T.A.R. EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA - SEZIONE II - Sentenza 28 febbraio 2008 n. 600
G. Mozzarelli Pres - U. Di Benedetto Est.
Immobiliare Elite s.r.l. (Avv.ti A. Della Fontana, M.P. Marani) contro il Comune di Castelfranco (non costituito), ARPA - sezione provinciale di Modena (non costituita) |
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Ambiente – Elettrosmog - Tutela della salute dall’esposizione a campi elettromagnetici - D.P.C.M. 8 luglio 2003 - Individua un obiettivo di qualità di 0,5 microTesla - Può essere utilizzato dalla Regione come criterio di redazione degli strumenti urbanistici da parte degli Enti Locali – Individuazione come generalizzata disciplina di immediata applicazione per la tutela della salute - Illegittimità |
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In tema di tutela della salute dall’esposizione a campi elettromagnetici, il D.P.C.M. 8 luglio 2003, emanato in applicazione dell’articolo 4 della legge statale 22/2/2001 ed interpretato coerentemente con i principi costituzionali chiariti dalla sentenza della Corte Costituzionale n.307 del 2003, individua un obiettivo di qualità di 0,5 microTesla che ben può essere individuato dalla Regione ma soltanto come criterio di redazione degli strumenti urbanistici da parte degli Enti Locali, cui compete il concreto esercizio del potere pianificatorio, e non come generalizzata disciplina di immediata applicazione per la tutela della salute. Ne consegue l’illegittimità del diniego opposto nella parte in cui disapplica la normativa regolamentare statale ritenendo erroneamente che i criteri stabiliti dalla L.R. Emilia Romagna n. 30 del 2000 e s.m. nonché dalla direttiva regionale n. 197 del 20/02/2001 costituiscano attualmente l’unico riferimento normativo applicabile nella valutazione degli aspetti sanitari relativi all’inquinamento elettromagnetico a cui l’intervento oggetto del permesso di costruire era assoggettato. |
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER L'EMILIA-ROMAGNA BOLOGNA
SEZIONE II
nelle persone dei Signori:
GIANCARLO MOZZARELLI - Presidente
ALBERTO PASI - Cons.
UGO DI BENEDETTO - Cons. , relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella Camera di Consiglio del 10 Gennaio 2008
Visto il ricorso 1461/2007 proposto da:
IMMOBILIARE ELITE S.R.L. rappresentato e difeso da: DELLA FONTANA AVV. ALBERTO MARANI AVV. M.PAOLA con domicilio eletto in BOLOGNA STRADA MAGGIORE 53 presso SEGRETERIA TAR
Contro
COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA
ARPA - SEZIONE PROVINCIALE DI MODENA
per l'annullamento,
1-dell’atto prot. n. PGMO/2007/14564 in data 3/10/2007 dell’ARPA – Sezione Provinciale di Modena con il quale – ai fini della realizzazione da parte della ricorrente dell’intervento di ristrutturazione edilizia sul fabbricato di sua proprietà sito in Castelfranco Emilia, di cui alla pratica edilizia n. 17/07 – è stato confermato il precedente parere tecnico prot. n. 9456/104.06 in data 9/7/2004 relativo alle distanze da osservarsi rispetto all’elettrodotto a 380 KV n: 320 “S. Damaso – Martignone”;
2-del successivo atto prot. 32102 in data 12/10/2007 con il quale il Comune di Castelfranco Emilia ha portato a conoscenza della ricorrente, inviandone alla stessa copia, il parere dell’ARPA di cui al punto 1 (doc.2);
3-dell’atto prot. 32104 in data 12/10/2007 con il quale il Comune di Castelfranco Emilia ha comunicato alla ricorente, sulla scorta del parere dell’ARPA di cui al punto 1, la dimensione minima della fascia di rispetto dall’asse dell’olettrodotto esistente da rispettarsi nella realizzazione dell’intervento di ristrutturazione edilizia di cui alla pratica edilizia n. 17/07 (doc. 3).
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi, all’udienza del 10 gennaio 2008, gli Avvocati presenti come risulta dal verbale d’udienza;
FATTO e DIRITTO
1.La Società ricorrente ha presentato in data 20/03/2007 al Comune di Castelfranco Emilia domanda di rilascio del permesso di costruzione per l’esecuzione di un intervento di ristrutturazione edilizia di un fabbricato di sua proprietà.
Con i provvedimenti in epigrafe indicati viene impedita l’edificazione in quanto l’ARPA, con il proprio parere recepito dal Comune, ritiene che l’edificio ricade all’interno della fascia di rispetto prevista dalla legge regionale 31/10/2000, n. 30, che persegue l’obiettivo di qualità di 0,5 microTesla.
2.La Società interessata ha impugnato i suddetti provvedimenti ritenendo illegittima la decisione dell’Amministrazione che, invece, avrebbe dovuto applicare i criteri fissati dal D.P.C.M. 8/7/2003, il quale persegue un obiettivo di qualità di 0,3 microTesla, in luogo di quelli stabiliti dalla legge regionale citata.
L’Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.
