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| n. 2-2008 - © copyright |
T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE III - Sentenza 28 febbraio 2008 n. 1861
Pres. Baccarini, Est. Lundini
AP Holding S.p.A (Avv. A. Clarizia) - Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Economia e delle Finanze (Avvocatura dello Stato.), Alitalia-Linee Aeree Italiane S.p.A. (Avv.ti F.G. Scoca e Annoni) Air France-KLM (Avv.ti F. Troisi, F. Pacciani e A. Fedi), Comune di Milano (n.c.), Provincia di Varese (Avv.ti Villata, Degli Espositi e Vagnozzi), Regione Lombardia (Avv.ti Vivone, Caputi e Stajano), CODACONS (Avv.ti Rienzi e Giuliani), ANPAC, ANPAV, AVIA (Avv. Pandiscia) |
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1. Processo amministrativo – Intervento – Integrazione societaria tra due vettori aerei - Interesse di enti territoriali nel cui ambito l’operazione produce in parte i suoi effetti– Sussiste.
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2. Processo amministrativo – Intervento – Associazioni rappresentative a livello nazionale – Interesse indiretto – Sussiste .
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3. Processo amministrativo – Intervento ad opponendum – Associazioni di categoria – Interesse di fatto al rigetto del ricorso – Ammissibilità – Sussiste.
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4. Processo amministrativo – Legittimazione a stare in giudizio – Associazioni di categoria e sindacati – Sussiste anche quando non siano fatti valere gli interessi dell’intera categoria.
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5. Industria e commercio – Società di trasporto aereo controllata dallo Stato italiano – Attività di ricerca di una partnership in esclusiva – Natura - Attività di diritto privato –Principi dell’evidenza pubblica – Inapplicabilità.
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6. Atto e provvedimento amministrativo – Orientamenti governativi in materia di privatizzazione di società di trasporto aereo controllata dallo Stato – Natura provvedimentale – Conseguenze – Giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo
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7. Industria e commercio – Privatizzazione di società di trasporto aereo attraverso promozione di offerta pubblica di acquisto o di scambio da parte dell’offerente in esclusiva – Rispetto die principi di trasparenza e non discriminatorietà di cui all’art. 1, l. n. 474/1994 – Sussiste.
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8. Industria e commercio – Offerta pubblica di scambio presentata da soggetto che ha partecipato ad una trattativa preliminare riservata – Dicriminatorietà - Non sussiste.
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9. Industria e commercio – Privatizzazioni sostanziali – Principi di evidenza pubblica – Applicabilità – Solo nei limiti di “trattativa diretta” della quota di proprietà pubblica
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1. Nel giudizio di legittimità sull’avvio di una trattativa in esclusiva tra due vettori aerei, l’uno dei quale controllato dallo Stato italiano quale azionista di riferimento, per la formulazione di una proposta vincolante di integrazione tra i due gruppi, sono ammissibili l’intervento e la costituzione in giudizio degli enti locali rappresentativi delle comunità insediate sui relativi territori, siccome fondati sull’interesse ad assicurare un adeguato livello di servizi di trasporto aereo incentrato sui territori stessi, soprattutto in riferimento alle relative infrastrutture aeroportuali.
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2. L’intervento in giudizio delle associazioni rappresentative di consumatori ed utenti, anche dei servizi di trasporto aereo, è ammissibile in una controversia che abbia ad oggetto la privatizzazione di una società di trasporto aereo controllata dallo Stato (Nella specie il Tar ha ritenuto ammissibile l’intervento del Codacons e dell’Associazione Utenti Trasporto Marittimo Terrestre, Aereo in un’ipotesi di privatizzazione di una società di aerotrasporti in connessione a processi di ristrutturazione dei relativi servizi, che il DPCM 3.2.2005 definisce, d’altra parte, “di pubblica utilità”).
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3. Per fondare un intervento ad opponendum da parte di associazioni di categoria è sufficiente un mero interesse di fatto al rigetto del ricorso.
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4. Le associazioni di categoria ed i sindacati sono legittimati a stare in giudizio, nella qualità di meri interventori, anche se gli interessi e le posizioni fatti valere non coincidano con quelli dell’intera categoria.
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5. La trattativa in esclusiva volta alla ricerca, da parte di vettore aereo assoggettato al controllo societario dello Stato, di una alleanza industriale per le proprie attività di impresa, non riguardando la mera cessione della quota azionaria di proprietà ministeriale, si svolge in una logica privatistica, di autonomia imprenditoriale e di ristrutturazione aziendale, e ad essa non si attagliano quindi i parametri relativi alle selezioni pubblicistiche (trasparenza, par condicio, non discriminatorietà, pubblicità, motivazione, predeterminazione di criteri, mancanza di condizionamento per effetto di rapporti commerciali preesistenti) riferite e preordinate alla vendita di partecipazioni statali in società per azioni.
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6. Gli atti ministeriali aventi ad oggetto il mero orientamento favorevole dell’autorità governativa in ordine ad un piano di ristrutturazione aziendale mediante integrazione di una società pubblica con altra società sono qualificabili come atti di alta amministrazione, con indubbia discrezionale incidenza sull’assetto strutturale di un settore di grande rilievo pubblicistico sicché, presentando un’innegabile natura amministrativa, sono sottoposti alla potestas decidendi del Giudice Amministrativo.
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7. Le procedure di acquisto di quote di controllo societario mediante offerta pubblica di acquisto o discambio recano in se stesse i requisiti di piena trasparenza e di sicura non discriminatorietà di cui alla L. 474/94 ed al DPCM 3.2.2005, svolgendosi secondo modalità rigidamente disciplinate dalla legge, sotto il controllo della Consob, ed essendo congegnate in maniera tale da consentire il passaggio e la diffusione di informazioni rilevanti, anche economico-finanziarie, atte a consentire e ad agevolare non solo le possibili adesioni alle offerte, ma anche le eventuali offerte di rilancio e concorrenti.
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8. La posizione di colui che per primo lancia un’offerta pubblica di acquisto sul mercato, anche a seguito di una trattativa preliminare svolta in esclusiva, non è tale da assicurargli una anomala posizione di vantaggio in distonia con i principi di parità di trattamento e trasparenza, dal momento che chi propone l’eventuale offerta alternativa può a sua volta avvalersi, per calibrare il rilancio o l’offerta alternativa, sia dal punto di vista economico che sul piano industriale, della stessa conoscenza dei relativi elementi, resi pubblici, dell’offerta iniziale.
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9. Le privatizzazioni sostanziali delle società partecipate dallo Stato debbono seguire, anche in ossequio ai principi e richieste dell’Unione europea in tema di aiuti di Stato (cfr. Comunicazione della Commissione 98/C 206/6 in GUCE 2.7.98), procedure di gara aperte, trasparenti, senza condizioni, con criteri oggettivi e predeterminati, con accettazione dell’offerta più vantaggiosa e possibilità di tempi ed informazioni adeguati all’elaborazione dell’offerta stessa. Tuttavia la necessità di tali procedure selettive si impone solo nel caso in cui la scelta degli acquirenti venga effettuata a “trattativa diretta”, mentre, quando la vendita avviene sul mercato, secondo le regole intrinsecamente trasparenti delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, è inconferente ogni riferimento ai principi, nazionali e comunitari, delle procedure ad evidenza pubblica.
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