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T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE I - Sentenza 22 gennaio 2008 n. 23
Dott. Gaetano Cicciò, Pres.; Dott. Saverio Romano, Rel.; Dott. Eleonora Di Santo, Cons.
Borghesi (Avv.ti G.Scarafiocca e M. Abbagnale) c. Ministero dell’Interno e Prefettura di Pisa (Avv. dello Stato).


1. Divieto di detenere armi e munizioni ex art. 39 R.D. 773/31 - Valutazione della pericolosità del soggetto - Semplici elementi indiziari -Sufficienza, purchè di univoco significato.

 

2. Revoca di licenza di porto di fucile - Comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 l. 241/90 – Necessità – Mancanza: illegittimità.

1. Ai fini dell’applicazione del divieto di cui all’art. 39 del R.D. 773/31, per la valutazione della pericolosità del soggetto, e comunque della sua inidoneità alla detenzione delle armi, sono sufficienti anche semplici elementi indiziari, ove abbiano univoco significato.

 

2. L’atto di revoca di una licenza di p.s., in quanto provvedimento di secondo grado, deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ex art. 7 della legge n. 241/90, attesa la natura generalizzata della garanzia di partecipazione all’attività della pubblica amministrazione, esclusa con norma espressa (cfr. art. 13) solo per particolari tipi di procedimento. La mancata osservanza della formalità garantistica può essere giustificata da particolari esigenze di urgenza, ma esse devono essere adeguatamente esternate, anche al fine di consentire il controllo giurisdizionale del potere esercitato dall’amministrazione


N. 23 REG. SENT.
ANNO 2008
n. 842 Reg. Ric.
o.
Anno 2004

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA TOSCANA
- I^ SEZIONE -



nelle persone dei sigg.ri:
Dott. Gaetano CICCIO’ - Presidente
Dott. Saverio ROMANO - Consigliere, rel.
Dott. Eleonora DI SANTO - Consigliere
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA



sul ricorso n. 842/2004 proposto da

BORGHESI SAURO rappresentato e difeso dagli avv.ti Germano Scarafiocca e Massimo Abbagnale con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Firenze, via Squarcialupi n. 2;

contro



MINISTERO DELL’INTERNO E PREFETTURA DI PISA
, in persona dei legali rappresentanti pro-tempore, rappresentati e difesi ex lege dall’avvocatura distrettuale dello Stato con domicilio in Firenze, via degli Arazzieri n. 4;

per l’annullamento
- del decreto del 5 settembre 2003 emesso dal Prefetto di Pisa, con cui si fa divieto di detenere alcune armi elencate nella premessa dell’atto, oltre “ad ogni altra arma e munizione in suo possesso”;
- del decreto del Questore di Pisa del 16 giugno 2006, recante revoca di licenza di porto di fucile;

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti i motivi aggiunti depositati il 26 ottobre 2006;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore, alla pubblica udienza del 5 dicembre 2007, il Consigliere dott. Saverio Romano;
Udito, altresì, per la parte ricorrente l’avv. G.Scarafiocca;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:


