REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
– Sezione Prima –
composto dai Magistrati:
Pasquale de LISE Presidente
Antonino SAVO AMODIO Consigliere rel.
Mario Alberto di NEZZA I Referendario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 3131 del 2006 Reg. Gen., proposto dalla
dott. Cavallo Maria Barbara, rappresentata e difesa dall’avv. Francesco Cardarelli, con il quale elettivamente domicilia in Roma, Vicolo Orbitelli n. 31;
contro
il Ministero della Giustizia ed il Consiglio superiore della magistratura, in persona dei rispettivi rappresentanti legali p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale domiciliano in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;
e nei confronti
dei dott. Caminiti Diana e Galiano Gianmarco, non costituiti;
per l’annullamento
- della deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, di estremi ignoti, di approvazione della graduatoria definitiva degli uditori giudiziari nominati con D.M. 19 ottobre 2004, nella parte relativa alla posizione definitiva attribuita alla dott. Cavallo;
- della deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, di estremi ignoti, con la quale è stata rigettata l’istanza della ricorrente di riconoscimento del beneficio della precedenza assoluta nell’attribuzione della sede di lavoro ai sensi dell’art. 33 comma 5 della L. 5 febbraio 1992 n. 104, come modificato dagli artt. 19 e 20 della L. 8 marzo 2000 n. 53;
- di ogni altro atto comunque connesso ai precedenti;
visto il ricorso con i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate;
viste le rispettive memorie difensive prodotte dalle parti in giudizio;
visti gli atti tutti di causa;
nominato relatore il consigliere Antonino Savo Amodio e uditi, all’udienza del 23 gennaio 2008, l’avv. Cardarelli e l’avv. dello Stato Arena;
ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
La dottoressa Cavallo, nominata uditore giudiziario con D.M. 19 ottobre 2004, espone di avere tempestivamente richiesto di beneficiare della precedenza assoluta nella scelta della prima sede di lavoro, ai sensi della L. 5 febbraio 1992 n. 104, documentando di essere l’unico familiare in grado di garantire la necessaria assistenza continuativa al suocero, sig. Veniero Viola, dichiarato portatore di handicap grave ai sensi dell’art. 3 L. cit. dalla Commissione dell’A.S.L. Roma B.
Ciò nonostante, la graduatoria provvisoria per l’affidamento delle funzioni giurisdizionali e l’assegnazione delle sedi veniva compilata senza tener conto del diritto alla precedenza assoluta spettante alla dott. Cavallo.
Di qui la proposizione dell’impugnativa in esame, nella quale si deduce:
1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 33 comma 5 L. n 104/92 cit., per difetto di motivazione dei provvedimenti impugnati e per sottovalutazione dell’interesse del portatore di handicap.
2) Ulteriore violazione della L. n 104/92 cit., per l’incongrua valutazione delle circostanze di fatto addotte dalla ricorrente a supporto della sua istanza. In particolare, il C.S.M. non avrebbe considerato che la dott. Cavallo prestava assistenza effettiva e continuativa al proprio affine, circostanza provata mediante la produzione di una copiosa documentazione, attestante anche il grado di invalidità del suocero.
Ella avrebbe dato altresì contezza del rapporto instauratosi con l’infermo e consolidato da più di un anno di assistenza, che avrebbe reso indispensabile l’assistenza dalla stessa praticata.
Anche in merito all’esclusività di tale assistenza la dott. Cavallo avrebbe fornito sufficienti prove, dando contezza dell’indisponibilità –tanto soggettiva quanto oggettiva- di altri familiari ad occuparsi dell’infermo.
3) Ulteriore violazione dell’art. 33 L. n 104/92 cit., vizio riferito all’eventualità che avesse assunto rilievo, nella decisione censurata, la mancata residenza della dott. Cavallo presso l’abitazione del suocero, trattandosi di requisito espunto dall’ordinamento dall’art. 20 L. 8 marzo 2000 n. 53.
In fatto, ella avrebbe comunque mantenuto la residenza nell’abitazione dell’assistito, privilegiando quest’ultimo al proprio coniuge, proprio a causa della difficile situazione in cui versava il suocero e con il pieno accordo di suo marito.
4) Ulteriore violazione di legge ed eccesso di potere, non assumendo rilievo alcuno, per l’attribuzione del beneficio de quo, la circostanza che il suocero beneficiasse del diritto al cd. accompagno.
5) Eccesso di potere, risultando nella specie leso il proprio diritto di difesa, per non avere mai avuto contezza delle ragioni del diniego serbato sull’istanza ex L. n. 104/92 cit., e per aver, pertanto, dovuto proporre le proprie difese sostanzialmente “al buio”.
Si sono costituite in giudizio le amministrazioni intimate, a difesa dei provvedimenti impugnati.
Non sono, di converso, presenti i controinteressati, pur ritualmente evocati in giudizio.
La Sezione, con ordinanza 10 maggio 2006 n. 2635, ha respinto l’istanza cautelare.
La ricorrente ha depositato una memoria conclusionale, nella quale ribadisce quanto esposto nell’atto introduttivo del giudizio.
