T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE III - Sentenza 19 febbraio 2008 n. 1466
Pres. BACCARINI Rel. LUNDINI Soc Sicilsaldo Srl (Avv. C. De Portu, G. Pitruzzella, A. Cancrini, C. Comande') C.
Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture (Avv.
Stato) e nei cfr. Soc Soa Ismeq Spa Soc Coci Srl (Avv. S. Pensabene Lionti) |
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1. Contratti della p.a. - SOA – Rilascio dell’attestazione – Presupposti - Documenti certi e confermati dal committente – Revoca – Presupposti - Atti non veritieri – Imputabilità soggettiva – Irrilevanza.
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2. Contratti della p.a. – SOA – Produzione di fatture contestate - Dichiarazione non veritiera – Sussiste – Successivo riconoscimento dell’importo in fattura – Irrilevanza.
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1. Affinchè il sistema di qualificazione SOA possa funzionare nel modo più rispondente agli interessi generali cui esso è preordinato, l’attestazione SOA deve basarsi su documenti certi e confermati dal committente, sia esso pubblico o privato, e deve essere revocata se supportata da atti non veritieri, a prescindere dall’imputabilità soggettiva della non veridicità stessa o dalla buona fede o meno di chi produce la documentazione o rende la dichiarazione.
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2. Deve essere revocata l’attestazione soa rilasciata ad un’impresa sulla base di fatture redatte dalla stessa, qualora si accerti che il relativo importo è contestato dalla committente ed al momento della qualificazione non è stato per intero riconosciuto. Né assume rilevanza il fatto che l’impresa abbia ottenuto a posteriori, dopo il rilascio dell’attestazione e prima della conclusione del procedimento di revoca, il riconoscimento di un importo per lavori effettuati e relativi alla fattura in contestazione, con rilascio del relativo certificato lavori, in quanto al momento della richiesta dell’attestazione e del rilascio della stessa tali elementi oggettivamente non esistevano.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale
per il Lazio
SEZIONE TERZA
composto dai Signori:
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STEFANO BACCARINI Presidente
DOMENICO LUNDINI Cons., relatore
GIUSEPPE SAPONE Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso 8829/2006 proposto da:
SOC SICILSALDO SRL
rappresentata e difesa da:
DE PORTU AVV. CLAUDIO
PITRUZZELLA AVV GIOVANNI
CANCRINI AVV. ARTURO
COMANDE' AVV. CARLO
con domicilio eletto in ROMA
VIA G. MERCALLI, 13
presso
CANCRINI AVV. ARTURO
contro
AUT VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI SERVIZI FORNITURE
rappresentato e difeso da:
AVVOCATURA DELLO STATO
con domicilio eletto in ROMA
VIA DEI PORTOGHESI, 12
presso la sua sede
e nei confronti di
SOC SOA ISMEQ SPA
e con l'intervento ad opponendum di
SOC COCI SRL
rappresentato e difeso da:
PENSABENE LIONTI AVV SALVATORE
con domicilio eletto in ROMA
VIA MONTE ZEBIO, 37
presso FURITANO AVV. MARCELLO
per l’annullamento
della nota del 15.9.2006 (n. prot. 39623/06/isp) di comunicazione alla Sicilsaldo della delibera del Consiglio dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, datata 27.7.2006 (depositata il 15.9.2006), con cui la predetta Autorità ha deliberato:
-che la SOA ISMEQ spa adotti un atto di revoca della attestazione n. 501/33/00, sostituita dalla n. 549/33/00, rilasciata all’Impresa Sicilsaldo srl, in quanto emessa sulla base di documentazione che non ha trovato riscontro oggettivo in atti o attestazioni del soggetto committente;
-l’inserimento della relativa annotazione nel casellario informatico di cui all’art. 27 del DPR n. 34/2000;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione del giudizio di:
AUT VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI SERVIZI
FORNITURE
SOC COCI SRL
(interventrice ad opponendum)
Visti i motivi aggiunti per l’annullamento del provvedimento in data 20.9.2006, della SOA ISMEQ spa, di delibera della revoca dell’attestazione SOA della ricorrente in ottemperanza alla delibera del Consiglio dell’Autorità del 27.7.2006;
Visti gli atti tutti della causa;
Visto l’art. 23 bis comma sesto della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, introdotto dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;
Uditi nella pubblica udienza del 10 ottobre 2007, designato relatore il Consigliere Domenico Lundini, gli avvocati come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO E DIRITTO
La controversia in esame concerne (ricorso introduttivo) la determinazione dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in data 27.7.2006 di revoca dell’attestazione SOA n. 501/33/00 a suo tempo rilasciata da SOA ISMEQ spa all’impresa ricorrente, nonché (motivi aggiunti) la concreta revoca dell’attestazione stessa disposta da SOA ISMEQ il 20.9.2006 in ottemperanza alla delibera predetta dell’Autorità di Vigilanza.
