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T.A.R. LOMBARDIA - MILANO - SEZIONE II - Sentenza 25 marzo 2008 n. 581
Pres. Arosio. Est. Bini
Comune di Mandello del Lario (Avv.ti A. e G. Dal Molin) c. ENI S.p.A. (Avv.ti L. Acquarone e A. Marconi) ed Immobiliare Italiana S.r.l. (Avv.ti B. De Masis e M. Elia).


1. Concessione edilizia - Convenzione Urbanistica - Modifica - Realizzazione di strade di collegamento - Giurisdizione del G.A. - art. 11, L. n. 241/1990 - Giurisdizione del G.A, art. 5, L.n. 10/1977 - Sussiste

 

2. Convenzione Urbanistica - Nullità per inesistenza e/o impossibilità dell'oggetto - Attraversamento stradale di area destinata a spazi attrezzati per il gioco e lo sport - Incompatibilità con la destinazione di zona - Necessità di variante al PRG - Necessità di imposizione di vincolo - Non sussiste - Compatibilità di urbanizzazioni primarie con qualunque destinazione urbanistica - Sussiste

 

3. Urbanistica – Incompatibilità del collegamento stradale con lo strumento urbanistico – procedura di variante semplificata – Art. 5, D.P.R. 447/1998 - Applicabilità solo sul presupposto dell’incompatibilità dell’impianto di distribuzione del carburante con lo strumento urbanistico

 

4. Urbanistica - Mancata indicazione del collegamento stradale nella viabilità comunale – Nullità della convenzione - Non sussiste – Non incide sull’obbligazione principale

 

5. Atto amministrativo - Necessità di approvazione da parte del Consiglio Comunale dei piani di secondo livello - Assenza di scelte urbanistiche di tipo discrezionale - Non sussiste

 

6. Atto amministrativo - Vizio di competenza – Comporta annullabilità - Mancanza della forma scritta -Comporta nullità

 

7. Convenzione urbanistica – Nullità per vizio della manifestazione della volontà a contrarre - Approvazione della convenzione da parte della Giunta Comunale – Atti in attuazione dell’accordo – Rientrano nella competenza dirigenziale

 

8. Convenzione Urbanistica - Inadempimento parziale di obbligo convenzionale - Nullità - Previsione convenzionale dell'ipotesi di impossibilità di completamento per fatto dell'Amministrazione - Non sussiste – Eventuale inadempimento parziale - Obbligo della P.A. di sanare in base ai principi di buon andamento – Dubbi sulla legittimazione all’impugnazione dei propri atti da parte dell’Amministrazione Comunale

1. Sussiste la giurisdizione del G.A. relativamente ad atti mediante i quali l’Amministrazione si è avvalsa del modulo convenzionale per disciplinare i reciproci obblighi in funzione del rilascio della concessione edilizia e del provvedimento per il funzionamento dell’impianto di distribuzione del carburante. Detta convenzione può essere assimilata ad una convenzione di lottizzazione, cui viene riconosciuta natura di accordo sostitutivo ai sensi dell’art. 11, l. n. 241/1990, anche se ineriscono alla fase esecutiva del rapporto. In quest’ultimo senso la giurisdizione può essere affermata anche in base al solo art. 16, l. n. 10/1977.

 

2. Essendo oggetto del contratto la realizzazione di un collegamento stradale, essa non è impossibile, in quanto realizzabile in natura, in assenza di ostacoli oggettivi e in quanto prestazione convenzionale tipicamente ad opera dei privati. La realizzazione di strade di collegamento in una zona con destinazione F2 (spazi attrezzati per il gioco e lo sport), non è incompatibile con la destinazione a spazi attrezzati, che non modifica e non turba quella destinazione specifica. Non è pertanto necessaria alcuna variante al PRG, nè l’imposizione di un vincolo in quanto la strada quale urbanizzazione primaria è infrastruttura potenzialmente compatibile con qualunque destinazione urbanistica, salvo divieti espressi, che non necessita di una variante di piano, costituendo piuttosto la sua localizzazione mero adeguamento degli strumenti urbanistici.

 

3. La procedura di variante semplificata può essere seguita anche per la localizzazione di un impianto di carburante, presupponendo però l’incompatibilità dell’impianto con lo strumento urbanistico. Ove si affermi l’incompatibilità del collegamento stradale al PRG, il richiamo al D.P.R. 447/1998 è inconferente.

 

4. La mancata indicazione del collegamento stradale nella viabilità comunale rappresenta al più un vizio del procedimento che avrebbe potuto rilevare per l’annullamento, ma non incide sull’obbligazione principale costituita dalla realizzazione della strada.

 

5. L’approvazione di un piano di lottizzazione e della relativa convenzione, nonchè dei piani di secondo livello da parte dell’organo consiliare si ritiene necessaria quando detti atti comportano una scelta discrezionale. Nel caso di specie la convenzione è conessa ad una concessione edilizia per la realizzazione di impianti produttivi e prevede opere funzionali all’impianto, compatibili con la destinazione di zona. Il chè esclude l’esistenza di cause di nullità dell’accordo convenzione sottoscritto dalle parti.

 

6. Vanno distinte le conseguenze della violazione delle disposizioni in materia di competenza rispetto a quelle che disciplinano la forma dei provvedimenti e degli atti loro connessi. L’incompetenza coporta l’annullabilità della delibera di approvazione della convenzione, non la sua nullità, che può invece discendere solo dalla mancanza della forma scritta, imposta sia dall’art. 241/1990 per gli accordi, sia dai principi generali degli atti amministrativi.

 

7. Dopo l’approvazione da parte della Giunta comunale tutti i provvedimenti volti all’attuazione dell’accordo rientrano nella competenza dirigenziale, poiché tendono ad attuare l’indirizzo amministrativo espresso dall’organo politico con l’accordo stipulato.

 

8. L’eventuale presenza di profili di legittimità del procedimento, quali l’incompetenza dell’organo che ha approvato la convenzione, la mancata adozione di un atto a conclusione del procedimento di variante, non comportano la nullità degli atti impugnati, ma determinano, se mai vizi di legittimità, rispetto ai quali si imporrebbe un obbligo di sanatoria dell’Amministrazione, in applicazione del principio di buona amministrazione.


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