T.A.R. VENETO - SEZIONE II - Sentenza 22 febbraio 2008 n. 425
|
|
Pubblica amministrazione - Procedimento amministrativo – Istanza meramente ripetitiva di una precedente – Silenzio assenso – Non sussiste.
|
|
Così come non incombe all’Amministrazione alcun obbligo di pronunciarsi ex novo sulla richiesta di riesame di una questione già definita e non coltivata dall’interessato nelle opportune sedi giurisdizionali, analogamente non sussiste alcun obbligo di rideterminarsi su un’istanza meramente ripetitiva di altra precedente relativamente alla quale l’Amministrazione si sia già pronunciata negativamente. Per cui non incombe su quest’ultima alcun onere di risposta e, dunque, non può ritenersi essersi formato il silenzio-assenso (né il silenzio-inadempimento).
|
|
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
seconda Sezione
con l’intervento dei signori magistrati:
Claudio Rovis Presidente f.f., relatore
Riccardo Savoia Consigliere
Marco Morgantini Referendario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 225/2008 proposto dalla
S.P.A. TELECOM ITALIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Enrico Vedova, con elezione di domicilio presso lo studio dello stesso in Mestre, Piazza Ferretto 68;
contro
il Comune di Illasi in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Christian Ferrazzi, con elezione di domicilio presso lo studio dell'avv. Filippo Cazzagon in Mestre, Piazza Ferretto 22;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'esecuzione, del provvedimento comunale 11.1.2008 n. 2/2008 di ripristino dello stato dei luoghi.
Visto il ricorso, notificato il 29.1.2008 e depositato presso la Segreteria il 7.2.2008, con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Illasi, depositato il 18.2.2008;
Visti gli atti tutti di causa;
Uditi alla camera di consiglio del 20 febbraio 2008, convocata a’ sensi dell’art. 21 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 3 della L. 21 luglio 2000 n. 205 - relatore il Presidente f.f. Claudio Rovis - l’avv. Vedova per la parte ricorrente e l'avv. Cazzagon per il Comune intimato;
Rilevata, a’ sensi dell’art. 26 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 9 della L. 21 luglio 2000 n. 205, la completezza del contraddittorio processuale e ritenuto, a scioglimento della riserva espressa al riguardo, di poter decidere la causa con sentenza in forma semplificata;
Richiamato in fatto quanto esposto nel ricorso e dalle parti nei loro scritti difensivi;
considerato
che con nota 16.9.2005, a cui l’odierna ricorrente prestava sostanziale acquiescenza, il Comune respingeva la domanda 4.7.2005 con la quale la ricorrente aveva chiesto di localizzare il proprio impianto di telefonia mobile in piazzale Olimpia, indicando, all’uopo, un sito nei pressi di località Colarè;
che in data 7.8.2000 la ricorrente riproponeva al Comune la precedente domanda preordinata ad ottenere l’autorizzazione per installare l’impianto radio base nello stesso sito di piazzale Olimpia di cui alla precedente domanda 4.7.2005;
che, avendo il Comune omesso di esprimersi su detta, reiterata istanza nel termine di 90 giorni, la ricorrente assume essersi formato per silentium il titolo autorizzatorio, ai sensi dell’art. 87 del DLgs n. 259/03 (c.d. codice delle comunicazioni elettroniche);
che non può condividersi detto assunto, atteso che così come non incombe all’Amministrazione alcun obbligo di pronunciarsi ex novo sulla richiesta di riesame di una questione già definita e non coltivata dall’interessato nelle opportune sedi giurisdizionali, analogamente non sussiste alcun obbligo di rideterminarsi su un’istanza meramente ripetitiva di altra precedente relativamente alla quale l’Amministrazione s’era già pronunciata negativamente: orbene, poiché l’istanza 7.8.2007 è puramente reiterativa della precedente istanza 4.7.2005 (in quanto preordinata all’avvio di un nuovo procedimento autorizzatorio concernente un identico progetto), denegata dall’Amministrazione comunale, non incombeva a quest’ultima alcun onere di risposta e, dunque, non può ritenersi essersi formato il silenzio-assenso (né il silenzio-inadempimento);
che, da quanto precede, deriva l’infondatezza della successiva doglianza con cui la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 27, III comma del DPR n. 380/01: l’accertata realizzazione delle opere in assenza del prescritto titolo abilitativo, infatti, giustificano pienamente, ai sensi della richiamata norma, l’adottata ordinanza inibitoria dei lavori ed il successivo provvedimento demolitorio;
che le successive censure, con cui si contesta il potere del Comune di denegare la localizzazione degli impianti di telefonia nel sito individuato dalla ricorrente, sono inammissibili – entro tali termini vanno, dunque, accolte le eccezioni preliminari formulate dal resistente Comune - sia perché indirizzate nei confronti di un atto a cui si è prestato acquiescenza, sia, comunque, perché tardive: e sono, peraltro, infondate per le ragioni che succintamente si indicano di seguito.
Se è vero che, sia per la loro natura di impianti tecnologici, sia per la loro appartenenza alla categoria delle opere di urbanizzazione primaria (che, proprio perché funzionali ad ogni insediamento, debbono necessariamente coesistere in tutte le zone del territorio comunale), le stazioni radio base non possono – in linea di principio - essere escluse da alcuna zona omogenea, è altresì vero che ben può il Comune, nell’esercizio del potere di pianificazione urbanistica che gli compete, localizzare dette opere in determinati ambiti del territorio, purchè sia assicurato l’interesse generale ad una capillare distribuzione del servizio su tutto il territorio.
Orbene, come si è detto, il Comune ha rappresentato alla ricorrente la possibilità di soluzioni localizzative alternative nell’ambito dei siti individuati dal regolamento comunale approvato con la deliberazione consiliare 20.12.2004 n. 42 e, in particolare, nell’ambito di un sito nei pressi di località Colarè (ove, distante appena 400 metri circa da piazzale Olimpia, insistono gli impianti di altro gestore telefonico): soluzione, questa, che è stata implicitamente rifiutata dalla ricorrente sul presupposto - peraltro giammai rappresentato all’Amministrazione comunale - di un’asserita inadeguatezza “a soddisfare le esigenze di copertura del servizio di telefonia sul territorio” (cfr. il ricorso, pag. 3).
Tale affermazione, però, è non solo indimostrata, ma radicalmente smentita dalle evidenze fattuali, atteso che, come si è già accennato, nel predetto sito sono localizzati gli impianti della concorrente VODAFONE;
che, dunque, per le suesposte ragioni il ricorso è in parte infondato e in parte inammissibile, e va respinto;
che le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, lo respinge come in motivazione.
Spese a carico della ricorrente nella misura di € 4.000,00 (quattromila/00), oltre ad IVA e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 20 febbraio 2008.
|
|