T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE I - Sentenza 28 febbraio 2008 n. 209
G. Cicciò Pres. - S.Romano Est.
Simant s.r.l (Avv.ti C. Narese ed U. Franceschetti) contro il Comune di San Vincenzo (Avv. R. Grassi) |
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1- Edilizia ed Urbanistica – Piani regolatori e piani territoriali – Immobile inserito in una unità territoriale all’interno di un sottosistema insediativo – Richiesta di mutamento di destinazione in sede di approvazione della variante al regolamento urbanistico – Contrasto con le previsioni del Piano strutturale - Non consente il mutamento - Impugnazione del piano strutturale - Necessità |
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2- Edilizia ed Urbanistica – Piano strutturale – Nozione e Funzioni – Regolamento urbanistico – Valenza esecutiva |
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1- Nel caso in cui un immobile sia inserito in un’unità territoriale posta all’interno di un c.d. sottosistema insediativo, con unità territoriali aventi funzioni diversificate, ed abbia una destinazione ad “attrezzature pubbliche” (impressa all’intera area dal piano strutturale), la pretesa di operare un mutamento di destinazione dell’immobile di proprietà, in sede di approvazione della variante al regolamento urbanistico, contrasta con il rapporto di sovraordinazione esistente tra i due strumenti urbanistici. Peraltro, sul piano strettamente processuale, l’omessa impugnativa del piano strutturale, nel quale la contestata destinazione è prevista, rende inammissibile il ricorso avverso il relativo diniego |
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2- Il piano strutturale, ai sensi degli artt. 24 e 27 della l.r.t. n. 5/95, detta indirizzi e parametri da rispettare nella predisposizione della parte gestionale del p.r.g.. Detti indirizzi consistono nella divisione del territorio in unità territoriali organiche elementari (u.t.o.e.), nella definizione delle dimensioni massime ammissibili degli insediamenti e delle funzioni in ciascuna u.t.o.e.. Le disposizioni del piano strutturale sono vincolanti per gli atti successivi costituenti la parte gestionale del p.r.g. e rispetto a tali disposizioni, dunque, il regolamento urbanistico assume valenza propriamente esecutiva, quale strumento precettivo e direttamente conformativo nei confronti di privati |
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA TOSCANA
I^ SEZIONE
nelle persone dei sigg.ri:
Dott. Gaetano CICCIO’ - Presidente
Dott. Saverio ROMANO - Consigliere, rel.
Dott. Eleonora DI SANTO - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso n. 1840/2006 proposto da
SIMANT s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Calogero Narese ed Ugo Franceschetti con domicilio eletto presso il loro studio in Firenze, via dell’Oriuolo n. 20;
contro
COMUNE DI SAN VINCENZO, in persona del sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Renzo Grassi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Luca Capecchi in Firenze, via Cavour n. 64;
per l’annullamento
in parte qua della deliberazione del consiglio comunale n. 67 del 24 luglio 2006, di approvazione della variante gestionale al regolamento urbanistico, nonché della deliberazione di adozione della stessa variante e dell’atto di reiezione delle osservazioni;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore, alla pubblica udienza del 9 gennaio 2008, il Consigliere dott. Saverio Romano;
Uditi, altresì, per le parti l’avv. U.Franceschetti e l’avv. R.Grassi;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
FATTO
Con atto notificato il 14 novembre 2006, la società SIMANT s.r.l. esponeva quanto segue:
- di avere acquistato dalla Telecom un edificio, realizzato con concessione edilizia del 7.12.1977, avente destinazione ad “attrezzature pubbliche esistenti” (stabilita dal piano strutturale comunale del 1998), da anni dismesso (dalla Telecom) e poi ceduto in comodato al comune che lo utilizza come sede di varie associazioni (con contratto ormai scaduto);
- lo stesso piano strutturale inserisce l’edificio nel cosiddetto “sottosistema insediativo del paese nuovo” destinato alle funzioni indicate nel quarto comma dell’at. 21 delle n.t.a. e cioè a “residenza, attività urbane, attività produttive, attività ricettive, attività di servizio”;
- nonostante la scadenza del contratto di comodato, l’immobile non è stato liberato;
- con deliberazione della Giunta comunale 9.12.2004, preso atto delle modificazioni intervenute dello stato di fatto di molte aree del comune, è stato deliberato di verificare lo stato di attuazione delle scelte e del regolamento urbanistico, nonché “la verifica della rispondenza alle finalità e agli obiettivi del piano strutturale”;
- ancorché la deliberazione di adozione della variante gestionale sottolinei ancora l’esigenza di aggiornare le previsioni urbanistiche vigenti rispetto alle mutate condizioni di fatto e di diritto, non è stata variata la destinazione dell’immobile di proprietà della Simant;
- l’osservazione presentata è stata respinta con la deliberazione impugnata, approvativa della variante, ancorché essa sia stata riconosciuta compatibile con le destinazioni d’uso del S.S.;
- nella stessa deliberazione si ritiene che “l’inserimento di una nuova previsione urbanistica pur compatibile con le norme del P.S. consiglia la riapprovazione dello strumento urbanistico al fine di consentire ai cittadini di poter presentare le loro osservazioni anche su tale previsione”; pertanto, l’amministrazione comunale “pur non accoglimento al momento l’osservazione la valuterà in una fase successiva”.
