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T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE VI - Sentenza 17 marzo 2008 n. 1362
Pres., est. - F. Giamportone
Pollina Santo (Avv. A. Lo Giudice) c. Ministero dell’Economia e delle Finanze (Avvocatura distrettuale dello Stato


1. Pubblico Impiego – Richiesta di trasferimento di personale militare – Ex art. 33, comma V, L. n. 104/1992 - Prioritarie esigenze di servizio – Prevalgono

 

2. Pubblico Impiego – Richiesta di trasferimento di personale militare – Beneficio previsto dalla legge n. 104/92 – Requisiti richiesti dalla norma

1. In riferimento al personale militare, ai sensi dell’art. 33, comma V, della Legge 104/92, sussiste in capo all’Amministrazione militare un margine di discrezionalità (peraltro giustificato dall’esistenza nella norma in esame dell’inciso “ove possibile”) per la salvaguardia delle proprie esigenze organizzative, per cui le richieste di trasferimenti (per corrispondere ad esigenze di carattere privato) sono da considerarsi subordinate alla loro compatibilità con le prioritarie esigenze di servizio (1).

 

2. Ai fini dell’attribuzione del beneficio di trasferimento di cui all’art. 33, comma V, della Legge n. 104/1992 è necessario che l’opera assistenziale nei confronti del soggetto portatore di handicap grave sia continuativa (2), esclusiva (3) ed attuale (4).

 

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1. cfr., T.A.R. Campania - Napoli, Sez. VI, 30 maggio 2007 n. 6824; T.A.R. Lombardia –Milano, Sez. I, 24 ottobre 2000, ord. n .3395/00; T.A.R. Toscana, Sez. I, 25 gennaio 2005, n. 257; Consiglio di Stato, Sez. III, 8 luglio 2003, n. 2346;

 

2. cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 30 aprile 2002 n. 2319;

 

3. cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 26 settembre 200, n. 1623;

 

4. cfr. Cass. Civ., Sez Lav., 20 gennaio 2001 n. 829; Consiglio di Stato, Sez. IV, 21 aprile 1997 n. 425



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania,
Sezione Sesta,



ha pronunziato la seguente


SENTENZA



sul ricorso n. 8104/2001 R.G. proposto da

Pollina Santo, rappresentato e difeso dall’avv. Alberto Lo Giudice, ed elettivamente domiciliato in Napoli, via Riviera di Chiaia n. 180, presso lo studio dell’avv. L. Adinolfi,

CONTRO



il Ministero dell’Economia e delle Finanze
, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege

PER L’ANNULLAMENTO



previa sospensione, del provvedimento n. 229097 del 9.5.2001, con il quale al ricorrente è stato denegato il trasferimento, chiesto ai sensi della legge n. 104/1992, dal Comando Brigada della Guardia di Finanza di Positano al Comando Regionale Sicilia.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio, per il Ministero intimato, dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli e la memoria dalla stessa prodotta;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il Presidente Filippo Giamportone;
Assenti i difensori delle parti alla pubblica udienza del 20 febbraio 2008, come da verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:

FATTO



Con ricorso notificato l’11 luglio 2001 e depositato il 26 successivo, il ricorrente, appuntato della Guardia di Finanza ed in servizio presso il Comando Brigada di Positano, ha impugnato il provvedimento indicato, concernente il diniego dell’istanza avanzata il 22.9.2000 e diretta al suo trasferimento al Comando Regionale Sicilia.
Il ricorso è stato affidato alle seguenti censure:
1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992;
2) Eccesso di potere per motivazione carente, generica e/o insufficiente. Violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990.
Conclusivamente, il ricorrente ha chiesto, previa sospensione, l’annullamento del provvedimento impugnato, con vittoria delle spese.
Per resistere alla impugnativa si è costituita in giudizio, per il Ministero intimato, l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, la quale con memoria nei termini ne ha chiesto il rigetto, vinte le spese.
Con ordinanza n. 422 del 3 ottobre 2001 la domanda incidentale di sospensione del provvedimento impugnato è stata respinta.
Alla pubblica udienza del 20 febbraio 2008 il ricorso è stato posto in decisione.

