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T.A.R. ABRUZZO - L'AQUILA - Sentenza 7 marzo 2008 n. 128
A. Catoni – Presidente, M. Abruzzese – Estensore
Società Giuly Confezioni S.r.l. (avv.ti A. Norscia e C. Retta) c/ Inps (avv.ti F. Correra, C. De Pompeis, P. Aquilone e G. Sassi)


1. Pubblica amministrazione – Accesso agli atti amministrativi – Controinteressato procedimentale - Art. 22 della L. 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. – Nozione – Fattispecie

 

2. Atto amministrativo - Diritto di accesso - Actio ad exhibendum ex art. 25 L. n. 241/1990 - Norma regolamentare in contrasto con quanto disposto dall’art. 24, L. 7 agosto 1990 n. 241 – Lesione di un diritto soggettivo –Disapplicazione del regolamento – E’ doverosa

1. Ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. c) della L. 7 agosto 1990 n. 241, sono qualificabili controinteressati all’accesso tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall’esercizio dell’accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza; alla stregua di tale nozione, non sono qualificabili come controinteressati rispetto all’istanza di accesso presentata dal un’impresa soggetta ad attività ispettiva a fini previdenziali, i lavoratori le cui le dichiarazioni sono state assunte nei verbali formati nel corso della detta attività della P.A., dal momento che i dichiaranti, sottoponendosi all’esame, hanno evidentemente consentito ad esternare la propria posizione e le informazioni di cui erano a conoscenza consapevoli delle conseguenze giuridiche delle stesse. (1)

 

2. Deve essere disapplicata, per la tutela di un diritto soggettivo, la disposizione regolamentare (nella specie, il regolamento sull’accesso ai documenti dell’INPS) che prevede il divieto di accesso alle dichiarazioni rese dai lavoratori nel corso delle indagini ispettive disposte dall’Ente previdenziale, dal momento che tale norma è chiaramente in contrasto con la norma primaria di cui all’art. 24, L. 7 agosto 1990 n. 241.(2)

 

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(1) Cfr., in argomento, T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE II - Sentenza 6 novembre 2006 n. 4966, in questa rivista, secondo cui in tema di diritto di accesso il controinteressato procedimentale è figura normativamente introdotta dall'art. 22 della legge 241/90, come sostituito dall'art. 15 della L. n. 15 del 2005, secondo cui sono tali “tutti i soggetti individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza”. Tale figura non necessariamente coincide con la figura di controinteressato processuale.

 

(2) Cfr. TAR VENETO – SEZIONE I - Sentenza 6 febbraio 2006 n. 301; CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE SESTA - Sentenza 10 aprile 2003 n. 1923; 13 dicembre 2006 n.7389. (A. Faccon)


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



Sul ricorso numero di registro generale 609 del 2007, proposto da:

 

Sociata' Giuly Confezioni S.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Norscia, con domicilio eletto presso Carla Avv. Retta in L'Aquila, via L. Sturzo N. 3;

contro



Inps
, rappresentato e difeso dagli avv. Fabrizio Correra, Carlo De Pompeis, Paolo Aquilone, con domicilio eletto presso Gianpaolo Sassi in L'Aquila, Ufficio Legale v.le Rendina N. 28;

per l'annullamento



del provvedimento comunicato con nota del 26.11.2007 recante rifiuto di accesso ai documenti richiesti con istanza del 13.11.2007.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Inps;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13/02/2008 il dott. Maria Abbruzzese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO



