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T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE I - Sentenza 10 marzo 2008 n. 1185
Pres. Donadono - est. Dell’Olio.
Cigliano Vincenzo (Avv. Di Meglio) c. Comune di Forio (Avv. Molinaro) e Fiorentino Nicola (avv. Regine).


1. Giurisdizione e competenza – Elezione dei consiglieri comunali - questione attinente al diritto di surroga del primo dei non eletti nei confronti di consigliere comunale deceduto dopo lo svolgimento delle elezioni – Giurisdizione del G.A. – Non sussiste

 

2. Giurisdizione e competenza – Elezione dei consiglieri comunali - questione attinente l’eleggibilità del candidato premorto alla data dell’elezioni ed il diritto del primo dei non eletti a sostituirlo - Giurisdizione del G.A. – Non sussiste

 

3. Giurisdizione e competenza – Elezione dei consiglieri comunali - Contezioso elettorale amministrativo - Riparto di giurisdizione – Fattispecie.

1. Esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo la questione attinente al diritto di surroga del primo dei non eletti nei confronti di consigliere comunale deceduto dopo lo svolgimento delle elezioni, nel caso in cui il ricorso, sebbene attraverso la proposizione di censure attinenti a questioni formali e/o di procedura, mira a contestare l’eleggibilità del soggetto prescelto in surroga.

 

2. Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario (e non a quella del giudice amministrativo) la controversia concernente l’eleggibilità del candidato premorto alla data dell’elezioni ed il diritto del primo dei non eletti a sostituirlo (2).

 

3. In materia di contenzioso elettorale amministrativo, sono devolute al giudice amministrativo le controversie in tema di operazioni elettorali, mentre spetta al giudice ordinario la cognizione delle controversie concernenti l’ineleggibilità, le decadenze e le incompatibilità; in particolare la giurisdizione del giudice ordinario non trova limitazioni o deroghe per il caso in cui la questione di eleggibilità venga introdotta mediante impugnazione del provvedimento del consiglio comunale sulla convalida degli eletti, o impugnazione dell’atto di proclamazione, o, in genere, impugnazione del provvedimento che si pronuncia sull’eleggibilità del candidato, perché anche in tali ipotesi la decisione verte non sull’annullamento dell’atto amministrativo, bensì sul diritto soggettivo perfetto inerente all’elettorato attivo o passivo.(1)

 

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(1) cfr. per tutte Cass.Civ., SS.UU., 4 maggio 2004 n.8469; nello stesso senso cfr. anche Consiglio di Stato, A.P., 24 novembre 2005 n.10.

 

(2) cfr. Cass.Civ., SS.UU., 15 dicembre 1986 n.7506.


REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA CAMPANIA
NAPOLI

PRIMA SEZIONE




nelle persone dei Signori:
FABIO DONADONO Presidente
PAOLO CORCIULO Primo Ref.
CARLO DELL'OLIO Ref. , relatore
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

ai sensi degli artt. 21 e 26 della L. n. 1034/1971



Sul ricorso 141/2008 proposto da:

CIGLIANO VINCENZO rappresentato e difeso da:DI MEGLIO GIUSEPPE con domicilio eletto in NAPOLI SEGRETERIA T.A.R.

Contro



COMUNE DI FORIO
rappresentato e difeso da:MOLINARO L.BRUNO con domicilio eletto in NAPOLI SEGRETERIA T.A.R.

e nei confronti di



FIORENTINO NICOLA
rappresentato e difeso da:REGINE BARTOLOMEO REGINE GIOVANNI con domicilio eletto in NAPOLI SEGRETERIA T.A.R.



per l'annullamento, previa sospensione della deliberazione del Consiglio Comunale di Forio n. 39 del 9.11.07 avente ad oggetto “surroga di Consigliere Comunale deceduto”; del provvedimento 27918 del 31.10.07; e di tutti gli atti presupposti,connessi e consequenziali, compresa la deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 4 gennaio 2008, impugnata con motivi aggiunti.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Amministrazione resistente e del controinteressato;
Visti i motivi aggiunti depositati in corso di causa;
Visti gli atti e i documenti depositati in giudizio;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Udito il relatore Ref. CARLO DELL’OLIO;
Uditi altresì i difensori delle parti come da verbale;
Ritenuto che il giudizio sia suscettibile di immediata definizione nel merito, con motivazione in forma semplificata, ai sensi dell’art. 26, co. 4 e 5, della Legge n. 1034 del 1971, come modificato dall’art. 9 della Legge n. 205 del 2000;
Atteso che con il presente ricorso e con i relativi motivi aggiunti sono impugnati deliberazioni e provvedimenti in cui è consacrata l’elezione di un soggetto per surroga ad un consigliere comunale deceduto;
Considerato che il gravame in parola, sebbene attraverso la proposizione di censure attinenti a questioni formali e/o di procedura , mira a contestare l’eleggibilità del soggetto prescelto in surroga (Signor Nicola Fiorentino);
Considerato che, per univoca giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, in materia di contenzioso elettorale amministrativo sono devolute al giudice amministrativo le controversie in tema di operazioni elettorali, mentre spetta al giudice ordinario la cognizione delle controversie concernenti l’ineleggibilità, le decadenze e le incompatibilità; che la giurisdizione del giudice ordinario non trova limitazioni o deroghe per il caso in cui la questione di eleggibilità venga introdotta mediante impugnazione del provvedimento del consiglio comunale sulla convalida degli eletti, o impugnazione dell’atto di proclamazione, o, in genere, impugnazione del provvedimento che si pronuncia sull’eleggibilità del candidato, perché anche in tali ipotesi la decisione verte non sull’annullamento dell’atto amministrativo, bensì sul diritto soggettivo perfetto inerente all’elettorato attivo o passivo (cfr. per tutte Cass.Civ., SS.UU., 4 maggio 2004 n.8469; nello stesso senso cfr. anche Consiglio di Stato, A.P., 24 novembre 2005 n.10);
Considerato che è stato altresì precisato che non riguarda la regolarità del procedimento elettorale, correttamente svoltosi e conclusosi, e che appartiene, per l’effetto, alla giurisdizione del giudice ordinario (e non a quella del giudice amministrativo) la controversia concernente l’eleggibilità del candidato premorto alla data dell’elezioni ed il diritto del primo dei non eletti a sostituirlo (cfr. Cass.Civ., SS.UU., 15 dicembre 1986 n.7506);
Considerato che, a maggior ragione, deve esulare dalla giurisdizione del giudice amministrativo la questione attinente al diritto di surroga nei confronti di consigliere deceduto dopo lo svolgimento delle elezioni, come nel caso di specie;
Considerato,pertanto, che il presente giudizio deve essere devoluto alla cognizione del giudice ordinario, sebbene siano impugnati atti amministrativi , e che il gravame deve essere dichiarato inammissibile;
Ritenuto, in base alla natura della controversia, che sussistono giusti motivi per compensare integralmente gli onorari di giudizio;

P. Q. M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sede di Napoli Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 141/2008 meglio in epigrafe indicato, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 20 febbraio 2008.



 
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