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T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE II - Sentenza 7 marzo 2008 n. 273
G. Petruzzelli Pres - A. Cacciari Est.
J.M. Ferri ed altro (Avv. D. Granara) contro il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Massa Carrara (Avvocatura dello Stato) e nei confronti del Comune di Pontremoli (Prof. Avv. F. Merusi), di P. Bissoli (Avv. G. Toscano) nonché di F. Gussoni ed altri (non costituiti)


Giustizia amministrativa – Impugnazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali – Successiva impugnazione delle operazioni elettorali - Necessità

L’aver impugnato il decreto di convocazione dei comizi elettorali (il quale non rientra tra le operazioni elettorali in senso stretto) nel rispetto del termine ordinario non esime l’interessato dal dover proporre autonoma impugnazione avverso le operazioni elettorali vere e proprie, entro il termine dimidiato per esse specificamente stabilito (di cui al D.P.R. n. 570/60). In difetto, non soltanto va esclusa l’operatività del meccanismo di caducazione automatica per derivazione, ma deve inoltre ritenersi che venga meno l’interesse al ricorso proposto nei confronti degli atti preparatori, dal cui annullamento il ricorrente non potrebbe evidentemente trarre più alcun beneficio (fattispecie in cui essendo la proposizione del ricorso straordinario successiva al decorso del termine di trenta giorni dalla proclamazione degli eletti non impugnata, l’intero gravame è stato dichiarato inammissibile per carenza originaria d’interesse).


REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA TOSCANA
- II^ SEZIONE -



ha pronunciato la seguente:


SENTENZA



sul ricorso n. 1650 R.G. 2007 proposto da

Ferri Jacopo Maria e Rossi Romano, rappresentati e difesi dall’avv. Daniele Granara ed elettivamente domiciliati in Firenze, Via Maggio 30, presso lo studio dell’avv. Enea Baronti;


contro



Ministero dell’Interno e Prefettura di Massa Carrara, rispettivamente in persona del Ministro e del Prefetto pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatira Distrettuale dello Stato, presso la cui sede sono per legge domiciliati in Firenze, Via degli Arazzieri 4;


e nei confronti di



Comune di Pontremoli, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dal prof. avv. Fabio Merusi, ed elettivamente domiciliato in Firenze, presso la Segreteria del T.A.R. Toscana;

Bissoli Paolo, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Toscano, ed elettivamente domiciliato in Firenze, presso la Segreteria del T.A.R. Toscana;


nonché di



Gussoni Franco, Cocchi Pietro Camillo, Corchia Gianmarco, Mazzoni Francesco, Rapetti Caterina, Biondi Matteo, Lorenzelli Stefano, Bassi Mario, Bertocchi Luciano, Madoni Marco, Battaglia Antonella, Musetti Mauro, Crocetti Cesarino, Panzarotti Armando, Arrighi Paolo, Liuzzi Michele e Scatena Rolando, non costituiti in giudizio;


PER L'ANNULLAMENTO



del decreto del Prefetto di Massa Carrara prot. n. 4530/2007/Area II/14/S.E. del 27 marzo 2007, avente ad oggetto la convocazione per i giorni 27 e 28 maggio 2007 dei comizi per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale di Pontremoli, nonché di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, e segnatamente del decreto del Ministero dell’Interno in data 20 marzo 2007, di fissazione delle date di svolgimento delle consultazioni per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli Comunali, dell’elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale di Pontremoli proclamata all’esito delle elezioni svoltesi il 27 – 28 maggio 2007, della convalida degli eletti di cui alla relativa deliberazione del Consiglio Comunale, degli adempimenti della prima seduta del Consiglio Comunale e di tutte le deliberazioni assunte dal Consiglio stesso.

