composto dai Magistrati:
Pasquale de LISE Presidente Antonino SAVO AMODIO Consigliere rel.
Mario Alberto di NEZZA Primo referendario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 8229 del 2007 Reg. Gen., proposto dal
dott. Cerrato Nicola, rappresentato e difeso dagli avvocati Rocco Mangia e Stefano Gattamelata, con i quali elettivamente domicilia in Roma, Via Monte Fiore n. 22;
contro
il Consiglio superiore della Magistratura ed il Ministero della giustizia, in persona dei rispettivi rappresentanti legali p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale domiciliano in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;
e nei confronti
- della dott. Frediani Monica, rappresentata e difesa dagli avvocati Guido Greco, Manuela Muscardini e Luigi Manzi, con i quali elettivamente domicilia in Roma, Via F. Confalonieri n. 5;
- della dott. Rotondaro Aveta Maria Teresa, non costituita;
per l’annullamento
- del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2007 di conferimento alla dott. Monica Frediani dell’ufficio direttivo di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Milano;
- del verbale della seduta dell’Assemblea plenaria del Consiglio superiore della Magistratura (in seguito: C.S.M.) 14 giugno 2007;
- del concerto del Ministro della giustizia del 30 maggio 2007;
- dei verbali delle sedute della quinta commissione del C.S.M. per il conferimento degli uffici direttivi e semidirettivi;
visto il ricorso con i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate e della controinteressata;
viste le rispettive memorie difensive prodotte;
visti gli atti tutti di causa;
nominato relatore il consigliere Antonino Savo Amodio e uditi, all’udienza del 23 gennaio 2008, l’avv. Marco Mangia, l’avv. dello Stato Arena e l’avv. Manzi;
ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
FATTO
Il dott. Cerrato, in servizio presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano con funzioni di procuratore aggiunto, espone di avere presentato istanza per il conferimento dell’ufficio direttivo di procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni della stessa città.
All’esito della procedura valutativa effettuata, il C.S.M. presceglieva la dott. Frediani. Da ultimo, tale determinazione veniva recepita nel provvedimento presidenziale conclusivo dell’intero procedimento.
Avverso tali determinazioni il dott. Cerrato propone ricorso, deducendo: Violazione della Circolare P-13000 dell’8 luglio 1999. Eccesso di potere.
Premette che il C.S.M., avendo constatato che egli era l’unico magistrato scrutinabile nella fascia di anzianità e che mancava di una professionalità e di un’esperienza specifica, aveva proceduto ad estendere la valutazione comparativa ad altri magistrati più giovani.
Pur reputando legittimo tale modus procedendi, il ricorrente si duole del fatto che la suddetta mancanza avrebbe finito con il determinare la sua esclusione dalla comparazione stessa, mentre, al contrario, quest’ultima avrebbe dovuto avvenire sulla base dei criteri dell’attitudine, del merito e dell’anzianità, opportunamente integrati fra di loro. Nella specie, invece, il C.S.M., pur dando dato atto della esperienza posseduta dal dott. Cerrato, avrebbe privilegiato gli altri magistrati ammessi a scrutinio, valorizzando eccessivamente l’esperienza specifica vantata dagli stessi.
L’Organo di autogoverno, inoltre, non avrebbe tenuto conto delle stesse dichiarazioni della dott. Frediani circa la sostanziale analogia delle funzioni svolte dalla medesima presso la Procura per i minorenni rispetto a quelle ordinariamente espletate in qualsiasi altra procura.
Non si sarebbe neppure tenuto conto delle precedenti esperienze direttive degli scrutinati, profilo che vedrebbe il dott. Cerrato nettamente prevalere sugli altri, anche in considerazione della qualità del servizio reso.
Il C.S.M. avrebbe altresì sottovalutato la conoscenza delle problematiche minorili da lui dimostrata nell’arco di oltre un ventennio, sia come giudice delle IX Sezione civile del Tribunale di Milano (Famiglia), sia come procuratore aggiunto presso la Pretura circondariale e presso il Tribunale di Milano, quale coordinatore del pool “famiglia”, sia, infine, per la partecipazione ad incontri di studio sul tema.
In ogni caso, esulerebbe dai criteri dettati dalla Circolare epigrafata la valorizzazione delle precedenti esperienze vantate dal magistrato, che, anzi, costituirebbe un fattore di “irrigidimento” della professionalità del singolo.
Da ultimo, il dott. Cerrato assume di avere illustrato un progetto organizzativo di ampio respiro, che non sarebbe stato debitamente considerato dall’Organo deliberante.
Si sono costituiti il Ministero della giustizia e il C.S.M., a difesa della determinazione contestata in questa sede.
E’ altresì presente la controinteressata, che, in via principale, eccepisce l’inammissibilità del ricorso e, in via gradata, l’infondatezza delle doglianze avversarie.
Il ricorrente ha prodotto memoria conclusionale, nella quale ribadisce le argomentazioni esposte nell’atto introduttivo del giudizio.
DIRITTO
L’infondatezza dell’unico articolato motivo di doglianza consente al Collegio di non esaminare l’eccezione di rito, sollevata dalla controinteressata, passando direttamente alla trattazione delle questioni di merito.
