T.A.R. ABRUZZO - L'AQUILA - Sentenza 6 marzo 2008 n. 112
A. Catoni – Presidente - P. Passoni – Estensore
Di Franco Maurizio (avv.ti E. Ioannoni Fiore e L. Pilotti) c/ la Regione Abruzzo (Avv. Dist. St.) |
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Procedimento giurisdizionale – Regione Abruzzo - Rimborso spese legali – LL. RR. Abruzzo 12 agosto 1998 n. 71 e 18 dicembre 1987 n. 97 – Presupposti – Attività svolta nell’interesse della Regione – Designazione commissariale – Vi rientra |
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In forza dell’art. 1, L.R. Abruzzo 12 agosto 1998 n. 71 - che ha inteso estendere le norme relative al patrocinio legale per i dipendenti previste dalla L.R. 18 dicembre1987 n. 97, anche ai soggetti diversi da dipendenti e amministratori che risultino nominati dalla Regione in organismi, commissioni, collegi, comunque denominati e che per fatti o atti direttamente connessi alla funzione espletata nell’interesse della Regione Abruzzo siano stati assoggettati a procedimento per responsabilità civile, penale, amministrativa, contabile -, gli oneri del rimborso delle relative spese non si configurano nei soli casi di diretta imputabilità dell’attività alla regione ma ogniqualvolta l’organismo agisce nell’”interesse” della Regione (nella fattispecie si trattava della designazione di un Commissario ad acta da parte del CO.RE.CO.).(1) |
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(1) Cfr., sulla tematica, CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 12 febbraio 2007 n. 552, in questa rivista, secondo cui l’articolo 67 del d.p.r. n. 268/87, secondo un modello procedimentale analogo a quello regolamentato dall’art. 44 del r.d. n. 1611/33, relativo all’assunzione a carico dello Stato della difesa dei pubblici dipendenti per fatti e cause di servizio, rimette alla valutazione discrezionale “ex ante“ dell’ente locale, con specifico riferimento all’assenza di conflitto di interessi, la scelta di far assistere il dipendente da un legale di comune gradimento, per cui non è in alcun modo riconducibile al contenuto precettivo della norma la pretesa di ottenere il rimborso delle spese del patrocinio legale a seguito di una scelta del tutto autonoma e personale nella nomina del proprio difensore. (A. Faccon) |
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 333 del 2000, proposto da:
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DI FRANCO MAURIZIO, rappresentato e difeso dagli avv. Enrico Ioannoni Fiore, Luca Pilotti, con domicilio eletto presso Enrico Avv. Ioannoni Fiore in L'Aquila, via Sassa 56;
contro
REGIONE ABRUZZO, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in L'Aquila, Portici S. Bernardino;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento di rigetto di istanza di rimborso per spese legali sostenute dal ricorrente in qualità di commissario ad acta, nominato dal CO.RE.CO.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Abruzzo;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30/01/2008 il dott. Paolo Passoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
In seguito a decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Teramo a favore dell’Ati Del.Chi. soc. Cons a r.l. nei confronti dell’obbligato Consorzio di Bonifica Laga-Tordino (decreto divenuto esecutivo il 7.3.95), la sezione di Teramo del Co-Re-Co Abruzzo in data 1.9,95 invitava il commissario regionale del predetto Consorzio a far conoscere gli eventuali atti di adempimento adottati in esecuzione del predetto provvedimento giudiziario, paventando in caso di inerzia i poteri sostitutivi previsti dall’articolo 48 della legge 142/90.
Preso atto dell’inerzia del predetto Organo commissariale, nella seduta del 29.5.96 il Co.Re.Co. nominava il rag. Maurizio di Franco “quale commissario ad acta presso il consorzio di Bonifica “Laga Tordino” di Teramo per il compimento, in sostituzione del Commissario regionale, di tutte le procedure e l’adozione di tutti gli atti necessari, comunque connessi, presupposti e consequenziali, per la liquidazione ed il pagamento delle somme dovute alla soc. Del. Chi. in virtù del decreto ingiuntivo richiamato in premessa”.
