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T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE I - Sentenza 28 febbraio 2008 n. 198
G. Cicciò Pres. - S.Romano Est.
Help investigations & Security s.r.l (Avv. C. Acciai) contro la Prefettura di Firenze (Avvocatura dello Stato)


Autorizzazione e Concessione – Autorizzazioni di polizia – Attività investigativa – Antitaccheggio - Elementi ostativi al rilascio- Pluralità di licenze possedute per lo svolgimento della stessa attività e mancanza di una sede nella località ove si chiede di operare - Insufficienza

Non possono individuarsi elementi ostativi al rilascio di una licenza di attività investigativa (nella specie c.d. antitaccheggio) nella pluralità di licenze possedute per lo svolgimento della stessa attività, nonché nella mancanza di una sede nella località ove si chiede di operare presupponendo l’impossibilità di garantire personalmente il buon andamento dei servizi autorizzati. Difatti l’autorizzazione allo svolgimento dell’attività c.d. di “antitaccheggio”, che rientra per le proprie particolari caratteristiche nell'ambito dell'attività investigativa propriamente detta, non può in mancanza di una esplicita indicazione in tal senso da parte di norme legislative o regolamentari - ritenersi limitata territorialmente in quanto non necessariamente collegata ad un luogo in cui esplicarsi (fattispecie in cui l’attività si sarebbe svolta esclusivamente all’interno dell’area di vendita, senza armi né alcuna divisa da parte degli operatori né alcun intervento di controllo diretto sui clienti)



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA TOSCANA
I^ SEZIONE



nelle persone dei sigg.ri:
Dott. Gaetano CICCIO’ - Presidente
Dott. Saverio ROMANO - Consigliere, rel.
Dott. Eleonora DI SANTO - Consigliere
ha pronunciato la seguente:


SENTENZA



sul ricorso n. 817/2005 proposto da

HELP INVESTIGATIONS & SECURITY s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Costanza Acciai con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Michele Lai in Firenze, viale Antonio Gramsci n. 7;

contro



PREFETTURA DI FIRENZE
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’avvocatura distrettuale dello Stato con domicilio in Firenze, via degli Arazzieri n. 4;

per l’annullamento



del decreto del Prefetto di Firenze emesso in data 3 gennaio 2004 (recte 2005), n. 202146 – Ist. Inv. Area 1 bis, con il quale è stata respinta la domanda proposta dal ricorrente il 7 ottobre 2004;

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;
Visti i motivi aggiunti depositati il 24 marzo 2006;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore, alla pubblica udienza del 9 gennaio 2008, il Consigliere dott. Saverio Romano;
Nessuno comparso per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