Avverso gli atti impugnati, sono stati dedotti i seguenti motivi:
1) violazione dell’art. 7 e ss. legge urbanistica, eccesso di potere per difetto dei presupposti, per irragionevolezza e difetto assoluto di motivazione, nonché per ingiustizia manifesta: infatti la cessazione della funzione pubblica dell’immobile ne ha fatto venire meno anche la destinazione urbanistica;
2) violazione dell’art. 9 legge n. 327/2001, eccesso di potere per i medesimi profili indicati: di fatto, sarebbe stata operata una reiterazione di vincolo di inutilizzabilità, immotivata ed illogica;
3) eccesso di potere sotto molteplici profili: contraddittorietà con l’obiettivo della variante di aggiornare le pregresse previsioni non più attuali; omessa considerazione della diffida notificata dalla Simant;
4) violazione dell’art. 9 legge urbanistica ed eccesso di potere: non sussiste obbligo di ripubblicazione del regolamento urbanistico dopo le osservazioni acquisite, a meno che non ne consegua una profonda revisione del piano; comunque, nella specie, si tratta di una minima osservazione già ritenuta conforme al piano strutturale;
5) eccesso di potere per disparità di trattamento e ingiustizia manifesta, nonché per sviamento: sono state accolte atre osservazioni più rilevanti senza problemi di ripubblicazione.
La ricorrente ha anche proposto domanda di risarcimento del danno, in relazione alla perseveranza del comune nel dichiarare che l’immobile è struttura pubblica esistente (nel mentre lo usa da anni per altri fini) ed alla ingente spesa sostenuta dalla Simant rivelatasi fino ad oggi priva di esito, con riserva di presentare, sul punto, una relazione tecnica.
Costituitasi in giudizio, l’amministrazione resistente ha sostenuto la legittimità degli atti impugnati, chiedendo la reiezione del ricorso siccome infondato.
Le parti hanno depositato memorie difensive, insistendo nelle tesi rispettivamente sostenute.
All’udienza sopra indicata, la causa è passata in decisione.
DIRITTO
1 – Già acquirente di un immobile avente destinazione ad “attrezzature pubbliche esistenti” stabilita dal piano strutturale comunale del 1998, la ricorrente ha impugnato la variante al regolamento urbanistico che non ha mutato la predetta destinazione, che sarebbe da anni venuta meno in conseguenza della mutata situazione di fatto e di diritto determinatasi nel tempo.
Trattasi, nella specie, di un immobile, già di proprietà Telecom, da tempo dismesso e ceduto in comodato dalla ricorrente all’amministrazione comunale che non lo ha restituito nonostante la scadenza del contratto, la cui funzione pubblica sarebbe da tempo cessata senza che l’amministrazione ne abbia preso atto, ancorché con la deliberazione di adozione della variante allo strumento urbanistico sia stata avvertita l’esigenza di aggiornare le previsioni urbanistiche vigenti rispetto alle mutate condizioni di fatto e di diritto.
2 – Il ricorso è inammissibile.
Come risulta dalla documentazione in atti, l’immobile di cui trattasi è inserito in un’unità territoriale posta all’interno di un c.d. sottosistema insediativo (indicato come S.S.), nell’ambito del quale le varie unità territoriali hanno funzioni diversificate.
Quella dell’unità territoriale di che trattasi è assicurata dalla destinazione ad “attrezzature pubbliche” impressa all’intera area dal piano strutturale comunale.
Pertanto, la pretesa della ricorrente, avanzata nella diffida notificata al comune, di operare il mutamento di destinazione dell’immobile di proprietà in sede di approvazione della variante al regolamento urbanistico, contrasta con il rapporto di sovraordinazione esistente tra i due strumenti urbanistici nonché, sul piano strettamente processuale, con l’omessa impugnativa del piano strutturale, nel quale la destinazione contestata è prevista.
