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T.A.R. ABRUZZO - L'AQUILA - Sentenza 6 marzo 2008 n. 118
Pres.A. Catoni – Presidente; P. Passoni -Estensore
Colarossi Giorgio (avv. P. Bellisari) c/ il Comune di Ovindoli (avv. R. Colagrande) e nei confronti di S.R.L. Le Serre (n.c.)


Edilizia e urbanistica – Piano regolatore – Osservazioni dei privati – Rigetto - Motivazione – Criterio di sufficienza

In tema di formazione dello strumento urbanistico generale, si deve riconoscere all’amministrazione un’ampia potestà discrezionale per quanto concerne la programmazione degli assetti del territorio, senza necessità di motivazione specifica sulle scelte adottate in ordine alla destinazione delle singole aree; né l’obbligo di motivazione viene rafforzato, imposto o mutato in base alla sola presentazione delle osservazioni presentate dai privati al piano regolatore generale. Queste ultime, infatti, sono semplici apporti collaborativi dati dai cittadini alla formazione dello strumento urbanistico ed il loro rigetto non richiede una specifica motivazione, essendo sufficiente che siano state esaminate e ritenute in contrasto con gli interessi e le considerazioni generali poste a base della formazione del piano. Tuttavia, proprio in applicazione di tali principi, emerge la necessità di una coerenza logica della risposta amministrativa al contributo di collaborazione dei privati, tenendo conto peraltro che il sistema delle osservazioni al PRG ben può essere utilizzato dal cittadino –non solo in vista di generiche ed auspicate evoluzioni funzionali del territorio- ma anche al fine di poter sensibilizzare l’autorità civica (mediante una interlocuzione mirata e qualificata) verso una più favorevole normazione delle aree di proprietà. (1)

 

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(1) Cfr., citata in motivazione, CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE QUARTA - Sentenza 30 giugno 2004 n. 4804. Da ultimo, in questa rivista, T.A.R. PIEMONTE - TORINO - SEZIONE I - Sentenza 26 maggio 2007 n. 2274 (A. Faccon)


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



Sul ricorso numero di registro generale 221 del 2002, proposto da:
Colarossi Giorgio, rappresentato e difeso dall'avv. Paola Bellisari, con domicilio eletto presso Paola Avv. Bellisari in L'Aquila, via XX Settembre N. 10;

contro



Comune di Ovindoli, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Colagrande, con domicilio eletto presso Roberto Avv. Colagrande in L'Aquila, via Verdi 18;
nei confronti di
S.R.L. Le Serre;

per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
della delibera di recepimento delle osservazioni al P.R.G. per la contraddittorietà delle concludenze decisionali sulla propria opposizione, pur formalmente recepita dall’ente civico ma sostanzialmente disattesa attraverso l’imposizione di un vincolo atipico non previsto nel PRG (verde privato) “…basato sul falso presupposto fattuale che sul terreno in questione non vi siano costruzioni di sorta”.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Ovindoli;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30/01/2008 il dott. Paolo Passoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO



Deduce il ricorrente ing. Colarossi di essere proprietario nel comune di Ovindoli di terreno con annesso corpo di fabbrica a due piani, già normato nel programma di fabbricazione all’interno di una fascia edificabile di tipo B –espansione semiestensiva.
Nel nuovo PRG adottato la particella in questione è stata invece destinata a verde pubblico con il passaggio di una strada.
In data 4.8.2001 l’ing. Colarossi ha proposto osservazione, opponendosi sia alla destinazione della particella a verde pubblico, sia alla previsione di una strada di accesso interna a tale particella, chiedendo il ripristino della originaria destinazione edificatoria.
Il Comune, in sede di decisione dell’osservazione proposta, si è adeguato tout court al parere tecnico formulato nelle schede tecnico-valutative del progettista, il quale ha espresso “parere favorevole” rilevando testualmente “la richiesta si riferisce ad una zona ove si presenta di difficile realizzazione la previsione urbanistica di verde pubblico F2 e la circostanza è stata rilevata con osservazione di tutti i proprietari coinvolti. In coerenza si propone l’accoglimento anche della presente richiesta proponendo la eliminazione della strada e destinando tutte le aree a zona verde privato come proposto anche dalla osservazione comunale”.
La delibera di recepimento di tale parere viene impugnata dall’ing. Colarossi, lamentando sostanzialmente la contraddittorietà delle concludenze decisionali sulla propria opposizione, pur formalmente recepita dall’ente civico ma sostanzialmente disattesa attraverso l’imposizione di un vincolo atipico non previsto nel PRG (verde privato) “…basato sul falso presupposto fattuale che sul terreno in questione non vi siano costruzioni di sorta”.
Si è costituito in giudizio il Comune di Ovindoli, mentre alla pubblica udienza del 30.1.08 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO



