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T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE II TER - Sentenza 19 marzo 2008 n. 2477
Pres. RIGGIO Est. FANTINI
Serco S.p.a. (Avv.ti G. P. Zanchini, M. Berliri e F. Covone) c./ ASI /Avv. Stato) e EDA S.p.a. (non costituitasi)


Giustizia amministrativa – Intervento ad adiuvandum – Condizioni – Ragioni.

L’intervento ad adiuvandum proposto da soggetti titolari di una posizione tutelabile con una propria impugnativa può ritenersi consentito solo se esperito entro il termine di decadenza, giacché nel processo amministrativo, caratterizzantesi come impugnatorio, il soggetto interessato ha l’onere di proporre autonomo e separato ricorso.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Sezione Terza Ter

 

Composto dai Magistrati: Italo RIGGIO Presidente; Maria Luisa DE LEONI Componente; Stefano FANTINI Componente relatore

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 7199 del 2007 Reg. Gen. proposto da

 

Serco S.p.a., in persona del procuratore sig. Gregory Allen Fleming, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Gian Paolo Zanchini, Marco Berliri e Francesca Covone, presso i quali è elettivamente domiciliata in Roma, alla Via dei Due Macelli n. 66;

 

CONTRO

 

ASI - Agenzia Spaziale Italiana, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è pure legalmente domiciliata in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12;

 

e nei confronti

 

di Enterprise Digital Architects S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;

 

e con l’intervento ad adiuvandum

 

- della Step S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e nella qualità di capogruppo mandataria del costituendo R.T.I. insieme alla A.G.S. S.p.a., rappresentata e difesa dall’Avv. Flavia Staccioli, presso la quale è elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Angelo Secchi n. 9;

 

- della MTL Services S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, quale impresa mandataria del costituendo R.T.I. MTL - TD Group, rappresentata e difesa dall’Avv. Bernardo Cartoni, presso il quale è elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Eleonora d’Arborea n. 30;

 

e con

 

- Vitrociset S.p.a., in persona del legale rappesentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marco Cecilia e Carmelo Marra, presso quest’ultimo elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Frattina n. 89;

 

per l’annullamento
- del decreto n. 88 del 25/5/2007, comunicato il successivo 30/5/07, con cui il D.G. dell’ASI ha provveduto all’aggiudicazione definitiva del servizio di gestione e di manutenzione delle infrastrutture informatiche e di telecomunicazione dell’ASI stessa alla Enterprise Digital Architects S.p.a.;
- della graduatoria definitiva approvata dalla Comissione di gara e riportata nella comunicazione del 30/5/2007;
- dei verbali ed atti di gara concernenti le operazioni di verifica della documentazione amministrativa e delle relative offerte;
- di ogni ulteriore atto connesso, presupposto, e/o consequenziale, incluso il contratto eventualmente sottoscritto;

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’ASI;
Visti gli atti di intervento della Step S.r.l. e della MTL Services S.r.l.;
Vista la memoria prodotta da parte ricorrente a sostegno delle proprie difese;
Visto il “ricorso per motivi aggiunti” della Vitrociset S.p.a.;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del 13/3/2008, il Cons. Stefano Fantini;
Uditi i difensori delle parti come da verbale di udienza;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

 

F A T T O e D I R I T TO

 

