T.A.R. ABRUZZO - L'AQUILA - Sentenza 6 marzo 2008 n. 117
A. Catoni – Presidente ed Estensore
Playmat Station S.r.l.e Club degli Spaghetti S.a.s (avv. F. Corti)
c/ il Comune Scurcola Marsicana (avv. S. R. Tarquini) |
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Commercio – Concessione – Sala bingo – Obbligo di attribuire la concessione revocata alla società che segue in graduatoria – Non sussiste
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In tema di rilascio di una concessione per l’esercizio del gioco del bingo, la normativa, in particolare, l’art. 3 del D.M. 31.01.2000 n. 29, che si occupa specificatamente dell’ipotesi della revoca o della decadenza della concessione, non prevede alcun obbligo dell’amministrazione in merito all’attribuzione dell’eventuale concessione revocata alla società che segue nella relativa graduatoria provinciale.(1)
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(1) Cfr., citata in motivazione, TAR LAZIO - Sentenza 15 maggio 2002 n. 7298. (A. Faccon) |
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 467 del 2002, proposto da:
Playmat Station S.r.l.e Club degli Spaghetti S.a.s entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Fausto Corti, con domicilio eletto presso Fausto Avv. Corti in L'Aquila, via Garibaldi N. 79 (N.I.);.;
contro
Comune Scurcola Marsicana, rappresentato e difeso dall'avv. Silvio R. Tarquini, con domicilio eletto presso Silvio R. Avv. Tarquini in L'Aquila, via G. Marconi 8 (N.I.); Amministrazione Provinciale L'Aquila, rappresentato e difeso dagli avv. Pierfranco De Nicola, Dania Andreina Aniceti, con domicilio eletto presso - Ufficio Legale Provincia in L'Aquila, via S. Agostino Nr. 7;
nei confronti di
Bingomatica S.r.l.;
Sul ricorso numero di registro generale 655 del 2002, proposto da:
Playmat Station S.r.l. e Club degli Spaghetti Sas entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Fausto Corti, con domicilio eletto presso Avv. Fausto Corti in L'Aquila, via Garibaldi N. 79 (N.I.);
contro
Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, e Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in L'Aquila, Portici S. Bernardino;
nei confronti di
Bingomatica S.r.l., rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Di Mizio, con domicilio eletto presso Massimo Avv. Rampini in L'Aquila, via F. De Marchi 7;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
quanto al ricorso n. 467 del 2002:
della concessione edilizia n.19 del 28.06.2002, rilasciata alla controinteressata, nonché di ogni altro atto, presupposto e consequenziale;
quanto al ricorso n. 655 del 2002:
della concessione per l’esercizio rilasciata alla controinteressata per l’esercizio del gioco del Bingo;
Visti i ricorsi con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune Scurcola Marsicana;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Amministrazione Provinciale L'Aquila;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Bingomatica S.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13/02/2008 il dott. Antonio Catoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Le due ricorrenti che hanno partecipato alla selezione indetta dai monopoli di stato per il rilascio di una concessione per l’esercizio del gioco del Bingo nella provincia de l’Aquila hanno impugnato sia questa concessione, sia il permesso di costruire rilasciato alla controinteressata dal comune intimato, sostenendo la illegittimità del permesso stesso e di conseguenza l’illegittimità della concessione per l’esercizio del gioco del bingo, rilasciata alla stessa controinteressata sul presupposto che la stessa, avendo ottenuto illegittimamente la concessione di costruire si sarebbe trovata in sostanza al momento del rilascio priva di uno dei requisiti indispensabili e, quindi, in condizioni di dover essere esclusa dalla gara indetta dall’amministrazione dei monopoli.
Hanno dedotto vari vizi che si sostanziano nei confronti del provvedimento comunale in illegittimo rilascio del permesso di costruire e nei confronti del provvedimento del monopolio in illegittimità della procedura
Per il primo ricorso i motivi consistono in Violazione dell’art.25 della L.R. 18/83;
Violazione della delibera di consiglio comunale n.71 del 2201;
Violazione del D.M. 1444/68 e dell’art. 41 sexies della legge 1140/41.
