T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE I - Sentenza 17 marzo 2008 n. 2399
Pres. Savo Amodio, Rel. Di Nezza G.A. Pasquariello (Avv.ti M. De Martino ed E. A. Borrelli)
c. Consiglio Superiore della Magistratura e Ministero della Giustizia (Avv. St.) |
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Professioni – Incarico G.d.P. – Mancata conferma – Procedimento disciplinare – Sovraccarico dell’Ufficio – Non rileva - Legittimità
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E’ legittima la deliberazione del C.S.M. recante la mancata conferma dell’incarico di giudice di pace quando all’istante siano stati addebitati numerosi e gravi ritardi, sia per numero che per durata, nel deposito dei provvedimenti giurisdizionali quando quest’ultimo non sia riuscito a contestarne la sussistenza in modo adeguato, non essendo a tal fine sufficiente richiamare quali circostanze esimenti, la peculiare situazione di sovraccarico lavorativo dell’Ufficio del G.d.P., ovvero la notevole quantità di lavoro mediamente espletata dall’istante stesso, né la diversa sorte spettata ad altro giudice di pace sottoposto ad analogo procedimento disciplinare.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio
sezione prima
composto dai signori
Antonino Savo Amodio Presidente
Roberto Politi Consigliere
Mario Alberto di Nezza Primo referendario rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 10807/2006 R.g. proposto
da
Giovanni Andrea Pasquariello, rappresentato e difeso dagli avv.ti Massimo De Martino e Edoardo Angelo Borrelli, elettivamente domiciliato in Roma, Via Giovanni Paolo Pannini n. 11, presso lo studio dell’avv. Francesca Carpentieri
contro
il Consiglio superiore della magistratura e il Ministero della giustizia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, sono domiciliati
per l’annullamento
del d.m. 28 febbraio 2006 e della presupposta deliberazione del C.s.m. in data 19 luglio 2006, recante mancata conferma nell’incarico di giudice di pace nella sede di Pozzuoli per un ulteriore quadriennio; di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate;
viste le memorie depositate dalle parti;
visti gli atti tutti di causa;
sentiti alla pubblica udienza del 5 dicembre 2007, relatore il dott. Mario Alberto di Nezza, l’avv. Carpentieri in sostituzione dell’avv. De Martino e l’avv. dello Stato Cesaroni;
ritenuto e considerato quanto segue in
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 9 novembre 2006, ritualmente depositato, l’avv. Giovanni Andrea Pasquariello, giudice di pace in servizio presso la sede di Pozzuoli, ha impugnato gli atti con i quali è stata respinta la sua domanda volta ad ottenere la conferma in detto incarico per un terzo (ed ultimo) mandato quadriennale.
A sostegno del gravame egli ha dedotto i vizi di:
a) violazione dell’art. 7 l. 21 novembre 1991, n. 374, e difetto di motivazione, in quanto a suo dire le ragioni del diniego di conferma, individuate dal Consiglio superiore della magistratura nei “gravissimi e reiterati ritardi sia nel numero che per durata nel deposito dei provvedimenti”, non sarebbero idonee a minare “radicalmente il dovere di correttezza – e quindi il prestigio – di cui deve godere il giudice di pace all’interno dell’ufficio”, stante la mancata valutazione dei favorevoli elementi risultanti dalla quantità di lavoro espletato (in relazione all’assiduità delle udienze, ai compiti organizzativi assegnati e ai provvedimenti resi dal magistrato); il C.s.m. avrebbe inoltre omesso di tener conto sia della critica situazione dell’Ufficio puteolano, interessato nel 2000 dall’assegnazione di ben 23 nuovi magistrati (al fine di far fronte alla ordinaria mole di lavoro), non potendo pertanto i ritardi essergli addebitati a titolo di riprovazione, sia del parere favorevole alla conferma espresso il 18 novembre 2005 dal presidente del Tribunale di Napoli, che sarebbe stato apprezzato dall’Organo di autogoverno in modo travisato;
b) eccesso di potere per contraddittorietà con precedenti determinazioni del C.s.m., in relazione tanto alla deliberazione dell’8 aprile 2004, recante conferma del ricorrente nell’incarico ex l. n. 48 del 2001, disposta all’esito dell’esame di tutta la sua attività pregressa (dal 1995 al 2004), quanto alla deliberazione del 28 settembre 2005, con la quale l’Organo di autogoverno, enunciando le regole generali per la valutazione delle istanze di conferma per un ulteriore mandato, avrebbe subordinato l’adozione dell’eventuale diniego alla presenza di circostanze sopravvenute e alla “acquisizione a campione” di provvedimenti estesi dal magistrato onorario; in tal senso, non rileverebbe l’avvio nei confronti del ricorrente di un procedimento disciplinare, alla luce del diverso trattamento riservato ai colleghi Bruno e Cataldo, i quali, ancorché sottoposti ad analogo procedimento, sarebbero stati tuttavia confermati nell’ufficio;
c) eccesso di potere per erronea valutazione dei fatti e carente istruttoria, in considerazione degli errori commessi dall’ispettore del Consiglio giudiziario nella individuazione dei ritardi (alcuni dei quali ascrivibili ad altro giudice di pace, altri, invece, del tutto insussistenti), derivanti dalla circostanza che l’analisi sarebbe stata condotta sulla base delle risultanze degli inattendibili registri di cancelleria e con la mediazione della cancelleria stessa; sotto altro profilo, l’Organo di autogoverno avrebbe dovuto tener conto dell’alto impegno sempre profuso dal ricorrente nell’attività giudiziaria (caratterizzata dall’espletamento di applicazioni e reggenze e dalla nomina, avvenuta il 2 agosto 2005, quale coordinatore dell’Ufficio).
