 |
| |
 |
 |
| n. 2-2008 - © copyright |
T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE I - Sentenza 20 febbraio 2008 n. 1542
Pres. Savo Amodio, Est. Martino.
Esso Italiana S.p.a. (Avv.ti G.P. Zanchini, M. Siragusa) c.
Autorità Garante della concorrenza e del mercato (Avv. St.);
Curatela del Fallimento Eurozolfi (Avv. A.Giuffrida) e altri |
|
1) Processo amministrativo – Ricorso – Interesse indiretto alla pronuncia – Procedibilità – Sussiste.
|
| |
|
2) Concorrenza e mercato – Provvedimenti dell’ AGCM – Accettazione di impegni – Ravvedimento operoso dell’impresa sottoposta a verifica antitrust – Legittimità – Sussiste – Ragioni.
|
| |
|
3) Giurisdizione e Competenza – Sindacato del G.A. - Valutazioni tecniche dell’AGCM – Individuazione del mercato rilevante – Non sussiste – Ragioni.
|
| |
|
4) Concorrenza e Mercato – Regolamenti comunitari di esenzione per categoria – Diretta applicabilità – Sussiste – Competenza dei Tribunali e delle Autorità nazionali – Sussiste.
|
| |
|
5) Concorrenza e Mercato – Illecito antitrust – Configurabilità – Elemento teleologico – Rilevanza – Non sussiste.
|
|
1) Non si configura l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse quando, all’esito dell’accertamento da parte del giudice mirato alla verifica delle condizioni per l’adozione della decisione giurisdizionale, non sia emersa una situazione tale da rendere certa e definitiva l’inutilità della sentenza, anche sotto il profilo strumentale e morale. Al contrario può residuare un interesse al ricorso quando, considerando le possibili ulteriori iniziative attivate o attivabili dal ricorrente per soddisfare la pretesa vantata (ad esempio di natura risarcitoria) ovvero ogni possibile effetto pregiudizievole anche indiretto, sia emersa la persistenza di un interesse alla pronuncia, utilizzabile ad esempio, come base giuridica per promuovere un’azione civile conseguente alla violazione della normativa antitrust.
|
| |
|
2) E’ legittimo il provvedimento con cui l’AGCM abbia accettato l’impegno (diverso dall’istituto della “decisione con impegni” e dai programmi di clemenza introdotti dal Regolamento CE n. 1/2003) proposto da un gruppo societario sottoposto a istruttoria antitrust, consistente in una separazione societaria, in quanto trattasi di misura idonea ad elidere l’effetto complessivo di chiusura del mercato, che assume i connotati di un ravvedimento operoso. In tal caso, infatti, ove le misure proposte dalle imprese siano idonee a rimuovere l’infrazione ed a ristabilire le condizioni di concorrenza sul mercato rilevante, l’Autorità può, senza che venga meno il nucleo dell’analisi contenuta in una decisione di infrazione, dichiarare cessate le violazioni della concorrenza, non procedere all’intimazione di una diffida ed eventualmente non irrogare sanzioni amministrative pecuniarie.
|
| |
|
3) Le valutazioni che nelle singole fattispecie conducano l’Agcm all’individuazione del mercato rilevante non sono sindacabili nel merito dal giudice amministrativo, al quale non è consentito sostituire le proprie valutazioni a quelle riservate all’Autorità. Il giudice amministrativo, pertanto, deve valutare i fatti, onde acclarare se la ricostruzione di essi operata dall’Agcm sia immune da travisamenti e vizi logici, e accertare che le norme giuridiche siano state correttamente individuate, interpretate e applicate.
|
| |
|
4) I regolamenti di esenzione per categoria contribuiscono all’applicazione decentrata del diritto comunitario della concorrenza e, per tale ragione, sia i tribunali nazionali che le autorità degli Stati membri sono competenti a verificare direttamente se un’intesa soddisfi, o meno, le condizioni di applicazione del regolamento e possa quindi beneficiare di un’esenzione.
|
| |
|
5) Si configura un comportamento anticoncorrenziale quando le intese tra le imprese abbiano per oggetto o per effetto quello di impedire, restringere o falsare in modo consistente il gioco della concorrenza all’interno del mercato nazionale o di una sua parte rilevante. Affinché tale fattispecie venga in essere, è sufficiente che le imprese abbiano compiuto una libera scelta non essendo costrette al comportamento sanzionato da insuperabili vincoli di carattere tecnico o logistico, a ciò non rilevando che i soggetti coinvolti abbiano agito per un fine particolare, la cui realizzazione non è richiesta per l’esistenza dell’illecito.
|
|
|
|
 |
|
| |
|