T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE I - Sentenza 11 febbraio 2008 n. 119
G. Cicciò Pres. - B. Massari Est.
F. Ciccarello (Avv.ti M. Labanca e P. Paoli) contro il Comune di Poggio a Caiano (Avv. A. Cecchi) e nei confronti G. La Ganga (non costituita) |
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Giurisdizione e competenza – Controversia relativa alla pretesa di utilizzazione di graduatoria di concorso pubblico – Categoria diritti soggettivi inerenti ad un rapporto di lavoro contrattuale ex art. 63 d.Lgs. 165/2001 – Ascrivibilità – Assenza di attività autoritativa dell’Amministrazione - Giurisdizione ordinaria - Sussistenza |
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La controversia relativa alla pretesa dell’utilizzazione della graduatoria di un concorso pubblico, attenendo ad una situazione ascrivibile alla categoria dei diritti soggettivi inerenti a rapporto di lavoro contrattuale ex art. 63, comma 1, d.lgs. n. 165/2001, è da attribuirsi, in assenza dell’esplicazione di attività autoritativa dell'Amministrazione, alla giurisdizione ordinaria, dal momento che essa non investe procedure concorsuali per l'assunzione. |
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REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA TOSCANA
I^ SEZIONE –
nelle persone dei sigg.ri:
Dott. Gaetano CICCIO’ - Presidente
Dott.Saverio ROMANO - Consigliere
Dott.Bernardo MASSARI - Consigliere rel.est
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni, nella Camera di Consiglio del 6 Febbraio 2008.
Sul ricorso n. Visto il ricorso 119/2008 proposto da:
CICCARELLO FRANCESCA
rappresentata e difesa da: LABANCA MARIA PAOLI PAOLO
con domicilio eletto in FIRENZE BORGO ALBIZI 8 pressoLABANCA MARIA
contro
COMUNE DI POGGIO A CAIANO rappresentato e difeso da: CECCHI ALESSANDRO con domicilio eletto in FIRENZE VIA MASACCIO 172 presso la sua sede
e nei confronti di LA GANGA GIOVANNA non costituitasi in giudizio;
per l'annullamento
, previa sospensione dell'esecuzione,
- delle deliberazioni della G.M. N: 40 del 13.10.2007 e n. 55 del 20.102007 del Comune di Poggio a Caiano;
- della determinazione n. 63 in data 15.11.2007 del Responsabile del Sevizio Finanziario e di supporto del comune di Poggio a Caiano;
- dell'avviso per l'immissione in ruolo a tempo indeterminato del personale non dirigenziale in possesso di requisiti previsti dall' art. 5 del regolamento comunale approvato con deliberazione G.M. n. 55 de 20 ottobre 2007 nella categoria D. livello economico D1, profilo professionale funzionario servizi sociali in data 15.11.2007 e di ogni altro provvedimento a questi atti presupposto o consequenziale.
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di: COMUNE DI POGGIO A CAIANO
Visto gli atti e documenti presentati col ricorso;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’ atto di costituzione in giudizio
Designato relatore, alla Camera di Consiglio del 6 Febbraio 2008, il Consigliere dott. BERNARDO MASSARI;
Uditi_ per le partigli avv.ti M. La Banca e A. Cecchi.
Avvisate le stesse parti ai sensi dell’art. 21 nono comma della legge 1034/71, come introdotto dalla legge 205/00
Considerato che, in relazione agli elementi di causa, sussistano i presupposti per l’adozione di una decisione in forma semplificata;
Considerato che:
- vengono impugnati gli atti con cui il Comune di Poggio a Caiano ha disposto l’immissione in ruolo a tempo indeterminato di personale non dirigenziale, precedentemente assunto a titolo precario, in forza delle disposizioni contenute nell’art. 1, comma 558, della l. n. 296/2006;
- la ricorrente, assumendo la perdurante validità della graduatoria del concorso pubblico per la copertura di 3 posti di “funzionario assistente sociale – cat. D “, bandito dal Comune intimato il 17 ottobre 2000, nella quale è collocata al 17° posto, rivendica il proprio diritto ad essere assunta in luogo della controinteressata evocata in giudizio;
ritenuto che:
- il petitum sostanziale della domanda proposta, pur attraverso la caducazione degli atti impugnati, inerisce sostanzialmente alla pretesa della ricorrente all’utilizzazione della graduatoria del suddetto concorso attenendo, perciò, a una situazione ascrivibile alla categoria dei diritti soggettivi inerenti a rapporto di lavoro contrattuale ex art. 63, comma 1, d.lgs. n. 165/2001, con conseguente attribuzione della relativa controversia alla giurisdizione ordinaria, in assenza dell’esplicazione di attività autoritativa dell'Amministrazione, dal momento che essa non investe procedure concorsuali per l'assunzione (Cass. civ., sez. un. 7 febbraio 2007, n. 2698, Cons. Stato, sez. V, 3 febbraio 2006, n. 437);
- conseguentemente, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, sussistendo, in ragione della natura della controversia, sufficienti motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I^, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 6 Febbraio 2008.
F.to Gaetano Cicciò - Presidente
F.to Bernardo Massari - Consigliere, rel. est.
F.to Mario Uffreduzzi - Direttore della Segreteria
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 11 Febbraio 2008
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