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T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE III - Sentenza 21 marzo 2008 n. 2517
Pres. Baccarini; Rel. Lundini
M & C S.p.A. (Avv. A. Lanzilao) c. Ministero dei Lavori Pubblici n.c.


Giustizia amministrativa – Ricorso per ottemperanza – Atto di diffida - Preventiva notifica - Atto di precetto – Equipollenza – Insussistenza – Conseguenze - Inammissibilità.

L'atto di precetto non è equivalente od equipollente alla rituale diffida di cui all’art. 90 R.D. n. 642 del 1907, mancando dei requisiti prescritti da quella disposizione ed essendo funzionale all'esecuzione disciplinata dal codice di procedura civile (artt. 479 ss. c.p.c.), non certamente a quello speciale mezzo di esecuzione previsto dall'art. 24, n. 4, t.u. 26 giugno 1924 n. 1054, diretto a far conseguire l'ottemperanza al giudicato anche mediante la sostituzione, per mezzo del commissario ad acta, del giudice all'Amministrazione inadempiente.


REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio
Roma - Sezione III

composto dai Signori:
Stefano Baccarini Presidente
Domenico Lundini Cons. rel. est.
Alessandro Tomassetti Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA



sul ricorso n. 9772 del 2007, proposto dalla
Società M & C S.p.A., già M & C srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Angelo Lanzilao, presso lo studio del quale è elettivamente domiciliata, in Roma, Via Cola di Rienzo 149;
contro
il Ministero dei Lavori Pubblici –ora Ministero delle Infrastrutture e Trasporti- in persona del legale rappresentante p.t., n.c.;

per l’esecuzione
del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 2191, R.G. 36903/06, emesso dal Tribunale Civile di Roma in data 16.11.2006 con il quale si ingiunge al Ministero dei Lavori Pubblici, in persona del Ministro p.t., il pagamento, in favore dell’istante, della somma di euro 62.910,58 oltre interessi come liquidati ex DPR 1063/1962 a decorrere dalla emissione delle singole fatture, nonché le spese del procedimento monitorio liquidate in euro 258,00 per spese, euro 594,00 per competenze e in euro 651,00 per onorari oltre IVA e CAP;

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore, per la Camera di Consiglio del 5.3.2008, il Consigliere D. Lundini;
Uditi, alla Camera di Consiglio predetta, gli Avv.ti come da verbale;
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue;

FATTO E DIRITTO



Assume la ricorrente che il Tribunale di Roma ha emesso, il 16.11.2006, ad istanza della M & C srl (ora M & C spa) ed a carico del Ministero dei Lavori Pubblici, il decreto ingiuntivo n. 21931 R.G. 36903/06, notificato il 30.11.2006, dichiarato esecutivo ex art. 647 c.p.c. il 7.3.2007, registrato il 6.4.2007, munito di formula esecutiva in data 30.5.2007 e seguito da notificazione di atto di precetto il 25.7.2007.
Con il decreto suddetto il Tribunale Ordinario di Roma ha ingiunto il pagamento in favore dell’istante delle somme in epigrafe specificate.
Tanto premesso, insta la parte odierna ricorrente, dinanzi a questo TAR, per l’ottemperanza al decreto ingiuntivo suddetto, chiedendo che il TAR stesso nomini un Commissario ad acta che al riguardo proceda in funzione sostitutiva.
Rileva peraltro il Collegio che la Società ricorrente non ha preliminarmente notificato diffida all’amministrazione, ai sensi dell’art. 90 del RD n. 642/1907, mettendola in mora a provvedere all’adempimento del giudicato in favore della parte ricorrente stessa.
Nel caso in esame la ricorrente, prima della proposizione del ricorso, ha invece provveduto a notificare all’Amministrazione soltanto un atto di precetto.
L'atto di precetto, tuttavia, non può considerarsi in qualche modo equivalente od equipollente alla rituale diffida di cui al citato art. 90 R.D. n. 642 del 1907, mancando dei requisiti da quella disposizione prescritti ed essendo funzionale all'esecuzione disciplinata dal codice di procedura civile (artt. 479 e ss. del c.p.c.), non certamente a quello speciale mezzo di esecuzione previsto dall'art. 24, n. 4, t.u. 26 giugno 1924 n. 1054, diretto a far conseguire l'ottemperanza al giudicato anche mediante la sostituzione, per mezzo del commissario ad acta, del giudice all'Amministrazione inadempiente (vedi al riguardo CdS, V, 5.9.2006, n. 5128; TAR Liguria, I, 21.1.2006, n. 52; TAR Campania, NA, V, 16.9.2004, n. 12030; TAR Lazio, RM, II, 16.3.2003, n. .1874; CdS, IV, n. 6300/2000; n. 720/2000; n. 1750/99).
In conclusione, l'atto di precetto notificato dal ricorrente non consente, di per sé solo, un positivo giudizio di ritualità dell'azione esercitata con il ricorso in epigrafe, che deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.
Nulla è da statuirsi peraltro circa le spese di giudizio, non essendosi costituita l'Amministrazione intimata.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nelle Camere di Consiglio del 5 marzo 2008 e del 10 marzo 2008.

Stefano Baccarini – Presidente
Domenico Lundini – Estensore



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