T.A.R. VALLE D'AOSTA - AOSTA - Sentenza 15 febbraio 2008 n. 16
Pres.P. Turco Est. M. Filippi
Società Grand Rascard di Rollandin V. & C. S.a.s. (Avv. F. Callà)
contro il Comune di Issime (Avv.ti V. Cattelino e F. Gaidano) |
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1. Autorizzazione e concessione – Autorizzazioni edilizie - Computo della volumetria ammessa - Fatto oggettivo dell'utilizzazione dell'area – Rilevanza – Proprietà dell'area trasferita ad altri - Ascrivibilità ad altri della pregressa costruzione - Mancanza di specifici negozi giuridici diretti all'asservimento - Insistenza dell'edificio su una parte del lotto catastalmente diviso – Irrilevanza – Verifica se la potenzialità edificatoria dell’area sia stata “impegnata” ai fini della pregressa costruzione – Necessità – Diniego – Legittimità
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2. Autorizzazione e concessione – Autorizzazioni edilizie - Computo della volumetria ammessa ai fini del rilascio di un titolo edilizio - Natura vincolata di quest’ultimo - Erronea certificazione catastale e conseguente affidamento ingenerato – Irrilevanza - Circostanza che in sede di parere preventivo siano state espresse valutazioni che avrebbero potuto indurre a confidare nella edificabilità del lotto in questione - Irrilevanza
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3. Giurisdizione e competenza - Potere di risarcire il danno ingiusto - Non costituisce una nuova materia attribuita alla cognizione del giudice amministrativo - Danno derivante dalle errate attestazioni contenute in un certificato di destinazione urbanistica - Atto privo di natura provvedimentale non suscettibile di impugnazione – Giurisdizione del giudice amministrativo - Insussistenza
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1. Ai fini del computo della volumetria ammessa dalle normative edilizie in una determinata zona è rilevante soltanto il fatto oggettivo dell'utilizzazione dell'area, che ha l'effetto di impedirne l'ulteriore edificazione oltre i limiti consentiti. È invece irrilevante che la proprietà dell'area sia stata trasferita ad altri, o che ad altri sia ascrivibile la pregressa costruzione, o manchino specifici negozi giuridici diretti all'asservimento o, ancora, che l'edificio insista su una parte del lotto catastalmente diviso. Ne consegue che, in assenza di un atto costitutivo del rapporto di asservimento, occorre verificare in concreto se la potenzialità edificatoria dell’area de qua sia stata comunque “impegnata” ai fini della pregressa costruzione e se dunque sussista un vincolo urbanistico pertinenziale. Nella specie conducono a far ritenere la sussistenza di tale vincolo le seguenti circostanze : a) il chiaro riferimento, negli atti di compravendita susseguitesi nel tempo, ad un compendio urbanisticamente unitario; b) l’impegno assunto dal venditore di asservire a verde una porzione di tale area a perpetuo favore dell’edificio. Ne consegue la legittimità del diniego opposto motivato con la natura pertinenziale del lotto oggetto di intervento rispetto al vicino fabbricato già adibito ad albergo
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2. In tema di computo della volumetria ammessa dalle normative edilizie in una determinata zona, ai fini del rilascio di un titolo edilizio, attesa la natura vincolata di quest’ultimo, l’erronea certificazione catastale in punto di capacità edificatoria di un lotto e il conseguente affidamento ingenerato, non incidono sulla legittimità del diniego, quando non vi siano i presupposti urbanistico-edilizi per il rilascio del titolo. Parimenti irrilevante è la circostanza che, in sede di parere preventivo, siano state espresse valutazioni che avrebbero potuto indurre a confidare nella edificabilità del lotto in questione.