FATTO



Con atto notificato il 2 aprile 2004, dopo l’inutile decorso di 90 giorni dalla proposizione del ricorso gerarchico, il sig. Borghesi Sauro ha impugnato il decreto 5 settembre 2003 del Prefetto, recante divieto di detenzione di armi e munizioni, notificatogli il precedente 6 ottobre 2003.
Successivamente, in data 28 ottobre 2004, gli veniva notificato il decreto ministeriale di rigetto del ricorso amministrativo.
Tale decreto è stato impugnato con motivi aggiunti notificati il 27 dicembre 2004.
Con motivi aggiunti notificati il 12 ottobre 2006, il ricorrente ha impugnato il decreto del Questore emesso il 16 giugno 2006, con cui è stata disposta la revoca della licenza di porto di fucile di cui il ricorrente era titolare.
Avverso gli atti impugnati, con l’atto introduttivo ed i motivi aggiunti, sono stati dedotti i seguenti motivi:
1) violazione dell’art. 39 del t.u.l.p.s. di cui al r.d. n. 773/1931, eccesso di potere per difetto dei presupposti e travisamento dei fatti; contraddittorietà della motivazione;
2) illegittimità derivata dagli stessi vizi del primo atto impugnato;
3) carenza di motivazione della revoca disposta con l’atto del Questore;
4) violazione dell’art. 7 legge n. 241 del 1990, in mancanza di qualsiasi motivazione della revoca ed omessa comunicazione di avvio del procedimento.
Costituitasi in giudizio, l’amministrazione resistente ha sostenuto la legittimità degli atti impugnati, chiedendo la reiezione del ricorso siccome infondato.
Le parti hanno depositato memorie difensive, insistendo nelle tesi rispettivamente sostenute.
All’udienza sopra indicata, la causa è passata in decisione.


