IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia
Sede di Palermo, Sezione Seconda,
con l’intervento dei signori magistrati
Nicolò Monteleone Presidente
Giovanni Tulumello Primo Referendario – estensore
Aurora Lento Primo Referendario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi dell’art. 9 della l. n. 205/2000
sul ricorso n. 46/2008, proposto da
MANDALA’ Vittorio, elettivamente domiciliato in Palermo nella via Rodi n. 1, presso lo studio degli avvocati Guido Corso e Ignazio Scardina che lo rappresentano e difendono per procura a margine del ricorso introduttivo
contro
il Comune di Palermo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, per procura in calce della copia notificata del ricorso introduttivo, dall’avv. Anna Maria Impinna, ed elettivamente domiciliato in Palermo, piazza Marina n. 39, presso la sede dell’Avvocatura comunale
PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE
del provvedimento in data 5 novembre 2007, con cui è stata parzialmente annullata la concessione edilizia n. 4187 del 23 giugno 2006, in relazione a due dei sette piani dell’edificio assentito, e ne ha ordinato la parziale demolizione
Visto il ricorso, con i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato;
Visti l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Palermo;
Vista la documentazione tutta in atti;
Designato relatore il primo referendario Giovanni Tulumello;
Uditi alla udienza camerale del 22 gennaio 2008 i difensori delle parti come da verbale;
Letti ed esaminati gli scritti difensivi e i documenti prodotti dalle parti;
Visto l'art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, modificato dall'art. 3 della legge 21 luglio 2000, n. 205;
Visto l’art. 26 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, come modificato dall’art. 9 della legge 21 luglio 2000 n. 205, che consente la definizione del giudizio con sentenza succintamente motivata ove la causa sia di agevole definizione nel rito o nel merito;
Ritenuto di potere adottare tale tipo di pronuncia, attesa la superfluità di ulteriore istruzione, il carattere sostanzialmente cartolare delle questioni dedotte e la completezza del contraddittorio;
Considerato e ritenuto:
- che il provvedimento impugnato ha parzialmente annullato, in esercizio del potere di autotutela, una concessione edilizia rilasciata il 23 giugno 2006 per un edificio di sette piani, disponendo nel contempo la demolizione delle opere superiori al quinto piano;
- che, in relazione al medesimo immobile, questo T.A.R., con sentenza n. 1968/2007, ha annullato il provvedimento della locale Soprintendenza ai BB.CC.AA., con il quale si limitava a tre elevazioni fuori terra la possibilità di edificazione, rilevando come l’area in questione non sia “interessata da alcun vincolo né diretto né indiretto”;
- che il provvedimento impugnato nel presente giudizio motiva la necessità di annullamento in autotutela con riferimento, fra l’altro, alla comunicazione della Soprintendenza ai BB.CC.AA. prot. n. 965 del 1° ottobre 2007 (successiva alla pubblicazione della sentenza da ultimo citata), “con la quale si informa dell’avvio, ai sensi dell’art. 46 Decreto legislativo 42/04, delle procedure propedeutiche all’emanazione del provvedimento tutorio per la tutela indiretta inerente gli immobili ubicati nell’area denominata ‘Molo Trapezoidale’ e tra i quali rientra l’erigendo edificio in virtù della concessione n. 4187 – 04p/90pr/295830 prot./ 23/06/06/C.A./A.E.”;
- che siffatto assunto motivatorio denota come l’esercizio del potere di autotutela sia stato ancorato ad un procedimento amministrativo connesso per consecuzione, di competenza di altra autorità, a sua volta fondato su di un presupposto (l’esistenza di un vincolo indiretto) che ha già costituito oggetto di accertamento negativo con sentenza passata in giudicato, il cui effetto conformativo è stato evidentemente ignorato da detta amministrazione;
- che il provvedimento impugnato nel presente giudizio motiva ulteriormente la necessità di annullamento in autotutela con riferimento alla circostanza che “questa Amministrazione tra l’altro intendendo valorizzare il Parco Archeologico Monumentale del ‘Castello a Mare’ per restituirlo alla pubblica fruizione, ha intrapreso nell’ambito del Progetto P.O.R. Sicilia 2000/2006 una campagna di demolizioni, del costruito esistente sui resti monumentali del castello, finalizzata alla liberazione dell’area e all’esecuzione di scavi archeologici per la rimessa in luce delle strutture antiche”
- che, alla stregua delle norme attributive del potere (la cui violazione è stata denunciata nel ricorso in esame) una simile impronta delle politiche urbanistiche e culturali comunali avrebbe potuto e dovuto essere legittimamente presa in considerazione all’atto del rilascio del titolo abilitativo, peraltro cronologicamente successivo alla definizione della programmazione asseritamene ostativa, non potendo farsi carico al titolare dello jus aedificandi, per come definito dalla stessa amministrazione, dei mutamenti di rotta di siffatte politiche successivamente al rilascio dei titoli abilitativi (e, dunque, alla creazione di un affidamento legittimo e giuridicamente qualificato), e al di fuori di un organico e certo disegno programmatorio;
- che, pertanto, l’eventuale lesione dell’interesse pubblico portato dall’amministrazione comunale, e riferibile alla collettività locale di cui essa è ente esponenziale, indipendentemente dalla sua reale idoneità a sorreggere un sacrificio della posizione d’interesse antagonista, è evidentemente da imputare eziologicamente alla valutazione che ha condotto al rilascio del titolo abilitativo, e ad un mancato coordinamento fra tale valutazione e le politiche urbanistiche comunali;
- che di una simile circostanza, risultante per tabulas dall’esame della documentazione versata in atti, denota un esercizio del potere di autotutela per finalità diverse da quelle in vista delle quali detto potere è attribuito dalla legge;
- che appaiono pertanto fondate le censure di eccesso di potere per sviamento e di violazione dell’art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990;
- che, in particolare, quest’ultima disposizione impone all’amministrazione, nell’esercizio del potere di autotutela, una ponderazione comparativa dell’interesse antagonista (“tenendo conto degli interessi dei destinatari”) di cui non vi è traccia nella motivazione del provvedimento impugnato;
- che in argomento, anche prima dell’entrata in vigore della richiamata disposizione, in materia si era formato un consolidato indirizzo giurisprudenziale nel senso che “In presenza, (….) della realizzazione di una significativa parte delle opere assentite, non può l’Amministrazione, tornando, dopo oltre un anno, sul titolo concessorio rilasciato, disporne l’annullamento per semplici ragioni di ripristino della legalità; e ciò tanto più dopo avere assunto, nel tempo ( ….), a favore della Cooperativa, una serie di determinazioni, mai rimosse dal mondo giuridico (…..), tali da avere determinato un più che valido e legittimo affidamento, da parte della Cooperativa stessa, in merito alla realizzabilità dell’intervento, concretizzatasi, poi, con il rilascio del contestato titolo edificatorio” (Consiglio di Stato, sez. V, decisione 12 novembre 2003 n. 7218);
- che la fondatezza delle esaminate censure appare assorbente rispetto ad ogni ulteriore profilo dedotto, onde il ricorso va accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato;
- che in relazione alla peculiarità della fattispecie, si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sede di Palermo, Sezione Seconda, accoglie il ricorso in epigrafe indicato, e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.----------------------------------------
Spese compensate.-------------------------------------------
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.-----------------------------------------------------------
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del 22 gennaio 2008.
Depositata in Segreteria il 18/02/2008.