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T.A.R. EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA - SEZIONE II - Sentenza 28 febbraio 2008 n. 591
Pres.G. Mozzarelli, Est.U. Di Benedetto
M. Vignali (Avv. R. Vandelli) contro il Comune di
Castelnuovo Rangone (non costituito) e nei confronti
di M. Nerbano (non costituito)


Autorizzazione e concessione – Autorizzazioni edilizie - Copertura con telaio metallico e materiale plastico trasparente di un terrazzo – Carattere pertinenziale - Possibile autonomo utilizzo – Esclusione - Incisione in modo permanente e non precario sull’assetto edilizio – Permesso di costruire – Necessità – Altre opere modeste, prive di impatto edilizio e meramente funzionali al miglior godimento della proprietà – Concetto di ristrutturazione edilizia – Vi rientrano – Previo titolo autorizzatorio – Non è richiesto

La copertura con telaio metallico e materiale plastico trasparente del terrazzo sito all’ultimo piano di una unità immobiliare, essendo suscettibile di un autonomo utilizzo, non ha natura di pertinenza urbanistica. Inoltre, avendo un proprio impatto volumetrico, che incide in modo permanente e non precario sull’assetto edilizio del territorio, è soggetta al permesso di costruzione con conseguente obbligo di demolizione, ai sensi dell’art.7 della legge n.47 del 1985, in caso di realizzazione abusiva. Diversamente la controsoffittatura di un locale adibito a cucina con pannelli in cartongesso, la realizzazione di un traliccio in legno sul balcone situato sul lato sud del fabbricato e l’installazione di un impianto di condizionamento situato sulla copertura, sono opere modeste, prive di impatto dal punto di vista edilizio e meramente funzionali al miglior godimento della proprietà esistente ed espressive dello jus utendi ed i quanto tali riconducibili al concetto di ristrutturazione edilizia.


REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER L'EMILIA-ROMAGNA
BOLOGNA
SEZIONE II



Registro Sentenze:
/ 591/2008
Registro Generale: 1664/2000










nelle persone dei Signori:
GIANCARLO MOZZARELLI Presidente
ALBERTO PASI Cons.

UGO DI BENEDETTO Cons. , relatore

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA



nell'Udienza Pubblica del 15 Novembre 2007

Visto il ricorso 1664/2000 proposto da:

VIGNALI MASSIMO, rappresentato e difeso dall'Avv. Vandelli Ruggero, con domicilio eletto in Bologna Viale Carducci, 17 presso, l'Avv. Baldini Marco


contro


COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE

e nei confronti di
NERBANO MICHELE

per l'annullamento

- dell’ordinanza di demolizione di opere edilizie e rimessione in pristino in data 23 giugno 2000.

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Ritenuto in fatto e diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO



1. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento in epigrafe indicato, deducendone l’illegittimità.
Non si è costituito in giudizio il Comune intimato.
La causa è stata trattenuta in decisione all’odierna udienza.
2. Il provvedimento impugnato ha ingiunto la demolizione delle opere, realizzate abusivamente, di seguito indicate:
1) copertura, con telaio metallico, e materiale plastico trasparente, del terrazzo sito all’ultimo piano dell’unità immobiliare;
2) controsoffittatura del locale adibito a cucina con pannelli in cartongesso;
3) realizzazione di un traliccio in legno sul balcone situato sul lato sud del fabbricato;
4) installazione di un impianto di condizionamento situato sulla copertura;
3.Ciò premesso va osservato quanto alla copertura con telaio metallico e materiale plastico trasparente del terrazzo sito all’ultimo piano dell’unità immobiliare che la stessa richiedeva, per la realizzazione, il preventivo rilascio di una concessione edilizia.
Infatti, le opere edilizie sopra descritte non hanno natura di pertinenza urbanistica, essendo suscettibili di una autonomo utilizzo, ed hanno un proprio impatto volumetrico. Quindi, incidendo in modo permanente e non precario sull’assetto edilizio del territorio (cfr. Cons. Stato, sez. V, sent 15.6.2000, n.3321 che richiede la concessione anche per un container non infisso al suolo essendo destinato ad usi permanenti; T.A.R. per l’Emilia Romagna, sez. II, n.463 del 14.4.2006; T.A.R. per l’Emilia Romagna, sez. II, n. 16 del 8.1.2004; T.A.R. per l’Emilia Romagna, sez. II, n.681 del 1.6.2006; T.A.R. Emilia Romagna, sez. II, n.2970 del 13.11.2006) sono assoggettabili a permesso di costruzione con conseguente obbligo di demolizione, ai sensi dell’art.7 della legge n.47 del 1985, in caso di realizzazione abusiva.
Va osservato che costituisce un orientamento consolidato di questa sezione quello per cui il concetto di pertinenza urbanistica è diverso da quello di pertinenza civilistica. Infatti, la pertinenza urbanistica, assoggettata ad un regime edilizio particolarmente semplice e favorevole, riguarda soltanto opere di modesta entità ed accessorie rispetto ad un’opera principale, quali ad esempio i piccoli manufatti per il contenimento di impianti tecnologici, e non può riguardare opere che dal punto di vista delle dimensioni e della funzione possono avere una propria autonomia rispetto all’opera cosiddetta principale (T.A.R. per l’Emilia – Romagna, sez. II, n.462 del 14.4.2006).
4. Quanto alle altre opere, invece, va condivisa la prospettazione difensiva che esclude la loro riconducibilità al concetto di ristrutturazione edilizia. Infatti, si tratta di opere modeste, prive di impatto dal punto di vista edilizio e meramente funzionali al miglior godimento della proprietà esistente ed espressive dello jus utendi. Conseguentemente non era necessario alcun titolo edilizio e non possono ritenersi abusive.
5. Va, invece, respinta la censura formale concernente la mancata indicazione dell’autorità giudiziaria cui ricorrere e del termine per la presentazione del gravame stesso. Si tratta, infatti, di una mera irregolarità che non determina l’illegittimità del provvedimento emanato ma potrebbe, semmai, in alcune particolari situazioni, giustificare la rimessione in termini in caso di ricorso tardivo.
6. Va, altresì, respinta la censura concernente la carenza di motivazione in quanto il provvedimento impugnato evidenzia, a fondamento della demolizione, il carattere abusivo delle opere, ponendo tale giustificazione a fondamento della determinazione assunta.
7. In definitiva il ricorso va in parte accolto ed in parte respinto, con riferimento a quanto sopra indicato al punto 3 della sentenza e, per l’effetto il provvedimento impugnato va annullato in parte qua.
8. Le spese vanno compensate stante la soccombenza reciproca.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna Sede di Bologna, Sezione Seconda ACCOGLIE in parte il ricorso in epigrafe indicato ed in parte lo respinge, nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla in parte qua il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Bologna il 15.11.2007.
Presidente (G. Mozzarelli)
Consigliere Rel. Est. (U. Di Benedetto)+

Depositata in Segreteria il 28.02.08



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