FATTO



Con atto notificato il 29 aprile 2005, la ricorrente impugnava il provvedimento prefettizio di diniego, emesso in data 3 gennaio 2004, della domanda intesa ad ottenere il rilascio di licenza ex art. 134 t.u.l.p.s. per l’esercizio dell’attività investigativa per conto di privati limitata sia nell’oggetto (antitaccheggio investigativo) che nell’ambito territoriale (punto vendita “Bricocenter” sito in Firenze, viale Talenti n. 20).
Con ordinanza n. 463 del 2005, il Tribunale accoglieva la domanda cautelare, ai fini del riesame, rilevando che “nella motivazione del provvedimento impugnato non si fa riferimento ad alcuno dei criteri legittimanti il diniego indicati dall’art. 134 t.u.l.p.s.”.
Con nuovo provvedimento emesso il 20 dicembre 2005, la Prefettura ha respinto, per i motivi ivi indicati, l’istanza della ricorrente.
Con memoria di motivi aggiunti, notificata il 14 marzo 2006, la ricorrente ha impugnato il nuovo decreto prefettizio.
Con ordinanza n. 337 dell’11.4.2006, la domanda cautelare proposta avverso tale provvedimento è stata accolta con la seguente motivazione: “considerato che la norma non prevede, quale condizione di rilascio della licenza, l’obbligo di avere una sede nel Comune in cui si chiede di operare; considerato, altresì, che la disponibilità della vicina sede di Prato non è stata valutata quale elemento idoneo a garantire il buon funzionamento del servizio da parte della ricorrente, la cui attività non appare neanche ostacolata dalle licenze di operare in altre province alla medesima rilasciate; considerato, infine, che nessun procedimento penale è in corso a carico del rappresentante della ricorrente”.
Costituitasi in giudizio, l’amministrazione resistente ha sostenuto la legittimità degli atti impugnati, chiedendo la reiezione del ricorso siccome infondato.
Avverso gli atti impugnati, sono stati dedotti i seguenti motivi:
1) violazione dell’art. 21 legge n. 1034/1971, in quanto, anche nel nuovo provvedimento impugnato, non vi sarebbe alcun accenno ai criteri indicati dal Tribunale nella sua ordinanza n. 463/2005;
2) eccesso di potere per travisamento dei presupposti e illogicità manifesta, atteso che l’unico riferimento alla norma risulterebbe “positivo”, essendo stato riconosciuto dalla stessa amministrazione che la ricorrente è in possesso della capacità tecnica richiesta dall’art. 136 del t.u.l.p.s.; manca tuttavia qualsiasi riferimento al numero o all’importanza degli istituti esistenti, così come alle “ragioni di sicurezza pubblica o di ordine pubblico”; né tali possono ritenersi le pretese violazione dell’art. 140 del t.u.; né risponde a verità che la ricorrente si trovi nell’impossibilità di aprire un ufficio in Firenze (come è stato fatto per le sedi di Prato, Pisa e Massa), pur mantenendo la sede legale in Roma;
3) violazione dell’art. 136 t.u. n. 773/1931; carenza di motivazione, travisamento dei fatti, atteso che, come affermato dalla giurisprudenza, gli istituti di investigazioni private ed informazioni commerciali possono svolgere indagini anche al di fuori della provincia ove risiede il Prefetto che ha concesso l’autorizzazione; a carico del rappresentante della ricorrente non risulta alcun carico pendente, come attestato dalle Procure della Repubblica di Roma e di Firenze, né alcuna condanna è stata dal medesimo riportata; presso la stessa Questura di Prato il ricorrente ha conseguito l’autorizzazione per attività antitaccheggio.
All’udienza sopra indicata, la causa è passata in decisione.

