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T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE III QUATER - Sentenza 20 marzo 2008 n. 2504
Pres. Di Giuseppe Est. Amicuzzi
Omissis (Avv. A. Di Mauro) c/ Azienda Policlinico Umberto I (Avv.ti A. Capparelli e C. Boccia).


1. Procedimento amministrativo – Accesso agli atti amministrativi –Silenzio rigetto – Decisione tardiva – Impugnazione – Necessità – Non Sussiste.

 

2. Procedimento amministrativo – Atti amministrativi – Dati sensibili – Accesso - Ammissibilità – Condizioni.

1. In tema di diritto di accesso, l'inerzia dell'Amministrazione, protrattasi per oltre trenta giorni sull'istanza del privato, deve essere qualificata, ai sensi dell'art. 25 co. IV, della L. n. 241/90, silenzio – rigetto; di conseguenza la decisione tardiva con cui viene rifiutato l'accesso, venendosi a sovrapporre al diniego formatosi per la scadenza del termine previsto dalla legge, non può che considerarsi meramente confermativa della reiezione dell'istanza e, pertanto, la sua impugnazione è superflua.

 

2. In materia di rapporti tra diritto di accesso e riservatezza, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 196/2003, il trattamento di atti idonei a rivelare lo stato di salute (c.d. dati sensibili) è consentito nel caso in cui la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso a tali documenti amministrativi sia di rango almeno pari ai diritti dell’interessato, ovvero consista in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale ed inviolabile (1).

 

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(1) Cons. Stato, Sez. VI, 15 giugno 2006, n. 3536


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

N. 1120 Reg.Ric. ANNO 2007

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
SEZIONE TERZA QUATER

 

composto dai signori Magistrati: Consigliere Mario DI GIUSEPPE - Presidente; Consigliere Antonio AMICUZZI - Componente, relatore; Consigliere Carlo TAGLIENTI - Componente

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 11920 del 2007 proposto da

 

omissis, rappresentata e difesa dall’avv. Antonio Di Mauro, unitamente al quale è elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Nino Oxilia n. 14;

 

CONTRO

 

l’AZIENDA POLICLINICO UMBERTO I, con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Antonio Capparelli e Cristina Boccia, unitamente ai quali è elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura dell’Azienda, in Roma, al Viale del Policlinico n. 155;

 

e nei confronti

 

di omissis, tutti non costituiti in giudizio;

 

per l’annullamento
del silenzio “rigetto” formatosi in data 12.12.2007 sulla domanda di accesso del 5.11.2007, notificata alla Azienda intimata con raccomandata AR ricevuta il 12.11.2007;
per la declaratoria del diritto all’accesso, mediante visione ed estrazione di copia di atti e documenti elencati in detta domanda, nonché di quelli ad essi connessi, collegati o richiamati;
per l’emanazione dell’ordine di consentire l’accesso de quo;
con designazione anticipata dell’ausiliario del Giudice legittimato ad accedere agli archivi recanti la richiesta documentazione ed ad estrarre le relative copie, nell’ipotesi di non tempestiva attuazione di detto ordine;
nonché, a seguito di motivi aggiunti,
per l’annullamento della nota della Azienda intimata prot. 0038817 Rif. 828/CB del 19.12.2007;
degli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali;
inoltre per la declaratoria, l’ordine e la nomina (con designazione anticipata di un commissario ad acta) prima riportati;

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Azienda Policlinico Umberto I di Roma;
Visti i motivi aggiunti al ricorso;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi, alla udienza in camera di consiglio del 13.2.2008, con designazione del Consigliere Antonio Amicuzzi relatore della causa, i procuratori delle parti comparsi come da verbale d'udienza;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

 

FATTO

 