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3. Il potere di risarcire il danno ingiusto non costituisce una nuova materia attribuita alla cognizione del giudice amministrativo, ma uno ‘strumento di tutela ulteriore’ rispetto a quello demolitorio, strumento che, in armonia con l’art. 24 Cost. ne completa i poteri. Pertanto laddove il danno prospettato derivi dalle errate attestazioni (in punto di capacità edificatoria del lotto) contenute in un certificato di destinazione urbanistica - atto amministrativo privo di natura provvedimentale, in quanto tale non suscettibile di impugnazione – deve escludersi che dell’invocata tutela risarcitoria sia investito il giudice amministrativo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 66 del 2007, proposto da:
Societa' Grand Rascard di Rollandin V. & C. S.a.s., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avvocato Fabrizio Calla', presso il cui studio, in Aosta, piazza Narbonne, 16, ha eletto domicilio;
contro
Comune di Issime, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Vincenzo Cattelino e Fabrizio Gaidano, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Aosta, via Porte Pretoriane, 19;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
a) dell’atto n. 05/2007 Prot. n. 1.840 del 18 maggio 2007, notificato in pari data, con cui il Comune di Issime ha negato il rilascio della concessione edilizia chiesta dal Signor Rollandin Valter, in qualità di legale rappresentante della società Grand Rascard di Rollandin V. e C. S.a.s., per un intervento di nuova costruzione, da realizzare in Località Tontinel, su terreno distinto in Catasto al Foglio 13, mapp. n. 729, in zona “B” del piano regolatore;
b) di tutti gli atti comunque connessi, compresi, occorrendo, l’istruttoria in data 27 marzo 2007 - con la quale il responsabile del procedimento riferisce che la richiesta di concessione edilizia non è urbanisticamente assentibile in quanto il terreno distinto al Foglio 13, mappale n. 729 non possiede capacità edificatoria - e il parere 28 marzo 2007 con cui Commissione Edilizia ritiene tale area inedificabilile;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Issime;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 gennaio 2008 il cons. Maddalena Filippi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
1. – La società Grand Rascard di Rollandin V. e C. S.a.s. – titolare del diritto di superficie con riguardo all’area sita nel Comune di Issime, in località Tontinel, distinta in Catasto al Foglio 13, mappale n. 729, ed inserita dal piano regolatore in zona “B” – impugna il provvedimento (n. 05/2007 prot. n. 1.840 del 18 maggio 2007) con cui il responsabile del competente servizio dell’Ufficio tecnico comunale ha negato il rilascio della concessione edilizia richiesta per la costruzione di un fabbricato di civile abitazione.
Il diniego si fonda sulla natura pertinenziale del lotto oggetto di intervento rispetto al vicino fabbricato già adibito ad albergo (‘Hotel Mont Nery’).
2. - Si espone in fatto nel ricorso che il 28 febbraio 2003 la società ricorrente ebbe ad acquistare dalla Regione l’intero compendio immobiliare costituito dal fabbricato anzidetto (insistente sul mappale censito al Catasto Terreni, al Foglio 13, n. 202 sub. 1-n. 418) e da una serie di terreni posti nelle adiacenze (allora censiti al Catasto Terreni, al Foglio 13, mappali n. 202, n. 203 e n. 326).
Si espone inoltre che – a seguito della ristrutturazione del fabbricato, del relativo mutamento della destinazione alberghiera in civile abitazione, della realizzazione di autorimesse interrate e di una serie di variazioni catastali – il compendio immobiliare risulta oggi così composto:
- l’ex albergo – ora denominato Condominio “Mont Nery” – insistente nell’area censita come Foglio 12, mappale n. 202 e relativi subalterni, costituito da due corpi emergenti, uno di tre piani fuori terra, l’altro di cinque;
- un corpo interrato adibito ad autorimesse (che occupa parte del sottosuolo del mappale già 202 e parte del sottosuolo del mappale già n. 203, ora n. 729) – censito come Foglio 13, mappale 725 e relativi subalterni;
- l’area corrispondente all’ex mappale 203, censita, per la parte (13 mq.) corrispondente alla cabina di trasformazione elettrica, come Foglio 13, mappale 203 (nuovo); per i restanti 1404 mq., come Foglio 13, mappale 729.
Si ricorda ancora che la società ricorrente – in sede di vendita degli alloggi del nuovo condominio - si è riservata il diritto di superficie sul mappale n. 729 per la costruzione di un fabbricato di civile abitazione (con deroga alle distanze legali dai confini, a carico del mappale n. 202) e che tale diritto è stato sottoposto alla condizione risolutiva espressa del mancato rilascio della relativa concessione edilizia entro la data del 31 dicembre 2008.
3. - Avverso il diniego – impugnato insieme a tutti gli atti del relativo procedimento – si deduce violazione, sotto diversi profili, della disciplina urbanistica dettata dal piano regolatore del Comune di Issime, travisamento dei fatti, erroneità dei presupposti, nonché violazione dell’articolo 60 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11.