Visto il ricorso e la relativa documentazione;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Prefettura di Massa Carrara, nonché di Bissoli Paolo;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi, alla pubblica udienza del 27 febbraio 2008, relatore il Presidente dott. Giuseppe Petruzzelli, gli avv.ti Daniele Granara, Gabriella Onano (avv. Stato) e Fabio Merusi anche su delega dell’avv. Giuseppe Toscano;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:


FATTO



Con atto di costituzione ex art. 10 co. 1 D.P.R. n. 1199/71, notificato il 6 – 9 – 16 ottobre 2007 e depositato il 20 ottobre successivo, Jacopo Maria Ferri e Romano Rossi trasponevano dinanzi a questo tribunale amministrativo – a seguito di opposizione del controinteressato Mazzoni Francesco – il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da essi proposto avverso il decreto con cui il Prefetto di Massa Carrara aveva indetto la convocazione, per i giorni 27 e 28 maggio 2007, dei comizi per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale di Pontremoli, nonché avverso ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresi il decreto ministeriale di fissazione delle date per lo svolgimento delle consultazioni per l’elezione diretta di Sindaci, Presidenti delle Province e Consigli Comunali e Provinciali, e la proclamazione degli eletti nel Comune di Pontremoli all’esito della menzionata consultazione del 27 – 28 maggio 2007.
I ricorrenti, ribadite integralmente le allegazioni in fatto ed i due motivi in diritto già dedotti in sede amministrativa, concludevano per l’annullamento degli atti impugnati, previa sospensiva.
Costituitisi in giudizio il Ministero dell’Interno, la Prefettura di Massa Carrara, il Comune di Pontremoli ed il controinteressato Bissoli, che resistevano alla domanda, con ordinanza pronunciata nella camera di consiglio del 31 ottobre 2007 – e successivamente oggetto di correzione di errore materiale – il collegio disponeva l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i consiglieri comunali risultati eletti in esito alla consultazione indetta con il provvedimento impugnato in via principale; contestualmente, fissava per la trattazione del merito la pubblica udienza del 27 febbraio 2008, in occasione della quale la causa veniva discussa e trattenuta per la decisione.