Nei confronti del provvedimento del monopolio invece hanno sostenuto l’illegittimità derivata da quella del permesso di costruire e vizi afferenti la procedura per
Violazione dell’art. 48 della legge 488/2001 e dell’art. 5 bis dell’art.1. del D.L. 8 luglio 2002 n. 138. Irrazionalità manifesta.;
Violazione del principio di imparzialità. Difetto di motivazione;
Violazione del comma 48 dell’art. 52 della legge 28 dicembre 2001 e del comma 5 bis dell’art. del D.L. 8 luglio 2002 N. 138. Difetto di motivazione;
Difetto dei presupposti. Irrazionalità manifesta. Violazione dell’art. 2 e dell’art. 10 della legge 241/90.
Si sono costituite tutte le amministrazioni intimate che hanno replicato alle avverse pretese ed hanno concluso per il rigetto del ricorso.
La richiesta cautelare inoltrata con il ricorso contro la concessione per l’esercizio è stato respinta dal collegio nella camera di consiglio dell’11.11.2002.
La causa è poi pervenuta all’udienza del 13.02.2008 nella quale è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Per la stretta connessione soggettiva ed oggettiva dei due ricorsi ne va disposta preliminarmente la riunione.
In effetti le due ricorrenti censurano due provvedimenti di diverse amministrazioni ma che sono interdipendenti tra loro in quanto le censure mosse contro la concessione edilizia sono finalizzate a dimostrarne l’illegittimità e, quindi, il venir meno di uno dei requisiti per il rilascio della concessione del gioco del bingo alla controinteressata e, quindi, la possibilità di ottenere lo scorrimento della graduatoria in loro favore, mentre nel ricorso contro la concessione rilasciata alla controinteressata, riproducono in sostanza le stesse censure che scaturiscono alla mancanza del requisito del possesso di una sala gioco che indebitamente il comune avrebbe autorizzato e l’amministrazoine dei monopoli accettata come già esistente.
Ma osserva il collegio che, proprio le modalità con le quali pretendono di conseguire il rilascio della concessione per l’esercizio, ovvero lo scorrimento della graduatoria, rileva il palese difetto di interesse a proporre il ricorso.
Invero, come ha già avuto modo di pronunciarsi la giurisprudenza (Cfr. TAR Lazio 15 maggio 2002 n. 7298, emessa su ricorsi della stressa ricorrente PLAYMAT), con un indirizzo del quale il collegio condivide le motivazioni e non rileva ragioni per discostarsene, non esiste un obbligo dell’amministrazione in merito all’attribuzione dell’eventuale concessione revocata, alla società che segue nella relativa graduatoria di provincia.
In effetti in virtù dell’art. 3 del D.M. 31.01.2000 n. 29 che si occupa specificatamente dell’ipotesi della revoca o della decadenza della concessione non è affatto previsto lo scorrimento della graduatoria in favore dei soggetti ritenuti idonei.
Tale conseguenza, poi, secondo la richiamata decisione del tutto condivisibile, è avvalorata dall’art. 4 del decreto del Direttore Generale dei Monopoli di Stato dell’11.07.2002 dove è prescritto che un generale, eventuale e successivo scorrimento di tutte le graduatorie è rimesso alla pura discrezionalità dell’amministrazione interessata.
Ne consegue una palese inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire.
Le spese, tuttavia, possono essere compensate tra le parti, per la soluzione data alla causa nella quale non si è scesi nel merito delle doglianze avanzate dalle ricorrenti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo regionale per l’Abruzzo, previa loro riunione, dichiara inammissibili per carenza di interesse ad agire i ricorsi in epigrafe.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Spese compensate.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 13/02/2008 con l'intervento dei Magistrati:
Antonio Catoni, Presidente, Estensore
Rolando Speca, Consigliere
Paolo Passoni, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/03/2008
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