Con il ricorso si chiede inoltre il risarcimento dei danni anche nell’ipotesi che la domanda impugnatoria non venga accolta, in relazione al pregiudizio subito dalla società ricorrente in conseguenza del certificato di destinazione urbanistica rilasciato all’interessata il 2 dicembre 2002 il cui contenuto – in caso di rigetto del ricorso – dovrebbe ritenersi erroneo.
4. - Il Comune di Issime si è costituito in giudizio sostenendo l’infondatezza dei motivi di impugnativa e chiedendo il conseguente rigetto del ricorso.
5. - All’udienza del 16 gennaio 2008 la causa è stata ulteriormente discussa e trattenuta per la decisione.
DIRITTO
1. – La questione all’esame riguarda la capacità edificatoria del lotto - sito nelle adiacenze di un fabbricato in passato destinato ad albergo ed ora trasformato in condominio – sul quale insiste il diritto di superficie della società ricorrente.
La concessione edilizia – richiesta dall’interessata per costruzione di un fabbricato di civile abitazione da realizzare sopra un garage interrato - è stata infatti negata sul presupposto della “pertinenzialità dell’area di cui trattasi . . . all’edificio già adibito ad albergo all’insegna hotel Mont Nery”.
Come si legge nella motivazione del provvedimento impugnato la volumetria esistente (pari a mc. 5298) “è ampiamente superiore alla volumetria edificabile” (pari a mc. 3.396,40), con la conseguenza che il terreno distinto in Catasto al Foglio 13, mappale n. 729 (ex 203), in quanto asservito all’edificio esistente, deve ritenersi privo di “propria capacità edificatoria”.
2. – Con i motivi di impugnativa si contesta, in punto di fatto e di diritto, il presupposto su cui si fonda il diniego di concessione edilizia.
Si sostiene, in particolare, che il piano regolatore del Comune di Issime – adottato con deliberazione consiliare n. 16 del 22 marzo 1985 ed approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 467 del 2 febbraio 1996 – ha inserito in zona “B” tutti i mappali di cui si componeva il complesso alberghiero: poiché in tale zona è consentito un indice fondiario massimo di 0,7 mc./mq. deve ritenersi che il piano regolatore abbia attribuito tale capacità edificatoria anche al mappale n. 203 (ora n. 729).
Tale assunto, si rileva, trova conferma nel certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Issime il 2 dicembre 2002, ove si attesta, tra l’altro, che “gli immobili distinti al Catasto Terreni al Foglio 13, mappali nn. 202 e 203 (per una superficie di mq. 864 su un totale di mq. 1.440) . . . ricadono in zona ‘B’ (edificabile) del P.R.G.C. vigente . . . nella quale è ammessa la costruzione con indice fondiario massimo di 0,7 mc/mq”.
In sostanza, secondo la tesi della società ricorrente, poiché il terreno oggetto del progettato intervento edilizio costituisce da sempre (e da ben prima dell’approvazione del piano regolatore) un’area autonoma, dotata di un proprio identificativo catastale (mappale n. 203, ora n. 729), non può in alcun modo ritenersi che la sua capacità edificatoria sia stata assorbita da un edificio costruito da oltre un secolo, insistente su un’area diversa, seppure contigua (mappale n. 202).
Nella specie non vi sarebbero poi le condizioni di fatto che contraddistinguono la pertinenza urbanistica nella accezione oggettiva e quantitativa accolta dalla giurisprudenza. Il riferimento è in particolare al nesso strumentale e funzionale con l’immobile principale, alle ridotte dimensioni rispetto all’edificio principale, all’assenza di un autonomo valore di mercato: nella specie infatti le dimensioni del lotto che il Comune ritiene asservito (mq. 1.440) sono notevoli ed è di conseguenza elevato il corrispondente valore di mercato.
Si aggiunge ancora che – ove il pianificatore comunale avesse inteso escludere l’autonoma capacità edificatoria delle aree adiacenti a quella su cui insiste l’edificio già destinato ad albergo – tale asservimento urbanistico avrebbe dovuto essere espressamente previsto dal piano regolatore, proprio perché tali aree, al momento dell’adozione dello strumento urbanistico, erano dotate di un proprio identificativo catastale ed erano quindi già individuate nella loro autonomia.
