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| n. 3-2008 - © copyright |
T.A.R. VALLE D'AOSTA - AOSTA - Sentenza 13 marzo 2008 n. 31
Presidente - P. Turco; Estensore - M. Filippi
Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Valle D' Aosta (avv. D. Palmas) c/
Regione Valle d'Aosta (avv.ti G. Garancini e C. Maione) e nei confronti dell’Ordine degli Ingegneri della
Valle D'Aosta (avv. A. Consol) e del Raggruppamento Temporaneo costituito dall’Ing. Giuseppe di Stefano e
dall’arch. Guido Gressani (n.c.) |
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Professioni e mestieri – Architetti - Competenze - Artt. 51 e 52, R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537 – Incarico concernente la progettazione preliminare ed esecutiva, la direzione lavori ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, di un impianto di riscaldamento e produzione di acqua calda – Non vi rientra.
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Ai sensi della normativa di settore e, in particolare, degli artt. 51 e 52, R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537, rientra nella competenza professionale degli architetti il progetto e la condotta di “opere edilizie civili”, nel cui ambito possono ricondursi anche gli impianti che – secondo un criterio di contestualità sotto il profilo temporale – sono qualificabili accessori e complementari alla realizzazione di dette opere; in tale contesto normativo, deve ritenersi legittimo l’avviso di gara per l'affidamento, in via isolata, di un incarico concernente la progettazione preliminare/esecutiva, la direzione lavori ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, di un impianto di riscaldamento e produzione di acqua calda, che richiede - quale requisito di partecipazione - la competenza professionale di “ingegnere o perito industriale iscritti al relativo Albo professionale”, con esclusione degli architetti, la cui partecipazione viene consentita, al pari delle “altre professionalità”, “se in associazione con l’ingegnere o il perito industriale”. (1)
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(1) Non constano precedenti specifici in termini in questa rivista. (A. Faccon) |
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 83 del 2007, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
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ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA VALLE D' AOSTA, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Palmas, presso il cui studio, in Aosta, piazza Narbonne, 16, ha eletto domicilio;
contro
REGIONE VALLE D'AOSTA, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall'avv. Gianfranco Garancini, con domicilio eletto presso Claudio Maione in Aosta, via Croce di Citta', 44;
nei confronti di
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA VALLE D'AOSTA, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avv. Adriano Consol, con domicilio eletto presso la Segreteria del Tribunale Amministrativo, in Aosta, piazza Accademia S. Anselmo, 2;
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RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO COSTITUITO DALL’ ING. GIUSEPPE DI STEFANO E DALL’ARCH. GUIDO GRESSANI, non costituitosi in giudizio;
per l'annullamento
a) dell' avviso della Regione Autonoma Valle d' Aosta, Assessorato Agricoltura e Risorse Naturali – pubblicato il 24 ottobre 2007 - per l'affidamento di un incarico concernente la progettazione preliminare/esecutiva, la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, con riguardo ad un impianto di riscaldamento e produzione di acqua calda da realizzare presso la Stazione Forestale di Pontboset;
b) delle operazioni di gara di cui al verbale in data 17 ottobre 2007 - impugnato con motivi aggiunti – e in particolare dell’aggiudicazione provvisoria al Raggruppamento Temporaneo costituito dall’Ing. Giuseppe di Stefano e dall’arch. Guido Gressani;
c) di ogni altro atto comunque connesso;
Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Valle d'Aosta;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Ordine degli Ingegneri della Valle d'Aosta;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 23 bis comma sesto della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, introdotto dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 febbraio 2008 il cons. Maddalena Filippi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
1. – L’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Valle d'Aosta impugna l'avviso della Regione Autonoma Valle d'Aosta, Assessorato Agricoltura e Risorse Naturali – pubblicato dal 24 settembre all’11 ottobre 2007 - per l'affidamento di un incarico di progettazione, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza concernente un impianto di riscaldamento e produzione di acqua calda da realizzare presso la Stazione Forestale di Pontboset.
L’avviso di gara è impugnato nella parte in cui richiede - quale requisito di partecipazione - la competenza professionale di “ingegnere o perito industriale iscritti al relativo Albo professionale”, con esclusione quindi degli architetti la cui partecipazione viene consentita, al pari delle “altre professionalità”, “se in associazione con l’ingegnere o il perito industriale”.
Con motivi aggiunti l’Ordine ricorrente impugna le operazioni di gara di cui al verbale in data 17 ottobre 2007 e in particolare l’aggiudicazione provvisoria a favore del Raggruppamento Temporaneo costituito dall’Ing. Giuseppe di Stefano e dall’arch. Guido Gressani.
Avverso gli atti impugnati l’Ordine ricorrente deduce violazione di legge – in relazione all'art. 52 del R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537 – nonché difetto di motivazione ed eccesso di potere sotto il profilo del travisamento dei fatti e della contraddittorietà.
2. La Regione Autonoma Valle d’Aosta e l’Ordine degli Ingegneri della Valle d’Aosta – costituitisi in giudizio – sostengono l’inammissibilità del ricorso e comunque l’infondatezza delle censure dedotte.
