T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE VIII - Sentenza 11 marzo 2008 n. 1201
Pres. Speranza - est. Bonauro
Consorzio Stabile AEDARS s.c.a.r.l. (avv. Soprano) c. Comune di Santa Maria Capua Vetere, n.c. . |
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1. Contratti della P.A. - Gara d’appalto – Sindacabilità delle valutazioni delle offerte operate dalla Commissione esaminatrice – Limiti. |
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2. Contratti della P.A. – Appalto concorso - Ampia discrezionalità della Commissione in sede di valutazione delle offerte – Sussiste. |
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3. Contratti della P.A. – Gara – Attribuzione dei punteggi da parte della Commissione – Ricorso al G.A. volto a sindacare la illegittimità del punteggio conseguito – Onere del ricorrente di dimostrare che la Commissione sia incorsa in valutazioni manifestamente illogiche ed erronee con riferimento a tutti gli aspetti che sono stati oggetto di una valutazione negativa – Sussiste. |
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1. In tema di ricorsi avverso le risultanze di una gara di appalto, il giudice amministrativo, nell'ambito della sua giurisdizione di legittimità, non può verificare la congruità dei criteri elaborati dalla Commissione esaminatrice e degli apprezzamenti da essa effettuati in sede di valutazione degli elaborati progettuali delle imprese concorrenti, salvo il caso in cui sussista un eccesso di potere per manifesta illogicità o contraddittorietà. |
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2. In sede di appalto concorso, la discrezionalità della P.A. in sede di valutazione delle offerte gode di margini ampi implicanti giudizi di ordine tecnico insindacabili in sede di legittimità se non per evidenti vizi di logicità: ciò in quanto la scelta dell'offerta più vantaggiosa avviene sulla base di un complesso di valutazioni di tipo tecnico ed economico, per il cui apprezzamento la Commissione gode di ampi margini di discrezionalità |
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3. In tema di gara di appalto, nel ricorso volto a censurare la illegittimità della valutazione dell’offerta da parte della Commissione, è onere del ricorrente dimostrare che la Commissione sia incorsa in valutazioni manifestamente illogiche ed erronee con riferimento a tutti gli aspetti che sono stati oggetto di una valutazione negativa, determinando quel giudizio di insufficienza progettuale che ha poi condotto alla sua esclusione: ciò in quanto non è possibile discernere a quale degli elementi apprezzati dal seggio di gara possa essere conferito un valore preminente e, comunque, tale da consentire di superare l'esito sfavorevole conclusivo cui il medesimo è pervenuto, a meno di non volere impingere in quel sindacato di merito che non è consentito al Giudice amministrativo. |
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA
OTTAVA SEZIONE DI NAPOLI
composto dai Signori Magistrati:
Evasio Speranza Presidente
Santino Scudeller Consigliere
Carlo Buonauro Primo Referendario relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso 1881/2007 proposto da:
Consorzio Stabile AEDARS s.c.a.r.l., rappresentato e difeso dall’avv. Enrico Soprano con domicilio eletto in Napoli alla via Melisurgo N. 4 –
Contro
Comune di Santa Maria Capua Vetere, n.c.
e nei confronti di
Co.Ge.Co _Consorzio Generale di Costruzione, n.c.
per l'annullamento,
previa sospensione dell'esecuzione,
del provvedimento di estremi e data sconosciuti con cui la P.A. escludeva dal pubblico incanto per l’affidamento della progettazione definitiva, esecutiva e realizzazione dell’intervento di riqualificazione della via Appia nell’ambito del PIT “Itinerario Culturale Antica Capuagara” la ricorrente e non aggiudicava definitivamente l’appalto a nessuna delle concorrenti;
b. dei verbali di gara nn. 11 del 29.11.06, conosciuto a seguito della nota del Dirigente del Settore Tecnico 2149 del 19.1.07;
c. di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o consequenziale;
nonché
per il risarcimento dei danni subiti in conseguenza degli illegittimi atti impugnati da quantificarsi in corso di causa;
Letto il ricorso ed i relativi allegati, e tutti gli atti di causa;
Data per letta la relazione del primo referendario Carlo Buonauro nella udienza pubblica del 18 febbraio 2008
Uditi altresì i difensori, come da verbale d’udienza;
Ritenuto in fatto
Con ricorso iscritto al n. 1881/2007, il consorzio ricorrente impugnava il provvedimento indicato in epigrafe. A sostegno delle proprie doglianze, premetteva:
- di aver partecipato al pubblico incanto per l’affidamento della progettazione definitiva, esecutiva e realizzazione dell’intervento di riqualificazione della via Appia nell’ambito del PIT “Itinerario Culturale Antica Capuagara nel Comune di Santa Maria Capua Vetere;
- che nel corso della gara, a seguito della verifica della regolarità della documentazione amministrativa presentata dalla sei concorrenti, la commissione ammetteva la gara solo l’odierna ricorrente, la società controinteressata e l’Ati Mastrominico-Francione;
- che, dopo l’esclusione delle altre due concorrenti, con il provvedimento impugnato la P.A. escludeva dal pubblico incanto in questione anche la ricorrente e non aggiudicava definitivamente l’appalto a nessuna delle concorrenti;
Ritenendo illegittimo il comportamento dell’Amministrazione, instava quindi per l’annullamento degli atti impugnati con vittoria di spese processuali.