DIRITTO



1 – L’oggetto dei motivi aggiunti formulati dalla società ricorrente è costituito dal provvedimento del 2005, emesso dal Prefetto di Firenze a seguito dell’ordinanza di riesame dell’istanza presentata dalla ricorrente, adottata da questo Tribunale.
Tale provvedimento, in relazione alle motivazioni addotte ed al suo contenuto dispositivo, deve ritenersi, infatti, integralmente sostitutivo di quello emesso nel 2004, impugnato con il ricorso introduttivo, che rimane totalmente assorbito dal primo.
Nel provvedimento di diniego, premesso che la società ricorrente è stata autorizzata a svolgere l’attività di cui trattasi in quattro province diverse, delle quali due non confinanti, e che sarebbe priva di una sede nel comune in cui chiede di poter operare, l’amministrazione dichiara che non sussistono le condizioni perché l’istante possa personalmente garantire il buon andamento dei servizi autorizzati, qualora gli venisse concessa la predetta licenza.
Nel medesimo provvedimento, si rileva altresì che, all’interno dei punti di vendita di viale Talenti e di piazza della Repubblica (in Firenze), dipendenti della società ricorrente operavano effettuando attività antitaccheggio in carenza di licenza e che ciò configura illecito penale ed impone di ricusare il rilascio di licenza alla ricorrente trattandosi di grave violazione delle norme che dovrebbero essere rispettate nell’esercizio dell’attività.
2 – Il ricorso appare fondato.
Nella prima ordinanza cautelare emessa dal tribunale si ravvisava l’assenza di riferimenti ad alcuno dei criteri legittimanti il diniego indicati dall’art. 134 del t.u.l.p.s.
Nel nuovo provvedimento di diniego, impugnato con i motivi aggiunti, gli elementi ostativi al rilascio della licenza alla società ricorrente vengono individuati nella pluralità di licenze possedute per lo svolgimento della stessa attività, riferita a quattro province (di cui due non confinanti) nonché nella mancanza di una sede nella località ove si chiede di operare.
Da tali elementi, l’amministrazione trae la conclusione (che costituisce la motivazione del diniego impugnato) che il ricorrente non sia in grado di garantire personalmente il buon andamento dei servizi autorizzati, qualora gli venisse concessa la predetta licenza
Invero, l’istanza di cui trattasi è intesa ad ottenere il rilascio di licenza ex art. 134 t.u.l.p.s. per l’esercizio dell’attività investigativa per conto di privati, limitata sia nell’oggetto (antitaccheggio investigativo) sia nell’ambito territoriale (punto vendita “Bricocenter” sito in Firenze, viale Talenti n. 20; punto vendita Rinascente/Upim sito in Firenze, piazza della Repubblica n. 1).
Trattasi, pertanto, di un servizio diverso che, in base alla circolare n. 559/C.14426.10089.D.1 del 23 ottobre 1996 del Ministero dell’Interno, consiste "nella raccolta di informazioni e di indizi utili ad individuare le cause degli ammanchi di merce, che il titolare dell'esercizio abbia riscontrato o sospetti si siano verificati e nella individuazione dei reparti dell'esercizio maggiormente soggetti a tali fenomeni, nonchè nell’indicazione degli eventuali rimedi".
Essa, pertanto, se correttamente esercitata, si distingue dall’attività di vigilanza, consistente, in base alle predette direttive ministeriali, nella "sorveglianza su uno o più beni volta a prevenire o a respingere, in situazione di flagranza, eventuali aggressioni o offese".
L’attività c.d. di “antitaccheggio”, secondo l'orientamento giurisprudenziale cui questa Sezione aderisce (es. per tutte, recentemente, T.A.R. Lombardia, Milano 26.1.2001 n. 160 e già le sentenze nn. 354 e 760 del 1996 della Sezione), ben può rientrare per le proprie particolari caratteristiche nell'ambito dell'attività investigativa propriamente detta.
Per quanto poi concerne i limiti territoriali connessi all'autorizzazione per l'esercizio di attività investigativa, la giurisprudenza è anche orientata a ritenere che tale autorizzazione, in quanto non necessariamente collegata a un luogo in cui esplicarsi, non possa - in mancanza di una esplicita indicazione in tal senso da parte di norme legislative o regolamentari - ritenersi limitata al solo ambito territoriale della Prefettura concedente.
Un parzialmente diverso indirizzo giurisprudenziale (Cons. St., sez. VI, 27 febbraio 2006, n. 822; contra, Tar Veneto, sez. I, 11 maggio 2002 n. 1990) afferma che per gli istituti impegnati nello svolgimento di un tipico servizio di carattere territoriale, come nella fattispecie (antitaccheggio), con evidente collegamento tra l'attività espletata e la sua localizzazione, risulterà senza dubbio necessario il competente titolo autorizzativo rilasciabile dalla prefettura del luogo (conseguentemente, nel caso in esame, essendo l'attività di antitaccheggio tipicamente correlata ad un edificio in cui deve esplicarsi, deve ragionevolmente ritenersi che la relativa licenza investigativa rilasciata all'istituto non si sottragga alle ordinarie limitazioni territoriali, necessario presupposto dei tipici controlli amministrativi e delle ipotizzabili consequenziali sanzioni).
