Giustizia Amministrativa - on line
 
Giurisprudenza
n. 4-2008 - © copyright

T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE I TER - Sentenza 27 marzo 2008 n. 2646
Pres. Giulia, Rel. Morabito
Cesaretti N. (Avv. Turreni) c. Ministero dell’Interno (Avv. St.)


Pubblico impiego – Dipendente della Polizia di Stato – Decadenza - Interruzione del servizio – Patologia psichiatrica – Documentazione – Omissione - Legittimità

E’ legittimo il decreto di decadenza dall’impiego con accessiva cessazione dal servizio, dell’agente di Polizia che per un periodo superiore a quindici giorni non abbia assolto il proprio obbligo di garantire con continuità e senza interruzione il servizio, senza aver presentato idonea documentazione di eventuali condizioni esonerative ai sensi dell’art. 127, lett. C) del t.u. n.3/1957, ma solamente documentazione medica inerente la sussistenza di una patologia psichiatrica, dalla quale, tuttavia, non sia possibile rilevare con data certa, o quantomeno probabile, l’inizio di una malattia tale da menomare gravemente le proprie facoltà intellettive e la connessa consapevolezza delle conseguenze delle proprie azioni.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio
sez. I^ ter




ha pronunciato la seguente


SENTENZA



sul ricorso n. 240/2003–R.G. proposto dal

sig. CESARETTI Nando, rappresentato e difeso dall’ avv.A. Turreni e con lo stesso in Roma, al viale Mazzini n.140 presso lo studio legale Lucattoni , elettivamente domiciliato;


contro




il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato;


per l'annullamento



del decreto, notificato il 21.10.2002, a firma del Capo della Polizia, con cui il ricorrente è stato dichiarato decaduto dall’impiego con accessiva cessazione dal servizio a decorrere dal 31.3.2002, data sotto la quale si è assentato dal servizio, in applicazione dell’art.127 lett.c) del d.P.R. n.3 del 1957, con dichiarazione che le somme eventualmente corrisposte al predetto dal 31.3.2002 devono essere recuperate.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Viste le memorie prodotte dalle parti;
Visti gli atti tutti della causa;
Data per letta alla pubblica udienza del 06.3.2008 la relazione del Consigliere Pietro Morabito ed uditi gli avvocati di cui al verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:


FATTO



Espone in fatto il ricorrente – ex assistente della P.S., da ultimo, in servizio presso la Questura di Roma - di essere seriamente sofferente di gravi disturbi psichici la cui causa addebita ad un incidente stradale occorsogli, nel 1997, durante il servizio ed alla separazione dalla consorte risalente al 1998.
Tale stato di prostrazione, (successivamente sfociato in un “delirio acuto di tipo persecutorio” che ne imponeva il ricovero coatto presso struttura psichiatrica pubblica a partire dal 10.6.2002; ricovero proseguito sino al 14.10.2002 data in cui il ricorrente è stato dimesso con terapia psichiatrica e farmacologia), renderebbe illegittimo il provvedimento di decadenza di cui all’epigrafe che, ex lege, dovrebbe rinvenire il suo presupposto fondante nella protratta assenza della prestazione lavorativa “senza giustificato motivo”.
Tale atto è dunque ritenuto affetto da violazione dell’art.127 lett.c) del d.P.R. n.3 del 1957 e del d.lgs. n.165 del 2001; eccesso di potere per sviamento e disparità di trattamento oltre a vizi sintomatici della motivazione.
La trama attorea è chiaramente contestata dalla parte resistente che sostiene la piena conformità a diritto dell’atto impugnato proponendo la reiezione delle doglianze di parte ricorrente. Quest’ultima nel febbraio 2008 ha, fra l’altro, depositato:
- delle certificazioni mediche emesse dall’A.u.s.l. di Viterbo nel periodo 05.5.2004-20.4.2006 nelle quali si attesta di un nuovo ricovero coattivo e del successivo miglioramento delle condizioni psichiche del paziente (sottoposto a progetto terapeutico farmacologico e psicoterapeutico), progredito al 20.4.2006 in una condizione di “completo compenso psicopatologico”;
- memoria conclusionale in cui sembra rassegnare un nuovo motivo di diritto allorquando evoca un precedente giurisprudenziale che postula la necessità della previa diffida a riprendere servizio allorquando possa dubitarsi della volontà del dipendente di abbandonare il posto di lavoro. Nella memoria si richiama inoltre l’orientamento della Suprema Corte di Cassazione che esclude la capacità di autodeterminazione allorquando sussista un perturbamento psichico idoneo a menomare grandemente le facoltà intellettive.
Nessuna ulteriore produzione difensiva ha depositato la p.a.
All’udienza del 06.3.2008 la causa è stata trattenuta per la relativa decisione.