DIRITTO



1 – A seguito della contestazione delle violazioni di omessa denuncia di trasferimento del luogo di detenzione delle armi in possesso, omessa custodia delle stesse, porto abusivo di armi, al ricorrente è stato notificato il provvedimento del Prefetto, emesso il 5 settembre 2003, recante divieto di detenzione di armi e munizioni, adottato ai sensi dell’art. 39 del t.u.l.p.s.
Il provvedimento è stato impugnato con il ricorso introduttivo.
Il ricorso gerarchico proposto avverso il medesimo provvedimento è stato rigettato con il decreto ministeriale impugnato con i motivi aggiunti notificati il 27 dicembre 2004.
Con successivo provvedimento del 16 giugno 2006, il Questore, attesa l’incompatibilità tra il decreto prefettizio ed il possesso di una licenza di porto di fucile, ravvisata l’urgenza di provvedere, ha revocato la licenza di cui il ricorrente era titolare.
Tale provvedimento è stato impugnato con i motivi aggiunti notificati il 12 ottobre 2006.
Con il ricorso introduttivo ed i motivi aggiunti, proposti rispettivamente avverso il decreto del Prefetto ed il decreto ministeriale di rigetto del ricorso gerarchico, sono stati dedotti i medesimi motivi di violazione dell’art. 39 del r.d. n. 773/1931 e di eccesso di potere sotto i profili del difetto dei presupposti e del travisamento dei fatti, per avere l’amministrazione immotivatamente e contraddittoriamente tratto dalle circostanze risultanti dal rapporto dei Carabinieri, ivi richiamato, la conclusione che il ricorrente si trovasse nella condizione di abusare delle armi e comunque nella condizione di chi non dia più affidamento di non abusarne.
I motivi proposti, tuttavia, sono infondati.
Dalla nota richiamata nel provvedimento prefettizio, si evince che il ricorrente è stato sorpreso in una zona limitrofa a boschi, in abbigliamento da caccia sporco di sangue, mentre nella sua autovettura venivano recuperati strumenti idonei all’esercizio della caccia abusiva.
Da un successivo controllo nell’abitazione del ricorrente, è risultato che alcune armi erano riposte in una armadio metallico sprovvisto di chiusura, altre armi e munizioni erano poggiate su un tavolo, altre armi erano ubicate in un magazzino di proprietà di terzi; una ulteriore arma veniva rinvenuta in un capannone, di sua proprietà.
Infine, al ricorrente è stato contestato il trasporto di un coltello fuori dall’abitazione.
L’insieme delle circostanze riferite delineano un quadro complessivo alla luce del quale l’autorità amministrativa ha tratto il convincimento che il ricorrente fosse in grado di abusare delle armi in suo possesso.
Pertanto, ritenendolo responsabile di bracconaggio, porto abusivo di arma propria non da sparo, detenzione abusiva di munizionamento, mal custodia di armi, omessa denunzia all’autorità di P.S. dell’avvenuto trasferimento del luogo di detenzione armi, nonché di omessa denuncia di munizionamento a palla unica, il Prefetto ha emesso il provvedimento di divieto di detenzione di armi e munizioni.
Infatti, per la valutazione della pericolosità del soggetto, e comunque della sua inidoneità alla detenzione delle armi, sono sufficienti anche semplici elementi indiziari, ove abbiano univoco significato, che nella specie sono ravvisabili sia nel ritrovamento di armi cariche lasciate in luoghi diversi da quello di residenza, in violazione delle norme di prudenza e di custodia, sia negli elementi relativi alle condizioni di tempo e di luogo nelle quali il ricorrente è stato sorpreso dai militari.
Sulla base degli elementi acquisiti il provvedimento prefettizio appare adottato legittimamente e comunque si palesa immune dai vizi dedotti, con i quali il ricorrente si limita a contestare la rilevanza delle circostanze sopra riferite, sostituendo a quella condotta dall’amministrazione una propria opposta valutazione di merito.
2 – Si palesa invece fondato il quarto motivo aggiunto con il quale, avverso il provvedimento del Questore emesso nel 2006, si deduce la violazione dell’art. 7 della legge n. 241/90.
Nelle more del giudizio amministrativo, con due sentenze, rese dal Tribunale di Cecina e dalla Corte d’Appello di Firenze, il giudice penale ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta oblazione per il reato di omessa denuncia di trasferimento di armi e munizioni, ha assolto il ricorrente dal reato di bracconaggio e da quello di porto di coltello a serramanico.
Il provvedimento censurato, intervenuto a tre ani di distanza dal provvedimento prefettizio, ravvisata l’incompatibilità tra il divieto di detenzione di armi e munizioni ed il possesso della licenza di cui il ricorrente era titolare, ha ritenuto di omettere la comunicazione di avvio del procedimento, prevista anche dal decreto ministeriale ivi citato, stante l’urgenza di provvedere.
Osserva al riguardo il Collegio che l’atto di revoca di una licenza di p.s., in quanto provvedimento di secondo grado, deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ex art. 7 della legge n. 241/90, attesa la natura generalizzata della garanzia di partecipazione all’attività della pubblica amministrazione, esclusa con norma espressa (cfr. art. 13) solo per particolari tipi di procedimento.
La mancata osservanza della formalità garantistica può essere giustificata da particolari esigenze di urgenza, ma esse devono essere adeguatamente esternate, anche al fine di consentire il controllo giurisdizionale del potere esercitato dall’amministrazione.
Nella fattispecie, non solo l’urgenza ravvisata dal Questore non è autonomamente motivata, ma essa sembra derivare dal comportamento della stessa amministrazione che la invoca, che si è accorta in ritardo del provvedimento prefettizio adottato nel 2003.
Nel lasso di tempo intercorso si è inoltre pronunciata l’autorità giudiziaria penale, con le pronunce sopra riferite, la cui rilevanza, nell’ambito del procedimento amministrativo, il ricorrente ben avrebbe potuto evidenziare anche al fine di apportare ulteriori elementi utili nella valutazione spettante all’amministrazione.
Nei limiti precisati, il ricorso va accolto, con conseguente annullamento del decreto del Questore del 16 giugno 2006.
3 - Conclusivamente, per le ragioni sopra esposte, il ricorso è in parte fondato e va accolto, nei sensi e nei limiti sopra indicati.
Spese ed onorari di giudizio, in relazione all’esito complessivo del ricorso, possono essere compensati tra le parti.

P. Q. M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I^, definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti in epigrafe, lo accoglie in parte, e per l’effetto annulla il provvedimento del Questore impugnato; compensa tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso nella Camera di Consiglio del 5 dicembre 2007.
F.to Gaetano Cicciò - Presidente
F.to Saverio Romano - Consigliere, rel.est.
F.to Mario Uffreduzzi - Direttore della Segreteria

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 22 GENNAIO 2008



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