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T.A.R. VALLE D'AOSTA - AOSTA - Sentenza 13 febbraio 2008 n. 12
Presidente - P. Turco; Estensore - R. Trizzino
Industria Servizi Ecologici S.p.A. (avv. G. Borney) c/ Comune di Champorcher
(avv.ti M. P. Roullet e R. Scalise) e nei confronti di Alfa Lab S.n.c.
di Alberto Ondoli & Fabio Sessa (avv. F. Vaccino)


1. Processo amministrativo – Interesse ad agire – In tema di contratti della P.A. – Delibazione del G.A. –Cause di esclusione relative al ricorrente – Limiti – Solo quelle considerate in sede di gara o dedotte in via incidentale - Ragioni.

 

2. Contratti della P.A. – Gara - Requisiti di ammissione - Iscrizione alla Camera di Commercio per la categoria specifica dei servizi oggetto di gara – Necessità – Riferimento all’oggetto sociale – Insufficienza.

1. In tema di accertamento dell’interesse al ricorso in gare d’appalto, il giudice amministrativo non può delibare un profilo di esclusione della società ricorrente non considerato durante l’espletamento della gara, né oggetto di ricorso incidentale (1); diversamente opinando, il giudice amministrativo verrebbe ad interferire nell’esercizio del potere discrezionale di autotutela della P.A. circa l’ammissione alla gara dei concorrenti. 2. In presenza di una clausola della lex specialis di gara che richiede – come requisito di partecipazione - l’iscrizione alla C.C.I.A.A. per l'attività da appaltare, deve ritenersi illegittima l’ammissione di una ditta qualora dal certificato camerale non emerga l’iscrizione per la categoria specifica dei servizi oggetto della gara (nella specie, la gestione tecnica e operativa degli impianti di depurazione delle acque reflue fognarie), ancorché l’oggetto sociale risultante dal ridetto certificato abiliti – in astratto – la stessa ditta allo svolgimento (anche) dell’attività in discussione. (2)

 

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(1) V. in senso analogo, CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 8 maggio 2002 n. 2468, in questa rivista.
(2) Cfr., in motivazione, cfr. CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE QUINTA – Sentenza 19 febbraio 2003 n. 925; TAR SARDEGNA - Sentenza 25 luglio 2003 n. 913; v. in argomento, in questa rivista, CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE SESTA - Sentenza 10 maggio 2007 n. 2225, secondo cui il requisito dell’iscrizione alla Camera di Commercio per la categoria dei servizi di pulizia degli specchi acquei è soddisfatto dalla duplice circostanza della specificazione di detta attività nell’oggetto sociale e dell’iscrizione nell’omogenea e comprensiva categoria della raccolta e del trasporto di rifiuti speciali non pericolosi. (A. Faccon)


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta
(Sezione Unica)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



Sul ricorso numero di registro generale 72 del 2007, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
INDUSTRIA SERVIZI ECOLOGICI S.P.A., rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Borney, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Aosta, via Losanna, 10;

contro



COMUNE DI CHAMPORCHER, rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Paola Roullet e Rosario Scalise, domiciliato presso la Segreteria T.A.R. Aosta;

nei confronti di



ALFA LAB S.N.C. DI ALBERTO ONDOLI & FABIO SESSA, rappresentata e difesa dall'avv. Filippo Vaccino, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Aosta, corso Battaglione Aosta, 13;

per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,



- del provvedimento di aggiudicazione provvisoria alla società Alfa Lab s.n.c. del servizio di gestione tecnica e operativa degli impianti di depurazione delle acque reflue fognarie comunali nel periodo 1.08.2007 / 31.07.2010, a seguito di procedura ristretta (cottimo fiduciario) indetta con determinazione del segretario comunale 29 giugno 2007 n. 29, come da verbale in data 25 luglio 2007;
- di ogni atto connesso, presupposto o conseguente;
nonché, come da atto di motivi aggiunti ritualmente notificato alle parti e depositato in Segreteria il 29 dicembre 2007, per l'annullamento del provvedimento di aggiudicazione definitiva adottato con determina del segretario comunale del Comune di Champorcher 15 novembre 2007 n. 15.

Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Champorcher;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Alfa Lab S.n.c. di Alberto Ondoli & Fabio Sessa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 23 bis comma sesto della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, introdotto dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;
Uditi nell'udienza pubblica del 16 gennaio 2008, relatore il cons. Rosaria Trizzino, i difensori delle parti come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO



Con il ricorso originariamente proposto, la S.p.A. Iseco impugna l’aggiudicazione provvisoria alla S.n.c. Alfa Lab del servizio di gestione tecnica e operativa degli impianti di depurazione delle acque reflue fognarie comunali per il periodo 31 agosto 2007-31 luglio 2010.
Con motivi aggiunti proposti ex articolo 1 della legge 205 del 2000 la ricorrente ha quindi impugnato la determina del Segretario comunale di Champorcher 15 novembre 2007 n. 57 con cui si è definitivamente aggiudicato il servizio alla controinteressata.
Avverso i provvedimenti di aggiudicazione deduce l’eccesso di potere, il travisamento dei fatti e la violazione della lex specialis.
Si sono costituiti in giudizio il Comune di Champorcher e la controinteressata S.n.c. Alfa Lab contestando le censure svolte dalla ricorrente e chiedendo la reiezione del ricorso.
Il Comune di Champorcher, inoltre, ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del gravame deducendo, per un verso, la mancata impugnativa della lettera di invito; per l’altro, la carenza di interesse al ricorso, stante l’impossibilità per la società Iseco di partecipare alla gara.
All’udienza del 16 gennaio 2008, fissata per la discussione, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO



1. - Vanno preliminarmente esaminate le eccezioni dedotte dal Comune di Champorcher.
1.1 – L’Amministrazione resistente deduce l’inammissibilità del gravame per mancata impugnazione del verbale di apertura delle buste e della lettera di invito, rilevando che l’interesse a impugnare è direttamente riconducibile alle prescrizioni della lettera di invito e non semplicemente all’aggiudicazione provvisoria.
L’eccezione è priva di fondamento e va disattesa.
Rileva al riguardo il Collegio che il presupposto da cui parte il Comune è errato posto che i requisiti di partecipazione elencati nella lettera di invito (in particolare la richiesta iscrizione alla Camera di commercio per il servizio in argomento) risultano, come meglio si spiegherà esaminando il merito del ricorso, univocamente chiari e vincolanti, sì da non consentire interpretazioni diverse obiettivamente giustificanti l’impugnativa della lettera di invito.
1.2 – Il Comune eccepisce inoltre la sopravvenuta o iniziale carenza di interesse al ricorso dell’Iseco a causa della sua composizione societaria, accertata successivamente all’espletamento del cottimo fiduciario, a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs 6 aprile 2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici).
Secondo l’amministrazione comunale, a norma dell’articolo 13, primo comma, della legge 4 agosto 2006 n. 248, alla S.p.A. Iseco, società partecipata di terzo grado della Regione Valle d’Aosta, è preclusa la possibilità di svolgere prestazioni a favore di soggetti pubblici diversi da quelli che detengono il capitale e conseguentemente la partecipazione a procedure di affidamento delle stesse.
L’eccezione non è ammissibile.
Osserva, infatti, il Collegio che l’Amministrazione comunale prospetta un profilo di esclusione della società ricorrente non considerato durante l’espletamento della gara, né oggetto di ricorso incidentale da parte della aggiudicataria che non può essere valutato ai fini dell’accertamento dell’interesse a ricorrere in capo alla ricorrente.
Ed invero, rientra fra i poteri attribuiti all’Amministrazione in sede di autotutela la valutazione della insussistenza in capo alla ricorrente di cause di esclusione in precedenza non valutate.
La natura discrezionale del potere che l’amministrazione è chiamata ad esercitare nella sede di autotutela, non consente dunque di ritenere che il giudice possa sostituirsi all’amministrazione nella valutazione circa l’opportunità dell’autotutela (ai sensi dell’art. 21 nonies della legge n. 241)..
Conseguentemente, in mancanza di annullamento d’ufficio dell’ammissione dell’Iseco da parte del Comune di Champorcher, il giudice non può esaminare l’eccezione..
1.3 – Alla stregua delle suesposte considerazioni le eccezioni all’esame vanno respinte siccome infondate.
2. Fondato e assorbente è invece il primo motivo con cui si deduce il vizio di eccesso di potere per travisamento dei fatti e la violazione della lex specialis.
Secondo la ricorrente l’aggiudicataria doveva essere esclusa perché non iscritta alla CCIAA per il servizio in argomento, bensì per svolgere attività contraddistinta con il codice 74.2 che non ricomprende la gestione e manutenzione degli impianti di depurazione.
2.1 – – In proposito il Collegio deve innanzitutto rilevare che la giurisprudenza è ferma nel ritenere che in sede di aggiudicazione di contratti la stazione appaltante, in virtù del principio dell' autovincolo e dell'affidamento, è tenuta ad applicare in modo incondizionato le clausole inserite nella lex specialis in ordine ai requisiti di partecipazione ovvero alle cause di esclusione, atteso che il formalismo che caratterizza la disciplina delle procedure di gara risponde per un verso ad esigenze pratiche di certezza e celerità e, per altro verso, alla necessità di garantire l' imparzialità dell' azione amministrativa e la parità di condizioni tra i concorrenti (cfr. da ultimo, Cons. St., IV, 5 settembre 2007 n. 4644).
2.2.- Ciò posto si osserva che nella fattispecie, la lettera di invito fra i requisiti di partecipazione prevede l’iscrizione al registro delle imprese presso le competenti camere di commercio con indicazione della specifica attività di impresa; peraltro, a pena di esclusione, richiede che l’impresa partecipante in sede di presentazione dell’offerta inserisca nella busta “B” il certificato di iscrizione alla camera di commercio per il servizio in argomento.
La lettera di invito è pertanto chiara e univoca nell’imporre l'allegazione all'offerta dell'iscrizione C.C.I.A.A. per il servizio di gestione tecnica e operativa degli impianti di depurazione.
Dalla documentazione in atti (doc. n. 8 del Comune) risulta che la società aggiudicataria ha allegato nella busta “B” copia della visura camerale dalla quale si evince che l’attività svolta dalla “Alfa Lab” è attività di consulenza ambientale e che, in base alla classificazione Atecori 2002 si tratta di attività 74.2 – Studi di architettura, di ingegneria ed altre attività.
Nel certificato di iscrizione alla Camera di Commercio presentato dalla società aggiudicataria, manca dunque qualsiasi riferimento al servizio in argomento ed è conseguentemente evidente la violazione della prescrizione della lex specialis volta ad accertare, attraverso la certificazione camerale, il concreto ed effettivo svolgimento, da parte della concorrente, di una determinata attività, adeguata al servizio da svolgere.
Né valgono a colmare l’evidente violazione formale, i diffusi richiami all'oggetto sociale della Alfa Lab.
Ed invero l’oggetto sociale - ancorché segni il campo delle attività che un'impresa può astrattamente svolgere - non equivale, però, ad esercizio in concreto di detta attività.
Oggetto sociale e attività effettivamente esercitata non possono essere, infatti, considerati come concetti coincidenti, atteso che un'attività può ben essere prevista nell'oggetto sociale - risultante dall'iscrizione sotto la voce "dati identificativi dell'impresa" - senza essere attivata poi in concreto (cfr. Cons. St., V,19 febbraio 2003 n. 925; TAR Sardegna, Cagliari 25 luglio 2003 n. 913).
La prescrizione della lex specialis della gara, con la quale si richiede ai concorrenti, ai fini della partecipazione, l'iscrizione alla Camera di Commercio per l'attività da appaltare, non può perciò che essere finalizzata a selezionare ditte che abbiano una esperienza specifica nel settore interessato: in caso contrario la prescrizione avrebbe ad oggetto la mera iscrizione alla Camera di Commercio.
E' ovvio, quindi, che - salvo voler privare la clausola della lettera d'invito di significato - nessun rilievo possa attribuirsi all'oggetto sociale dell'impresa, il quale abilita quest'ultima a svolgere quella determinata attività, ma nulla dice sull'effettivo svolgimento della stessa (cfr., in termini, Cons. Stato V sez., 19 febbraio 2003, n. 925).
2.3 – Tanto basta a ritenere nella specie illegittima l’ammissione alla gara del concorrente (ditta aggiudicataria) privo dei requisiti di partecipazione previsti.
3. - Il ricorso va, dunque accolto, con conseguente annullamento dei provvedimenti di aggiudicazione provvisoria e definitiva impugnati. Restano assorbite le ulteriori censure prospettate.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle d’Aosta accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto annulla gli impugnati provvedimenti di aggiudicazione.
Condanna il Comune di Champorcher al pagamento, in favore della società ricorrente, delle spese e competenze del giudizio che liquida in complessive € 4000,00 oltre Iva e cpa.
Compensa le spese e competenze del giudizio nei confronti della controinteressata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Aosta nella camera di consiglio del 16 gennaio 2008 con l'intervento dei Magistrati:
Paolo Turco, Presidente
Maddalena Filippi, Consigliere
Rosaria Trizzino, Consigliere, Estensore


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/02/2008



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