REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto seconda Sezione
costituito da:
Claudio Rovis Presidente f.f.
Riccardo Savoia Consigliere
Marco Morgantini Referendario, relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 2869/05 proposto da
BELLAVISTA S.A.S. del Cav. Elio Beggio & C., in persona del legale rappresentante pro tempore,, rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Neri, Fabio Amato e Franco Zambelli, con elezione di domicilio presso lo studio dell'ultimo in Venezia-Mestre – Via Cavallotti 22;
contro
il Comune di Caorle in persona del Sindaco pro tempore, già rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Carlin, ora rappresentato e difeso dall’avv. Mauro Scaramuzza, con domicilio presso la segreteria del T.A.R. ai sensi dell'art. 35 del R.D. 26.6.1924 n. 1054;
per l’annullamento
previa sospensione dell’esecuzione, dei provvedimenti prot. n. 47218 e prot. 47200 del 20 ottobre 2005, a firma del Dirigente del Settore Urbanistica ed Edilizia Privata, con i quali sono state rigettate le istanze di condono edilizio presentate dalla ricorrente relativamente ad un fabbricato ad uso magazzino e ad un fabbricato ad uso servizi igienici.
Visto il ricorso, notificato il 20.12.05 e depositato presso la Segreteria il 22.12.05, con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Caorle, depositato il 20.1.06 – 7.2.08;
Visti gli atti tutti di causa;
Uditi alla camera di consiglio del 7 febbraio 2008, convocata a’ sensi dell’art. 21 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 3 della L. 21 luglio 2000 n. 205 - relatore il Referendario Marco Morgantini - l’avv. Neri per la parte ricorrente e l’avv. Scaramuzza per il Comune intimato;
Rilevata, a’ sensi dell’art. 26 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 9 della L. 21 luglio 2000 n. 205, la completezza del contraddittorio processuale e ritenuto, a scioglimento della riserva espressa al riguardo, di poter decidere la causa con sentenza in forma semplificata;
Richiamato in fatto quanto esposto nel ricorso e dalle parti nei loro scritti difensivi;
considerato
I manufatti per i quali è richiesto il condono non sono condonabili. Infatti si tratta di nuove costruzioni che non sono a servizio di fabbricati residenziali, ne’ si tratta di costruzioni in ampliamento.
Non sono soddisfatte le condizioni richieste dall’art. 3 della legge regionale n° 21 del 2004 ai fini della sanatoria edilizia.
Il ricorso è quindi infondato anche con riferimento alla lamentata violazione dell’art. 10/bis della legge n. 241/90, in quanto il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso.
Ritenuto di poter compensare integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, lo rigetta.
Compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 7 febbraio 2008.