REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio
Sede di Roma, Sez. I^
composto dai signori magistrati:
Pasquale de Lise Presidente
Silvia Martino Componente rel.
Roberto Caponigro Componente
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 9460 del 1993, proposto da
Patrizia Lattanzi, rappresentata e difesa dagli avv.ti Claudio Dal Piaz e Maria Clotilde Ingrassia, con domicilio ex lege in Roma, presso la Segreteria del TAR, via Flaminia n. 189;
contro
- Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la quale domicilia ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi n.12;
per l’annullamento
del provvedimento 26 novembre 1991, pervenuto il successivo 24 febbraio 1993, della prima sottocommissione esaminatrice ex art. 33 legge 18 febbraio 1989, n. 56, per la sessione speciale di esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di psicologo, costituita presso il Ministero di Grazia e Giustizia, con i quali è stata respinta la domanda presentata dalla ricorrente per ottenere tale abilitazione; nonché per l’annullamento degli atti tutti antecedenti, preordinati, conseguenziali e comunque connessi del relativo procedimento; e per ogni ulteriore statuizione; nonché per l’accertamento e la declaratoria del diritto e dell’esistenza del titolo all’abilitazione della ricorrente all’esercizio della professione di psicologo, con ogni ulteriore conseguenziale statuizione.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Vista la memoria prodotta dalla parte ricorrente a sostegno delle proprie difese;
Visti gli atti tutti di causa;
Data per letta alla pubblica udienza del 19.12.2007 la relazione del dr. Silvia Martino e uditi altresì gli avv.ti di cui al verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. La d.ssa Lattanzi impugna l’atto con cui è stata disposta la sua esclusione dalla sessione speciale di esami di Stato per l’abilitazione alla professione di psicologo sul rilievo del difetto, in capo alla ricorrente medesima, dei requisiti prescritti dall’art. 33 della l. n. 56/89.
Deduce violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili, in particolare, per quanto riguarda l’insufficiente e travisante valutazione della documentazione prodotta.
Il ricorso, originariamente proposto innanzi al TAR Piemonte, è stato rimesso per competenza a questo TAR e trattenuto in decisione, nella resistenza dell’intimata amministrazione, alla pubblica udienza del 19.12.2007.
2. La controversia all’esame del Collegio esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo.
Al riguardo, esiste ormai un pacifico orientamento della Corte di Cassazione la quale ha, in più occasioni, affermato la sussistenza della giurisdizione del Giudice ordinario, sul rilievo che la posizione di colui che chieda l’ammissione all’esame di Stato per l’iscrizione all’albo professionale attiene a posizioni di diritto soggettivo, non essendo configurabile alcuna discrezionalità dell’Amministrazione in ordine all’accertamento dei requisiti e delle condizioni di ammissione al concorso di cui trattasi (Cass., sez. un., 18 marzo 2004, n. 5502).
Tale orientamento, viene ormai seguito da numerose decisioni del Giudice di appello (cfr., da ultimo, Cons. St., sez. IV, 24 maggio 2007, n. 2649, nonché 4 febbraio 2008, n. 292 che riforma una sentenza di questa stessa Sezione), con specifico riguardo all’ipotesi, che ricorre nella fattispecie, riguardante la sessione speciale di abilitazione all'esercizio della professione di psicologo, ex art. 33 della l. n. 56/1989.
A tale orientamento, il Collegio ritiene pertanto di doversi adeguare, dichiarando il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Sembra equo, in ragione del mutamento di giurisprudenza verificatosi in materia, disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
PQM
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, sez. I^, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in premessa, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 19.12.2007.
Pasquale de Lise Presidente
Silvia Martino Estensore