Anzi, che in sede di pianificazione il Comune non abbia inteso imporre alcun asservimento in relazione alla volumetria del fabbricato esistente, risulterebbe anche dal parere - favorevole all’intervento progettato dalla ricorrente - espresso proprio dal professionista “redattore del piano regolatore”.
3. – La tesi sostenuta con il ricorso non può essere condivisa.
3.a - Va subito rilevato che la realizzazione dell’albergo Mont Nery risale ad un’epoca (fine ‘800/inizio ‘900) in cui gli interventi di nuova costruzione non erano sottoposti al previo rilascio di un titolo edilizio.
Sicché la circostanza che nella specie non esistono atti che documentino l’avvenuto asservimento dell’area de qua in relazione all’indice edificatorio utilizzato per la costruzione di fabbricato non è sufficiente per escludere che il lotto in questione abbia natura di pertinenza urbanistica rispetto all’edificio principale.
La giurisprudenza ha infatti sottolineato che “Ai fini del computo della volumetria ammessa dalle normative edilizie in una determinata zona è rilevante soltanto il fatto oggettivo dell'utilizzazione dell'area che ha l'effetto di impedirne l'ulteriore edificazione oltre i limiti consentiti. È invece irrilevante che la proprietà dell'area sia stata trasferita ad altri, o che ad altri sia ascrivibile la pregressa costruzione, o manchino specifici negozi giuridici diretti all'asservimento o, ancora, l'edificio insista su una parte del lotto catastalmente diviso (Consiglio Stato , sez. V, 15 ottobre 1986, n. 542; 25 novembre 1988 , n. 744).
Nella specie è quindi necessario verificare se – in assenza di un atto costitutivo del rapporto di asservimento – possa ritenersi che la potenzialità edificatoria dell’area de qua sia stata comunque “impegnata” ai fini della costruzione dell’albergo Mont Nery e che dunque sussista il vincolo urbanistico pertinenziale.
3.b - Come si legge nell’ampia ed articolata motivazione del diniego e come si ricava dalla documentazione prodotta dalle parti, il compendio immobiliare costituito dall’albergo e dalle aree circostanti – fin dall’origine appartenuto ad un unico proprietario - è stato oggetto di diverse compravendite (nel 1943, nel 1993 e da ultimo nel 2003): la descrizione degli immobili oggetto di contratto, contenuta in ognuno dei relativi rogiti, evidenzia con chiarezza l’unitarietà del compendio.
In particolare, nell’atto con cui la società ricorrente – nel 2003 – ha acquistato il complesso dall’allora proprietario (la Regione Valle d’Aosta), la proprietà viene così descritta: “l’intero fabbricato da cielo a terra costituito da quattro piani fuori terra (già adibito ad albergo all’insegna Mont Nery) con area pertinenziale circostante e sottostante della superficie catastale di mq. 4852 distinta a catasto terreni del detto Comune con i mappali nn. 202, 203 e 326 del foglio 13”.
Come osserva la difesa dell’Amministrazione, la coincidenza di questa descrizione con quella contenuta nell’atto di vendita del 1943 conferma come – a distanza di 60 anni e nonostante il venir meno della attività alberghiera – l’edificio e le aree circostanti dovessero considerarsi un compendio urbanisticamente unitario.
Va aggiunto che il complesso immobiliare acquisito nel 2003 viene descritto nello stesso modo - un unico compendio, costituito da un fabbricato e “relativa area pertinenziale” – anche nel contratto con cui la società ricorrente ha recentemente venduto uno degli alloggi del nuovo condominio (atto 22 giugno 2007, doc. n. 5 del ricorso).
Del resto, come si sottolinea nella motivazione del diniego, l’unitarietà del complesso fin dalla realizzazione dell’edificio era evidenziata dalla “naturale delimitazione nei due lati maggiori, costituita dalle strade che costeggiano la proprietà a valle e a monte”, delimitazione naturale che dalle fotografie conservate agli atti del Comune, sembrerebbe “anche implementata da un muro di recinzione e di contenimento che delimitava verso valle la proprietà della strada pubblica”.
Altro elemento di fatto che viene evidenziato nella motivazione del diniego (e che pure si ricava dalla lettura del rogito del 1943) è l’impegno assunto dal venditore - proprietario dell’azienda alberghiera e di un’ulteriore area esterna al compendio - di asservire a verde una porzione di tale area a perpetuo favore dell’edificio: il vincolo assunto dall’originario proprietario consiste infatti nell’impegno di “non effettuarvi costruzioni, di non piantarvi alberi di alto fusto e di non depositarvi materiali agricoli e da concimazione”.