Con deliberazione del 27.9.96 (cui era allegata una relazione conclusiva), il commissario ad acta comunicava al Co.Re.Co. “….di non aver riscontrato le condizioni gius-contabili per poter emettere un ordinativo di pagamento a carico del Consorzio”.
L’Organo tutorio con deliberazione del 25.10.96 annullava la determinazione commissariale di cui sopra per violazione degli artt. 52 legge 142/90 e 3 legge 241/90, rinviando nuovamente gli atti al Commissario ad acta, il quale –per l’allegata complessità delle problematiche connesse- chiedeva conseguentemente la designazione di un collaboratore con provata esperienza nel campo giuridico-amministrativo.
Detta richiesta veniva accolta dal Co.Re.Co. che in data 13.12.96 nominava quale collaboratore l’avv, Antonio Zecchino, funzionario dell’amm.ne provinciale di Teramo.
Con successiva deliberazione del 28.2.1997, il commissario ad acta, coadiuvato dal nominato legale, confermava le determinazioni assunte con il precedente atto deliberativo, ravvisando l’impossibilità di provvedere ex art. 48 legge 142/90 e 28 L.R. 24/93.
Anche tale delibera veniva annullata dal Co.Re.Co. per difetto di motivazione con provvedimento dell’8.5.97; l’organo di controllo inviava peraltro alla procura della Repubblica di Teramo un esposto sull’accaduto ipotizzando a carico del sig. Di Franco responsabilità penalmente rilevanti.
Su conforme richiesta del P.M. presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Teramo il procedimento veniva archiviato dal GIP il 25.11.98.
Con richiesta del 18.5.99 il rag. Di Franco –ai sensi della L.R. 71/98- avanzava alla regione Abruzzo documentata istanza di rimborso delle spese legali occorse per la difesa tecnica, resa necessaria dall’instaurato procedimento penale. A fronte di tale domanda -dopo una interlocuzione istruttoria integralmente adempiuta dall’istante- il servizio studi e legislazione palesava in data 6.10.99 l’impossibilità di procedere all’esame ed eventuale liquidazione, della richiesta di rimborso, stante la carenza di fondi in bilancio, precisandosi che era stato richiesto parere all’avvocatura dello stato circa l’imputabilità della spesa all’amministrazione regionale. Infine con ordinanza del 22 febbraio 2000 il predetto Ufficio rigettava definitivamente l’istanza di rimborso in questione, assumendo:
-che l’attività svolta dal Di Franco non sarebbe imputabile alla regione, ma invece all’ente sostituito (consorzio di bonifica);
-mancherebbe la dimostrazione di aver effettivamente sostenuto le somme richieste.
Avverso il predetto provvedimento insorge il rag. Di Franco che deduce vizi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto svariati profili.
In particolare sarebbe innegabile l’avvenuta sottoposizione del ricorrente a procedimento penale proprio in virtù della nomina conferitagli dalla regione e del suo conseguente operato in qualità di commissario ad acta, in conformità alle previsioni della L.R. 97/87.
Tra l’altro, sottolinea il ricorrente di aver da sempre evidenziato la non assoggettabilità dei Consorzi di Bonifica al controllo sostitutivo ex art. 48 legge 142/90 (circostanza che -seppure confermata dalla giurisprudenza amministrativa- avrebbe determinato la regione a procedere alla denuncia penale del ricorrente medesimo). Quanto sopra postulerebbe l’assurdo logico della tesi sostenuta dall’avvocatura regionale secondo cui le spese del procedimento penale dovrebbero essere sostenute dal sig. Di Franco oppure dal Consorzio quale destinatario dell’attività del commissario; in buona sostanza secondo la tesi avversata, sarebbe esonerato da qualsiasi obbligo risarcitorio proprio l’ente che avrebbe illegittimamente proceduto alla nomina commissariale, coinvolgendo ingiustamente nel suo errato programma d’azione i due soggetti sui quali Regione medesima vorrebbe far ricadere detti obblighi di rifusione.
