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T.A.R. VALLE D'AOSTA - AOSTA - Sentenza 13 marzo 2008 n. 30
Presidente - P. Turco; Estensore - M. Filippi Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Valle D' Aosta (avv. D. Palmas) c/ Regione Valle d'Aosta (avv.ti G. Garancini e C. Maione) e nei confronti dell’Ordine degli Ingegneri della Valle D'Aosta (avv. A. Consol) e dello Studio Geo Graphic (n.c.)


Professioni e mestieri – Architetti - Competenze – Artt. 57, R.D. 8 ottobre 1931, n. 1572 e artt. 2 e 5, D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 650 – Incarico concernente la redazione del tipo di frazionamento, visure catastali e pratiche DOCFA al Catasto urbano, di una strada regionale – Vi rientra.

Dal combinato disposto dall’art. 57, R.D. 8 ottobre 1931, n. 1572 - nel testo successivamente modificato, da ultimo, dall'art. 5, L. 1° ottobre 1969, n. 679 - e dagli artt. 2 e 5, D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 650, si desume la competenza - fondata unicamente sulla natura dell’attività, considerata in quanto tale e non in quanto funzionale e strumentale ad altri interventi - (anche) degli architetti, alla redazione dei tipi di frazionamento e dei tipi mappale; in tale contesto normativo, deve ritenersi illegittimo l'avviso di gara per l'affidamento di un incarico per la redazione del tipo di frazionamento, visure catastali e pratiche DOCFA al Catasto urbano, di una strada regionale, che richiede - quale requisito di partecipazione - la competenza professionale degli ingegneri, dei dottori agronomi e forestali e dei geometri, escludendo quella degli architetti. (1)

 

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(1) Non constano precedenti specifici in termini in questa rivista. (A. Faccon)


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta
(Sezione Unica)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



Sul ricorso numero di registro generale 82 del 2007, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA VALLE D' AOSTA, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Palmas, presso il cui studio, in Aosta, piazza Narbonne, 16, ha eletto domicilio;

contro



REGIONE VALLE D'AOSTA, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall'avv. Gianfranco Garancini, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Claudio Maione, in Aosta, via Croce di Citta', 44;

nei confronti di



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA VALLE D'AOSTA, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avv. Adriano Consol, con domicilio eletto presso la Segreteria del Tribunale Amministrativo, in Aosta, piazza Accademia S. Anselmo, 2;
STUDIO GEO GRAPHIC, non costituitosi in giudizio;

per l'annullamento



a) dell'avviso – prot. n. 31042/OP del 20 settembre 2007 - per l'affidamento di un incarico per la redazione del tipo di frazionamento, visure catastali e pratiche DOCFA al Catasto urbano, della Strada regionale n. 41 "dei Salassi", tra le progressive Km 0+100 e Km 3+000 tratto stradale compreso tra il Km 0+100 e il Km 3+000, per una lunghezza di circa 2.900 mt.;
b) delle operazioni di gara di cui al verbale in data 26 ottobre 2007 - impugnato con motivi aggiunti – e in particolare dell’aggiudicazione provvisoria a favore dello Studio Geo Graphic e dell’esclusione dello "Studio di Architettura A+", costituito dagli architetti Ismaele Maino e Veronique Pascale;
c) di ogni altro atto comunque connesso;
Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Valle d'Aosta;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Ordine degli Ingegneri della Valle d'Aosta;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 23 bis comma sesto della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, introdotto dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 febbraio 2008 il cons. Maddalena Filippi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO



1. - L’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Valle d'Aosta impugna l'avviso – prot. n. 31042/OP del 20 settembre 2007 – con cui l’Assessorato Territorio, Ambiente e Opere Pubbliche della Regione Autonoma Valle d'Aosta ha bandito una selezione per l'affidamento di un incarico per la redazione del “tipo di frazionamento”, nonché per l’effettuazione delle visure catastali e delle pratiche DOCFA (Documenti Catasto Fabbricati), in relazione all’ accatastamento di un tratto della Strada regionale n. 41 "dei Salassi", tra le progressive Km 0+100 e Km 3+000, per una lunghezza di circa 2.900 mt.
L’avviso di gara richiede - quale requisito di partecipazione - la competenza professionale degli ingegneri, dei dottori agronomi e forestali e dei geometri (punto 6), quindi escludendo quella degli architetti.
Con motivi aggiunti l’Ordine ricorrente impugna le operazioni di gara di cui al verbale in data 26 ottobre 2007 e in particolare l’aggiudicazione provvisoria a favore dello Studio Geo Graphic e l’esclusione dello "Studio di Architettura A+", costituito dagli architetti Ismaele Maino e Veronique Pascale.
Avverso gli atti impugnati si deduce violazione di legge – in relazione all'art. 57 del R.D. 8 ottobre 1931, n. 1572, come modificato dagli articoli 5 e 8 della legge 1° ottobre 1969, n. 679, e dall’art. 5 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 650 – nonché eccesso di potere per contraddittorietà.
2. - La Regione Autonoma Valle d’Aosta e l’Ordine degli Ingegneri della Valle d’Aosta – costituitisi in giudizio – sostengono l’infondatezza del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti.
Non si è invece costituito in giudizio lo Studio Geo Graphic.
All’udienza del 13 febbraio 2008 la causa è stata discussa e trattenuta per la decisione.