Come si sottolinea nella motivazione del provvedimento impugnato, l’assunzione di tale vincolo di inedificabilità con riguardo ad un’area esterna “è chiaramente finalizzata a mantenere nel tempo una destinazione a verde a favore dell’albergo . . ., ritenuta così importante” da prevedere la costituzione di una servitù “addirittura su un terreno rimasto al venditore e non oggetto di passaggio di proprietà”: sicché, “a maggior ragione sono da intendersi pertinenze del fabbricato principale i terreni appartenuti sin dall’origine a uno stesso proprietario”.
L’insieme delle circostanze richiamate – puntualmente ed analiticamente evidenziate nella motivazione del diniego – conduce a ritenere, pur in assenza di un atto di asservimento, che l’area de qua sia gravata da un vincolo urbanistico pertinenziale.
Va d'altra parte osservato che l’unicità del compendio anche sotto il profilo soggettivo sussisteva alla data di adozione del piano regolatore, così come a quella della sua approvazione.
Né è conferente il riferimento alle condizioni di fatto che - secondo la giurisprudenza - qualificherebbero la pertinenza urbanistica (il nesso funzionale con l’immobile principale, le ridotte dimensioni rispetto all’edificio principale, l’assenza di un autonomo valore di mercato): la nozione di pertinenza cui si riferisce la giurisprudenza richiamata nel ricorso (Cons. St., Sez. V, 1° dicembre 2003, n. 7822; 11 novembre 2004, n. 7325) è infatti quella concernente il rapporto tra manufatti edilizi che l’articolo 7 del decreto legge 23 gennaio 1982, convertito dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, prende in considerazione ai fini dell’individuazione del regime – autorizzatorio ovvero concessiorio – del relativo titolo.
Altra e diversa è la nozione di vincolo urbanistico pertinenziale conseguente all’utilizzo della capacità edificatoria di un’area.
3.c – Vero è che, come si deduce nel ricorso, nel certificato urbanistico rilasciato dal Comune il 2 dicembre 2002 – dunque prima dell’acquisto del compendio immobiliare da parte della società ricorrente – si attesta che “gli immobili distinti al Catasto Terreni al Foglio 13, mappali nn. 202, 203 (per una superficie di mq. 864 su un totale di mq. 1.440), 326 e al Foglio 35, nn. 418 e 201/1, ricadono in zona ‘B’ (edificabile) del P.R.G.C. vigente” e che “tale zona comprende le parti di territorio parzialmente edificate nella quale è ammessa la costruzione con indice fondiario massimo di 0,7 mc/mq”.
A questo proposito va senz’altro ricordato che, come è stato affermato dalla giurisprudenza, nel certificato di destinazione urbanistica il Comune è tenuto ad inserire - a tutela dell'affidamento dei terzi - l'eventuale trasferimento di volumetria da un'area ad altra area contigua, perché tale trasferimento influisce sulla disciplina urbanistica ed edilizia della stessa (Cons. St., Sez. V, 28 giugno 2000, n. 3637).
Peraltro - e anche a prescindere dalla considerazione che la giurisprudenza richiamata sembra riferirsi alla sola ipotesi, che nella specie non ricorre, in cui l’asservimento si sia verificato tra lotti appartenenti a proprietari diversi - quanto attestato nel certificato di destinazione urbanistica non è rilevante in questa sede.
Non v’è dubbio infatti che – tenuto conto della natura vincolata del titolo edilizio - l’erronea certificazione in punto di capacità edificatoria di un lotto e il conseguente affidamento ingenerato, non incidono sulla legittimità del diniego, quando, come nella specie, non vi siano i presupposti urbanistico-edilizi per il rilascio del titolo.
3.d – Parimenti irrilevante, sempre in considerazione della natura vincolata del titolo edilizio, è la circostanza che, in sede di parere preventivo, siano state espresse valutazioni che avrebbero potuto indurre a confidare nella edificabilità del lotto in questione.