Costituitesi in giudizio le amministrazioni intimate, disposta ed espletata istruttoria documentale, alla camera di consiglio del 24 gennaio 2007 è stata respinta l’istanza cautelare.
Successivamente, depositate dal ricorrente ulteriori memorie, alla suindicata udienza di merito la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso è infondato.
La gravata determinazione negativa muove: a) dal giudizio in data 13 marzo 2006 del Consiglio giudiziario integrato di Napoli e dal parere reso dal presidente del Tribunale di Napoli il 14 novembre 2005, atti dai quali sono risultati a carico dell’istante “gravissimi e reiterati ritardi, sia nel numero che per la durata, nel deposito dei provvedimenti giurisdizionali”; b) dalla nota del 9 marzo 2006 con cui il Presidente della Corte di appello di Napoli ha segnalato che “alla data del 15.3.2005 risultavano depositate con un ritardo fino a 586 giorni ben 1307 sentenze”.
Osserva in merito il Collegio che, se l’entità e il numero dei ritardi posti a base dell’impugnato diniego di conferma fossero effettivamente sussistenti, non vi sarebbe spazio per accogliere alcuna delle censure prospettate in via generale dal ricorrente (v. supra, punti 1.a e 1.b), atteso che in tal caso risulterebbe certamente vulnerato il dovere di diligenza incombente anche sul magistrato onorario.
Cominciando pertanto dall’esame dell’ultima doglianza, è da dire che il ricorrente non è riuscito a contestare in modo adeguato la sussistenza dei copiosi ritardi a lui ascritti, non essendo la “comunicazione” del direttore della cancelleria in data 27 marzo 2006 (all. 7 ric.) idonea ad escludere i rilievi del C.s.m..
In tale atto si segnalano per vero “alcune inesattezze”, le quali tuttavia non appaiono minimamente in grado di inficiare il dato complessivo emergente dall’accertamento ispettivo. Non si vede infatti come una situazione connotata dall’esistenza di ritardi in oltre mille procedimenti possa essere attenuato per le circostanze che: a) due sentenze fossero state depositate in un tempo minore rispetto a quello originariamente indicato, ma comunque in ritardo (144 giorni anziché 586; 142 giorni anziché 507); b) tre sentenze fossero state depositate nei termini (nn. 1903/02, 1647/02 e 3783/03); c) altre due sentenze andassero ascritte ad altri giudici (n. 4353/03 e n. 1658/02).
Non vale in contrario opporre, quali circostanze esimenti, la peculiare situazione dell’Ufficio del giudice di pace di Pozzuoli ovvero la notevole quantità del lavoro sempre espletato dal ricorrente, circostanze che non possono in nessun caso giustificare la conclamata situazione di negligenza accertata dagli organi ispettivi, ovvero addurre pretese illegittimità derivanti dal mancato rispetto delle norme generali poste a presidio dell’esercizio dei poteri dell’Organo di autogoverno.
Con particolare riferimento a quest’ultimo profilo, non si configura infatti alcuna erronea valutazione del parere espresso dal presidente del Tribunale di Napoli, posto che in questo atto non vengono certo sottaciute le notevoli inadempienze addebitabili al ricorrente, né il lamentato contrasto con precedenti deliberazioni del C.s.m., dal momento che, a tacer d’altro (e quindi indipendentemente dalla esatta scansione cronologica dei provvedimenti rilevanti nella specie, quali la prima conferma, la successiva conferma, l’acquisizione degli esiti dell’ispezione, la nomina a coordinatore), all’Organo di autogoverno è consentita in qualsiasi momento la valutazione circa la perdurante idoneità del giudice di pace all’espletamento dell’incarico. Non è in altre parole configurabile l’effetto preclusivo ipotizzato dall’istante (col richiamo al principio, di esclusiva marca processuale, del ne bis in idem), dal momento che nelle precedenti determinazioni consiliari da lui invocate non sono stati mai presi in considerazione gli elementi fattuali reputati da ultimo impeditivi della conferma.
Occorre infine osservare, quanto alla dedotta violazione della prescrizione impositiva dell’acquisizione di provvedimenti a campione (cfr. art. 7-bis l. n. 374/91), che l’eventuale rispetto di tale incombente non avrebbe mai permesso di superare i rilievi negativi evidenziati nell’atto impugnato, e quanto alla pretesa disparità di trattamento con la situazione dei giudici di pace Bruno e Cataldo, che dalla deliberazione consiliare del 12 aprile 2006 (all. 6 ric.) emerge come la conferma di costoro sia stata disposta con salvezza di ogni valutazione “all’esito degli accertamenti disciplinari in corso”, essendo stati i loro ritardi reputati inidonei a precludere la conferma anche alla stregua delle rispettive controdeduzioni (ciò che non consente di percepire l’identità di situazioni che può fondare il rilievo di disparità di trattamento).
3. In conclusione, il ricorso è infondato e va pertanto respinto.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione prima, non definitivamente pronunciando, respinge il ricorso.
Spese compensate.
La presente sentenza sarà eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 novembre 2007.
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