Il ricorso è infondato.
Vanno affrontati, innanzi tutto, i profili procedurali, dedotti con il primo e l’ultimo motivo di doglianza, concernenti, rispettivamente, il difetto di motivazione della determinazione assunta dal C.S.M. e la lesione del di lei diritto di difesa.
Entrambi tali aspetti devono ritenersi superati, se non addirittura assorbiti, dalla delibera 26 gennaio 2006, impugnata con i motivi aggiunti, con la quale il C.S.M. dà contezza, in maniera compiuta ed esaustiva, delle ragioni del diniego serbato sull’istanza di parte, esistendo altri familiari del portatore di handicap in grado di assisterlo.
Tale motivazione ha consentito all’interessata di sviluppare pienamente le sue difese in giudizio, attraverso la proposizione dei motivi aggiunti. A nulla rileva, pertanto, che la suddetta delibera sia stata conosciuta dall’interessata solo in corso di causa.
Per poi valutare adeguatamente le censure di merito, occorre partire dalla ragione del diniego, per come esplicitata dall’Organo di autogoverno. Essa si sostanzia nell’accertata presenza di altri tre familiari –la moglie e i due figli del portatore di handicap- in grado di prestare a quest’ultimo la necessaria assistenza.
A fronte di tale motivazione, la dott. Cavallo si duole, in primo luogo, della mancata considerazione, da parte del C.S.M., del requisito della continuità e soprattutto di quello della effettività dell’assistenza fino a quel momento da lei assicurata.
Il C.S.M., inoltre, non si sarebbe dato dei criteri direttivi, fissando un adeguato ordine di priorità nella verifica dei presupposti legittimanti il beneficio de quo.
Entrambi i profili evidenziati risultano, peraltro, superati dalla considerazione circa la necessità –che, invero, neppure parte ricorrente disconosce- che il pubblico dipendente che richiede il beneficio de quo, risulti essere l’unico in grado di assicurare l’assistenza al familiare od affine portatore di handicap, trattandosi di un provvedimento che, intanto, incide sulla funzionalità dell’amministrazione di appartenenza e, ancor di più, su altri dipendenti, la cui posizione è destinata a recedere di fronte a quella del richiedente.
Come si è già accennato, la dott. Cavallo non mette in dubbio che questa sia la ratio dell’art. 33 L. n. 104/92 cit., ma assume che, comunque, il C.S.M. avrebbe dovuto effettuare una valutazione nell’interesse dell’assistito, che avrebbe portato a privilegiare chi, come la ricorrente, già prestava assistenza, considerando altresì le condizioni in cui versavano gli altri congiunti, al fine di verificarne l’effettiva idoneità ad assicurare il benessere del suocero.
Alla stregua della sua pur sintetica motivazione della delibera impugnata, tale valutazione risulta effettuata dal C.S.M. il quale, all’uopo, ha affermato che, oltre ai due figli del portatore di handicap, vi sarebbe comunque la moglie in grado di essergli vicino.
Da quanto testé riferito risulta evidente, intanto, che la mancanza del diritto cd. di accompagno in capo al suocero della ricorrente non ha avuto alcuna incidenza sulla contestata decisione dell’Organo di autogoverno.
Tornando alla posizione di fatto innanzi evidenziata, deve osservarsi che nessuna delle obiezioni mosse dalla ricorrente coglie nel segno.
Il possibile disaccordo fra moglie e marito è argomento che, come ammette la stessa ricorrente, rimane sfornito di un principio di prova.
Quanto, poi, all’onerosità delle mansioni svolte da ciascuno dei tre congiunti, non può che concordarsi sulla considerazione espressa dalla difesa di parte resistente, laddove obietta che non può certo ritenersi meno gravoso l’impegno lavorativo di un magistrato rispetto a quello di:
- uno studente infermiere in tirocinio;
- un infermiere professionale (sia pur non un magazziniere presso l’aeroporto di Fiumicino, come pure sembrerebbe assumere il C.S.M.);
- un responsabile di struttura complessa all’interno di Poste italiane.
La valutazione comparativa effettuata dal C.S.M., rientrante nella sfera di quelle latamente discrezionali, appare peraltro ictu oculi ragionevole e quindi legittima, non potendo essere scalfita dalla circostanza, addotta nella memoria conclusionale, che i due figli, essendosi sposati nel 2006, non risiederebbero più con il padre.
In ogni caso, tale profilo, così come, di converso, quello che la dott. Cavallo aveva fissato la propria residenza presso il suocero, non assume rilevanza al fine di determinare chi, effettivamente, fosse in grado di svolgere l’attività assistenziale richiesta dall’art. 33 come presupposto per il beneficio in questione.
Va ulteriormente osservato che resta comunque ferma la possibilità, adombrata dall’amministrazione in sede di comparsa di risposta, di far luogo ad una turnazione fra consanguinei per far fronte alle esigenze del proprio congiunto.
L’impugnativa in esame va pertanto respinta.
Sussistono peraltro giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di giudizio fra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima, respinge il ricorso in epigrafe indicato.
Compensa integralmente fra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 gennaio 2008.