Ci si riferisce in particolare alla nota con cui – il 3 giugno 2003 e dunque ben prima dell’avvio del procedimento di rilascio della concessione edilizia (richiesta il 20 dicembre 2006) – il responsabile del procedimento ha comunicato, facendole proprie, le risultanze del parere preventivo richiesto sul progetto, con le quali si concludeva che “l’intervento di nuova edificazione sui mappali n. 203 e 326 non presenta . . . particolari problemi da quanto è dato da vedere dalla proposta trasmessaci”.
Altrettanto vale con riguardo alla circostanza, sottolineata nel ricorso, che tale parere sia stato espresso dal professionista al quale - come lo stesso responsabile del procedimento riconosce nella comunicazione al progettista della società ricorrente - era stato affidato l’incarico “per l’adeguamento normativo e la variante del P.R.G.C. vigente”.
L’assenza di margini discrezionalità che connota la valutazione circa la capacità edificatoria del lotto esclude infatti il rilievo di queste circostanze in sede di sindacato sulla legittimità del diniego di concessione edilizia.
E in ogni caso, come si è più volte sottolineato, il provvedimento impugnato è sorretto da un’ampia e puntuale motivazione che dà adeguatamente conto delle diverse conclusioni successivamente raggiunte dal responsabile del procedimento (in data 27 marzo 2007), anche alla stregua delle considerazioni contenute nei due pareri legali acquisiti (e prodotti agli atti del giudizio), e delle valutazioni espresse dalla Commissione edilizia (in data 28 febbraio 2007).
3.e - E’ ancora la natura vincolata del titolo ad escludere la rilevanza dell’ultimo motivo, con cui si deduce disparità di trattamento in relazione alla diversa sorte subita da due lotti che originariamente facevano parte del compendio e sui quali il Comune ha consentito l’edificazione.
Va considerato, d’altra parte, che per effetto della compravendita stipulata nel 1993 tali aree - a differenza di quella oggetto del diniego impugnato – al momento dell’approvazione del piano regolatore (1996) non appartenevano più al proprietario dell’edificio ex alberghiero.
Non vi è quindi motivo di accogliere l’istanza istruttoria con cui la ricorrente chiede l’acquisizione della documentazione relativa alle concessioni rilasciate con riguardo agli interventi realizzati su tali mappali.
4. – La domanda di annullamento del diniego va dunque respinta.
5. – Quanto invece alla domanda con cui la ricorrente chiede il risarcimento dei danni conseguenti alla lamentata erronea attestazione contenuta nel certificato di destinazione urbanistica, si rileva il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Secondo quanto stabilito dall’articolo 7, terzo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, “il tribunale amministrativo regionale, nell'ambito della sua giurisdizione, conosce anche di tutte le questioni relative all'eventuale risarcimento del danno”.
La disposizione è chiara nel configurare la tutela risarcitoria attribuita al giudice amministrativo come strettamente consequenziale ed “ulteriore” rispetto alla “sua giurisdizione” e quindi ad una tutela di natura costitutiva.
Come l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha recentemente affermato, “il potere di risarcire il danno ingiusto non costituisce una nuova materia attribuita alla cognizione del giudice amministrativo, ma uno ‘strumento di tutela ulteriore’ rispetto a quello demolitorio, strumento che, in armonia con l’art. 24 Cost. ne completa i poteri” (Cons. St., Ad. Pl., 22 ottobre 2007, n. 12).
Nella specie, poiché il danno prospettato dalla società ricorrente deriva dalle attestazioni contenute nel certificato di destinazione urbanistica - atto amministrativo privo di natura provvedimentale, in quanto tale non suscettibile di impugnazione – deve escludersi che dell’invocata tutela risarcitoria sia investito il giudice amministrativo.
7. – Conclusivamente, il ricorso va respinto con riguardo alla richiesta di annullamento del diniego di concessione edilizia 18 maggio 2007; con riguardo invece alla richiesta di risarcimento del danno, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Quanto alle spese e alle competenze del giudizio – considerato che le attestazioni contenute nel certificato di destinazione urbanistica possono aver indotto l’interessata a fare affidamento sull’edificabilità dell’area – se ne dispone l’integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle d’Aosta in parte respinge il ricorso in epigrafe, in parte dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Compensa interamente tra le parti le spese e le competenze del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Aosta nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2008 con l'intervento dei Magistrati:
Paolo Turco, Presidente
Maddalena Filippi, Consigliere, Estensore
Rosaria Trizzino, Consigliere
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/02/2008
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