Non si costituivano nè la parte resistente, Comune di Santa Maria Capua Vetere, nè la controinteressata Co.Ge.C-Consorzio Generale di Costruzione.
All’udienza del 18.02.2008, il ricorso è stato discusso ed assunto in decisione.
Considerato in diritto
1. Il ricorso non è fondato e va respinto per i motivi di seguito precisati
2. Con una articolata ed omogenea serie di censure, viene dedotta la violazione e falsa applicazione degli art. 93 del D. Lgs. n. 163/2006 e 25 e ss. del D.P.R. 554 del 1999, unitamente alle prescrizioni della lex specialis. La società ricorrente contesta le motivazioni che hanno condotto alla sua esclusione dalla gara assumendo che la Commissione tecnica abbia travisato i presupposti di fatto posti a fondamento delle sue valutazioni errando nella percezione stessa degli elementi di fatto sottoposti al suo giudizio ed altresì omettendo l'esecuzione di un'adeguata istruttoria.
3. La censura non ha pregio.
4. Rileva preliminarmente il Collegio che il giudice amministrativo, nell'ambito della sua giurisdizione di legittimità, non può verificare la congruità dei criteri elaborati dalla Commissione esaminatrice di una gara di appalto concorso e degli apprezzamenti da essa effettuati in sede di valutazione degli elaborati progettuali delle imprese concorrenti, salvo il caso in cui sussista un eccesso di potere per manifesta illogicità o contraddittorietà. D'altro canto, in sede di appalto concorso, la scelta dell'offerta più vantaggiosa avviene sulla base di un complesso di valutazioni di tipo tecnico ed economico, per il cui apprezzamento la Commissione gode di ampi margini di discrezionalità, implicanti giudizi di ordine tecnico insindacabili in sede di legittimità se non per evidenti vizi di logicità (Cons. Stato, VI Sez., 7 dicembre 1994, n. 1753; TAR Campania, Napoli, sez. I, 1 aprile 1999, n. 967). Inoltre, non può essere sottaciuto che la ricorrente dovrebbe dimostrare che in tale vizio la Commissione sia incorsa con riferimento a tutti gli aspetti che sono stati oggetto di una valutazione negativa, determinando quel giudizio di insufficienza progettuale che ha poi condotto alla sua esclusione. Ciò in quanto non è possibile, in questa sede, discernere a quale degli elementi apprezzati dal seggio di gara possa essere conferito un valore preminente e, comunque, tale da consentire di superare l'esito sfavorevole conclusivo cui il medesimo è pervenuto, a meno di non volere impingere in quel sindacato di merito che, come si appena detto, non è consentito al Giudice amministrativo.
4.1. Occorre ancora rilevare, quanto al pretese carenze istruttorie che inficerebbero la legittimità degli atti di gara, che anche alla luce delle risultanze tecnica di cui all’allegata perizia, la stazione appaltante non ha debordato da quell’area di insindacabile valutazione soggettiva, dimostrando di avere logicamente valutato il proprio operato e congruamente motivato gli esiti negativi per la ricorrente. Così, per completezza d'argomentazione, può rilevarsi, ad esempio, come le isole informative, nelle tavole di progetto definitivo presentato dal Consorzio, non contengono una vuotatura dettagliata di tutti gli elementi costitutivi; come la rilevanza dell’”isola informativa n. 4” – non compresa nello sviluppo del primo stralcio esecutivo – derivasse dalla sua oggettiva ubicazione nella zona interessata dagli interventi di ristrutturazione stradale del primo lotto; e ancora per quanto riguarda lo svincolo stradale progettato in zona Ponte San Prisco, non appare manifestamente incongrua la valutazione negativa operata dalla Commissione in relazione alle carenze informative sub specie di vuotature e ulteriori elementi dimensionali.
Appare quindi del tutto evidente, da un lato l'inconsistenza in punto di fatto delle doglianze di parte, dall'altro, l'impossibilità di procedere in una simile disamina senza sostituirsi all'Amministrazione nel compito che le appartiene in via esclusiva di conoscenza e apprezzamento delle offerte, anche in relazione alla dedotta rilevanze delle descritte carenze solo in termini di riduzione del punteggio.
5. Per le ragioni sopra esposte il ricorso deve, dunque, essere rigettato sia per quanto attiene alla domanda di annullamento degli atti di gara in epigrafe che, conseguentemente, per la domanda di condanna dell'Amministrazione resistente al risarcimento del danno ingiusto asseritamene subito.
6. Non vi è a provvedere per le spese processuali, stante la mancata costituzione delle parti intimate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, ottava sezione di Napoli, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 18 febbraio 2008.
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