T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE I - Sentenza 10 marzo 2008 n. 1182
Pres. Donadono - est. Guarracino
SOGEA S.P.A. rappresentato (Avv.ti Contieri e Macri) c. ENTE AUTONOMO VOLTURNO (avv. Erra) |
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1. Contratti della P.A. – Gara d’appalto – Offerta economica – Previsione di utili irrisori – Anomalia dell’offerta – Esclusione – Legittimità. |
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2. Contratti della P.A. – Gara d’appalto – Giudizio di anomalia dell’offerta – Valutazione della P.A. sul sospetto di anomalia dell’offerta e verifica della congruità del prezzo offerto – Massima discrezionalità della P.A. – Sussiste. |
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1. In tema di gara d’appalto per l’affidamento di servizi di pulizia, deve ritenersi legittima l’esclusione del concorrente per anomalia dell’offerta, qualora sia risultato che, a fronte del prezzo offerto e della sottrazione dei costi di produzione e delle spese generali, l’utile di impresa sia sostanzialmente azzerato. |
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2. In tema di gare di appalto, rientra nelle facoltà della stazione appaltante la verifica della congruità del prezzo offerto, riconoscendo la legge massima ampiezza alla libertà dell'apprezzamento sul sospetto di anomalia. |
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(1) Nel caso di specie, relativo all’affidamento di un servizio di pulizia, il concorrente escluso aveva offerto un prezzo di € 53.155,90, mentre il totale dei costi, al netto dell’utile di impresa, ammontava a € 53.069,23, restringendo, in ultima analisi, il margine d’utile annuale a soli € 86,66: a fronte di tale utile, il TAR ha condiviso il giudizio di anomalia e la conseguente esclusione decretata dalla Stazione appaltante. |
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DELLA CAMPANIA
NAPOLI
PRIMA SEZIONE
nelle persone dei Signori:
FABIO DONADONO Presidente
FRANCESCO GUARRACINO Primo Ref. , relatore
MICHELE BUONAURO Ref.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi dell’art. 9 della L. n. 205/2000
Sul ricorso 802/2008 proposto da:
SOGEA S.P.A. rappresentato e difeso da:CONTIERI ALFREDO,MACRI GENNARO con domicilio eletto in NAPOLI VIA R. DE CESARE N.7
Contro
ENTE AUTONOMO VOLTURNO rappresentato e difeso da:ERRA ALFONSO con domicilio eletto in NAPOLI VIA MELISURGO,4
e nei confronti di
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI
per l'annullamento, previa sospensione del provvedimento di cui alla nota prot.479 del 24.1.08 con il quale la stazione appaltante ha ritenuto non congrua, ai fini dell’aggiudicazione definitiva della gara per il servizio di pulizia degli uffici dell’Ente, l’offerta presentata dalla ricorrente ed ha disposto lo scorrimento della graduatoria; nonchè di ogni altro atto connesso e conseguente;
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Udito il relatore Primo Ref. FRANCESCO GUARRACINO
Uditi altresì i difensori delle parti come da verbale;
Visti l'art. 21 della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, nel testo risultante dalle modifiche ed integrazioni introdotte dagli artt. 1 e 3 della L. n. 205/2000, nonché l'art. 4 della stessa L. n. 205/2000, che, in combinato disposto con il successivo art. 9, consentono al Giudice amministrativo, chiamato a pronunciarsi sulla domanda cautelare, di decidere il merito della causa “con sentenza succintamente motivata”, ove la stessa sia di agevole definizione in rito od in merito;
Ritenuto di potere adottare tale tipologia di sentenza, stante la integrità del contraddittorio e la superfluità di ulteriore istruzione, avendone resi edotti i difensori delle parti;
Considerato che la ricorrente, risultata migliore offerente in una gara indetta dall’Ente autonomo Volturno, col sistema del massimo ribasso percentuale sul prezzo a base d’asta, per l’acquisizione in economia attraverso cottimo fiduciario del servizio di pulizia dei propri uffici, ha impugnato il provvedimento in epigrafe con cui la stazione appaltante ha ritenuto non congrua l’offerta da essa presentata e ha disposto lo scorrimento della graduatoria;
Considerato che rientra nelle facoltà della stazione appaltante la verifica della congruità del prezzo offerto, riconoscendo la legge massima ampiezza alla libertà dell'apprezzamento sul sospetto di anomalia;
Considerato che, rapportando il costo del personale a 66 e ½ /settimana, anziché a 66 ore/settimana, l’Ente resistente ha calcolato un costo complessivo annuo relativo al personale di € 49.138,18, cui vanno aggiunti i costi di produzione (macchinari e attrezzature) e le spese generali, il cui importo è stato indicato e computato dalla società ricorrente, in sede di giustificazioni, in ragione percentuale del costo del personale;
Considerato che, per tale motivo, anche i costi di produzione e le spese generali (indicate rispettivamente nel 5% e nel 3% del costo del personale), contrariamente a quanto assunto nel ricorso, vanno proporzionalmente aumentati;
Considerato in definitiva che a fronte di un prezzo offerto di € 53.155,90 (risultante dall’applicazione del ribasso del 5,43% sull’importo a base d’asta) il totale dei costi, al netto dell’utile di impresa, finisce per ammontare a € 53.069,23, impedendo il conseguimento della percentuale indicata di utile dell’1% del prezzo e restringendo, in ultima analisi, il margine d’utile annuale a soli € 86,66;
Ritenuto che, per le ragioni esposte, il ricorso si appalesa infondato e come tale va respinto;
Ritenuta la sussistenza di giustificati motivi per la compensazione delle spese di lite tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo della Campania, Sezione I, respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla Autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del 20 febbraio 2008.
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