Il primo profilo evidenziato dal dott. Cerrato attiene all’eccessiva importanza – anzi, al carattere decisivo- che, nello scrutinio impugnato, avrebbe assunto l’esperienza specifica vantata dalla dott. Frediani. Il ricorrente sostiene che tale aspetto avrebbe consentito al C.S.M. di ampliare la fascia di scrutinabili a magistrati che, per anzianità di servizio, ne sarebbero stati esclusi, ma non avrebbe legittimato l’Organo di autogoverno a derogare dai principi dettati dalla sua stessa Circolare 7 luglio 1999 1999 n. 13000, in punto di valutazione dei singoli aspiranti alla stregua dei criteri dell’attitudine, del merito e dell’anzianità, opportunamente integrati fra di loro.
Per confutare tale prospettazione, è sufficiente richiamare il punto “e.2” della Circolare invocata dall’atto, il quale, proprio con riguardo al conferimento dell’incarico di procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, attribuisce rilievo “alla professionalità e all’esperienza specifica acquisita…nel settore minorile…desunta dalla qualità e dalla durata, per almeno quattro anni negli ultimi quindici, della pregressa attività giudiziaria e dall’impegno culturale esplicati nei medesimi settori”.
Ciò comporta, su un piano generale, che del tutto legittimamente –e, soprattutto, consequenzialmente- il C.S.M., una volta ampliata la platea degli scrutinandi, per constatata (ed incontroversa) assenza di candidati aventi un’esperienza specifica nel delicato settore, ha altresì attribuito rilievo a quest’ultima ai fini dell’individuazione del magistrato che, per la carriera vantata, risultava essere il più idoneo a ricoprire l’incarico de quo.
Deve aggiungersi che quanto detto porta al superamento del vizio concernente la sottovalutazione dell’asserita esperienza specifica vantata dal dott. Cerrato nel settore minorile, sol che si tenga conto, da un lato, che detta esperienza era stata maturata nel settore giudicante (e, perciò stesso, non risultava “specifica”), e, ancor di più, in quanto la “sezione famiglia” del tribunale civile si occupa di una pluralità di materie -separazioni, divorzi, dichiarazioni di paternità- che nulla hanno a che vedere con la criminalità minorile. Analogo discorso può farsi per il servizio reso dal ricorrente presso la Procura della Repubblica di Milano, che, evidentemente, non si occupa di reati commessi dai minori.
A quanto detto non occorre aggiungere nulla in relazione alla vantata partecipazione a convegni di studio su problematiche concernenti la delinquenza minorile, se non osservare che sicuramente tale partecipazione non configura l’esperienza professionale richiesta per il conferimento di un incarico del tipo di quello in questione.
Un breve cenno deve riservarsi alla denunciata disparità di trattamento, dedotta con riguardo all’esercizio di funzioni giudiziarie diverse, aspetto che, secondo il ricorrente, sarebbe stato valorizzato per la sola dott. Frediani nell’analisi del suo profilo attitudinale, mentre sarebbe stato del tutto ignorato nei suoi confronti.
La lettura della delibera impugnata porta agevolmente a concludere che il C.S.M. non ha attribuito alla circostanza alcun valore decisivo in sede di comparazione, ma si è limitata a farne menzione per la scrutinata prescelta solo per evidenziare la completezza del suo profilo professionale, in tal modo sconfessando quello che lo stesso ricorrente aveva in precedenza sostenuto: essere la scelta della dott. Frediani il frutto dell’(esclusiva) valorizzazione delle funzioni specifiche dalla medesima precedentemente espletate.
Passando alla doglianza concernente la mancata considerazione dell’esperienza maturata dal dott. Cerrato nello svolgimento di incarichi direttivi, è agevole osservare che l’Organo di autogoverno non ha assolutamente mortificato la professionalità del ricorrente, ma, piuttosto, ha riconosciuto che anche l’attuale controinteressato vantava rilevanti attitudini direttive, desumendo, all’uopo, elementi di conferma dal parere reso dal Consiglio Giudiziario in data 14 dicembre 2006.
L’ultimo profilo da esaminare attiene alla sottovalutazione del progetto organizzativo, asseritamente di ampio respiro, presentato dal ricorrente; tale vizio sarebbe vieppiù rimarcato dalla valenza attribuita al servizio reso dalla dott. Frediani presso l’ufficio da ricoprire, profilo questo che non troverebbe un addentellato nella Circolare n. 13000 del 1999.
In proposito, è sufficiente fare due osservazioni, una di carattere fattuale, l’altra di natura logica.
La prima è che, dalla lettura del provvedimento impugnato, emerge che la circostanza evidenziata non ha costituito un elemento –decisivo- a sostegno della scelta effettuata, ma ha rappresentato, nell’ottica dell’Organo deliberante, una conferma della giustezza della preferenza accordata.
In secondo luogo, non è propriamente esatto che la Circolare non consenta di valutare anche il suddetto aspetto, trattandosi comunque di dovere individuare il magistrato più adatto a ricoprire un incarico comunque specifico, anche per profilo logistico. L’art. 2 consente, infatti, di prendere in considerazione, in sede di comparazione fra i vari scrutinati, “le esigenze funzionali da soddisfare ed, eventualmente, anche i particolari profili ambientali”.
In base alle considerazioni esposte, il ricorso proposto dal dott. Cerrato va respinto.
Sussistono, peraltro, giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di giudizio fra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima, respinge il ricorso in epigrafe indicato.
Compensa integralmente fra le parti le spese processuali.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 gennaio 2008.
Pasquale de LISE presidente
Antonino SAVO AMODIO consigliere est.