DIRITTO



1. - Oggetto del ricorso è l’avviso pubblicato dalla Regione Valle d’Aosta per l'affidamento di un incarico concernente la redazione del “tipo di frazionamento”, nonché l’effettuazione di visure catastali e pratiche DOCFA, ai fini dell’accatastamento di un tratto di strada regionale: l’avviso è impugnato nella parte in cui riserva la partecipazione alla selezione ad una serie di categorie professionale – ingegneri, dottori agronomi e forestali e geometri – con esclusione di quella degli architetti.
2. - Il ricorso merita accoglimento.
E’ infatti fondata la censura centrale con cui l’Ordine degli Architetti lamenta la violazione delle disposizioni che disciplinano la competenza professionale nella materia oggetto dell’incarico affidato con l’avviso impugnato.
2.a - Il testo unico delle leggi sul catasto, approvato con R.D. 8 ottobre 1931, n. 1572, aveva introdotto il principio generale secondo cui “quando avviene il frazionamento di una particella, le parti interessate devono produrre, insieme con i documenti per la esecuzione delle volture, il corrispondente tipo di frazionamento, da eseguirsi sopra un estratto autentico della mappa catastale e da firmarsi da un ingegnere, architetto, dottore in scienze agrarie, geometra, perito edile, perito agrario o perito agrimensore, regolarmente iscritto nell'albo professionale della propria categoria” (articolo 57, primo comma, nel testo successivamente modificato, da ultimo, dall'art. 5, della legge 1° ottobre 1969, n. 679, “Semplificazioni delle procedure catastali”).
Questo articolo è stato sostituito – in sede di “riordino del testo unico”, disposto dall’art. 2 del D.P.R. n. 650 del 26 ottobre 1972 (“Perfezionamento e revisione del sistema catastale”) – dalla disposizione che, nel disciplinare la presentazione dei tipi di frazionamento, prevede che “Quando un trasferimento di beni immobili comporta il frazionamento di particelle, deve essere preventivamente presentato all'ufficio tecnico erariale il corrispondente tipo di frazionamento, firmato da un ingegnere, architetto, dottore in scienze agrarie, geometra, perito edile, perito agrario o perito agrimensore regolarmente iscritto nell'albo professionale della propria categoria” (articolo 5 del D.P.R. n. 650 del 1972).
Va poi aggiunto che, con riguardo al “cambiamento nello stato dei terreni in dipendenza di costruzioni di fabbricati urbani”, la richiamata legge n. 679 del 1969 aveva stabilito che “Il tipo mappale deve essere firmato da un ingegnere, architetto, dottore in scienze agrarie, geometra, perito edile, perito agrario o perito agrimensore regolarmente iscritto nell'albo professionale della propria categoria e deve essere sottoscritto per accettazione dal possessore delle particelle allibrate nel catasto terreni” (articolo 8, quarto comma).
2.b - Il combinato delle disposizioni appena richiamate rende evidente che il legislatore – attribuendo la competenza alla redazione dei tipi di frazionamento e dei tipi mappale ad una serie di professionisti, tra cui gli architetti – ha compiuto una scelta fondata unicamente sulla natura dell’attività, considerata in quanto tale e non in quanto funzionale e strumentale ad altri interventi.
Sicché - in assenza di un esplicito richiamo ai criteri generali sulla competenza degli architetti e degli ingegneri, dettati dagli articoli 51 e 52 del R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537 - non vi sono spunti per ritenere che il legislatore abbia inteso sottoporre la competenza degli architetti in questa specifica materia ad un limite implicito consistente nel collegamento funzionale dell’attività di redazione dei tipi di frazionamento o dei tipi mappali con una delle materie attribuite alla competenza generale di tale categoria professionale (opere di edilizia civile, rilievi geometrici e operazioni di estimo).
La specificità della disciplina sulla competenza in questo particolare settore di attività rende inconferente il richiamo alla determinazione dell’Autorità di Vigilanza n. 57/2000 del 21 dicembre 2000: contrariamente a quanto ritengono la difesa regionale e l’Ordine controinteressato, il contenuto di tale determinazione si limita ad approfondire il tema della ripartizione di competenze tra le categorie professionali degli ingegneri e degli architetti con esclusivo riferimento ai criteri dettati dalla disciplina generale (articoli 51 e 52 del R.D. n. 2537 del 1925), senza prendere in considerazione singole competenze attribuite, come nella specie, da disposizioni specifiche.
L’avviso impugnato è quindi illegittimo nella parte in cui esclude gli architetti dalla partecipazione alla selezione ai fini dell’affidamento dell’incarico di cui trattasi.
3. – Sono fondati anche i motivi aggiunti con cui l’Ordine ricorrente impugna le successive operazioni di gara e in particolare il verbale in data 26 ottobre 2007 concernente l’aggiudicazione provvisoria a favore dello Studio Geo Graphic e l’esclusione dello "Studio di Architettura A+", costituito dagli architetti Ismaele Maino e Veronique Pascale: l’illegittimità – in parte qua – dell’avviso di selezione comporta infatti, in via consequenziale, l’illegittimità degli atti conclusivi del procedimento concorsuale.
Tale illegittimità derivata esclude la fondatezza dell’eccezione con cui la difesa regionale deduce l’inammissibilità dei motivi aggiunti perché privi di censure autonome ed ulteriori rispetto a quelle formulate con il ricorso introduttivo e riproposte in sede di impugnazione degli atti conclusivi del procedimento. E’ infatti possibile impugnare un atto consequenziale, censurandolo soltanto con motivi (già dedotti) contro l’atto presupposto.
4. - Il ricorso ed i motivi aggiunti vanno dunque accolti e per l’effetto vanno annullati gli atti impugnati.
Le spese e le competenze di giudizio, liquidate come in dispositivo, sono a carico della Regione, soccombente; sono invece compensate nei confronti del controinteressato Ordine degli Ingegneri che non ha dato causa al giudizio.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle d’Aosta accoglie il ricorso introduttivo ed i motivi aggiunti e per l’effetto annulla l’avviso per l’affidamento di incarico prot. n. 31042/OP del 20 settembre 2007, nella parte in cui esclude la competenza professionale degli architetti (punto 6), nonché le successive operazioni di gara di cui al verbale in data 26 ottobre 2007.
Condanna la Regione Autonoma Valle d’Aosta al pagamento delle spese e delle competenze di lite, liquidate in Euro 3.000; compensa tali spese e competenze nei confronti del controinteressato costituitosi in giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Aosta nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2008 con l'intervento dei Magistrati:
Paolo Turco, Presidente
Rosa Maria Pia Panunzio, Consigliere
Maddalena Filippi, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/03/2008



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