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T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE V - Sentenza 12 marzo 2008 n. 1256
Pres., est. - A. Onorato
Penza Angela (Avv. Giuseppe Sartorio) c. Azienda Ospedaliera Di Rilievo Nazionale “Antonio Cardarelli” (Prof. Avv. Felice Laudadio)


1. Pubblico impiego - Controversie - Fine del regime transitorio - Disciplina prevista dall’art. 45, comma 17, del D.L.vo n. 80/1998, ora art. 69, 7° co. D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 - Decadenza dell’azione per le controversie proposte innanzi al G.A. dopo il 15 settembre 2000 - Nel caso in cui il ricorso sia stato depositato dopo quest’ultima data - Opera - Circostanza che la notifica del ricorso sia avvenuta prima della suddetta data - Irrilevanza.

 

2. Pubblico Impiego – Controversie – Riforma ex art. 45, 17° co. D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 80 ora art. 69, 7° co. D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 – Effetti – Data del 15 settembre 2000 – Termine di decadenza sostanziale per la proponibilità della domanda giudiziale.

1. La decadenza di cui all’art. 45, punto 17, parte seconda del D.L.vo 31 marzo 1988 n. 80 ora art. 69, 7° co. D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, si verifica se il deposito del ricorso sia stato effettuato oltre la data del 15 settembre 2000, a nulla rilevando che la notificazione del ricorso stesso sia avvenuta entro il suddetto termine, dal momento che nel processo amministrativo il rapporto processuale può considerarsi instaurato solo all’esito dell’adempimento dell’onere del deposito, non essendo sufficiente a tali fini il completamento della sola procedura di notifica (1): nella fattispecie il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso dal momento che il ricorrente ha depositato il ricorso dopo il 15 settembre 2000 sebbene lo avesse notificato prima di tale data.

 

2. La decadenza, ai sensi dell’art. 45, comma 17 del d. Lgs. 31 marzo 1998 n. 80, (ora trasfuso nell’art. 69, comma 7 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165) deve essere intesa nel senso che alla proposizione del ricorso, oltre il termine del 15 settembre 2000, consegue l’estinzione del giudizio per decadenza, non potendo essere più esperito alcun mezzo processuale innanzi sia al giudice amministrativo sia a quello ordinario (2): d’altra parte, la legittimità costituzionale della norma, nella parte in cui fissa la data indicata a pena di decadenza e non per radicare la giurisdizione ordinaria sulle controversie introdotte successivamente, è stata già riconosciuta dalla Corte costituzionale con le decisioni nn. 213 e n. 382 del 2005 e n. 197 del 2006 (3).

 

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1. cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 17 luglio 2007 n. 4002; id. 31 maggio 2007 n. 2796; T.A.R. Lazio - Roma, sez. III, 27 febbraio 2007 n. 1699; id. 25 luglio 2006, n. 6322; T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 26 febbraio 2007, n. 1226; T.A.R. Basilicata 3 maggio 2006 n. 245

 

2. cfr., ex multis, Cass. Civ., SS. UU., n. 9101 del 2005; id. n. 15340 del 2006; Cons. Stato. Sez. IV n. 1804 del 2003

 

3. cfr. Cons. St., Ad. plen., 21 febbraio 2007, n. 4


REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA CAMPANIA
NAPOLI - QUINTA SEZIONE




nelle persone dei Signori:

Antonio Onorato - Presidente
Andrea Pannone - Consigliere
Paolo Carpentieri - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA




sul ricorso n. 9449/2000 proposto da

Penza Angela, rappresentata e difesa dall’avv. Sartorio Giuseppe con lo stesso domiciliato in Napoli – via dei mille n.16,

contro



Azienda Ospedaliera Di Rilievo Nazionale “Antonio Cardarelli”
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dal prof. Avv. Felice Laudadio, con domicilio eletto in Napoli, Via Caracciolo, 15;

per l'accertamento e la declaratoria



del diritto del ricorrente al pagamento dell’indennità professionale di rischio radiologico relativa ai periodi indicati in ricorso, nonché al riconoscimento e alla corresponsione dell’indennizzo relativo al congedo aggiuntivo annuale di 15 giorni di riposo biologico di cui al D.P.R. 25.6.1983;

Visto il ricorso,
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di A.O.R.N. Cardarelli,
Viste le memorie prodotte,
Visti gli atti tutti del giudizio,
Relatore all’udienza del 06 marzo 2008 il presidente,
Uditi i difensori delle parti come da verbale,

FATTO e DIRITTO



Il ricorso, in materia di impiego alle dipendenze di Amministrazioni pubbliche, riguardando una fattispecie i cui fatti costitutivi si collocano prima del 30 giugno 1998 è inammissibile in quanto depositato in Segreteria dopo il 15 settembre 2000 e pertanto, dopo che si era verificata la decadenza di cui all’ art. 45 punto 17 parte seconda D.L.vo 31 marzo 1998 n. 80 (nel testo sostituito dall’art. dall'art. 69, comma 7, del D.L.vo 30 marzo 2001 n. 165).
Com'è stato anche recentemente evidenziato dal Consiglio di Stato (IV Sez. 17 luglio 2007 n. 4002 e 31 maggio 2007 n. 2796) e da molti Tribunali amministrativi regionali (per esempio, T.A.R. Lazio Roma, sez. III 27 febbraio 2007 n. 1699 e 25 luglio 2006 , n. 6322; T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 26 febbraio 2007 , n. 1226; T.A.R. Basilicata 3 maggio 2006 n. 245 ), nel processo amministrativo il rapporto processuale può considerarsi instaurato solo all'esito dell'adempimento dell'onere del deposito, non essendo sufficiente a tali fini il completamento della sola procedura di notifica.
Peraltro la norma sopra citata va intesa nel senso che tale termine del 15 settembre 2000 rileva quale limite, non alla persistenza della giurisdizione amministrativa, ma alla stessa proponibilità della domanda giudiziale, che, ove introdotta dopo tale data, incorre nella decadenza sostanziale fissata dall'art. 69 cit., con conseguente inammissibilità della stessa (cfr., ex multis, Cass. Civ., SS. UU., n. 9101 del 2005 e n. 15340 del 2006; Cons. St. IV n. 1804 del 2003).
D’altra parte, la legittimità costituzionale della norma, nella parte in cui fissa la data indicata a pena di decadenza e non per radicare la giurisdizione ordinaria sulle controversie introdotte successivamente, è stata già riconosciuta dalla Corte costituzionale con le decisioni nn. 213 e n. 382 del 2005 e n. 197 del 2006 (Cfr.. anche sul punto, da ultimo, Cons. St., Ad. plen., 21 febbraio 2007, n. 4).
Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.


P.Q.M.



Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Quinta Sezione, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso indicato in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 06 marzo 2008.





 
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