Non si è invece costituito il Raggruppamento Temporaneo costituito dall’Ing. Giuseppe di Stefano e dall’arch. Guido Gressani.
All’udienza del 13 febbraio 2008 la causa è stata discussa e trattenuta per la decisione.
DIRITTO
1. - Oggetto del ricorso è l’avviso pubblicato dalla Regione Valle d’Aosta per l'affidamento di un incarico di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza per la realizzazione di un impianto di riscaldamento e di produzione di acqua calda sanitaria: l’avviso è impugnato nella parte in cui limita la partecipazione alla gara agli ingegneri o periti industriali, consentendo agli architetti di partecipare solo se in associazione con le categorie ammesse.
2. – Si può prescindere dall’esame dell’eccezione di improcedibilità dell’impugnativa – dedotta dalla difesa regionale in relazione al conflitto di interessi (reale e non solo potenziale) in cui il ricorrente Ordine degli Architetti si sarebbe venuto a trovare a seguito dell’aggiudicazione della gara ad un raggruppamento temporaneo costituito, tra l’altro, anche da un architetto – perché il ricorso non è fondato.
2.a – Con la censura centrale dell’impugnativa – dedotta con il primo e il terzo motivo di ricorso - si lamenta il travisamento dei fatti e la violazione dell’articolo 52 del “regolamento per le professioni d’ingegnere e di architetto”, approvato con Regio Decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, ai sensi del quale “le opere di edilizia civile” “formano oggetto tanto della professione di ingegnere quanto di quella di architetto”.
L’Ordine ricorrente sostiene che l’impianto termico oggetto dell’avviso impugnato – in quanto destinato in via esclusiva ad un fabbricato di edilizia civile (la Stazione della Guardia Forestale di Pontboset) – deve essere qualificato “opera di edilizia civile” e quindi ricondotto nell’ambito degli interventi di competenza degli architetti secondo il criterio generale dettato dall’articolo 52 del regolamento del 1925: la categoria delle “opere di edilizia civile” non riguarda solo le opere in sé considerate, ma anche tutti gli interventi accessori e complementari, tra i quali certamente rientrano gli impianti termici, a nulla rilevando che possano venire in gioco applicazioni della fisica, attribuite in via generale alla competenza degli ingegneri (ai sensi dell’articolo 51 del medesimo regolamento).
Questa tesi non può essere condivisa.
E’ senza dubbio vero che la competenza degli architetti per le opere di edilizia civile si estende agli interventi accessori e complementari - come l’impiantistica - anche se implicanti applicazione della fisica.
Va però rilevato che nella specie - come osservano la Regione e il controinteressato Ordine degli Ingegneri – l’intervento oggetto dell’avviso impugnato riguarda la realizzazione di un impianto termico che viene progettato e realizzato autonomamente rispetto ad un edificio già esistente: sicché tale impianto non può essere definito come intervento accessorio e complementare alla realizzazione di una “opera di edilizia civile”.
Il rapporto di accessorietà e complementarietà non può infatti prescindere da una contestualità sotto il profilo temporale.
La scelta di escludere la competenza professionale degli architetti dalla gara indetta per la realizzazione del solo impianto termico – in quanto tale non qualificabile come opera di edilizia civile – non costituisce quindi travisamento dei fatti, né violazione del criterio generale dettato dal regolamento sulle professioni d’ingegnere e di architetto.
2.b - Nemmeno è fondata la seconda censura con cui si sostiene che la decisione di escludere dalla gara gli architetti è illegittima perché non sorretta da adeguata motivazione: sul punto è sufficiente il rilievo che, ai sensi del secondo comma dell’articolo 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, “la motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale”, nel cui ambito va senz’altro ricondotto l’impugnato avviso di gara.
3. – Sono di conseguenza infondati anche i motivi aggiunti con i quali sono state impugnate le successive operazioni di gara e in particolare il verbale in data 17 ottobre 2007, concernente l’aggiudicazione provvisoria a favore del Raggruppamento Temporaneo costituito dall’Ing. Giuseppe di Stefano e dall’arch. Guido Gressani: con tali motivi l’Ordine ricorrente si limita infatti a riproporre le medesime censure dedotte con il ricorso introduttivo, senza formulare censure nuove.
4. - Il ricorso ed i motivi aggiunti vanno dunque respinti.
Le spese e le competenze di giudizio, liquidate come in dispositivo, sono a carico del ricorrente, soccombente; sono invece compensate nei confronti del controinteressato Ordine degli Ingegneri.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle d’Aosta respinge il ricorso ed i motivi aggiunti.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese e delle competenze di giudizio, liquidate in Euro 3.000, a favore della Regione Autonoma Valle d’Aosta, compensandole invece nei confronti del controinteressato costituito.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Aosta nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2008 con l'intervento dei Magistrati:
Paolo Turco, Presidente
Rosa Maria Pia Panunzio, Consigliere
Maddalena Filippi, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/03/2008
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