Con ricorso notificato il 18.12.2007, depositato il 28.12.2007, la sig.ra , già dipendente del Policlinico Umberto I di Roma con la qualifica di ostetrica, ha premesso di aver presentato alla Azienda intimata, con nota raccomandata n. 13408313160-9 del 5.11.2007, istanza di accesso a documentazione agli atti dell’Amministrazione, giustificata dalla esigenza di predisposizione di difese in ordine alla attribuzione della qualità di presunta responsabile di cospicuo danno all’erario, effettuata con nota n. 0048485 del 19.10.2007 della Università “La Sapienza” di Roma.
Con l’atto introduttivo del giudizio è stato chiesto l’annullamento del silenzio rifiuto assuntamente formatosi su detta istanza di accesso e degli ulteriori atti, nonché la declaratoria, l’ordine e la designazione in epigrafe indicati, deducendo i seguenti motivi:
1.- Violazione di legge (artt. 22, 23 e 24 della L. n. 241 del 1990 e successive modificazioni ed integrazioni; D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184).
2.- Violazione di legge (art. 24 Costituzione, 24 e 25 della L. n. 241 del 1990, D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184, artt. 59, 60 e 92 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196).
3.- Violazione di legge (artt. 1, 2, 3 e 22 della L. n. 241 del 1990; D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184). Eccesso di potere per difetto di istruttoria, sviamento ed ingiustizia manifesta.
Con motivi aggiunti notificati il 25.1.2008 depositati il 4.2.2008 parte ricorrente ha chiesto l’annullamento degli atti, la declaratoria, l’emanazione dell’ordine e la nomina del commissario ad acta in epigrafe indicati, deducendo le seguenti censure:
1.- Violazione e falsa applicazione di legge (artt. 22, 23 e 24 della L. n. 241 del 1990 e successive modificazioni ed integrazioni; art. 2 D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184).
2.- Violazione di legge (artt. 22, 23 e 24 della L. n. 241 del 1990 e successive modificazioni ed integrazioni; art. 14 del D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184; artt. 31-35, 59, 60 e 92 del D. Lgs. n. 196 del 2003. Illegittimità parziale del documento programmatico di sicurezza (DPS) della Azienda policlinico Umberto I di Roma.
3- Violazione e falsa applicazione di legge (art. 24 Costituzione, 3, 24 e 25 della L. n. 241 del 1990, art. 6 del D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184, artt. 59, 60 71 e 92 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196). Difetto di motivazione. Eccesso di potere per difetto di istruttoria.
4.- Violazione di legge (artt. 1, 2, 3 e 22 della L. n. 241 del 1990; D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, sviamento, ingiustizia manifesta e illogicità.
5.- Violazione di legge artt. 1, 3, 22 e 24 della L. n. 241 del 1990; art. 9 del D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.
Con atto depositato l’11.2.2008 si è costituita in giudizio l’Azienda Policlinico Umberto I di Roma, che ha dedotto che, dopo attività interlocutoria, la istanza di accesso di cui trattasi è stata ritenuta meritevole di accoglimento, manifestando la necessità di alcuni giorni di tempo per il reperimento e la consegna della documentazione richiesta e chiedendo la concessione di un termine al riguardo.
Alla udienza in camera di consiglio del 13.2.2008 il ricorso è stato trattenuto in decisione alla presenza degli avvocati delle parti, come da verbale di causa agli atti del giudizio.

 

DIRITTO

 

1.- Con il ricorso in esame la ricorrente, già dipendente del Policlinico Umberto I di Roma con la qualifica di ostetrica, (premesso di aver presentato alla Azienda intimata, con nota raccomandata n. 13408313160-9 del 5.11.2007, istanza di accesso a documentazione agli atti della Amministrazione, giustificata dalla esigenza di predisposizione di difese in ordine alla attribuzione della qualità di presunta responsabile di cospicuo danno all’erario, effettuata con nota n. 0048485 del 19.10.2007 della Università “La Sapienza” di Roma) ha chiesto l'annullamento del silenzio “rigetto” formatosi in data 12.12.2007 su detta domanda di accesso; inoltre ha chiesto la declaratoria del diritto all’accesso, mediante visione ed estrazione di copia di atti e documenti elencati in detta domanda, nonché di quelli ad essi connessi, collegati o richiamati, e l’emanazione dell’ordine di consentire l’accesso de quo, con designazione anticipata dell’ausiliario del Giudice legittimato ad accedere agli archivi recanti la richiesta documentazione ed ad estrarre le relative copie, nell’ipotesi di non tempestiva attuazione di detto ordine.
A seguito di motivi aggiunti la deducente ha altresì chiesto l’annullamento della nota della Azienda intimata prot. 0038817 Rif. 828/CB del 19.12.2007, di espresso diniego di detta domanda di accesso, e la declaratoria, l’ordine e la nomina (con designazione anticipata di un commissario ad acta) prima riportati.

 

2.- Osserva in via preliminare il Collegio che l'inerzia dell'Amministrazione, protrattasi per oltre trenta giorni sull'istanza di accesso del privato, deve essere qualificata, ai sensi dell'art. 25 comma IV, della L. 7 agosto 1990 n. 241, silenzio - rigetto, con la conseguenza che la decisione tardiva, con cui viene rifiutato l'accesso, venendosi a sovrapporre al diniego formatosi per la scadenza del termine previsto dalla legge, non può che considerarsi meramente confermativa della reiezione dell'istanza; pertanto, la sua impugnazione è superflua (T.A.R. Marche Ancona, 12 ottobre 2001, n. 1133).
Tanto comporta che la presentazione di motivi aggiunti contro la nota della Azienda intimata prot. 0038817 Rif. 828/CB del 19.12.2007, di espresso diniego di detta domanda di accesso, non determina nel caso che occupa la sopravvenienza di carenza di interesse alla decisione del ricorso principale, che può essere deciso unitamente ai motivi ad esso aggiunti.