L’istante deduce, in sintesi, sia nel ricorso che nei motivi aggiunti, che la delibera di revoca dell’attestazione SOA sarebbe inficiata da violazione degli artt. 14, 17 e 27 del DPR n. 34/2000, nonché da eccesso di potere per difetto di istruttoria ed illogicità manifesta. Ed invero, ad avviso della ricorrente, l’Autorità intimata non avrebbe dato conto, con idonea motivazione, dell’infondatezza delle argomentazioni difensive svolte dall’istante stessa in sede di contraddittorio, in quanto né la fattura oggetto di contestazione né la dichiarazione resa dalla ricorrente potrebbero definirsi non veritieri, riferendosi le stesse a lavori effettivamente espletati, per importi corrispondenti a quelli dichiarati e documentati, in relazione ad un momento storico che sarebbe esattamente quello nel quale è stata chiesta e ottenuta l’attestazione SOA..
L’impugnativa è priva di fondamento e va quindi disattesa.
Dalla verifica effettuata dall’Autorità di Vigilanza è emerso, in effetti, che la documentazione fornita dalla Sicilsaldo per conseguire l’attestazione SOA era costituita solo dal contratto di subappalto e dalle fatture emesse dall’impresa suddetta, in qualità di subappaltatrice di lavori, in favore dell’impresa appaltatrice, Marine Consulting s.rl., anziché essere corredata dal certificato di esecuzione di lavori rilasciato dall’Ente appaltante o, in subordine, dall’impresa appaltatrice. Peraltro, una di tali fatture, per l’importo di euro 350.000,00, non è stata confermata da Marine Consulting (nota 23.6.2006). Donde l’inizio del procedimento di controllo, ai sensi dell’art. 14 del DPR n. 34/2000, all’esito del quale l’Autorità di Vigilanza, del tutto legittimamente, ha adottato il provvedimento di revoca dell’attestazione in questione.
Ed invero, come correttamente enunciato nel provvedimento in impugnativa, le deduzioni dell’istante volte a sostenere la mancanza di presupposti per revocare l’attestazione SOA del 18.3.2005 erano sicuramente irrilevanti. Ciò che rileva, infatti, nel procedimento di controllo ex art. 14 sopra citato, è il fatto oggettivo della mancanza di veridicità dei documenti sulla base dei quali è stata conseguita la qualificazione. Tale mancanza di rispondenza a dati reali rileva poi nel momento di rilascio dell’attestazione stessa, indipendentemente dalla circostanza che a posteriori l’impresa acquisisca il certificato di esecuzione lavori per importo che consenta il riconoscimento della qualificazione nella classifica e categorie richieste. Invero, l’attestazione deve basarsi su documenti certi e confermati dal committente, sia esso pubblico o privato, e non può rimanere in vita se supportata da atti non veritieri, a prescindere dall’imputabilità soggettiva o dalla buona fede o meno di chi produce la documentazione o rende la dichiarazione.
Nel caso di specie, la fattura per lavori di importo pari ad euro 350.000,00, di cui va sottolineata l’indiscussa importanza visto che rappresentava l’unico documento di prova per lavorazioni extracontrattuali che non trovavano quindi riscontro nel contratto di subappalto, al momento in cui l’impresa Sicilsaldo se ne è avvalsa per richiedere l’attestazione alla SOA ISMEQ, era stata respinta dall’impresa committente, non pagata né registrata nei libri contabili di quest’ultima. E dunque, la produzione in sede di qualificazione di una fattura non avente alcuna validità probatoria, con la relativa dichiarazione dell’impresa richiedente, equivaleva alla produzione di documenti non oggettivamente riscontrabili, in quanto non rispondenti a dati in possesso della committente (che aveva in effetti respinto detta fattura).