Quanto poi alla mancata dimostrazione delle spese sostenute, in realtà nessuna prova in tal senso sarebbe prescritta dalla predetta normativa, come ben chiarito dall’interpretazione autentica operata dalla L.R. 6/95 secondo cui il rimborso potrebbe avvenire anche a prescindere dalla circostanza che l’avente diritto abbia anticipato o meno le spese del procedimento penale, richiedendosi come unico requisito essenziale l’emissione di un provvedimento definitivo di assoluzione o proscioglimento istruttorio (che il ricorrente avrebbe debitamente comprovato).
Si è costituita in giudizio la Regione intimata, che ha depositato documentazione.
Alla pubblica udienza del 30.1.08 la causa è stata riservata a sentenza.
DIRITTO
L’impugnativa in epigrafe riguarda un diniego di rimborso di spese legali opposto dalla regione Abruzzo in relazione ad un procedimento penale (poi archiviato) a carico dell’odierno ricorrente, in relazione alla sua attività svolta quale commissario acta nominato dal Co.Re.Co. presso il consorzio di bonifica “Laga-Tordino”.
Più in particolare, l’attività che l’Organo di controllo aveva delegato riguardava le procedure di pagamento di un decreto ingiuntivo a favore di una società avente diritto, procedure che il ricorrente aveva più volte ritenuto di non poter attivare, sostenendo l’inconfigurabilità di un tale controllo sostitutivo nei confronti dei consorzi di bonifica. Da qui la segnalazione operata dal Co.Re.Co. (in aperto dissenso con il commissario) alla magistratura penale per ipotesi di abuso di ufficio mediante omissione, connesse al rifiuto di espletare la funzione demandata. A seguito della motivata proposta di archiviazione del P.M. (che ha condiviso le tesi difensive, con particolare riguardo alla “legittimità del convincimento dell’incompetenza del Co.Re.Co. alla nomina del commissario ad acta”) il gip ha formalizzato tale archiviazione, scagionando in pieno l’odierno ricorrente; quest’ultimo ha pertanto chiesto alla Regione Abruzzo, ai sensi dell’articolo 1 comma II della L.R. 12.8.1998 n. 71, il rimborso delle spese di patrocinio legale sostenute per il procedimento penale di cui sopra, così come quantificate nella nota spese del suo difensore.
Con l’atto impugnato il dirigente del servizio studi e legislazione della regione ha respinto la predetta istanza, ritenendo che l’attività svolta dal commissario non sarebbe imputabile alla Regione (condizione prevista dal legislatore) bensì all’ente sostituito, vale a dire al Consorzio di Bonifica. Inoltre mancherebbe la prova da parte del richiedente di aver effettivamente sostenuto le spese di giudizio di cui ha chiesto il rimborso.
Il ricorso è fondato.
La Regione Abruzzo con la legge n. 71/1998 ha inteso estendere le norme relative al patrocinio legale per i dipendenti previste dalla L.R. 98/87 anche ai “soggetti diversi da dipendenti e amministratori che risultino nominati dalla Regione in organismi, commissioni, collegi, comunque denominati e che per fatti o atti direttamente connessi alla funzione espletata nell’interesse della Regione Abruzzo siano stati assoggettati a procedimento per responsabilità civile, penale, amministrativa, contabile….” (art. 1 comma 2 citata l.r.71/98).
Sulla base dell’esposto lessico normativo va in primo luogo disatteso l’assunto sostenuto nel provvedimento impugnato, secondo cui gli oneri del rimborso in questione si configurerebbero nei soli casi di diretta imputabilità dell’attività alla regione.
