T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE III - Sentenza 1 aprile 2008 n. 2773
Pres. S. Baccarini - Est. G. Sapone
Impresa Ingegner Alberto Fagotti s.r.l. (Avv. ti G. Tagliatatela e F. Bindi) c/ Autorità di Vigilanza sui LL. PP. (Avv. Stato) ed altri. |
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Contratti P. A. – Autorità contratti – Casellario informatico – Annotazione –Esclusione – Adozione preventiva – Necessità.
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E’ illegittima l’annotazione effettuata dall’Autorità di Vigilanza dei LL.PP. sul casellario informatico sulla base della mera comunicazione della stazione appaltante senza che quest’ultima abbia provveduto alla previa adozione di un provvedimento di esclusione.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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N. 9615 RGR
Anno 2007
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
- SEZIONE III -
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n.9615 del 2007 proposto dalla
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srl Impresa Ingegner Alberto Fagotti, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Tagliatatela e Flavio Bindi presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma, Viale Castrense n.7;
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CONTRO
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a) l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, in persona del legale rappresentante pro-tempore;
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b) l’Agenzia delle Entrate di Perugia, in persona del legale rappresentante pro-tempore;
rappresentate e difese dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede in Roma, Via dei Portoghesi n.12, sono domiciliate;
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c) il comune di Castiglione del Lago, in persona del Sindaco pro-tempore, non costituito in giudizio;
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per l’annullamento:
1) dell’annotazione nel casellario informatico della segnalazione con cui il Comune di Castiglione del Lago ha comunicato che in sede di verifica del possesso in capo alla società ricorrente dei requisiti per la partecipazione alla gara di appalto relativa ai lavori di realizzazione intersezione viaria tra la S.S. 72 e Via F.lli Rosselli è risultato che ricorrevano gli estremi previsti da norme di legge e di regolamenti che disciplinavano l’esclusione delle imprese che hanno commesso violazioni definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse;
2) di tutti gli atti presupposti, e in particolare la citata comunicazione dell’amministrazione comunale nonché la certificazione prot. 18856 del 16/2/2007 dell’Agenzia delle Entrate di Perugia che attestava l’esistenza di violazioni definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse.
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Visto il ricorso con la relativa documentazione;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’intimata Autorità e dell’Agenzia delle Entrate di Perugia;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi alla pubblica udienza del 5 marzo 2008 - relatore il dottor Giuseppe Sapone – i difensori delle parti come da verbale;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:
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FATTO
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Con il proposto gravame la srl Impresa Ingegner Alberto Fagotti ha impugnato l’annotazione nel casellario informatico, disposta dalla resistente autorità sulla base della segnalazione inviata dal Comune di Castiglione del Lago, in cui è stato fatto presente che in sede di accertamenti dei requisiti in capo alla società ricorrente, la quale aveva partecipato alla gara indetta dalla citata amministrazione comunale per l’affidamento dei lavori di realizzazione dell’intersezione viaria tra la S.S. 72 e Via F.lli Rosselli classificandosi al secondo posto della relativa graduatoria, è risultata a carico della stessa una violazione definitivamente accertata rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, così come attestato dalla certificazione prot. 18856 del 16/2/2007 dell’Agenzia delle Entrate di Perugia.
Il ricorso è affidato al seguente ed articolato motivo di doglianza:
Violazione e falsa applicazione degli artt.38 e 48 del D.lgvo n.163/2006 e della determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici del 6 maggio 2003, nonché dell’art.27 DPR 25.01..2000 n.34. Eccesso di potere manifesto per assenza dei presupposti e difetto di istruttoria. Infondatezza e manifesta violazione del giusto procedimento.
Si sono costituite sia l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture sia l’Agenzia delle Entrate di Perugia prospettando l’improcedibilità del proposto gravame e contestando nel merito la fondatezza delle dedotte doglianze.
Alla pubblica udienza del 5 marzo 2008 il ricorso è stato assunto in decisione.
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DIRITTO
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Con il proposto gravame la srl Impresa Ingegner Alberto Fagotti ha impugnato l’annotazione nel casellario informatico, disposta dalla resistente autorità sulla base della segnalazione inviata dal Comune di Castiglione del Lago, in cui è stato fatto presente che in sede di accertamenti dei requisiti in capo alla società ricorrente, la quale aveva partecipato alla gara indetta dalla citata amministrazione comunale per l’affidamento dei lavori di realizzazione dell’intersezione viaria tra la S.S. 72 e Via F.lli Rosselli classificandosi al secondo posto della relativa graduatoria, è risultata a carico della stessa una violazione definitivamente accertata rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, così come attestato dalla certificazione prot. 18856 del 16/2/2007 dell’Agenzia delle Entrate di Perugia.
In via preliminare deve essere esaminata l’eccezione con cui le resistenti amministrazioni hanno prospettato l’improcedibilità del proposto gravame atteso che, come si evince dalla nota del 21 gennaio 2008 dell’intimata Autorità, versata agli atti, la suddetta Autorità ha provveduto alla cancellazione della contestata annotazione..
La sollevata eccezione non è suscettibile di favorevole esame in quanto la cancellazione ha efficacia ex nunc, e quindi in relazione al periodo antecedente la data in cui è stata effettuata, ben può ritenersi sussistente un interesse in capo all’odierna ricorrente ad ottenerne l’annullamento.
Nel merito risulta fondata la doglianza con cui è stata contestata la legittimità della gravata annotazione in quanto assunta sulla base della comunicazione della stazione appaltante ed in assenza della previa adozione da parte di quest’ultima di un provvedimento di esclusione.
Al riguardo è sufficiente richiamare l’art.48 del D.lgvo n.163/2006, il cui primo comma prevede che “Le stazioni appaltanti prima di procedere all'apertura delle buste delle offerte presentate, richiedono ad un numero di offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate, arrotondato all'unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara, presentando la documentazione indicata in detto bando o nella lettera di invito. Quando tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell'offerta, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione del concorrente dalla gara, all'escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti di cui all'articolo 6 comma 11. L'Autorità dispone altresì la sospensione da uno a dodici mesi dalla partecipazione alle procedure di affidamento”
In tale contesto, quindi, nella fattispecie in esame è palese l’illegittimità dell’operato della stazione appaltante e di riflesso della resistente Autorità, atteso che è stata effettuata la contestata annotazione in assenza della previa adozione di un provvedimento di esclusione, che nella dinamica procedimentale di cui alla richiamata disposizione ne costituisce un presupposto essenziale.
Ciò premesso, il proposto gravame và accolto con assorbimento dell’altra doglianza dedotta.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso n.9615 del 2007, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e per l’effetto, annulla la contestata annotazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
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Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 marzo 2008 dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sezione terza, con l’intervento dei signori giudici: Dr. Stefano BACCARINI - Presidente
Dr. Giuseppe SAPONE - Consigliere, estensore
Dr. Alessandro TOMASSETTI - Consigliere
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