DIRITTO



I)
- E’ impugnato con l’atto introduttivo dell’odierno giudizio il provvedimento col quale il ricorrente è stato dichiarato decaduto dall’impiego a causa dell’assenza dal servizio immotivatamente protrattasi per oltre 15 giorni a partire dal 31.3.2002.
Prima di tale data il Cesaretti:
a) il 26 marzo 2002 si era presentato in Ufficio consegnando un certificato del medico curante (con prognosi richiedente due giorni di riposo) ed un’istanza di dimissioni dal servizio priva della data di decorrenza che si riservava di comunicare;
b) il 27 marzo 2002 ripresentava altro certificato medico con prognosi di 12 giorni che veniva convalidato dal Sanitario della P.S. solo per tre giorni;
Successivamente al 31.3.2002 il Cesaretti rimaneva assente dal servizio senza comunicare alcunché fino al 02.5.2002: data sotto la quale si recava in Ufficio per comunicare di ritenersi cessato dall’impiego (nell’occasione depositava in uno scaffale l’arma in dotazione ed il documento di riconoscimento).
Veniva dunque avviato il procedimento per la decadenza dall’impiego dandone avviso al ricorrente che depositava nota di controdeduzioni in cui denunciava le proprie crisi depressive addebitandone l’origine all’incidente ed alla separazione di cui si è detto nella premessa della parte narrativa della presente decisione.
Si riuniva quindi la Commissione per il personale del ruolo degli Agenti ed Assistenti della P.S. che, in data 25.9.2002, ritenuta ingiustificata l’assenza del dipendente ne proponeva la declaratoria di decadenza che veniva, di seguito, formalizzata col provvedimento oggetto della corrente impugnativa.
La difesa del ricorrente, nell’unico mezzo di gravame formalmente azionato, ricollega storicamente l’aggravarsi dello stato psichico del dipendente al gennaio 2002 traendone riferimento nella “Scheda raccolta delle notizie essenziali” compilata alla data del primo ricovero coattivo (10.6.2002): circostanza, questa, a suo avviso, che documenta l’assenza, per così dire, “incolpevole” del Cesaretti dal servizio e, diametralmente, la presenza di una giustificazione della stessa (dovuta alla presenza, sin da tale data, di uno squilibrio mentale successivamente aggravatosi).
Tale strategia difensiva non convince. E ciò in quanto il dato anamnestico sopra riportato ( che fa parte della Scheda anamnestica redatta alla data di ingresso del paziente nella struttura sanitaria ove venne coattivamente ricoverato):
- non costituisce all’evidenza frutto di un giudizio tecnico scientifico volto ad individuare la certa, o quantomeno probabile, data di inizio delle manifestazioni di alterazione dell’equilibrio psichico del paziente;
- è smentito dai contenuti del Diario redatto, sotto la data del 10.6.2002, dal sanitario che prese in cura l’infermo e nel quale si sottolinea che “il delirio di tipo sostanzialmente persecutorio si sarebbe sviluppato da circa un mese…”.
Rebus sic stantibus certamente nel mese precedente il ricovero del ricorrente costui versava in uno stato di grave perturbamento psichico tale da menomare gravemente le proprie facoltà intellettive e la connessa consapevolezza delle conseguenze delle proprie azioni. Tanto però non autorizza, in alcun modo, a sostenere che un perturbamento di analoga gravità fosse presente nel periodo dall’1.4 al 15.4.2002 (primi quindici giorni di assenza dal servizio poi protrattasi sino al 2 maggio dello stesso anno); per converso una situazione di tal natura appare esclusa dalle circostanze riportate sub lettere a) e b) del presente paragrafo ove, come si è visto, il Cesaretti ha presentato, oltre alla lettera di dimissioni, un primo certificato medico con prognosi (rimasta ignota agli atti) di due giorni di riposo ed, il giorno successivo, altro certificato con prognosi (anch’essa non nota) di dodici giorni convalidato dal Sanitario della P.S. (all’evidenza di seguito a visita di controllo) per soli tre giorni: periodo di riposo questo manifestamente incompatibile con i tratti di uno stato psichico (che avrebbe dovuto essere già) seriamente e visibilmente compromesso da almeno tre mesi (gennaio 2002).
