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T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE VIII - Sentenza 11 marzo 2008 n. 1207
Pres. Speranza est. Scudeller
Santilli (Avv.ti Cavuoto e Lombardi) c. Ministero della Pubblica Istruzione (Avvocatura Distrettuale dello Stato).


1. Pensioni – Domanda di riconoscimento del diritto al trattamento pensionistico ex lege 335/1995 – Giurisdizione del G.A. – Non sussiste.

 

2. Giustizia Amministrativa – Sentenza dichiarativa di difetto di giurisdizione – Istituto della translatio iudicii – Comporta la necessità di dichiarare la salvezza degli effetti degli atti processuali e sostanziali e l’assegnazione del termine per la riassunzione del giudizio.

1. Non sussiste per le controversie volte al riconoscimento del diritto al trattamento pensionistico di cui all’art. 2 comma 12 l. n. 335 del 1995, la giurisdizione del giudice amministrativo, bensì quella della Corte dei conti.

 

2. In virtù della sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 12 marzo 2007, che introdotto l’istituto della translatio iudicii, il G.A. che dichiari l’insussistenza della propria giurisdizione deve dichiarare la salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda, assegnando alle parti il termine per la riassunzione innanzi al giudice fornito di giurisdizione.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Napoli
Sezione Ottava

composto dai magistrati:



dott. Evasio Speranza Presidente
dott. Santino Scudeller Componente
dott. Carlo Buonauro Componente
ha pronunciato la seguente

SENTENZA



sul ricorso n. 3009 dell’anno 1999, proposto da

Gemma Santilli, rappresentata e difesa dagli avvocati Pellegrino Cavuoto e Fernando Lombardi, domiciliata in Napoli, Galleria Umberto I°, n. 8;

contro



Ministero della Pubblica Istruzione
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato;

per l’annullamento



della decisione della Commissione Medica dell’Ospedale militare di Medicina di Caserta Sezione Civile, fatta propria dal Provveditore agli Studi di Benevento, con nota prot. n. 2591/98;

per il riconoscimento



dell’esistenza dei presupposti per la concessione dei benefici di cui all’articolo 2, comma 12, della legge n. 335 del 1995;

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Vista la costituzione in giudizio dell’Avvocatura distrettuale dello Stato;
Visti gli atti tutti di causa.
Viste le memorie prodotte dalle parti.
Uditi pubblica udienza del 18 febbraio 2008 il relatore dott. S. Scudeller e per le parti gli avvocati come da verbale di udienza.
Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue;
Premesso che con atto notificato il 17 marzo 1999, depositato il 15 aprile 1999, la ricorrente - dispensata dal servizio ai sensi dell’articolo 512 del D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 e collocata in quiescenza dal 1° luglio 1997 - agisce per l’annullamento degli atti in epigrafe citati che le precludono il conseguimento del beneficio di cui all’articolo 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
Visto l’articolo 2, comma 12, legge 8 agosto 1995, n. 335, per il quale: “Con effetto dal 1° gennaio 1996, per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria, nonché per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza, cessati dal servizio per infermità non dipendenti da causa di servizio per le quali gli interessati si trovino nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, la pensione è calcolata in misura pari a quella che sarebbe spettata all’atto del compimento dei limiti di età previsti per il collocamento a riposo. In ogni caso non potrà essere computata un’anzianità utile ai fini del trattamento di pensione superiore a 40 anni e l’importo del trattamento stesso non potrà superare l’80 per cento della base pensionabile, né quello spettante nel caso che l’inabilità sia dipendente da causa di servizio. Ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di cui al presente comma è richiesto il possesso dei requisiti di contribuzione previsti per il conseguimento della pensione di inabilità di cui all’articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222. …. .”;
Considerato che ai sensi dell’articolo 26 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, come novellato dall’articolo 9, comma 1, della legge 21 luglio 2000 n. 205, il ricorso può essere definito con decisione in forma semplificata anche se la causa è stata trattata in pubblica udienza (Consiglio Stato, sez. IV, 14 dicembre 2006, n. 7476);
Considerato che, avendo riguardo alle vicende sottese alla domanda ed alla posizione in quiescenza della ricorrente, deve farsi applicazione dell’orientamento, specificamente riferibile alla fattispecie trattata, per il quale: “Non sussiste per le controversie volte al riconoscimento del diritto al trattamento pensionistico di cui all’art. 2 comma 12 l. n. 335 del 1995, la giurisdizione del giudice amministrativo, bensì quella della Corte dei conti.” (Consiglio Stato, sez. VI, 31 marzo 2006, n. 1619; cfr in termini anche Corte Conti reg. Lombardia, sez. giurisd., 19 dicembre 2006, n. 696);
Viste: [a] la sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 12 marzo 2007 che, nel dichiarare l’illegittimità dell’articolo 30 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 ha introdotto l’istituto della translatio judicii, quindi la possibilità di proseguire il giudizio innanzi al giudice fornito di giurisdizione, con conservazione degli effetti processuali e sostanziali della domanda; [b] le decisioni del Consiglio Stato sez. VI, 28 giugno 2007, n. 3801 e 7 agosto 1987, n. 565;
Considerato, in ragione di quanto su indicato, che deve essere: [ì] dichiarato il difetto di giurisdizione dell’adìta Sezione; [ìì] dichiarata la salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda che dovrà essere riassunta innanzi al giudice fornito di giurisdizione (Corte dei Conti) nel termine perentorio di sei mesi decorrente dalla comunicazione a cura della Segreteria o dalla notificazione, se anteriore, della presente sentenza;
Considerato che sussistono sufficienti ragioni per compensare le spese di giudizio;

P.Q.M.



il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania Napoli - Sezione Ottava -:
dichiara il difetto di giurisdizione in esito al ricorso in epigrafe;
dichiara la salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda subordinatamente alla riassunzione del giudizio, pena l’estinzione, nel rispetto dei termini di cui in motivazione;
compensa le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 18 febbraio 2008.



 
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