Il ricorso è fondato nei sensi e nei limiti che verranno specificati.
Il collegio condivide il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui nella formazione dello strumento urbanistico generale l’amministrazione ha un’ampia potestà discrezionale per quanto concerne la programmazione degli assetti del territorio, senza necessità di motivazione specifica sulle scelte adottate in ordine alla destinazione delle singole aree; ”né l’obbligo di motivazione viene rafforzato, imposto o mutato in base alla sola presentazione delle osservazioni presentate dai privati al piano regolatore generale. Queste ultime, infatti, sono semplici apporti collaborativi dati dai cittadini alla formazione dello strumento urbanistico ed il loro rigetto non richiede una specifica motivazione, essendo sufficiente che siano state esaminate e ritenute in contrasto con gli interessi e le considerazioni generali poste a base della formazione del piano (C.S. IV sez. n. 4804/04).
Ma proprio in applicazione di tali principi emerge la necessità di una coerenza logica della risposta amministrativa al contributo di collaborazione dei privati, tenendo conto peraltro che il sistema delle osservazioni al PRG ben può essere utilizzato dal cittadino –non solo in vista di generiche ed auspicate evoluzioni funzionali del territorio- ma anche al fine di poter sensibilizzare l’autorità civica (mediante una interlocuzione mirata e qualificata) verso una più favorevole normazione delle aree di proprietà.
Nel caso di specie, in risposta a contro-osservazioni del proprietario specificamente mirate ad evidenziare l’incongruenza del nuovo regime di verde pubblico attribuito dal piano adottato al terreno di sua proprietà (a fronte del pregresso regime edificabile), il progettista del PRG ha formalizzato una proposta decisionale contraddittoria, caratterizzata dal dichiarato (pieno) “accoglimento anche della presente richiesta”, ma dall’altra –nei fatti- dalla conferma dell’azzonamento a verde, sia pure mediante la modulazione da “pubblico” a “privato”, con una voce pianificatoria peraltro sconosciuta alle tipologie consentite dal PRG.
Tra l’altro la ratio dell’opposizione si basava sul fatto che la particella del ricorrente nella sua regolazione vincolistica si sarebbe configurata del tutto avulsa dal contesto di una zona estesa di tipo B di completamento; ora l’espressa condivisione della doglianza, associata all’eliminazione sia della strada che dell’azzonamento a verde pubblico, avrebbe dovuto logicamente postulare il ripristino della particella in questione al pregresso regime edificabile in linea di continuità con il circostante tessuto urbanistico, in luogo di una mera conversione pubblico-privato della destinazione a verde, peraltro non altrimenti tipizzata.
A fronte di tale proposta contraddittoria, il Comune ben avrebbe potuto chiarire l’equivoco, scegliendo comunque la soluzione pianificatoria ritenuta più idonea, ma previa motivazione integrativa diretta non tanto a giustificare la scelta in sé, quanto piuttosto a dirimere le sofferenze logiche del parere tecnico reso dal progettista.
Di contro, il recepimento integrale di tali concludenze senza alcuna allegata precisazione determina l’invalidità derivata dell’impugnata delibera commissariale con cui sono state decise le osservazioni, sotto l’evidente e rilevato profilo di un deficit motivazionale, fatta salva ovviamente la riedizione del potere valutativo (da conformare ai principi della presente sentenza) in capo all’amministrazione civica intimata.
In conclusione, il ricorso trova accoglimento per difetto di motivazione.
Spese a carico del Comune di Ovindoli nella misura di euro 2.000,00 (duemila), oltre agli accessori di legge.

P.Q.M.



Accoglie il ricorso in epigrafe nei limiti di un difetto di motivazione.
Spese a carico del Comune di Ovindoli nella misura di euro 2.000,00 (duemila), oltre agli accessori di legge.


Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 30/01/2008 con l'intervento dei Magistrati:
Antonio Catoni, Presidente
Rolando Speca, Consigliere
Paolo Passoni, Consigliere, Estensore DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/03/2008


 

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