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T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE V - Sentenza 14 marzo 2008 n. 1299
Pres. A. Onorato, est. G. Nunziata
De Vita Maria & Figli S.n.c. (Avv. P. Fontana) c. Commissario di
Governo per l’emergenza rifiuti nella Regione Campania (Avvocatura della Stato) c.
Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero dell’Ambiente (N.C.)


1. Giurisdizione e competenza – Competenza esclusiva del TAR Lazio a conoscere della legittimità dei Provvedimenti Commissariali d’urgenza – Art.3, comma 2 bis 2 ter, del D.L. 245/05 (convertito in Legge 21/06)– Sussiste – Fattispecie

 

2. Giurisdizione e competenza – Incompetenza del TAR periferico, a favore del TAR Lazio, a conoscere della Legittimità dei Provvedimenti Commissariali d’urgenza – Può essere rilevata d’ufficio ex art. 3, comma II ter, D.L. 245/05 (convertito in Legge 21/06).

1. In tutte le situazioni di emergenza, dichiarate ai sensi dell’art. 5, comma I, della Legge n. 225 del 24 febbraio 1992, la competenza di primo grado a conoscere della legittimità dei Provvedimenti Commissariali spetta, in via esclusiva, ai sensi dell’art. 3, comma 2 bis e 2 ter del D.L.(convertito in Legge 21/06) al TAR Lazio: nella fattispecie il TAR Campania ha dichiarato la propria incompetenza e la conseguente inammissibilità del ricorso avverso il provvedimento con cui il Commissario delegato di Governo per l’Emergenza rifiuti nella Regione Campania disponeva l’occupazione temporanea di aree di proprietà della ricorrente. 2. Può essere rilevata d’ufficio, ai sensi dell’art. 3, comma II ter, del D.L. 245 del 2005 (convertito in Legge 21/06) l’incompetenza del TAR periferico a favore del TAR Lazio, a conoscere della legittimità dei provvedimenti commissariali emanati in situazioni di emergenza 1.

 

_______________________________
1 ex multis, T.A.R. Campania, Napoli, V, 24.7.2007, n.6940


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA CAMPANIA
SEDE DI NAPOLI – V^ SEZIONE



composto dai Signori Magistrati:
- ANTONIO ONORATO Presidente
- ANDREA PANNONE Consigliere
- GABRIELE NUNZIATA Primo Referendario Estensore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA



sul ricorso n.1132/2008 R.G. proposto dalla

De Vita Maria & figli S.n.c., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Pierpaolo Fontana ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli, Corso Garibaldi n.125;

contro



Commissario Delegato per l’emergenza rifiuti nella Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato ope legis presso gli Uffici in Napoli, Via A. Diaz n.11;

NONCHE’
Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio
, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, non costituiti in giudizio;

PER L’ANNULLAMENTO
previa sospensione, delle Ordinanze n.25 del 18/1/2008 e n.28 del 19/1/2008 del Commissario Delegato di Governo per l’emergenza dei rifiuti nella Regione Campania, nonché delle Ordinanze ministeriali nn.3100/2000, 3104/2001, 3111/2001, 3119/2001 e 3286/2005, nonché di ogni altro atto presupposto o connesso.

Visti il ricorso con i relativi allegati, in cui si espone che con i provvedimenti impugnati è stata disposta l’occupazione temporanea per sessanta giorni delle aree riservate nell’ex area ASI di Giugliano - fl.n.26 part.lla n.314 – di proprietà di parte ricorrente, che tra l’altro figura tra quanti recuperano oli esausti, pneumatici consumati, piombo delle batterie e rimanente materiale plastico;
Vista la costituzione dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato;
Visti gli atti tutti della causa;
Udito il relatore Primo referendario Gabriele Nunziata alla Camera di Consiglio del 6 marzo 2008, ed ivi udito l’Avv. Fontana;
Atteso che il Collegio ritiene il ricorso manifestamente inammissibile, con la conseguenza che esso può essere deciso con sentenza in forma semplificata, come rappresentato ai difensori delle parti costituite, ai sensi dell’art.21, comma 10, della Legge n. 1034/1971 nel testo introdotto dall’art. 3 della Legge n.205/2000, in luogo dell’ordinanza sull’istanza cautelare, così come previsto dall’art. 26, commi 4 e 5 della Legge n.1034/1971 nel testo introdotto dall’art.9, comma 1, della Legge n.205/2000, essendo ciò consentito dall’oggetto della causa, dall’integrità del contraddittorio e dalla completezza dell’istruttoria;
Considerato, in particolare, che ai sensi dell’art.3, comma 2-bis, del D.L. n.245/2005 convertito in Legge n.21/2006, in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell’art.5, comma 1, della Legge n.225/1992, la competenza di I° grado a conoscere della legittimità delle ordinanze adottate e dei consequenziali provvedimenti amministrativi spetta in via esclusiva, anche per l’emanazione delle misure cautelari, al T.A.R. del Lazio – sede di Roma;
Considerato, altresì, che il successivo comma 2-ter dispone che le questioni di cui al comma 2-bis sono rilevate di ufficio davanti al giudice amministrativo, mentre, ai sensi del comma 2-quater, le norme di cui ai commi 2-bis e 2-ter si applicano anche ai processi in corso;
Atteso che, nella fattispecie in esame, i provvedimenti oggetto di impugnazione sono stati adottato dal Commissario Delegato ai sensi dell’O.M. n.3639/2008, per cui può essere sindacato solo dal T.A.R. del Lazio - sede di Roma - al quale compete inoltre ogni valutazione sulla riproponibilità del ricorso (ex multis, T.A.R. Campania, Napoli, V, 24.7.2007, n.6940);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché prodotto dopo l’entrata in vigore della norma del 2006 sopra richiamata;
Ritenuto, infine, che le spese del presente giudizio possano essere compensate tra le parti,

P.Q.M.



Il TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA – Sede di Napoli – V^ Sezione – dichiara l’inammissibilità del ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
La sentenza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 6 marzo 2008.


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