T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE III TER - Sentenza 25 marzo 2008 n. 2568
Pres. Riggio - Est. De Leoni
Straccia Imballaggi s.n.c. (Avv. G. Oliveri) c. Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato (Avv. Stato) |
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Giurisdizione e competenza - Agevolazioni ex L. n. 488/1992 – Inadempimento del beneficiario - Revoca – Controversia – Giurisdizione del G.O.
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Le controversie relative alla revoca di contributi erogati ex d.l. 22 ottobre 1992, n. 415, convertito dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, per fatto imputabile al beneficiario, ovvero alla rideterminazione in peius del contributo stesso, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, a prescindere dall’accertamento se detti finanziamenti siano stati concessi in via provvisoria o definitiva. Infatti, il destinatario di finanziamenti o sovvenzioni pubbliche vanta, nei confronti dell’Autorità concedente, una posizione tanto di interesse legittimo quanto di diritto soggettivo, con la conseguenza che il giudice ordinario è competente a conoscere le controversie instaurate per ottenere gli importi dovuti o per contrastare l’Amministrazione che, servendosi degli istituti della revoca, della decadenza o della risoluzione, abbia ritirato il finanziamento o la sovvenzione definitivamente concessi, adducendo l’inadempimento, da parte del beneficiario, degli obblighi impostigli dalla legge o dagli atti concessivi del contributo (1).
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(1) In termini, cfr. Cass. Civ. SS.UU., 8 gennaio 2007, n. 117; 12 febbraio 1999, n. 57; Cons. Stato, VI, 22 marzo 2007 n. 1375; id., 22 novembre 2004, n. 7659. |
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 5203/ Reg. ric.
ANNO 2002 |
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
Sezione III ter
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composto dai Magistrati: Italo RIGGIO Presidente; Maria Luisa DE LEONI Consigliere, relatore; Diego SABATINO Primo referendario
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ha pronunciato la seguente
SENTENZA
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sul ricorso n. 5203 del 2002/ Reg. Gen., proposto dalla
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Ditta STRACCIA IMBALLAGGI di Straccia D. & C. snc, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Giancarlo Oliveri ed elettivamente domiciliata in Roma, Via Flaminia, 213, presso lo studio dell’avv. Simone Trivelli;
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contro
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Ministero dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato (ora Ministero dello Sviluppo Economico), rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato presso i cui Uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, è per legge domiciliato;
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per l'annullamento
del Decreto Ministeriale n. 957.108 del 22 febbraio 2002;
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VISTO il ricorso con i relativi allegati;
VISTO l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
VISTE le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
VISTI tutti gli atti della causa;
Nominato relatore alla pubblica udienza del 14 febbraio 2008 il Consigliere Maria Luisa De Leoni e uditi gli avvocati delle parti costituite, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
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FATTO
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1. Con ricorso notificato il 18 aprile 2002 e depositato il successivo 14 maggio, la Ditta ricorrente impugna il decreto ministeriale indicato in epigrafe, con il quale, sulla base della relazione sullo stato finale degli investimenti, è stato rideterminato, in via definitiva, il contributo in c/ capitale di £ 4.354.740.000 (equivalente a € 2.249.035,52).
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2. Con un unico ed articolato motivo la ricorrente contesta gli stralci operati dalla banca concessionaria in relazione all’immobile preesistente e non riutilizzato, lamentando la violazione dell’art. 3 del Decreto Ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527.
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3. Si è costituita in giudizio l’Amministrazione, che ha sostenuto l’infondatezza, nel merito, del ricorso.
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4. All’udienza del 14 febbraio 2008 la causa è stata ritenuta in decisione.
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DIRITTO
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1. Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione.