Nel caso di specie, invero, l’”interesse” di cui argomenta la norma va riguardato in relazione all’ente che procede alla nomina e non già alla diversa struttura inadempiente, che subisce il passaggio surrogatorio. La designazione commissariale –in particolare- instaura uno stretto collegamento soggettivo fra commissario ed ente di nomina, secondo la nota teoria della “longa manus” che ben sintetizza un’articolazione operativa direttamente riferita alla struttura che decide di servirsi (mediante opportune istruzioni) dell’organo nominato. La circostanza poi che l’attività commissariale venga ricondotta nella sfera giuridica della struttura sostituita per supplire all’inerzia di quest’ultima, resta irrilevante sull’interesse in questione, che va appunto radicato in capo all’amministrazione che –proprio attraverso l’azione del commissario- può assolvere alla sua funzione surrogatoria demandatagli dall’ordinamento.
Del resto, proprio il potere di impartire direttive per l’esercizio della funzione sostitutiva –e quindi di disporre anche le concrete modalità delle sostituzione- evidenzia maggiormente quel collegamento d’interesse (rilevante nel caso di specie) che astringe l’ente di nomina al suo organo operativo.
Sotto il delineato profilo la tesi della Regione resta addirittura paradossale; invero si invero si intenderebbe spostare sul Consorzio (poi non) sostituito l’obbligo di rifondere spese di giustizia per una vicenda giudiziaria che ha riguardato asseriti inadempimenti del commissario rispetto alle istruzioni impartite dal Co.Re.Co., in un contesto nel quale la ragione del dissenso verteva proprio sulla non sottoponibilità del consorzio medesimo al controllo sostitutivo ordinato dal Co.Re.Co. (non sottoponibilità condivisa dal giudice penale nei suoi atti di archiviazione, anche per il grave inadempimento in cui sarebbe incorsa la ditta che pretendeva la liquidazione del decreto ingiuntivo).
Restano dunque ben condivisibili le considerazioni del patrono ricorrente secondo cui “…sarebbe assolutamente illogico ed ingiustificato che a sopportare le spese del procedimento penale debbano essere o il Di Franco o il Consorzio di Bonifica, cioè coloro che hanno legittimamente operato secondo quanto riconosciuto nella stessa richiesta di archiviazione del P.M. e che dunque verrebbero a subire un danno patrimoniale in conseguenza di un atto illegittimo posto in essere proprio da un Organo della Regione Abruzzo, cioè il Co.Re.Co.”.
Quanto poi al secondo ordine di motivi posto a sostegno del diniego impugnato, se ne rileva parimenti la palese infondatezza.
Secondo la regione –pur in presenza di una depositata nota spese in cui il legale del sig. Di Franco ha evidenziato gli oneri di difesa a carico del suo cliente per il procedimento penale in questione- sarebbe mancata nella specie la prova di aver effettivamente sostenuto tali oneri.
A tutto voler concedere infatti –ed in disparte altre considerazioni- in luogo del diniego sarebbe bastata una semplice e leale interlocuzione istruttoria mirata ad acquisire la documentazione di spesa che la Regione ha ritenuto indispensabile, fermo restando che con l’istanza in questione l’interessato aveva comunque provveduto a dare idonea giustificazione dell’entità della somma chiesta a rimborso, attraverso l’allegazione delle spese e degli onorari del suo patrono, con dettagli operativi che hanno dato ampiamente conto della concreta attività defensionale (comprensiva dei correlativi costi), resasi necessaria dall’apertura del procedimento penale nei suoi confronti.
In conclusione, il ricorso trova accoglimento e per l’effetto si annulla l’impugnato di diniego, con obbligo dell’amministrazione intimata di provvedere alla chiesta rifusione delle spese di patrocinio legale.
Le spese di giudizio sono poste a carico della regione Abruzzo, nella misura di euro 3.000,00 tremila, oltre agli accessori di legge.
P.Q.M.
accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto annulla l’impugnato diniego.
Spese a carico della Regione intimata nella misura di euro 3.000,00 tremila, oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 30/01/2008 con l'intervento dei Magistrati:
Antonio Catoni, Presidente
Rolando Speca, Consigliere
Paolo Passoni, Consigliere, Estensore
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