DIRITTO



La controversia, originata da trasposizione di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 10 co. 1 D.P.R. n. 1199/71, riguarda in prima battuta la legittimità del decreto con cui il Prefetto della Provincia di Massa Carrara ha convocato per i giorni 27 e 28 maggio 2007 i comizi per le elezioni amministrative nel Comune di Pontremoli. Va tuttavia precisato che l’impugnazione è altresì volta ad ottenere l’annullamento in via derivata della proclamazione degli eletti, quale atto consequenziale rispetto alla convocazione dei comizi: secondo la prospettazione dei ricorrenti, non si tratterebbe pertanto di un giudizio assoggettato al rito speciale di cui al D.P.R. n. 570/60, bensì di un ordinario giudizio di legittimità.
Preliminarmente, occorre dare conto dell’istanza di sospensione del giudizio formulata dal resistente Comune di Pontremoli e dal controinteressato Bissoli in virtù della pendenza del regolamento di giurisdizione promosso dal Bissoli medesimo dinanzi alla Corte di Cassazione, con ricorso notificato il 14 febbraio 2008. Il regolamento, teso a conseguire una pronuncia di accertamento del carattere speciale della giurisdizione amministrativa in materia elettorale, e della correlativa insussistenza della giurisdizione del T.A.R. se adito a seguito di trasposizione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, è tuttavia manifestamente infondato, se non inammissibile: è infatti evidente che l’istanza rivolta alla Corte regolatrice non tende a dirimere una insussistente questione di giurisdizione (la trasposizione del ricorso straordinario presuppone, e non determina, la giurisdizione del G.A., che nella sostanza risulta perciò incontestata), ma a sollecitare surrettiziamente una presa di posizione della Corte stessa sul diverso problema – di pertinenza del giudice adito – circa l’ammissibilità del ricorso straordinario avverso le operazioni elettorali.
Non ricorrendo i presupposti per disporre la sospensione del processo, e venendo al merito della causa, il collegio ritiene condivisibile la tesi dei ricorrenti, nella parte in cui predica l’estraneità del decreto di convocazione dei comizi elettorali alle operazioni elettorali in senso stretto.
L’art. 83/11 del D.P.R. n. 570/60, introdotto dall’art. 2 della legge n. 1147/66 ed ancora vigente in virtù e nei limiti della previsione di cui all’art. 19 co. 4 della legge n. 1034/71, stabilisce che contro le operazioni per l'elezione dei consiglieri comunali, successive alla emanazione del decreto di convocazione dei comizi, qualsiasi cittadino elettore del Comune, o chiunque altro vi abbia diretto interesse, può proporre impugnativa davanti al tribunale amministrativo competente per territorio, con ricorso che deve essere depositato nella segreteria entro il termine di giorni trenta dalla proclamazione degli eletti. Come si vede, il tenore letterale della norma è chiaro nell’escludere dal novero delle controversie in materia di operazioni elettorali l’impugnativa del decreto di convocazione dei comizi, la quale rimane dunque soggetta al rito ordinario ed in particolare, per quanto qui rileva, al più ampio termine decadenziale di sessanta giorni; trattandosi di atto amministrativo definitivo, nessun dubbio sembra poi sussistere in ordine alla possibilità di esperire, contro il decreto in questione, lo strumento giustiziale alternativo del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione dell’atto impugnato, ovvero dalla sua conoscenza.
Una piana lettura del citato art. 83/11 mostra dunque la volontà del legislatore di tenere distinto il regime impugnatorio delle operazioni elettorali da quello degli atti preparatori, in primo luogo mediante la dimidiazione del termine per ricorrere. Ma allora, sostenere in termini generali che l’annullamento del decreto di convocazione dei comizi, o di altro atto del procedimento preparatorio, determini l’automatica caducazione delle susseguenti operazioni elettorali, equivarrebbe ad ammettere l’eludibilità del termine breve stabilito per l’impugnazione di queste ultime, perlomeno ogniqualvolta il decreto di convocazione sia stato impugnato entro il termine ordinario di sessanta giorni, ma ad oltre trenta giorni dalla proclamazione degli eletti: soluzione inaccettabile, perché in palese contrasto con l’inequivoco dettato normativo.
Il ragionamento vale, a fortiori, laddove il decreto di indizione dei comizi sia stato impugnato – come nella specie – mediante ricorso straordinario, rimedio che oltretutto deve considerarsi del tutto incompatibile con la specialità della disciplina e con la riserva di giurisdizione previste dalla legge in tema di impugnativa delle operazioni elettorali, come del resto sin da epoca risalente è stato autorevolmente affermato (cfr. Cons. Stato, sez. I, 25 maggio 1979, n. 893; 30 marzo 1979, n. 702).
Appurato che, quantomeno sotto il profilo del regime delle impugnazioni, è lo stesso legislatore a porre una netta cesura tra la fase degli atti preparatori e quella delle operazioni elettorali vere e proprie, ne discende che l’aver impugnato i primi nel rispetto del termine ordinario non esime l’interessato dal proporre autonoma impugnazione avverso le seconde entro il termine dimidiato per esse specificamente stabilito. In difetto, non soltanto va esclusa l’operatività dell’invocato meccanismo di caducazione automatica per derivazione, ma deve inoltre ritenersi che venga meno l’interesse al ricorso proposto nei confronti degli atti preparatori, dal cui annullamento il ricorrente non potrebbe evidentemente trarre più alcun beneficio; ed è proprio questa l’ipotesi che si verifica nel caso in esame, la stessa proposizione del ricorso straordinario essendo successiva al decorso del termine di trenta giorni dalla proclamazione degli eletti, ciò che rende l’intero gravame inammissibile per carenza originaria dell’interesse.
In forza delle considerazioni esposte, deve essere dichiarata l’inammissibilità dell’impugnazione. Sussistono giusti motivi di compensazione delle spese processuali.


P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione II^, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile, compensando fra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze, il 27 febbraio 2008, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:

Giuseppe PETRUZZELLI - Presidente, rel.est.
Lydia Ada Orsola SPIEZIA - Consigliere
Alessandro CACCIARI - Primo Referendario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 7 MARZO 2008



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