 

3.- Ancora in via preliminare ritiene il Collegio che non è idonea a determinare sopravvenienza di carenza di interesse al ricorso l’atto, depositato l’11.2.2008 dall’Azienda Policlinico Umberto I di Roma, in cui è dedotto che, dopo attività interlocutoria, la istanza di accesso di cui trattasi è stata ritenuta meritevole di accoglimento ed è stata, tuttavia, manifestata la necessità di alcuni giorni di tempo per il reperimento e la consegna della documentazione richiesta, con richiesta di concessione di un termine al riguardo.
Al momento della spedizione in decisione del ricorso de quo, la documentazione richiesta non risulta, invero, ancora essere stata messa a disposizione di parte ricorrente, che conserva quindi l’interesse attuale e concreto ad ottenere una decisione giurisdizionale che riconosca la sussistenza del relativo diritto.

 

4.- Nel merito il gravame è fondato.
Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge (artt. 22, 23 e 24 della L. n. 241 del 1990 e successive modificazioni ed integrazioni; D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184) in quanto la richiesta formulata dalla ricorrente di accesso ai documenti in questione (da conoscere in originale stante la esclusione di valenza probatoria alle copie prodotte in un giudizio in sede civilistica dalla Università “La Sapienza” di Roma), detenuti dall’Azienda intimata, presentava tutti i presupposti di legge per essere accolta, sussistendo un interesse giuridicamente tutelato (perché personale, concreto ed attuale) alla conoscenza della documentazione richiesta, in cui sarebbero contenuti dati indispensabili alla predisposizione delle proprie difese in ordine alla attribuzione della qualità di presunta responsabile di cospicuo danno all’erario, effettuata con nota n. 0048485 del 19.10.2007 della Università “La Sapienza” di Roma (in relazione a fatti oggetto di condanna di detta Università a risarcimento danni causato a soggetti in occasione della nascita di un bambino presso il I Istituto di Clinica Ostetrica e Ginecologica del Policlinico Umberto I di Roma).
Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge (art. 24 Costituzione, 24 e 25 della L. n. 241 del 1990, D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184, artt. 59, 60 e 92 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196) al fine di sostenere che i documenti di cui trattasi non rientrano tra quelli esclusi dall’art. 24 della L. n. 241 del 1990, in particolare in quanto il diritto all’accesso ai fini della tutela dell’onore e della difesa in giudizio della ricorrente (diritto fondamentale ed inviolabile) prevale sui diritti alla riservatezza di terzi.
Con il secondo motivo aggiunto sono stati dedotti violazione di legge (artt. 22, 23 e 24 della L. n. 241 del 1990 e successive modificazioni ed integrazioni; art. 14 del D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184; artt. 31-35, 59, 60 e 92 del D. Lgs. n. 196 del 2003), nonché illegittimità parziale del documento programmatico di sicurezza (DPS) della Azienda policlinico Umberto I di Roma, che sarebbe inidoneo a disciplinare l’accesso agli atti contenenti dati sensibili ed ad introdurre deroghe alle disposizioni in proposito dettate dalla L. n. 241 del 1990.
Ritiene il Collegio che le censure sopra riportate siano fondate e che, conseguentemente, l’istanza di accesso in esame presenti tutti i requisiti di legge per il suo accoglimento.
In particolare sussiste l’interesse di parte ricorrente per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti (art. 21, comma I, della legge 7 agosto 1990, n. 241) stante la attribuzione di responsabilità di rilevantissimo danno all’erario da parte della Università “La Sapienza” di Roma. Inoltre risulta essere stata presentata una motivata richiesta di accesso ai documenti rivolta all'Amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente (art. 25, comma II, della legge appena sopra citata) in originale, risultano inutilmente decorsi trenta giorni dalla richiesta (art. 25, comma IV, della legge suddetta) ed il ricorso è stato ritualmente incardinato dinanzi a questo T.A.R. (ai sensi del successivo comma V).
A nulla vale la circostanza che i dati contenuti negli atti dei quali è stata chiesta la ostensione fossero sensibili, atteso che la riservatezza dei terzi, anche se si tratti di dati idonei a rilevare lo stato di salute degli stessi, può, in determinate ipotesi, essere destinata a cedere a fronte del diritto di accesso (Consiglio Stato, sez. VI, 27 ottobre 2006, n. 6440).
L’art. 60 del D. Lgs. n. 196 del 2003 consente infatti il trattamento anche di atti idonei a rivelare lo stato di salute nel caso che la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ad essi documenti amministrativi sia, come nel caso che occupa (in cui parte ricorrente intende tutelare, oltre al proprio onore, i propri interessi in sede giurisdizionale), di rango almeno pari ai diritti dell’interessato, ovvero consista in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale ed inviolabile (Consiglio Stato, sez. VI, 15 giugno 2006, n. 3536).
L’esercizio del diritto de quo non può, peraltro, essere limitato dal D.P.S. della Azienda resistente, che è fonte di ragno inferiore rispetto a quelle, di natura normativa, che riconoscono il diritto stesso.