Non risulta pertanto che le capacità intellettive del dipendente risultassero in tale periodo gravemente scemate al punto da impedire una seria valutazione della propria condotta e da pregiudicare la libertà di autodeterminazione dello stesso: presupposti questi che anche l’indirizzo di pensiero avallato dalla Suprema Corte (ed evocato dal ricorrente nella memoria difensiva da ultimo depositata) pone quali requisiti necessari per la legittimità dell’atto che sancisce la decadenza dall’impiego.
Il mezzo di gravame in trattazione si rivela dunque, nei limiti dei petita azionati, infondato. E difatti l’art. 127, lett. c), del t.u. 10.01.1957, n. 3, individua una specifica causa estintiva del rapporto di pubblico impiego che si collega al mancato assolvimento dell'obbligo primario del dipendente di garantire, con continuità e senza interruzione, l'obbligo di prestazione lavorativa, salvo si versi in presenza di condizioni esonerative della stessa che tempestivamente devono essere portate alla cognizione dell'Amministrazione. La disposizione in esame, nel collegare la decadenza dall'impiego al dato oggettivo dell'assenza ingiustificata dall'ufficio per un periodo di durata non inferiore a quindici giorni, è rafforzativa dei doveri e responsabilità del pubblico dipendente enunciati al capo I del titolo secondo del t.u. n. 3/1957, nel cui ambito assume particolare rilievo l'adempimento dell'obbligo di servizio nell'interesse dell'Amministrazione e del pubblico bene. Proprio in relazione alla "ratio" sottesa a detta disposizione la pronunzia di decadenza dall'impiego adottata ai sensi dell'art. 127, lett. e) del t.u. n. 3/1957 si caratterizza come atto vincolato di natura dichiarativa che trae presupposto dall'oggettivo riscontro dall'assenza dal servizio per un periodo non inferiore ai quindici giorni, durante il quale il dipendente non solo non abbia riassunto il servizio nel termine eventualmente prefissato, ma non abbia neanche prodotto documentazione inerente ad una causa impeditiva dell'assolvimento della prestazione lavorativa (giur. pacifica; cfr., ex multis, cfr. Cons. St., Sez. VI^, n.3484 del 2004; V^, n. 1238 del 1°.10.1999).
Inidonea a mutare la sorte del gravame è poi la doglianza rassegnata nella memoria depositata il 22.2.2008 che, sostanziandosi nella necessità (alla luce delle peculiari circostanze connotative della fattispecie) di una preventiva diffida del lavoratore a rientrare in servizio, si risolve in un motivo nuovo che – impregiudicata ogni disquisizione sulla sua fondatezza o meno – è inammissibile in quanto irritualmente introdotto con memoria e non con atto debitamente notificato alla resistente.
II)- Le spese di lite, alla luce della particolarità della controversia, possono essere compensate tra le parti in causa.


P.Q.M.



Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio sez. I^ ter , respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso, in Roma, dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio sez. I^ ter nella Camera di Consiglio del 06.3.2008, con l’intervento dei sigg.ri Giudici :

Dott. Patrizio Giulia - Presidente
Dott. Pietro Morabito - Giudice rel.ed est.re
Dott. Maria Ada Russo - I° Referendario



Clicca qui per segnalare la pagina ad un amico Stampa il documento