Legittimamente, pertanto, l’Amministrazione ha disposto la revoca dell’attestazione SOA ottenuta mediante la valorizzazione, tra le altre, della fattura in questione. L’istruttoria condotta dall’Autorità di Vigilanza, contrariamente a quanto assume l’istante., è stata corretta ed adeguata. Ed anche l’iter argomentativo esplicitato nel provvedimento impugnato rende ragione con sufficiente chiarezza della determinazione di revoca.
Invero, non ha rilievo che la fattura di cui trattasi fosse stata emessa e registrata dalla società ricorrente, poiché l’elemento decisivo, e sul quale l’Amministrazione si è correttamente basata, era che la fattura stessa non fosse stata accettata e contabilizzata dalla committente, come richiesto invece inequivocabilmente dalla normativa di settore (cfr. artt. 22 e segg. del DPR n. 34/2000).
In altre parole, non può ritenersi valida in termini di veridicità la produzione documentale e dichiarativa di un’impresa che esibisca alla SOA una fattura da lei stessa redatta, quando invece il relativo importo è contestato dalla committente ed al momento della qualificazione non è stato per intero riconosciuto.
E’ essenziale d’altra parte, affinchè il sistema di qualificazione SOA possa funzionare nel modo più rispondente agli interessi generali cui esso è preordinato, che le attestazioni rilasciate alle imprese siano fondate su dati oggettivi ed incontrovertibili, e che qualunque elemento non veritiero o non verificabile oggettivamente sia sanzionato con la revoca dell’attestazione.
Il fatto poi, verificatosi nel caso in esame, che l’impresa ricorrente, all’esito di una transazione con la committente, abbia ottenuto a posteriori, dopo il rilascio dell’attestazione e prima della conclusione del procedimento di revoca, il riconoscimento di un importo per lavori effettuati pari (limitatamente alla fattura in contestazione) ad euro 330.000,00 (con rilascio del relativo certificato lavori), non rileva ai fini dell’accoglimento delle rimostranze della ricorrente, dato che al momento della richiesta dell’attestazione e del rilascio della stessa tali elementi oggettivamente non esistevano.
E dunque, il postumo intervento dell’atto transattivo e il conseguente rilascio del certificato di esecuzione lavori (peraltro per un importo di 330.000,00 euro diverso da quello di 350.000,00 originariamente fatto valere) non serve a sanare il difetto, avente rilievo essenziale, del presupposto, ed anzi ne conferma l’originaria insussistenza (cfr. CdS, VI, ord.za n. 6136 del 21.11.2006).
Infine, quanto alla circostanza addotta dalla ricorrente con memoria difensiva del 4.10.2007 -circa il riconoscimento, operato dall’Autorità di Vigilanza con nota del 20.9.2007, della possibilità di riattestazione dell’impresa stessa per mancanza di imputabilità nell’utilizzo di documenti considerati come non veritieri- se ne rileva l’irrilevanza ai fini pretesi in questa sede dall’interessata, posto che ciò che ha rilievo, al fine della revoca dell’attestazione di qualificazione, è il fatto oggettivo della non veridicità dei documenti sulla base dei quali è stata conseguita, indipendentemente da ogni ricerca sulla imputabilità soggettiva della non veridicità stessa (vedi TAR Lazio, RM, III, n. 3389 del 18.4.2007).
Pertanto nella specie, restando appurata la non validità documentale dei dati posti a base dell’attestazione, a prescindere dalla buona fede della ricorrente, non resta al Collegio che respingere il ricorso (e relativi motivi aggiunti), sulla base delle considerazioni sopra esposte.
Quanto alle spese, tuttavia, si ravvisano sufficienti motivi di equità per la compensazione delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione III, respinge il ricorso di cui in epigrafe.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 10 ottobre 2007.
Il Presidente: Stefano Baccarini
L’Estensore: Domenico Lundini |
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