Occorre, infatti, precisare che tra le unità territoriali con destinazione funzionale omogenea, previste dall’art. 21 delle n.t.a. del piano strutturale, la unità territoriale n. 7.11, nella quale è inserito l’immobile di cui trattasi, è disciplinata dal comma 9 della disposizione citata (cfr. anche certificato di destinazione prodotto dal comune come doc. 1), il quale evidentemente reca una disciplina speciale (in termini di destinazione) rispetto a quella relativa all’intero sottosistema insediativo.
Quest’ultimo prevede al proprio interno una pluralità di destinazioni funzionali.
La specifica unità territoriale nella quale l’immobile è posto ha destinazione ad attrezzature pubbliche, sempre rispettata dalla precedente proprietaria dell’immobile (Telecom).
Il mero passaggio di proprietà, ancorché seguito alla dismissione dell’utilizzo pubblico dell’immobile, non determina, ex se, alcun mutamento della destinazione d’uso dello stesso, ove essa sia stata impressa in sede di strumento urbanistico generale.
Né costituisce motivo di illegittimità della variante al regolamento urbanistico, nella specie impugnata, il fatto che essa non abbia operato il mutamento di destinazione preteso dalla ricorrente, acquirente dell’immobile di cui trattasi, non essendo consentito da parte dello strumento di gestione del territorio di apportare modificazioni alle previsioni contenute nel piano strutturale.
Il principio fissato nel comma 9 dell’art. 21 del piano strutturale, secondo cui il regolamento urbanistico può solo sviluppare nel dettaglio le previsioni strategiche contenute nel piano strutturale senza apportarvi modificazioni, osta all’accoglimento della censura di illegittimità della variante al regolamento urbanistico, nella specie impugnata, nella parte in cui essa non ha modificato la destinazione dell’immobile di proprietà.
In ordine ai rapporti intercorrenti tra i due strumenti urbanistici, questo Tribunale ha affermato: “Ai sensi degli artt. 24 e 27 della l.r.t. n. 5/95, il piano strutturale detta indirizzi e parametri da rispettare nella predisposizione della parte gestionale del p.r.g; i detti indirizzi consistono nella divisione del territorio in unità territoriali organiche elementari (u.t.o.e.) , nella definizione delle dimensioni massime ammissibili, degli insediamenti e delle funzioni in ciascuna u.t.o.e.; le disposizioni del piano strutturale sono vincolanti per gli atti successivi costituenti la parte gestionale del p.r.g. Rispetto a tali disposizioni, dunque, il regolamento urbanistico assume valenza propriamente esecutiva, come risulta dal citato art. 27 (Tar Toscana. Sez. I., 25 luglio 2006 n. 3230).
In termini più generali, il piano urbanistico strutturale fissa le linee generali della nuova pianificazione urbanistica comunale mentre il regolamento urbanistico è lo strumento precettivo e direttamente conformativo nei confronti di privati (Tar Toscana, Sez. I, 30 gennaio 2006 n. 227).
I medesimi principi affermati con riferimento alla legge regionale toscana n. 5/1995 valgono nel quadro normativo introdotto con la legge regionale n. 1/2005.
Nel quadro sopra delineato, l’omessa impugnativa dell’atto presupposto, tenuto conto del tipo di censure dedotte con il ricorso avverso il regolamento urbanistico, alla luce del rapporto esistente tra i due strumenti urbanistici per quanto attiene alla disciplina dell’area di cui trattasi, si configura come ostativa alla disamina del merito del gravame.
Infatti, da una lato la lesione lamentata dalla ricorrente discende direttamente dallo strumento urbanistico non impugnato, dall’altro l’eventuale annullamento del provvedimento oggetto dei motivi di ricorso non comporterebbe la soddisfazione dell’interesse giuridico vantato, rimanendo intatta l’efficacia della disciplina urbanistica più generale, preclusiva della realizzazione dell’intervento edilizio.
Conclusivamente, per le ragioni sopra esposte, il ricorso è inammissibile. Spese ed onorari di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidati nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I^, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese e degli onorari di giudizio che liquida in Euro 3.000,00 (tremila).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 9 gennaio 2008.
F.to Gaetano Cicciò - Presidente
F.to Saverio Romano - Consigliere, rel.est.
F.to Mario Uffreduzzi - Direttore della Segreteria
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 28 Febbraio 2008
Firenze, lì 28 Febbraio 2008
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