale.
Le spese seguono la soccombenza ed esse sono liquidate come indicato in dispositivo


P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, Sezione staccata di Parma, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’ordinanza impugnata, fatti salvi gli eventuali ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione Comunale.
Condanna il Comune di Castel San Giovanni, in persona del Sindaco p.t., in quanto parte soccombente, al pagamento in favore della ricorrente, delle spese relative al presente giudizio, che liquida per l’importo onnicomprensivo di €. 1.500,00 (millecinquecento,00) oltre IVA e CPA. Compensa per il resto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2008 con l'intervento dei Magistrati:

Luigi Papiano, Presidente
Umberto Giovannini, Consigliere, Estensore
Italo Caso, Consigliere


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/03/2008
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)





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