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n. 4-2008 - © copyright

T.A.R. EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA - SEZIONE II - Sentenza 17 gennaio 2008 n. 39
G. Mozzarelli Pres - A. Pasi Est.
G. Zanni (Avv. G. Fregni) contro il Comune di Sassuolo (Avv.ti M. Marina e A. Grasso) e provincia di Modena (non costutita)


1 Edilizia ed urbanistica – Artt. 16 e 28 Legge 17 agosto 1942, n. 1150 - Interpretazione

 

2 Edilizia ed Urbanistica - Istituto della salvaguardia - Disciplina

1 Gli artt. 16 e 28 della Legge 17 agosto 1942, n. 1150 si devono interpretare , nel senso che il termine decennale si riferisce soltanto alle opere di urbanizzazione ed alle disposizioni di contenuto espropriativi, ma non alle prescrizioni urbanistiche, che rimangono operanti senza limiti di tempo fino alla loro sostituzione

 

2 L’istituto della salvaguardia, oggi disciplinato dall’art. 12, comma 3, del D.P.R. 380/01, consente di sospendere la pronuncia sulla domanda di permesso di costruire soltanto per un massimo di tre anni, con conseguente illegittimità di sospensioni protrattesi oltre tale termine



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER L'EMILIA-ROMAGNA
BOLOGNA - SEZIONE II



nelle persone dei Signori:
GIANCARLO MOZZARELLI Presidente
ALBERTO PASI Cons. , relatore

UGO DI BENEDETTO Cons.
ha pronunciato la seguente


SENTENZA



nell'Udienza Pubblica del 12 Luglio 2007
Visto il ricorso 206/2007 proposto da:

ZAGNI GIANNI TITOLARE DELLA OMONIMA IMPRESA INDIVIDUALE DI TERMOIDRAULICA E LAVORI EDILI



rappresentato e difeso da: FREGNI AVV. GIORGIO con domicilio eletto in BOLOGNA VIA D'AZEGLIO 34 presso VANNI AVV. STEFANO;


contro

COMUNE DI SASSUOLO



rappresentato e difeso da: BASCHIERI AVV. MARINA e GRASSO AVV. ANNAMARIA con domicilio eletto in BOLOGNA PIAZZA ALDROVANDI 3 presso DANI AVV. FABIO

PROVINCIA DI MODENA, non costituita




per l'annullamento
- dei provvedimenti in data 21.12.2006 rispettivamente prot. N. 41485 e 41487 con cui il Comune di Sassuolo ha sospeso ogni determinazione in ordine alle domande di permesso di costruire relative a due fabbricati ad uso produttivo artigianale rispettivamente sul lotto 1 e sul lotto 2 del P.P. DA3 in Sassuolo, località San Michele, Via dell’Olmo, sul terreno catastalmente identificato al foglio 51 mappale 751;
- di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente.
e per l’annullamento (motivi aggiunti ex art. 1 legge 205/2000)
- del provvedimento in data 5.3.2007 prot. Uscita n. 6699 con cui il Comune di Sassuolo ha sospeso ogni determinazione in ordine alla domanda di permesso di costruire presentata dal ricorrente il 24.1.2007 Prot. N. 2040, relativa a un fabbricato ad uso produttivo artigianale sul lotto 3 del P.P. DA3 in località San Michele, Via dell’Olmo, sul terreno catastalmente identificato al foglio 51 mappale 751.

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso e i motivi aggiunti depositati in data 11 maggio 2007;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di: COMUNE DI SASSUOLO
Relatore il Cons. Alberto Pasi;
Uditi alla pubblica udienza del 12 luglio 2007 i difensori delle parti, presenti come da verbale;


