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| n. 2-2008 - © copyright |
T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE III - Sentenza 7 febbraio 2008 n. 1080
Pres. Baccarini, Est. Sapone
M.R. Cardillo (Avv. A. Quattrini) c/
Università degli studi di Roma ( Avv. dello Stato),
Azienda Policlinico Umberto I di Roma (Avv.ti A. Capparelli e P.Baglio) |
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Giustizia amministrativa – Amministrazione resistente - Cooperazione all’attività istruttoria disposta dal giudice – Sussiste – Inottemperanza – Conseguenze.
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1.Incombe sulla p.a., la quale è parte necessaria del giudizio amministrativo, un onere di cooperazione leale e concreto con il giudice in ordine all'acquisizione del materiale probatorio in suo possesso o da essa facilmente acquisibile. Pertanto, il comportamento processuale della p.a. che, sottraendosi al predetto onere di cooperazione con il g.a., ometta ingiustificatamente di depositare gli atti che da questi le sono stati espressamente richiesti ai fini della decisione della causa, è valutabile, ai sensi dell'art. 116 co. 2 c.p.c., come ammissione dei fatti dedotti a sostegno del ricorso, ove tali conclusioni non siano in contrasto con altri fatti rilevabili dagli atti di causa1.
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1 Cfr. Cons. di Stato-Sez.VI, Sentenza 11 settembre 2006, n. 5243. |
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
- SEZIONE III -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n.5522 del 2007 proposto dalla
prof.ssa Maria Rosaria Cardillo rappresentata e difesa dall’avv. Alessandra Quattrini presso il cui studio in Roma, Via Parigi n.11, è elettivamente domiciliata;
contro
1) l’Università degli Studi di Roma, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede in Roma, Via dei Portoghesi n.12, è domiciliataria;
2) l’Azienda Policlinico Umberto I di Roma, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Capparelli e Paola Baglio ed elettivamente domiciliata presso la sede dell’Avvocatura aziendale in Roma, Viale del Policlinico n.155;
3) il Direttore Sanitario p.t. dell’Azienda Policlinico Umberto I, non costituito in giudizio;
e nei confronti dei:
proff. Luigi Frati, Mario Piccoli, e Francesco Carpino, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento:
del silenzio formatosi sull’istanza notificata in data 9 e 12 maggio 2006, avente ad oggetto l’effettiva reintegra in tutte le funzioni didattiche, assistenziali e di ricerca spettanti ex lege alla prof.ssa Cardillo;
Visto il ricorso con la relativa documentazione;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Roma e dell’ l’Azienda Policlinico Umberto I di Roma;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi alla camera di consiglio del 21 novembre 2007 - relatore il dottor Giuseppe Sapone – gli avvocati delle parti come da verbale;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
L’odierna ricorrente, ricercatore confermato, dal 1976 svolge attività assistenziale presso la Facoltà di Medicina dell’Università di Roma, Policlinico Umberto I, ove dal 1999 è incardinata, quale dirigente di primo livello, presso l’Unità Operativa Complessa di Anatomia Patologica “D”.
Con il proposto gravame ha:
a) impugnato il silenzio rifiuto serbato dalle resistenti amministrazioni sull’istanza notificata in data 9 e 12 maggio 2006 tesa ad ottenere l’effettiva reintegra in tutte le funzioni assistenziali didattiche e di ricerca spettanti ex lege alla qualifica ricoperta;
b) la condanna delle suddette amministrazioni al risarcimento dei danni patiti a causa della mancata reintegra nelle funzioni de quibus.
Nella narrativa dei presupposti fattuali sottostanti la controversia in trattazione è stato fatto presente che:
1) con provvedimento del Direttore Sanitario prot. n.0032773/Pos 22 del 9 novembre del 2005 l’attuale istante è stata sospesa con effetto immediato ed a tempo indeterminato dallo svolgimento delle attività assistenziali proprie della qualifica rivestita;
2) la suddetta determinazione è stata impugnata e la Sezione con ordinanza n.528 del 25 gennaio 2006 ha accolto la relativa istanza cautelare;
3) nonostante che con determinazione del 9 marzo 2006 assunta dal Direttore Sanitario dell’intimato Policlinico fosse stata disposta l’immediata e formale reintegrazione nelle funzioni assistenziali di Dirigente Medico di I livello in seno all’UOC “ Anatomia patologica D”, la ricorrente, tuttavia, come esaustivamente affermato in gravame, non è stata mai effettivamente reintegrata nelle proprie funzioni assistenziali e didattiche in forza di comportamenti elusivi della citata ordinanza assunti dal responsabile della menzionata struttura e dettagliatamente indicati da pag.8 a pag. 12 del proposto ricorso;
4) in relazione al protrarsi di tale anomala situazione lavorativa comportante un illegittimo demansionamento ed impoverimento professionale, la ricorrente ha presentato istanza tesa ad ottenere l’effettiva reintegrazione nelle mansioni proprie della qualifica rivestita, e non essendo stato adottato alcun provvedimento in merito, ha proposto avverso il silenzio rifiuto il presente gravame.