La società ricorrente ha chiesto all’INPS l’accesso agli atti relativi all’accertamento n.515 redatto da funzionari dell’ente previdenziale e, in particolare, alle dichiarazioni di 13 dipendenti di essa società, nominativamente individuati, sulla base delle quali (“dall’esame della documentazione contabile e dalle dichiarazioni rilasciate dai lavoratori”) l’ente aveva contestato l’addebito e richiesto il pagamento di euro 165.355, corrispondenti ad agevolazioni concesse ma asseritamente non dovute; precisava nella istanza, in data 13.11.2007, che l’accesso era richiesto “al fine di valutare le possibilità difensive in relazione” al citato verbale di accertamento.
Con la nota impugnata l’INPS, pur ammettendo che le dichiarazioni rilasciate costituivano “base per la redazione dei verbali ispettivi”, opponeva alla richiedente quanto previsto dal regolamento approvato con delibera del 16.2.1994 n.1951, secondo il quale i documenti richiesti erano sottratti all’accesso a tutela della riservatezza dei lavoratori.
La difesa dell’ente depositava memoria.
All’esito dell’udienza in camera di consiglio del 13 febbraio 2008, il Collegio riservava la decisione.
Va anzitutto premesso che non può revocarsi in dubbio la sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante in capo alla società ricorrente alla conoscenza dell’esatto contenuto delle dichiarazioni dei lavoratori sulla base delle quali l’ente ha effettuato la contestazione.
Depone univocamente in tal senso lo stesso verbale di accertamento INPS nel quale si legge che “dalle dichiarazioni rilasciate dai lavoratori è emerso che gli stessi hanno sempre svolto le medesime mansioni lavorative nello stesso identico posto di lavoro, sia come dipendenti della Cooperativa Kappa, sia come dipendenti della Giuly Srl”; da tanto l’ente ha desunto la non applicabilità delle concesse agevolazioni contributive a termini degli art.8, comma 2 e 4, e art. 25 comma 9 della legge 23.7.1991 n.223, ipotizzando la fittizia pregressa interruzione dei rapporti di lavoro, anche tenuto conto della identità della sede dell’unità produttiva.
E’ dunque evidente che solo l’esame delle dette dichiarazioni e la successiva eventuale sua contestazione o confutazione consentirebbero alla ricorrente un’utile difesa nel giudizio avverso l’accertamento.
Deve pertanto essere riconosciuta la legittimazione della ricorrente ad agire in giudizio per ottenere l’accesso agli atti dell’amministrazione, in quanto titolare di un interesse qualificato e differenziato alla regolarità della procedura e portatrice di un interesse personale e concreto per la tutela di una situazione giuridicamente rilevanti ai sensi dell’art. 2 DPR n.352/1992, consistente, nel caso di specie, nella dichiarata esigenza di utilizzare gli atti stessi per la eventuale difesa delle proprie ragioni in sede giurisdizionale.
Nella memoria difensiva depositata, l’INPS ha sostenuto che la procedura di accesso debba essere necessariamente integrata con il contraddittorio dei controinteressati, tali dovendo qualificarsi i lavoratori dichiaranti, peraltro identificati come la “parte debole” del rapporto contrattuale lavorativo e dunque meritevoli di particolare riguardo, potendo gli stessi subire pregiudizi dal provvedimento finale; da qui l’eccezione di intempestività del ricorso, posto che l’integrazione del contraddittorio era onere precipuo della ricorrente sin dalla fase procedimentale, nella quale doveva essere consentito ai lavoratori di fare le loro eventuale osservazioni, e comunque sicuramente della presente fase giurisdizionale.
Il Collegio non condivide tale impostazione.
Va anzitutto ricordato che il diritto di accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce, a termini dell’art. 22, comma 2 L.241/90, principio generale dell’attività amministrativa, al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l’imparzialità e la trasparenza, ed attinente ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione.
L’articolo 24 della citata legge 241/90 prevede espressamente i casi di esclusione dal diritto di accesso, stabilendo, al comma 2, che le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti da esse formati, e comunque rientranti nella loro disponibilità, sottratti all’accesso ai sensi del comma 1; in base al comma 4, inoltre, l’accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.
Infine, in base al comma 6, con regolamento adottato ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400, il governo può prevedere casi di sottrazione all’accesso di documenti amministrativi ”..d) quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persona giuridiche, gruppo, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all’amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono”.
Il comma 7 stabilisce che deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici.
Tanto premesso, la questione sollevata riguarda la necessità che l’accesso debba o meno essere esercitato nel contraddittorio con i lavoratori dichiaranti, che l’ente previdenziale qualifica controinteressati, in quanto titolari di un contrapposto diritto alla riservatezza.
Tale qualificazione non può tuttavia condividersi.
Sono controinteressati all’accesso, a termini dell’art. 22, comma 1, lett.c) della L.241/90 “tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall’esercizio dell’accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza”.
Nel caso di specie, le dichiarazioni dei lavoratori sono state assunte nel corso di rituali verbali da parte dell’amministrazione procedente e sono dunque espressione di un’attività propria della P.A. (l’assunzione di informazioni) rispetto alla quale non può ritenersi sussistente alcuna particolare esigenza di riservatezza a tutela dei terzi, posto che i dichiaranti, sottoponendosi all’esame, hanno evidentemente consentito ad esternare la propria posizione e le informazioni di cui erano a conoscenza consapevoli delle conseguenze giuridiche delle stesse.
In sostanza, non può ritenersi che i lavoratori dichiaranti posseggano la qualità di controinteressati in senso tecnico rispetto alle loro dichiarazioni assunte a verbale, una volta che le dette dichiarazioni, acquisite alla procedura (e, come sopra detto, poste a base delle contestazioni), siano uscite dalla loro sfera personale.
Sotto altro profilo, non può ravvisarsi nell’omessa intimazione a costituirsi in giudizio un significativo pregiudizio (cfr. TAR Campania, sez.II n.3809/2006; TAR Campania, Napoli, sez.V, n.1688//2005) e non può sottacersi che, anche ove fosse integrato il contraddittorio nei loro confronti, in ogni caso non potrebbero opporre alcun concorrente diritto alla “non informazione”, non essendo in rilievo, nella specie, dati sensibili ed essendo le dichiarazioni dei singoli lavoratori, come sopra detto, assolutamente essenziali per la tutela del diritto della ricorrente.
L’eccezione di inammissibilità/intempestività del ricorso è dunque infondata.
Nel merito il ricorso è fondato e va pertanto accolto.
La disposizione ostativa opposta dall’ente previdenziale, che prevede il divieto di accesso alle dichiarazioni dei lavoratori che nel corso delle indagini ispettive disposte dall’INPS abbiano reso dichiarazioni relative al proprio datore di lavoro, è chiaramente in contrasto con la norma primaria di cui all’art. 24 L. n.241/90, conseguendone la possibilità di disapplicare il regolamento trattandosi nella specie di diritto soggettivo (cfr. TAR Veneto, sez.I, n.301/2006: Cons. di Stato, sez.VI, n.1923/2003; Cons.di Stato, sez.VI, n.7389/2006).
Il ricorso va pertanto accolto, con conseguente declaratoria dell’obbligo dell’ente resistente di dare corso alla richiesta di accesso nei termini di cui all’istanza.
Le spese possono compensarsi sussistendo giusti motivi.

P.Q.M.



Il tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo – L’AQUILA, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, così provvede: accoglie il ricorso e per l’effetto ordina all’INPS di consentire alla ricorrente l’accesso alle dichiarazioni dei lavoratori indicati nell’istanza indicata in epigrafe.
Spese compensate.
Odina all’Amministrazione di dare esecuzione alla presente sentenza.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 13/02/2008 con l'intervento dei signori:
Antonio Catoni, Presidente
Rolando Speca, Consigliere
Maria Abbruzzese, Consigliere, Estensore


 

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