FATTO E DIRITTO




Con l’epigrafato ricorso e con motivi aggiunti il sig. Zagni Gianni ha impugnato tre dinieghi (21.12.06, n. 41485 e 41487, e 5.3.07, n. 6699, del Comune di Sassuolo) del permesso di costruire fabbricati, ad uso produttivo-artigianale, sui lotti 1 e 2 del Piano particolareggiato di iniziativa privata DA3 in località San Michele di Sassuolo, piano approvato nel 1992, convenzionato in data 15.1.93, e ad oggi interamente realizzato ad eccezione dei costruendi edifici per i quali è ricorso.
Poiché le previsioni di tale piano particolareggiato sono difformi dai sopravvenuti strumenti urbanistici (PSC e RUE) adottati nel 2006, il Comune ha sospeso ogni determinazione sulle domande del ricorrente fino alla approvazione, e comunque non oltre cinque anni dalla data di adozione.
Resistente il Comune di Sassuolo, la causa passa in decisione alla odierna pubblica udienza.
A sostegno delle impugnate determinazioni il Comune di Sassuolo ha invocato il disposto dell’art. 5, comma 5, del RUE adottato, che prevederebbe, per il caso di difformità, la prevalenza del Piano strutturale.
A prescindere dalla eventuale applicabilità alla fattispecie dell’istituto della salvaguardia secondo i principi generali (questione contestata con il secondo motivo, in ragione della controversa efficacia conformativa del Piano strutturale), il Collegio deve rilevare la erroneità della motivazione, fondata sul richiamo all’art. 5 del RUE, per diversi ordini di considerazioni:
- l’art. 5 del RUE regola la sorte dei piani attuativi in vigore, stabilendo la loro perdurante vigenza fino alla naturale scadenza (comma 4), soltanto dopo la quale sono operanti le difformi previsioni degli strumenti (PSC, RUE e POC) approvati (comma 5);
- nella fattispecie, manca dunque il presupposto applicativo del comma 5, consistente nella approvazione del Piano strutturale che si pretende di applicare;
- ma manca anche il presupposto della intervenuta decadenza decennale del piano attuativo, poiché:
- a) l’orientamento giurisprudenziale prevalente (es TAR Lombardia Brescia, 14.6.01, n. 428; Cons. Stato. IV, 2.6.00, n. 3172; TAR Sicilia Catania, Sez. I, 29.9.04, n. 2718), sia pure non univoco, interpreta gli artt. 16 e 28 della Legge 17 agosto 1942, n. 1150, nel senso che il termine decennale si riferisca soltanto alle opere di urbanizzazione (nella fattispecie tempestivamente realizzate) ed alle disposizioni di contenuto espropriativi, ma non alle prescrizioni urbanistiche, che rimangono operanti senza limiti di tempo fino alla loro sostituzione;
- b) nella fattispecie tale orientamento è comunque chiaramente recepito nella convenzione 15 gennaio ’93, che stabilisce un termine decennale soltanto per la esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria, prima del cui completamento potrà essere concessionata al massimo l’80% della superficie realizzabile, con l’ovvia conseguenza che il residuo (20% o più) potrà essere realizzato dopo il completamento dell’urbanizzazione, e quindi, nell’ipotesi che questa si protragga per tutto il decennio disponibile, dopo tale scadenza (art. 8 convenzione 15 gennaio ’93, in atti);
- tutto ciò a prescindere dal considerare che anche le disposizioni regolamentari che il Comune ha preteso di applicare alla fattispecie sono soltanto adottate.
Va inoltre considerato che l’istituto della salvaguardia, oggi disciplinato dall’art. 12, comma 3, del D.P.R. 380/01, consentirebbe di sospendere la pronuncia sulla domanda di permesso soltanto per un massimo di tre anni, mentre nella fattispecie il Comune di Sassuolo ha sopseso ogni determinazione per cinque anni.
Conclusivamente il Collegio ritiene fondate le censure di:
- violazione della convenzione urbanistica 15 gennaio 1993;
- erronea applicazione dell’art. 5 del RUE adottato;
- violazione dell’art. 12, comma 3 del D.P.R. 6.6.2001, N. 380.
Assorbite tutte le altre censure, il ricorso va accolto, annullandosi per l’effetto gli atti impugnati.
Le spese di lite possono essere compensate tra le parti per motivi di equità, in relazione alla complessità della questione.


P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna, Sezione Seconda, Bologna, pronunziando in via definitiva sul ricorso in epigrafe, lo accoglie ai sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna il 12 luglio 2007.

Depositata in Segreteria in data 17.01.08



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