Il Collegio ritiene, infatti, di dover aderire al recento arresto del giudice della giurisdizione (Cass. civ. SS.UU. 10 luglio 2006, n. 15618), fatto proprio anche dal giudice amministrativo di secondo grado (Cons. Stato, VI Sez., 22 marzo 2007, n.1375; 5 novembre 2007, n. 5700; 5 dicembre 2007, n. 6195) che, nella ipotesi di revoca di contributi erogati ex d.l. 22 ottobre 1992, n. 415, convertito dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, per fatto imputabile al beneficiario, ovvero di rideterminazione in peius del contributo stesso, riconosce in ogni caso la giurisdizione del giudice ordinario, a prescindere dall’accertamento se detti finanziamenti erano stati concessi in via provvisoria o definitiva.
Tale ultimo orientamento conferma il principio secondo cui il destinatario di finanziamenti o sovvenzioni pubbliche vanta, nei confronti dell’Autorità concedente, una posizione tanto di interesse legittimo (rispetto al potere dell’Amministrazione di agire in autotutela, annullando i provvedimenti di attribuzione dei benefici per vizi di legittimità, quale ad es., la mancanza di un requisito necessario per ottenere il finanziamento ovvero revocandoli per contrasto originario con l’interesse pubblico) quanto di diritto soggettivo (relativamente alla concreta erogazione delle somme di denaro oggetto del finanziamento ed alla conservazione degli importi a tale titolo già riscossi o da riscuotere), con la conseguenza che il giudice ordinario è competente a conoscere le controversie instaurate per ottenere gli importi dovuti o per contrastare l’Amministrazione che, servendosi degli istituti della revoca, della decadenza o della risoluzione, abbia ritirato il finanziamento o la sovvenzione definitivamente concessi, adducendo l’inadempimento, da parte del beneficiario, degli obblighi impostigli dalla legge o dagli atti concessivi del contributo (Cass. Civ. SS.UU., 8 gennaio 2007, n. 117; 12 febbraio 1999, n. 57; Cons. Stato, VI Sez., 22 novembre 2004, n. 7659; IV Sez., 15 novembre 2004, n. 7384).
Peraltro, nella succitata decisione n. 15618 del 2006, il giudice della giurisdizione ha ritenuto non condivisibile l’ulteriore distinguo giurisprudenziale (tra le tante decisioni intervenute sul punto: TAR Lazio,. Sez. III ter, 11 gennaio 2006, n. 224) tra il caso in cui il contributo revocato sia stato erogato in via provvisoria – ipotesi questa in cui si riconosceva in capo al destinatario un interesse legittimo alla sua conservazione e, quindi, la giurisdizione del giudice amministrativo a risolvere la relativa controversia – e quello in cui il contributo sia stato corrisposto in via definitiva, nel qual caso il beneficiario era ritenuto titolare di un vero e proprio diritto soggettivo tutelabile innanzi al giudice ordinario.
Secondo la succitata decisione n. 15618 del 2006, infatti, anche la mera erogazione provvisoria del contributo ex art. 6, comma 7, D.M. 20 ottobre 1995 n. 527 (che regola la concessione e l’erogazione delle agevolazioni a favore delle attività produttive nelle aree depresse del Pese, previste dalla legge n. 488 del 1992) effettuata all’esito della graduatoria fra le imprese richiedenti, crea un credito dell’impresa all’agevolazione, che viene adempiuto, senza margini di discrezionalità, dall’Amministrazione erogante, sussistendo già, per effetto di una siffatta concessione, un diritto dell’impresa al finanziamento, sul quale ha cognizione il solo giudice ordinario, ancorché possa aversi revoca del finanziamento stesso, entro i limiti fissati dal regolamento, o riduzione in rapporto alle spese non ammissibili.
Come è stato chiarito, il Collegio ritiene di dover aderire a questo arresto, in ragione della funzione monofilattica svolta dal giudice della giurisdizione.
Quanto alle spese di giudizio, può disporsene l’integrale compensazione fra le parti costituite in giudizio.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III ter, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito.
Compensa interamente tra le parti le spese e gli onorari di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
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Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 14 febbraio 2008.
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