Giustizia Amministrativa - on line
 
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T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE III BIS - Sentenza 19 marzo 2008 n. 2493
Pres. CORASANITI Est. ARZILLO
F.C. e altri (Avv. T. Santulli) c./ Università Cattolica del Sacro Cuore (Avv. F. Lorenzoni) e altri


1. Giustizia amministrativa – Giurisdizione e competenza – Direttiva comunitaria precisa e incondizionata – Situazione giuridica – Diritto soggettivo – Giurisdizione amministrativa – Non sussiste.

 

2. Lavoro – Scuola di specializzazione medica – Rapporto di lavoro – Non sussiste.

 

3. Servizi Pubblici – Configurazione – Attività di specializzazione medica – Esclusione.

1. Spetta alla giurisdizione del giudice ordinario la domanda rivolta all’amministrazione di adeguamento dell’importo di una borsa di studio ai criteri dettati dalla originaria normativa nazionale e da direttive comunitarie, laddove tali direttive abbiano natura incondizionata e sufficientemente precisa, così che la natura della situazione giuridica che esse attribuiscono, in favore degli specializzandi, ad adeguata remunerazione, non può che avere natura e consistenza di diritto soggettivo.

 

2. Durante la frequenza della scuola di specializzazione medica deve escludersi la costituzione di un rapporto d'impiego (pubblico o privato) o di lavoro parasubordinato.

 

3. Non può configurarsi come servizio pubblico l'attività prestata nell'ambito di un corso di specializzazione medica, in quanto essa è volta a soddisfare esigenze formative proprie degli stessi medici e manca della destinazione dello stesso ad una platea indifferenziata di utenti.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Sezione III bis

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 17179/2000 proposto dai

 

dottori FAUSTA CALVOSA, SIMONETTA FILESI, STEFANIA CASTIGLIA, DANIELA COSTANTINO, GIAMPAOLO SALVATORE, DONATELLA FIORE, FEDERICA FERRAZZOLI, EMANUELE CAROPPO, ARISTOTELE HADJICHRISTOS, ANGELA PARRELLA, IGOR PONTALTI, VALERIA FILIPPINI, BARBARA PERSICO, MONIKA CRYGEL, ANTONELLA TROTTA e FRANCESCA CANNARSA, tutti rappresentati e difesi dall’Avv. Teresa Santulli, ed elettivamente domiciliati presso lo studio della stessa in Roma, Via Bergamo, 3

 

contro

 

- UNIVERSITA’ CATTOLICA DEL SACRO CUORE – FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA, in persona del legale rappresentante p.t., costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dall’Avv. Fabio Lorenzoni, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Roma, Via del Viminale, 43;

 

- MINISTERO DELLA SANITA’ (ora MINISTERO DELLA SALUTE), in persona del legale rappresentante p.t.;

 

- MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMAZIONE ECONOMICA (ora MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE), in persona del legale rappresentante p.t.;

 

- MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA e TECNOLOGICA (ora MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA), in persona del Ministro p.t.,
costituitisi in giudizio, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Roma e domiciliati presso gli uffici della stessa in Roma, Via dei Portoghesi, 12

 

- per la declaratoria del proprio diritto a ricevere una “remunerazione adeguata” nel periodo di formazione ai sensi della Direttiva 82/76/CEE, del D. Lgs. n. 257/91, nonché in relazione all’art. 36 Cost. e alla contrattazione collettiva del comparto sanità relativa al personale medico strutturato del SSN,
- nonché per la declaratoria del diritto all’incremento, per gli anni 1992 e successivi, delle borse di studio secondo il tasso programmato di inflazione, nonché alla rideterminazione del medesimo, a decorrere dal 1994 e con cadenza triennale, in proporzione ai miglioramenti stipendiali tabellari minimi accordati dal contratto collettivo del comparto sanità al personale medico dipendente dal SSN esplicante medesime mansioni.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione;
viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
visti gli atti tutti della causa;
udito, all’udienza pubblica del 21 febbraio 2008, il relatore dott. Francesco Arzillo; uditi altresì gli avvocati delle parti come da verbale;
ritenuto in fatto e diritto quanto segue:

 

FATTO E DIRITTO

 

1. I ricorrenti sono tutti medici che hanno frequentato le scuole di specializzazione nella vigenza del regime successivo all'attuazione del D. Lgs. n. 257/1991, che ha recepito la direttiva CEE sulla formazione specialistica a tempo pieno prevedendo la corresponsione di borse di studio ai medici specializzandi.
Essi hanno percepito la borsa di studio in questione.
Con il presente ricorso i medesimi chiedono a questo Tribunale la declaratoria del proprio diritto a ricevere una “remunerazione adeguata” nel periodo di formazione ai sensi della normativa di fonte comunitaria, nonché in relazione all’art. 36 Cost. e alla contrattazione collettiva del comparto sanità relativa al personale medico strutturato del SSN. In particolare, i medesimi chiedono l’incremento, per gli anni 1992 e successivi, delle borse di studio secondo il tasso programmato di inflazione, nonché la rideterminazione del medesimo, a decorrere dal 1994 e con cadenza triennale, in proporzione ai miglioramenti stipendiali tabellari minimi accordati dal contratto collettivo del comparto sanità al personale medico dipendente dal SSN esplicante medesime mansioni.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione, resistendo al ricorso.
Il ricorso è stato chiamato per la discussione all’udienza pubblica del 21 febbraio 2008, e quindi trattenuto in decisione.