DIRITTO



Il ricorso è infondato.
Con i due mezzi di gravame, che stante la stretta omogeneità si esaminano congiuntamente, il ricorrente deducendo la violazione dell’art. 5, comma 5, della legge n. 104/1992 e dell’art. 3 della legge n. 241/1990, nonchè l’eccesso di potere per motivazione carente, generica e/o insufficiente, assume che gli è stato negato immotivatamente il diritto al trasferimento pur sussistendo tutti i presupposti prescritti.
Il delineato assunto non merita condivisione.
Ed invero, l’art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992, dispone che “Il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede”.
Ora, la disposizione sopra riportata va interpretata alla stregua della copiosa giurisprudenza formatasi al riguardo, la quale, in riferimento al personale militare, ha posto in luce la permanenza in capo all’Amministrazione di un margine di discrezionalità (peraltro giustificato dall’esistenza nella norma in esame dell’inciso “ove possibile”) per la salvaguardia delle proprie esigenze organizzative ed ha affermato che i trasferimenti (per corrispondere ad esigenze di carattere privato) sono subordinati alla loro compatibilità con le prioritarie esigenze di servizio (cfr., T.A.R. Campania-Napoli, Sez. VI, 30 maggio 2007 n. 6824; T.A.R. Lombardia–Milano, Sez. I, 24 ottobre 2000, ord. n .3395/00; T.A.R. Toscana, Sez. I, 25 gennaio 2005, n. 257; Consiglio di Stato, Sez. III, 8 luglio 2003, n. 2346).
Inoltre, la giurisprudenza, sia del giudice amministrativo che ordinario, ha tracciato un preciso limite all’applicabilità della predetta norma, individuando con chiarezza la necessità della sussistenza di ulteriori presupposti di carattere imprescindibile che possono ricavarsi dalla formulazione della norma stessa.
Essi vengono compendiati:
- nel carattere continuativo dell’assistenza che deve essere prestata (C.S., Sez. VI, 30 aprile 2002 n. 2319);
- nell’esclusività dell’assistenza (C.S., Sez. III, 26 settembre 200, n. 1623);
- nella preesistenza delle prestazioni assistenziali al familiare da parte del lavoratore interessato al trasferimento (Cass. Civ., Sez Lav., 20 gennaio 2001 n. 829; C.S., Sez. IV, 21 aprile 1997 n. 425).
Ebbene, alla stregua dei principi giurisprudenziali suesposti, che il Collegio condivide, deve escludersi, come risulta dagli atti di causa, che il ricorrente, contrariamente a quanto assunto, potesse vantare il possesso dei requisiti richiesti ai fini dell’attribuzione del beneficio previsto dalla norma di legge invocata.
Né, d’altra parte, può ritenersi sussistente il lamentato vizio di difetto di motivazione, atteso che le “esigenze di servizio” postulano ex se o la mancanza di posti in organico corrispondenti presso la sede richiesta o la vacanza di organico più accentuata presso la sede di appartenenza.
A ciò va comunque aggiunto che i dinieghi di trasferimento del personale militare o ad esso assimilabile vanno qualificati come “ordini”, per cui non abbisognano di una particolare motivazione, poiché connessi a materia in cui va tenuto in prevalente considerazione l’interesse specifico del rispetto dello svolgimento del servizio e dell’ordinamento militare.
Il ricorso va, pertanto, respinto.
Sussistono giusti motivi di equità, a cagione della natura della controversia e degli interessi coinvolti, per compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione Sesta, respinge il ricorso in epigrafe indicato
Spese compensate.
Ordina che la presenta sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli il 20 febbraio 2008, in Camera di Consiglio, con l'intervento dei signori magistrati:
- Filippo Giamportone, Presidente ed estensore;
- Alessandro Pagano, Consigliere;
- Roberta Cicchese, Referendario.



 
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