Si sono costituiti sia l’Università degli Studi di Roma che l’Azienda Policlinico Umberto I contestando la fondatezza delle prospettazioni ricorsuali e concludendo per il rigetto delle stesse.
Alla camera di consiglio dell’11 luglio 2007 il ricorso è stato assunto in decisione ed il Tribunale con ordinanza 1156 dell’11 luglio 2007 ha ordinato all’intimata Azienda Policlinico Umberto I di depositare presso la Segreteria della Sezione, entro 30 gg. dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza, un’articolata relazione, firmata dal Direttore Sanitario, in cui, con specifico riferimento a quanto affermato dall’odierna ricorrente in ordine alla sussistenza della propria illegittima situazione lavorativa, deve essere indicato:
a) se la prof.ssa Cardillo svolge tutte le attività assistenziali e didattiche proprie della qualifica rivestita;
b) se lo svolgimento delle suddette attività avviene con modalità diverse sia da quelle con cui erano espletate prima del contestato
provvedimento di sospensione sia da quelle con cui erano svolte da coloro in possesso della medesima qualifica della ricorrente ed incardinati nella medesima struttura.
In ottemperanza alla citata ordinanza è stata depositata una nota in cui è testualmente affermato che “la Direzione Sanitaria è preposta alle competenze igienico-organizzative dei servizi assistenziali dell’Azienda, mentre ai Dirigenti Medici Responsabili di UOC, come il prof. Carpino, compete l’organizzazione interna del proprio servizio o reparto.
Inoltre l’Azienda si occupa dell’attività assistenziale e non della didattica e della ricerca di esclusiva pertinenza universitaria.
Pertanto le disposizioni attinenti ai temi organizzativi-assistenziali che riguardano l’ambito delle competenze di Direzione Sanitaria sono state già date nel caso de quo, con il provvedimento con cui la ricorrente è stata reintegrata nella UOC di competenza”.
Ciò considerato il Collegio sottolinea che: a) la nota della Direzione Sanitaria dell’intimata azienda ospedaliera risulta essere elusiva, atteso che le informazioni che è stato chiesto di riferire con la citata ordinanza ben potevano essere acquisite dalla suddetta Direzione trattandosi di vicende interne ad una propria struttura assistenziale ed afferenti in prevalenza ad inscindibile attività assistenziale;
b) in tale contesto, quindi, ben possono ritenersi sussistenti i presupposti per l’applicazione nella fattispecie in esame dell’art.116, 2° comma del cpc, in linea con il consolidato orientamento giurisprudenziale in materia secondo cui costituisce “ius receptum che sull'amministrazione, la quale è parte necessaria del giudizio amministrativo, incombe un onere di cooperazione leale e concreto con il giudice in ordine all'acquisizione del materiale probatorio in suo possesso o da essa facilmente acquisibile. Pertanto, il comportamento processuale della p.a. che, sottraendosi al predetto onere di cooperazione con il giudice amministrativo, ometta ingiustificatamente di depositare gli atti che da questi le sono stati espressamente richiesti ai fini della decisione della causa, è valutabile, ai sensi dell'art. 116 comma 2 c.p.c. come ammissione dei fatti dedotti a sostegno del ricorso, ove tali conclusioni non siano in contrasto con altri fatti rilevabili dagli atti di causa” (ex plurimis CS, sez.VI, n.5243 dell’11 settembre 2006);
c) alla luce di tali considerazioni, pertanto, la pretesa ricorsuale con cui è stata prospettata l’illegittimità dell’operato delle resistenti amministrazioni per non aver reintegrato totalmente l’odierna istante nelle mansioni proprie della qualifica di appartenenza è suscettibile di favorevole esame ed il proposto gravame per tale aspetto deve essere accolto, e, conseguentemente, deve essere ordinato alle suddette amministrazioni di provvedere all’effettiva reintegra della prof.ssa Cardillo in tutte le funzioni assistenziali didattiche e di ricerca spettanti ex lege alla qualifica dalla stessa ricoperta;
d) relativamente alla dedotta pretesa risarcitoria. trattandosi di una controversia non soggetta al rito di cui all’art. 21 bis della L. n. 1034/1971, con separata ordinanza ne viene disposta, ai sensi dell’art. 279, comma 5, del cpc, la separazione, con successiva iscrizione della stessa nel ruolo ordinario.
Le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III, parzialmente pronunciando sul ricorso n.5522 del 2007, come in epigrafe proposto, lo accoglie per quanto riguarda l’impugnativa del silenzio-rifiuto, e, per gli effetti, ordina alle resistenti amministrazioni di procedere, per la parte di rispettiva competenza, all’effettiva reintegra dell’attuale ricorrente in tutte le funzioni assistenziali didattiche e di ricerca spettanti ex lege alla qualifica dalla stessa ricoperta.
Condanna l’Università degli Studi di Roma e dell’ l’Azienda Policlinico Umberto I di Roma al pagamento, in parti eguali, a favore dell’attuale istante delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi 5.000,00 euro (euro cinquemila)
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 novembre 2007 dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sezione terza, con l’intervento dei signori giudici: Dr. Stefano BACCARINI - Presidente
Dr. Giuseppe SAPONE - Consigliere, estensore
Dr. Alessandro TOMASSETTI - Primo referendario |
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