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T.A.R. VENETO - SEZIONE II - Sentenza 12 febbraio 2008 n. 350


Pubblica amministrazione - Procedimento amministrativo – Art. 10bis della l. 241/1990.

Nell’ipotesi in cui il contenuto di un atto amministrativo non potrebbe essere diverso, la violazione dell’art. 10bis della l. 241/1990 non può portare all’annullamento dello stesso.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto seconda Sezione




costituito da:
Claudio Rovis Presidente f.f.
Riccardo Savoia Consigliere
Marco Morgantini Referendario, relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA



sul ricorso n. 2869/05 proposto da

BELLAVISTA S.A.S. del Cav. Elio Beggio & C., in persona del legale rappresentante pro tempore,, rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Neri, Fabio Amato e Franco Zambelli, con elezione di domicilio presso lo studio dell'ultimo in Venezia-Mestre – Via Cavallotti 22;

contro



il Comune di Caorle in persona del Sindaco pro tempore, già rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Carlin, ora rappresentato e difeso dall’avv. Mauro Scaramuzza, con domicilio presso la segreteria del T.A.R. ai sensi dell'art. 35 del R.D. 26.6.1924 n. 1054;

per l’annullamento
previa sospensione dell’esecuzione, dei provvedimenti prot. n. 47218 e prot. 47200 del 20 ottobre 2005, a firma del Dirigente del Settore Urbanistica ed Edilizia Privata, con i quali sono state rigettate le istanze di condono edilizio presentate dalla ricorrente relativamente ad un fabbricato ad uso magazzino e ad un fabbricato ad uso servizi igienici.

Visto il ricorso, notificato il 20.12.05 e depositato presso la Segreteria il 22.12.05, con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Caorle, depositato il 20.1.06 – 7.2.08;
Visti gli atti tutti di causa;
Uditi alla camera di consiglio del 7 febbraio 2008, convocata a’ sensi dell’art. 21 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 3 della L. 21 luglio 2000 n. 205 - relatore il Referendario Marco Morgantini - l’avv. Neri per la parte ricorrente e l’avv. Scaramuzza per il Comune intimato;
Rilevata, a’ sensi dell’art. 26 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 9 della L. 21 luglio 2000 n. 205, la completezza del contraddittorio processuale e ritenuto, a scioglimento della riserva espressa al riguardo, di poter decidere la causa con sentenza in forma semplificata;
Richiamato in fatto quanto esposto nel ricorso e dalle parti nei loro scritti difensivi;

considerato



I manufatti per i quali è richiesto il condono non sono condonabili. Infatti si tratta di nuove costruzioni che non sono a servizio di fabbricati residenziali, ne’ si tratta di costruzioni in ampliamento.
Non sono soddisfatte le condizioni richieste dall’art. 3 della legge regionale n° 21 del 2004 ai fini della sanatoria edilizia.
Il ricorso è quindi infondato anche con riferimento alla lamentata violazione dell’art. 10/bis della legge n. 241/90, in quanto il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso.
Ritenuto di poter compensare integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio;

P.Q.M.



il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, lo rigetta.
Compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 7 febbraio 2008.



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