La causa è stata trattenuta in decisione all’odierna Camera di Consiglio, ai sensi dell’articolo 21, comma 9, della legge 1034/1971, come novellata dalla legge 205/2000.
3.In linea di diritto va preliminarmente osservato che la Corte Costituzionale ha ampiamente chiarito che compete allo Stato la fissazione di “limiti di esposizione”, definiti come valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico che non devono essere superati in alcuna condizione di esposizione della popolazione e dei lavoratori per assicurare la tutela della salute e “valori di attenzione” intesi come valori di campo da non superare, a titolo di cautela rispetto ai possibili effetti a lungo termine, negli ambienti abitativi e scolastici e nei luoghi stabiliti permanenze prolungate.
4.Compete, invece, alle Regioni ed agli Enti Locali il perseguimento di “obiettivi di qualità” che non possono però portare alla fissazione di valori-soglia diversi e contrastanti con quelli fissati dallo Stato, a tutela della salute, ma sono diretti alla indicazione di criteri di localizzione, standard urbanistici, prescrizioni e incentivazioni all’utilizzo della miglior tecnologia disponibile, o alla cura dell’interesse regionale e locale all’uso più congruo del territorio, sia pur nel quadro dei vincoli che derivano dalla pianificazione nazionale dele reti e dai relativi parametri tecnici, nonché dai già citati valori-soglia stabiliti dallo Stato.
Le Regioni, pertanto, ben possono perseguire gli “obiettivi di qualità” attraverso criteri localizzativi stabiliti nell’esercizio del potere normativo di competenza mentre agli Enti Locali compete il concreto esercizio del potere pianificatorio nel rispetto della normativa statale e regionale suddetta, fermo restando che le decisioni dell’Ente Locale debbono sempre rispettare la necessità di una sempre possibile localizzazione, anche alternativa, e non possono determinare l’impossibilità della localizzazione stessa.
5.Ciò premesso va osservato che il D.P.C.M. 8 luglio 2003, emanato in applicazione dell’articolo 4 della legge statale 22/2/2001, n. 36, che riserva allo Stato la determinazione dei limiti di esposizione al fine di dettare una disciplinata unitaria per quanto concerne la tutela minima della salute, in considerazione del preminente interesse nazionale, prevede per quanto concerne la fissazione di limiti di esposizione e valori di attenzione, per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) connessi al funzionamento e all’esercizio degli elettrodotti, che “nella progettazione di nuovi elettrodotti in corrispondenza di aree gioco per l’infanzia, di ambienti abitativi, di ambienti scolastici e di luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore e nella progettazione dei nuovi insediamenti e delle nuove aree di cui sopra in prossimità di linee ed installazioni elettriche già presenti nel territorio, ai fini della progressiva minimizzazione dell’esposizione ai campi elettrici e magnetici generati dagli elettrodotti operanti alla frequenza di 50 Hz, è fissato l’obiettivo di qualità di 0,3 microTesla per il valore dell’induzione magnetica, da intendersi come mediana dei valori nell’arco delle 24 ore nelle normali condizioni di esercizio”.
6.Dal quadro normativo sopra delineato ed interpretato coerentemente con i principi costituzionali chiariti dalla sentenza della Corte Costituzionale n.307 del 2003, emerge che la individuazione di un obiettivo di qualità di 0,5 microTesla ben può essere individuato dalla Regione ma soltanto come criterio di redazione degli strumenti urbanistici da parte degli Enti Locali cui compete il concreto esercizio del potere pianificatorio e non come generalizzata disciplina di immediata applicazione per la tutela della salute che, per quanto sopra evidenziato, compete allo Stato che l’ha esercitata con il D.P.C.M. 8 luglio 2003.
7.Al contrario i provvedimenti impugnati disapplicano la normativa regolamentare statale di cui al suddetto D.P.C.M. 8 luglio 2003 ritenendo erroneamente che i criteri stabiliti dalla legge regionale n.30 del 2000 e s.m. nonché dalla direttiva regionale n. 197 del 20/02/2001 costituiscono attualmente l’unico riferimento normativo applicabile nella valutazione degli aspetti sanitari relativi all’inquinamento elettromagnetico a cui l’intervento oggetto del permesso di costruire e assoggettato.
E’ evidente, pertanto, che il Comune è intervenuto sulla base di una valutazione dei soli aspetti sanitari ma così operando avrebbe dovuto applicare, per le ragioni sopra esposte, i diversi criteri di cui al D.P.C.M. 8 luglio 2003, non avendo in considerazione alcun aspetto di contrasto con gli strumenti urbanistici che il Comune non ha ancora adeguato ai principi di cui alla direttiva regionale n. 197 del 20/2/2001.
8.Per tali ragioni il ricorso va accolto e, per l’effetto, va annullato il provvedimento impugnato.
9.Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, Sezione Seconda, accoglie il ricorso in epigrafe indicato e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna l’Amministrazione intimata, in solido, al pagamento delle spese di causa che si liquidano in complessivi € 3.000 (tremila) oltre C.P.A. ed I.V.A.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Bologna, il giorno 10.1.2008.
Presidente
Bologna, lì 28.02.08
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