 

4.- Tanto premesso va riconosciuta la illegittimità del diniego espresso sulla istanza formulata il 5.11.2007 dalla ricorrente, sussistendo al riguardo tutti i requisiti di legge per ottenere l'accesso ai documenti ivi elencati, in particolare essendo indicati in essa istanza i motivi della richiesta.

 

5.- Le considerazioni che precedono comportano l'accoglimento del ricorso, con conseguente riconoscimento, previa declaratoria di illegittimità del diniego di accesso impugnato, del diritto della ricorrente all’accesso alla documentazione di cui trattasi ed ordine alla Azienda Policlinico Umberto I di Roma di consentire alla ricorrente stessa di prenderne visione e copia, previo pagamento dei costi e diritti indicati nell'art. 25 della L. 7 agosto 1990, n. 241. A tal fine è ritenuto congruo un termine di 30 giorni dalla notificazione (se anteriore) o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.

 

6.- Il ricorso deve essere, pertanto accolto, nei termini e nei limiti sopra indicati.

 

7.- Consegue alla soccombenza la condanna al pagamento delle complessive spese di giudizio, liquidate nella misura in dispositivo fissata.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Sezione terza quater - accoglie il ricorso ed i motivi aggiunti in epigrafe indicati e, per l'effetto, previa declaratoria di illegittimità del diniego di accesso impugnato, ordina alla Azienda Policlinico Umberto I di Roma di consentire alla ricorrente, previo pagamento dei costi e diritti indicati nell'art. 25 della L. 7 agosto 1990, n. 241, di prendere visione e di acquisire copia della documentazione indicata nella domanda di accesso del 5.12.2007 entro 30 (trenta) giorni dalla notificazione (se anteriore) o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
Condanna l’Azienda Policlinico Umberto I di Roma al pagamento, in favore della ricorrente, degli onorari, diritti e spese del presente giudizio, liquidati nella complessiva somma di € 2.000,00 (duemila/00), di cui € 500,00 (cinquecento/00) per spese, oltre ad I.V.A. e C.P.A..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla pubblica amministrazione.

 

Così deciso in Roma, dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Sezione III quater, nella camera di consiglio del 13.2.2008, con l’intervento dei signori Magistrati elencati in epigrafe.

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
SEZIONE TERZA QUATER

 

Vista la istanza formulata, nell’ambito del giudizio de quo, da parte ricorrente, ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, di anonimizzazione delle generalità e degli altri dati identificativi della ricorrente, mediante apposizione di annotazione sull’originale dell’emananda sentenza volta a precludere, in caso di riproduzione della stessa, in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica, su riviste giuridiche, supporti elettronici e reti di comunicazione elettronica, l’indicazione delle generalità e di altri dati identificativi delle ricorrente; con valutazione della opportunità di disporre d’ufficio, ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, l’anonimizzazione di tutte le parti del giudizio de quo.
Considerato che il codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196 del 2003) disciplina, all’art. 52, I c., il momento della diffusione della sentenza o del provvedimento giurisdizionale per finalità di informativa giuridica; si affida, infatti, all'intervento del giudice (anche d'ufficio) l'anonimizzazione delle generalità e di altri dati identificativi, qualora sussistano motivi legittimi dell'interessato (non solo, quindi, la parte del giudizio) e in tal caso sull'originale della sentenza o del provvedimento va apposta, a cura della cancelleria o segreteria, un'annotazione al riguardo.
Ritenuto che sussistono nel caso che occupa i requisiti di cui al I e II comma di detto art. 52 del D. Lgs. n. 196 del 2003, atteso che appaiono legittimi i motivi dedotti dalla ricorrente (tutela del proprio onore professionale), con richiesta depositata nella Segreteria del Tribunale prima della trattazione nel merito della presente causa, a che sia apposta a cura della medesima Segreteria, sull'originale della presente sentenza, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della stessa in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi del medesimo interessato ivi riportati.
Ritenuta altresì la sussistenza anche dei presupposti per disporre d'ufficio che sia apposta l'annotazione di cui trattasi altresì a tutela dei diritti e della dignità anche dei controinteressati, stante la circostanza che la documentazione richiesta attiene a dati sensibili anche dei medesimi.

 

Decreta

 

che, ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. n. 196 del 2003, in calce alla presente sentenza la Segreteria della Sezione apponga e sottoscriva la seguente annotazione, recante l'indicazione degli estremi del suddetto articolo: “In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi della ricorrente e dei controinteressati” riportati in sentenza.



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