Peraltro, nella fattispecie, non risulta che il servizio di antitaccheggio sia stato svolto con modalità diverse da quelle sopra indicate, non avendo l’amministrazione sostenuto (e soprattutto non essendo stato affermato nella motivazione del provvedimento) che i dipendenti dell'istituto di investigazione, nell'espletare la sorveglianza sulla merce esposta per impedire che venisse rubata, abbiano nella sostanza svolto, non un'attività di investigazione, ma una tipica attività di vigilanza.
Al contrario, dagli atti di causa emerge che l’attività, di cui si chiede l’autorizzazione, si svolgerebbe esclusivamente all’interno dell’area di vendita, senza armi né alcuna divisa da parte degli operatori che si limiteranno “ad informare i responsabili del punto vendita di eventuali anomalie nei confronti di merce e clientela, senza effettuare intervento di controllo su questi ultimi” (cfr. nota 22.11.2004 della ricorrente, in risposta ai chiarimenti chiesti dalla Prefettura).
Nel quadro descritto, rileva essenzialmente (come dedotto nel motivo proposto) che, dopo aver affermato che il ricorrente era in possesso della prevista capacità tecnica in quanto titolare di analoga autorizzazione in diverse province, l’amministrazione abbia ritenuto che il medesimo soggetto non sia in grado di garantire il buon andamento del servizio per la pluralità delle licenze possedute nonché per la mancanza di una sede nella località ove si chiede di operare.
Tale autonoma motivazione, priva peraltro di richiami ai criteri di cui all’art. 134 del t.u.l.p.s. (cittadinanza, capacità tecnica, assenza di condanna per delitto non colposo), invero si presta alle censure dedotte con il ricorso e con i conseguenti motivi aggiunti, e non è validamente sorretta neanche dal riferimento all’art. 139 del t.u., non ponendosi l’obbligo ivi sancito in contrasto con la titolarità, da parte del rappresentante della ricorrente, di altre licenze in diverse province.
La giurisprudenza ha costantemente affermato che in materia di autorizzazioni di polizia all'esercizio dell'attività di vigilanza privata, occorre, per "motivare" il diniego, dare ragione di come l'interesse pubblico sarebbe danneggiato dal rilascio di una nuova autorizzazione, risultando inutile allo scopo l'indicazione del numero degli istituti, delle guardie e dei sistemi di vigilanza (Cons. St., Sez. VI, n. 508 del 09-02-2006; Sez. VI, n. 6699 del 14-11-2006; Sez. IV, n. 737 del 27-09-1991).
Sotto distinto profilo, l’art. 39 del t.u.l.p.s. dispone: “Gli uffici di vigilanza e di investigazione privata sono tenuti a prestare la loro opera a richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza e i loro agenti sono obbligati ad aderire a tutte le richieste ad essi rivolte dagli ufficiali o dagli agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria”.
Pertanto, nemmeno tale disposizione (pure richiamata dall’amministrazione) può valere, ex se, quale motivazione del diniego impugnato.
Infine, non vale a giustificare il provvedimento in questione neanche la mancanza (per vero, solo adombrata) del requisito della buona condotta del rappresentante della società ricorrente, sia perché essa non è posta chiaramente a base della determinazione adottata, sia perché gli episodi richiamati, avvenuti nel contesto di fatto sopra descritto (dopo la sospensione cautelare del diniego), non sarebbero idonei, in quanto tali, a dimostrare l’assenza del requisito in questione.
Conclusivamente, per le ragioni sopra esposte, il ricorso appare fondato e va accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati.
Spese ed onorari di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidati nella misura di cui in dispositivo.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I^, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese e degli onorari di giudizio che liquida in Euro 2.000,00 (duemila/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso nella Camera di Consiglio del 9 gennaio 2008.

F.to Gaetano Cicciò - Presidente
F.to Saverio Romano - Consigliere, rel.est.
F.to Mario Uffreduzzi - Direttore della Segreteria
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 28 Febbraio 2008



 
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