 

2. Il Collegio deve ribadire, anche con riguardo ai profili azionati nel presente giudizio, la propria recente giurisprudenza circa l’insussistenza della giurisdizione amministrativa nella materia in questione, che resta devoluta alla cognizione del giudice ordinario.
Infatti questa Sezione, modificando il proprio precedente orientamento favorevole, formatosi sul presupposto che la formazione del medico europeo dovesse essere qualificata come servizio pubblico, in quanto consistente in un'attività di istruzione svolta dalla pubblica amministrazione per fornire ai partecipanti un'utilità di carattere strumentale, da spendere nell'esercizio della professione in qualunque luogo dell'Unione (TAR Lazio, Sez. III bis, 27 giugno 2002, n. 5927; cfr. altresì C.S. VI, 09 febbraio 2004, n. 445), ha successivamente escluso la configurabilità della giurisdizione amministrativa in questa materia (cfr., tra le altre, TAR Lazio, sez. III - bis, 09 luglio 2003, n. 6112; 2 maggio 2006, n. 3071; 10 maggio 2006, n. 3443; 26 marzo 2007, n. 2599; 27 febbraio 2007, n. 1716).
In quest’ottica, da un lato si è escluso che durante la frequenza della scuola di specializzazione possa determinarsi la costituzione di un rapporto d'impiego (pubblico o privato), o di un lavoro parasubordinato; dall'altro, si è rilevato che l'attività prestata nell'ambito del corso è volta a soddisfare esigenze formative proprie degli stessi medici e manca della destinazione dello stesso ad una platea indifferenziata di utenti, necessaria per la configurazione di un servizio pubblico.
Ed anche a voler ipotizzare la disapplicazione della normativa nazionale vigente ratione temporis, le conclusioni non muterebbero, alla stregua della posizione assunta dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione con la sentenza 4 febbraio 2005, n. 2203, i cui argomenti sono già stati condivisi da questo Tribunale. Questa sentenza muove dalla premessa che nelloa materia in esame viene in rilievo un diritto soggettivo nascente dalle direttive comunitarie (come interpretate dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia), e non un interesse legittimo che presuppone una scelta discrezionale dell'Amministrazione. Resta quindi esclusa la configurabilità della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in quanto la Corte costituzionale ha recentemente dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 33, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, come sostituito dall'art. 7, lettera a), della legge 21 luglio 2000, n. 205, ripristinando in materia i previgenti criteri di riparto della giurisdizione (art. 5 della L. n. 1034/71), i quali escludono la possibilità di attribuire alla cognizione del giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva un diritto soggettivo che, oltre a non essere inciso dall'esercizio di un potere discrezionale della P.A., non si ricollega a un rapporto di concessione di pubblico servizio ed ha comunque ad oggetto un corrispettivo.
È opportuno ricordare anche che questa impostazione è stata infine recepita, oltre che da T.A.R. Sicilia Palermo, sez. I, 9 febbraio 2006, n. 366, anche dal Consiglio di Stato, che ha da ultimo precisato (con la sentenza della sez. VI, 23 marzo 2007, n. 1414, preceduta da sez. VI, 27 ottobre 2006, n. 6433):
- che “la domanda con cui il laureato in medicina, ammesso alla frequenza di un corso di specializzazione, chieda la condanna dell'amministrazione al pagamento in suo favore del trattamento economico pari alla borsa di studio per la frequenza di detto corso - fondando detta richiesta o sull'obbligo dello Stato di risarcire il danno derivante dalla mancata trasposizione, nel termine prescritto, delle direttive comunitarie (e, in particolare, della direttiva n. 82/76/Cee) prevedenti l'obbligo di retribuire la formazione del medico specializzando, ovvero sull'applicazione retroattiva della normativa nazionale di trasposizione (d.lgs. n. 257/1991) - spetta alla giurisdizione del giudice ordinario”, considerato, in particolare, “che - come riconosciuto dalla Corte di giustizia di Lussemburgo - le dette direttive hanno natura incondizionata e sufficientemente precisa. Così che la natura della situazione giuridica che esse attribuiscono, in favore degli specializzandi, a una adeguata remunerazione, non può che avere natura e consistenza di diritto soggettivo; laddove una qualificazione in termini di interesse legittimo, presupponendo la presenza di una scelta discrezionale dell'amministrazione, non sarebbe idonea ad assicurare una soddisfazione incondizionata della pretesa nascente dal diritto comunitario”;
- che la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo neppure “potrebbe fondarsi sull'art. 7 della l. n. 205/2000, di novellazione dell'art. 33 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, in quanto detta norma è stata dichiarata in parte costituzionalmente illegittima con la sentenza della Corte costituzionale 6 luglio 2004, n. 204 (Cass. civ. 4 febbraio 2005, n. 2203)”.

 

3. Va precisato che queste conclusioni valgono anche nel caso di specie, nel quale si controverte non della corresponsione della borsa di studio, ma dell’adeguamento del suo importo alla stregua della originaria normativa nazionale e comunitaria; ciò in quanto la causa petendi è sostanzialmente la stessa, e rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.

 

4. Risulta quindi confermato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda proposta nel presente giudizio; ne consegue l’inammissibilità del ricorso.

 

5. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.

 

P.Q.M.

 

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. III - bis, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

 

Così deciso in Roma dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, nella Camera di Consiglio del 21 febbraio 2008, con l'intervento dei signori:
Saverio Corasaniti - Presidente
Paolo Restaino - Consigliere
Francesco Arzillo - Consigliere Est.



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