Con atto notificato nei giorni 27/7/07 e seguenti e depositato il successivo 6/8 la società ricorrente ha impugnato gli atti in epigrafe specificati, chiedendo l’annullamento dei medesimi, nonché la condanna dell’ASI al risarcimento dei danni.
Premette di avere partecipato alla procedura aperta per l’affidamento dei servizi di gestione e manutenzione delle infrastrutture informatiche e di telecomunicazione dell’ASI, di cui al bando di gara del 2/10/06, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Espone di avere conseguito, all’esito della gara, punti 92,288, e di essere risultata seconda graduata, dopo la Enterprise Digital Architects (EDA) S.p.a., alla quale, con 97,827 punti, l’appalto è stato aggiudicato.
Successivamente la ricorrente ha appreso che la società EDA è in scioglimento dall’8/6/2007 e in liquidazione dal 27/6/07; inoltre in data 3/7/07 la medesima società ha presentato domanda di concordato preventivo.
In ragione di ciò con lettere del 3, 4 e 13 luglio 2007 ha chiesto all’ASI di annullare in autotutela l’aggiudicazione in questione, senza peraltro ricevere alcuna risposta.
Deduce a sostegno del ricorso censure di violazione di legge ed eccesso di potere, sostenendo che, alla stregua del combinato disposto degli artt. 48 e 11 del d.lgs. n. 163/2006, l’aggiudicazione definitiva diviene efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti dal bando, ciò implicando l’accertamento delle situazioni coinvolgenti la solidità patrimoniale dell’impresa aggiudicataria.
Nel caso di specie l’ASI non ha invece voluto procedere a tale verifica nei confronti di EDA, non esercitando quei poteri di autotutela riconosciuti dalla legge (tra l’altro, dagli artt. 21 quinquies e 21 nonies della legge generale sul procedimento amministrativo) all’Amministrazione.
Ed invero l’art. 38 del già citato codice dei contratti pubblici dispone che sono esclusi dalla partecipazione alle procedure d’affidamento delle concessioni e degli appalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.
Resiste in giudizio l’ASI.
Con atto notificato in data 24/10/07 e depositato il successivo 25/10 la Step S.r.l. è intervenuta in giudizio, premettendo di avere già esperito un autonomo ricorso, iscritto sub n. 6507/07 del R.G., avente ad oggetto l’impugnativa dell’ aggiudicazione in favore di EDA, e motivi aggiunti al medesimo, mediante i quali ha censurato l’ammissione alla gara di un concorrente (il RTI Gepin - Enpq) che ha formulato un’offerta economica di molto superiore alla base d’asta, reiterando in questa sede tali motivi.
Con atto notificato nei giorni 14/11/07 e seguenti è poi intervenuta anche la MTI Services S.r.l. impugnando il provvedimento di aggiudicazione, in favore di EDA, della gara , cui essa stessa ha partecipato.
Dopo due provvedimenti istruttori è intervenuta l’ordinanza 23/11/2007, n. 5404 della Sezione che ha accolto la domanda cautelare proposta dalla ricorrente in considerazione dell’insussistenza, in capo alla Enterprise, dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 38 del d.lgs n. 163/06 per la partecipazione alla gara, e comunque per la stipulazione del contratto, avendo presentato domanda di ammissione al concordato preventivo.
Con memoria depositata in data 29/2/08 la Serco S.p.a., premesso che l’ASI ha revocato l’impugnato provvedimento di aggiudicazione definitiva, disponendo l’aggiudicazione in suo favore, provvedimento cui ha poi fatto seguito la stipulazione del contratto, ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di giudizio.
Con atto qualificato “ricorso per motivi aggiunti” la Vitrociset, in qualità di affittuaria del complesso aziendale di EDA, ha impugnato l’aggiudicazione in favore di Serco.
Ciò premesso, il Collegio non può che prendere atto della documentata istanza di c.m.c. di Serco S.p.a. e provvedere in conformità.
Non può infatti ritenersi ostativa a tale pronuncia la presenza dei predetti atti di intervento ad adiuvandum “autonomi”, e tanto meno del “ricorso per motivi aggiunti” di Vitrociset S.p.a..
Ed invero, secondo il consolidato insegnamento giurisprudenziale, è inammissibile nel processo amministrativo, caratterizzantesi come giudizio impugnatorio, sottoposto a termine di decadenza, l’intervento adesivo autonomo, nella considerazione che il soggetto cointeressato ha l’onere di proporre autonomo e separato ricorso (in termini, ex multis, T.A.R. Lazio, Sez. III, 13/3/2006, n. 1927; T.A.R. Campania, Sez. V, 26/10/2004, n. 15428;).
L’intervento nel processo amministrativo è infatti finalizzato alla difesa di un interesse derivato o dipendente da quello del ricorrente principale, diversamente eludendosi la perentorietà del termine (T.A.R. Lazio, Sez. II, 18/8/2004, n. 7764; T.A.R. Lazio, Sez. III, 12/7/2004, n. 6805; Cons. Stato, Sez. IV, 18/10/2002, n. 5741).
L’intervento ad adiuvandum proposto da soggetti titolari di una posizione tutelabile con una propria impugnativa può ritenersi consentito solo se esperito entro il termine di decadenza, il che non si verifica nel caso di specie, potendo in tale caso valere come (melius : essere convertito in) ricorso autonomo (Cons. Stato, Sez. IV, 27/5/2002, n. 2928; T.A.R. Lazio, Sez. III, 17/10/2003, n. 8568).
Con riguardo, poi, al “ricorso per motivi aggiunti” di Vitrociset, lo stesso deve ritenersi inammissibile in quanto la Società non ha presentato un ricorso cui possono astrattamente accedere i motivi aggiunti, a prescindere dalla qualificazione della sua posizione in termini di controinteressata – ricorrente incidentale.
In conclusione, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere in ordine al ricorso, mentre vanno dichiarati inammissibili gli atti di intervento ed il “ricorso per motivi aggiunti”.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione III Ter, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, dichiara l’intervenuta cessazione della materia del contendere, nonché l’inammissibilità degli atti di intervento e del “ricorso per motivi aggiunti”.
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

 

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13.3.2008.



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